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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2002 34.2002.7

4. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,384 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00007   rg/sc

Lugano 4 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sull'istanza 13 febbraio 2002 di

__________, rappr. da: avv. __________,   chiedente la revisione della sentenza emessa il 3 dicembre 2001 da questo Tribunale nella causa che la opponeva a   __________ rappr. da: avv. __________,  e Fondaz. coll. LPP __________,   

in materia di previdenza professionale  

Ritenuto in fatto che

-   con sentenza di divorzio __________ 2001, cresciuta in giudicato il __________ 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ all'accredito sulla propria cassa pensione rispettivamente su di un proprio conto di libero passaggio o polizza di libero passaggio LPP, della metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante il matrimonio;

-   con scritto 2 ottobre 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3 CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore dell'istituto di previdenza di __________, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio, i fondi di previdenza dei coniugi e l'ammontare degli averi LPP del marito e precisando che la ex moglie non dispone di alcun conto di libero passaggio in quanto casalinga;

-   con sentenza 3 dicembre 2001, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha accertato l'esistenza di una prestazione d'uscita di fr. 89'052.-- acquisita da __________ durante il matrimonio presso la Fondazione collettiva LPP della __________ rispettivamente ha fatto ordine a quest'ultima di versare a favore di __________, sul conto no. __________ad essa intestato presso la Fondazione di libero passaggio di __________, l'importo di fr. 44'526.--;

-   con istanza 13 febbraio 2002 __________, rappresentata dall'avv. __________, ha chiesto la revisione della sentenza 3 dicembre 2001 del TCA.  Al riguardo essa ha prodotto lo scritto 4 febbraio 2002 con cui la rappresentante di __________, la lic. jur. __________ dello studio legale __________, ha comunicato all'istante l'esistenza di una ulteriore prestazione di libero passaggio di spettanza di quest'ultimo presso la __________ (in seguito: __________), dell'importo di fr. 7'596.35 al 31 ottobre 2001. Essa postula quindi che - oltre alla metà della prestazione d'uscita acquisita presso la Fondazione collettiva LPP della __________ (fr. 44'526) - anche la metà della prestazione acquisita presso la __________ venga accreditata a suo favore presso la citata fondazione di libero passaggio;

-   con scritto 19 febbraio 2002 la patrocinatrice di __________ ha comunicato di non aver particolari osservazioni alla richiesta di accredito della metà dell'avere di spettanza dell'ex marito presso la __________;

-   su richiesta del TCA con scritto 5 aprile 2002 la __________ ha confermato l'esistenza di una prestazione d'uscita a favore di __________, ad essa affiliato a far tempo dal 1. agosto 2000, ammontante il __________ 2001 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) a fr. 6'576.55, confermando altresì l'attuabilità della divisione di tale prestazione, non essendo nel frattempo intervenuto alcun caso di previdenza;

-   con rispettivi scritti 16 e 24 aprile 2002 i patrocinatori degli ex coniugi hanno comunicato il proprio accordo alla divisione per metà della prestazione d'uscita di fr. 6'576.55 presso la __________;

-   sempre su richiesta del TCA con scritto 15 maggio 2002 la Fondazione collettiva LPP della __________ ha comunicato di non aver alcuna osservazione in merito all'istanza di revisione presentata da __________ e di rimettersi di conseguenza al giudizio di questo Tribunale.

Considerando in diritto che

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   nel diritto federale delle assicurazioni sociali è applicabile il principio non scritto secondo cui deve essere garantita la revisione contro giudizi cantonali se sono scoperti nuovi fatti o mezzi di prova. Tale principio vale anche nei settori delle assicurazioni sociali che non conoscono una disposizione corrispondente all'art. 85 cpv. 2 lett. h LAVS, all'art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF o all'art. 106 cpv. 2 lett. i LAM (DTF 111 V 53 consid. 4b, DTF 110 V 394 consid. 2a, SZS 2000 pag. 174;  Meyer-Blaser, 1995-1999: Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 2000 pag.318; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 397; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, RJN 1984 pag. 27);

                                     -   l'art. 25 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) sancisce, per quanto riguarda il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa, l'applicazione per analogia delle disposizioni della LPP. Per quanto attiene in particolare alla procedura in caso di divorzio, l'art. 25a LFLP precisa inoltre che il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio;

                                     -   né la LPP né la LFLP contengono norme concernenti la revisione di decisioni su ricorso nel caso in cui vengano scoperti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova;

                                     -   giusta l'art. 73 cpv. 2 LPP spetta ai Cantoni disciplinare la procedura, la quale deve essere semplice, spedita e di regola gratuita e nella quale il giudice deve accertare d'ufficio i fatti;

                                     -   l'art. 14 LPTCA, pedissequamente al suevocato principio di diritto federale in materia di revisione, prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. Il rimedio della revisione è pure dato se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                                         Secondo l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art 14;

                                     -   perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é quindi necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

                                         "Nuove", secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto erano ancora processualmente possibili, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante.

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della sentenza contestata ed a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA non pubblicate del 9 settembre 1980 in re W., del 1° marzo 1982 in re R.A., del 13 aprile 1993 in re G.P e del 31 ottobre 1996 in re F.P.; STCA non pubblicata del 16 ottobre 2000 in re M.; Grisel , Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag 944).

                                         Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova di fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.

                                         In sostanza, il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma pure ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2; 110 V 292 consid. 1; 109 V 121 consid. 2b; 108 V 168; 106 V 87 consid. 1a; STCA non pubblicata del 13 aprile 1993 in re G.P.).

                                         Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3);

                                     -   soltanto, dunque, fonda un'istanza di revisione il nuovo mezzo di prova che accerta fatti nuovi suscettibili di dimostrare che gli elementi posti alla base della prima pronunzia erano oggettivamente insufficienti od errati (RCC 1985, pag. 335, consid. 2b; STFA 16.3.1992 cit.);

                                     -   con la presente istanza datata 13 febbraio 2002 __________ ha chiesto la revisione della sentenza TCA del 3 dicembre 2001, cresciuta incontestata in giudicato, postulando che, oltre all'accredito di fr. 44'526.--, corrispondente alla metà della prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio presso la Fondazione collettiva LPP della __________, venga versata a suo favore presso la Fondazione di libero passaggio di __________ anche la metà della prestazione accumulata durante il matrimonio dall'ex marito presso la __________;

                                     -   per emanare la suddetta pronunzia, questa Corte si é fondata sulle risultanze processuali che avevano permesso di accertare l'esistenza di una prestazione d'uscita di spettanza di __________ pari a fr. 89'052.-- presso la Fondazione collettiva LPP della __________ quale unico istituto di previdenza presso cui l'ex marito, sulla base dei dati comunicati dal giudice del divorzio e delle informazioni fornite sia dagli ex coniugi che dal citato istituto previdenziale pendente lite, è risultato essere stato affiliato a far tempo dal 1. aprile 1993;

                                     -   nelle more della presente procedura di revisione questo TCA, a seguito della nuova documentazione prodotta dall'istante, ha avuto modo di accertare che effettivamente, oltre ad aver accumulato una prestazione d'uscita presso la Fondazione collettiva LPP della __________ a, __________ dispone pure di una prestazione d'uscita presso la __________, alla quale risulta essere assicurato a far tempo dal 1. agosto 2000, e che al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio tale prestazione ammontava a fr. 6'576.55 (cfr. doc. _);

                                     -   siffatta circostanza, segnatamente l'esistenza di un'ulteriore prestazione d'uscita di spettanza dell'ex marito accumulata in costanza di matrimonio presso la __________, configura a non aver dubbio un fatto nuovo ai sensi della citata giurisprudenza federale e della pedissequa disciplina dell'istituto di revisione prevista all'art. 14 LPTCA, non conosciuto nel precedente procedimento e idoneo a far ritenere che gli elementi posti alla base delle precedente pronunzia erano oggettivamente insufficienti;

                                     -   ciò stante, ritenuta, sulla base degli atti all'inserto, la tempestività della presente istanza datata 13 febbraio 2002 con riferimento al termine di 90 giorni di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA (cfr. doc. _), appare quindi giustificato, ai fini del calcolo della prestazione d'uscita di __________ da dividersi conformemente alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, considerare, oltre che la prestazione di fr. 89'052.-- accumulata presso la Fondazione collettiva LPP della __________ (cfr. inc. __________), anche la prestazione d'uscita di fr. 6'586.55 accumulata dall'ex marito presso la __________ dal 1. aprile 1993 e sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio;

                                     -   pur essendo il matrimonio stato concluso in data __________ 1975, quindi anteriormente al 1. gennaio 1995, non esistendo un'affiliazione dell'ex marito alla __________ al momento del matrimonio, tutto l'avere accumulato presso tale istituto, va considerato, al pari di quello accumulato presso la Fondazione collettiva LPP della __________, siccome avere accumulato durante il matrimonio, senza che sia quindi necessario procedere al calcolo prescritto all'art. 22 a LFLP, la cui applicazione presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

                                     -   di conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con le prestazioni accumulate da __________ sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), sia presso la Fondazione collettiva LPP della __________ a far tempo dal 1. aprile 1993 (fr. 89'052.--, interessi compresi; cfr. Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620/21) che presso la __________ dal 1. agosto 2000 (fr. 6'576.55, interessi compresi), per un importo complessivo di fr. 95'628.55;

                                     -   gli ex coniugi __________, come pure la __________ hanno del resto dato il loro accordo a che anche la metà della prestazione d'uscita accumulata presso quest'ultimo istituto previdenziale pari a fr. 6'576.55 venga trasferita a favore di __________, rispettivamente confermato l'attuabilità di tale trasferimento, mentre che la Fondazione collettiva LPP della __________ si è rimessa al giudizio di questa Corte precisando di non avere particolari osservazioni al riguardo;

                                     -   ne consegue che, considerata la chiave di ripartizione, pari, per la ex moglie, alla metà della prestazione accumulata dall'ex marito, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 47'814.30 (95'628.55 : 2);

                                     -   tale importo, che appare giustificato porre a carico della Fondazione collettiva LPP della __________ in ragione di

                                         fr. 44'526.-- e della __________ in ragione di fr. 3'288.30, dovrà quindi essere accreditato a favore di __________ sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la Fondazione di libero passaggio di __________;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza di revisione è accolta e di conseguenza

                                         §      la prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 95'628.55;

                                         §§    é fatto ordine alla Fondazione collettiva LPP della __________ di versare sul conto no. __________presso la Fondazione di libero passaggio di __________, a favore di __________ l'importo di fr. 44'526.-;

                                         §§§ é fatto ordine alla __________ o, di versare sul conto no. __________presso la Fondazione di libero passaggio di __________ a favore di __________ l'importo di fr. 3'288.30.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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