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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2003 34.2002.58

21. November 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,031 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.58   RG/sc

Lugano 21 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

nella causa che oppone

__________ Rappr. da: __________  

A  

__________   E   ___________   E   ___________   In materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   con sentenza 24 aprile 2001 il Pretore di __________ ha stabilito, al dispositivo n. 5 della stessa, cresciuto in giudicato 15 maggio 2001, il diritto di __________ all'accredito della metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante il matrimonio (doc. _);

                                     -   con scritto 31 ottobre 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio e notificato al TCA i dati a lui noti di cui all'art. 142 cpv. 3 CC (doc. _);

                                     -   ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dall'ex marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP ed ha inoltre effettuato ulteriori accertamenti presso gli istituti di previdenza e i datori di lavoro interessati, delle cui risultanze si dirà - per quanto necessario - nei considerandi successivi;

                                     -   in corso d'istruttoria é emerso che nel 1995 la Cassa pensioni della Fondazione __________, istituto cui __________ è stato assicurato nel periodo 1. gennaio 1992 - 31 gennaio 1995, ha versato a quest'ultimo - causa inizio d'attività lavorativa indipendente - una prestazione di libero passaggio di fr. 20'942.-; in data 12 agosto 2003 il TCA ha quindi chiesto ad entrambi i coniugi come pure al citato istituto previdenziale di pronunciarsi sull'illiceità o meno di detto versamento (doc._);

-   ricevute le relative risposte, di cui si dirà nel prosieguo, il 14 ottobre 2003 il TCA ha trasmesso alle parti in causa l'intera documentazione acquisita agli atti assegnando loro un termine per presentare osservazioni. Agli ex coniugi __________ ed alla Cassa pensioni della Fondazione __________ è pure stata concessa la facoltà di produrre o chiedere l'assunzione di eventuali nuove prove con particolare riferimento alla problematica inerente il summenzionato versamento in contanti (doc._). Delle relative prese di posizione si dirà nei considerandi che seguono.

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

-   giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

-   a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

-   giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP, competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253); 

-   il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il __________ 1989 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;

                                     -   il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000, p. 528), secondo cui

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                                     -   tuttavia l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

-   in concreto dal fascicolo non risulta che al momento del matrimonio __________ disponesse di prestazioni d'uscita presso un istituto previdenziale e neppure di averi di libero passaggio (cfr. art. 22 cpv. 2 LFLP). Infatti, ciò che l'istruttoria ha permesso di appurare è che __________ è stato assicurato: presso la Cassa pensioni della Fondazione __________, senza alcun apporto da precedenti istituti previdenziali, dal 1. gennaio 1992 al 31 gennaio 1995 quale dipendente della ditta __________, maturando una prestazione d'uscita complessiva di fr. 20'942.-- che nel maggio 1995 è stata versata in contanti dall'istituto a __________ (doc. _); presso la Fondazione collettiva __________, senza alcun apporto da precedenti istituti previdenziali, dal 1. febbraio al 31 dicembre 2000, quale dipendente del __________, maturando una prestazione d'uscita di fr. 2'555.70 (doc. _), prestazione che è stata in seguito trasferita alla __________ quale successivo istituto previdenziale cui l'interessato è stato (e risulta attualmente) assicurato come dipendente della __________ a far tempo dal 2 gennaio 2001 e presso cui al momento del divorzio egli disponeva di una prestazione d'uscita pari a fr. 3'976.-- (doc. _);

                                     -   di conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio;

                                     -  pregiudiziale alla decisione sul quantum della prestazione d'uscita accumulata da __________ durante il matrimonio è la questione - il cui esame compete al giudice istituito dall'art. 73 LPP (in casu al giudice delle assicurazioni del luogo del divorzio giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP; DTF 128 V 47 consid. 2d; Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp. 89ss, 104) ed al cui accertamento giudiziale sussiste in concreto un interesse degno di protezione (DTF 128 V 48s consid. 3b) - a sapere se il versamento in contanti della prestazione di fr. 20'942.-- effettuato nel maggio 1995 dalla Cassa pensioni della Fondazione __________ a __________ sia validamente avvenuto;

                                     -   al riguardo occorre infatti ricordare che secondo l’art. 5 LFLP - in vigore dal 1. gennaio 1995 e quindi applicabile alla fattispecie in esame - l’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se lascia definitivamente la Svizzera (lett. a), se comincia un’attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (lett. b) o se l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi (lett. c).

                                         Secondo il capoverso 2 della medesima norma, se l’avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. Per il terzo capoverso infine, se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il Tribunale.

La limitazione della possibilità del pagamento in contanti, nel senso della necessità del consenso del coniuge, è stata introdotta nella legge sul libero passaggio per salvaguardare le aspettative del congiunto e gli interessi della famiglia. Il legislatore ha voluto infatti evitare che solo uno dei coniugi prenda una decisione che concerne entrambi e che si ripercuote sui figli. Il capoverso 3 permette tuttavia di sostituire il consenso di un coniuge con quello del giudice (Messaggio concernente il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 26 febbraio 1992, p. 514 e 518; cfr. anche Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son ordonnance, in: SZS 1994 p. 433);

                                     -   in caso di divorzio il diritto a prestazioni giusta gli artt. 122 CC e 22 LFLP non decade per il fatto che uno dei coniugi abbia ricevuto dei pagamenti del capitale di previdenza senza il necessario consenso dell'altro coniuge in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LFLP. In simile eventualità, in caso cioè di versamento indebito effettuato durante il matrimonio in dispregio ai dettami dell'art. 5 cpv. 2 LFLP, le spettanze del coniuge beneficiario a norma dell'art. 122 CC non vengono ridotte, la somma versata in contanti dovendo segnatamente essere computata ai fini del calcolo della prestazione dovuta giusta l'art. 22 LFLP (Geiser, La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: AA.VV., Il nuovo diritto del divorzio, atti CFPG, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pp. 27ss, 50; Geiser, op. cit., in: ZBJV 2000, p. 103; Zünd, Probleme im Zusammenhang mit der schriftlichen Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung des nicht am Vorsorgeverhältnis beteiligten Ehegatten (Art. 5 Abs. 2 und 3 FZG), in: SZS 2000 pp. 421s; SJZ 2001, pp. 84s). Ciò non é il caso - e quindi, a differenza di un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà dell'abitazione (cfr. art. 30c cpv. 6 LPP), la somma versata esula dal diritto alla previdenza e non viene di conseguenza più considerata ai fini della divisione - se il pagamento in contanti è stato effettuato nelle ipotesi di cui all'art. 5 cpv. 1 LFLP e in ossequio a quanto prescritto al capoverso 2 della medesima disposizione (cfr. art. 22 cpv. 2 ultima frase), l'eventuale compensazione delle aspettative previdenziali dovendo in tal caso di principio essere considerata ad opera del giudice del divorzio in applicazione dell'art. 124 CC rispettiva-ente nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti; JdT 2002 p. 350; Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in: AJP 2002 pp. 662ss, 664; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 255; Vetterli/Keel, op. cit., p. 1622; Grüttner/ Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in: FamPra 2002 pp. 641ss, 650);

                                     -   dalle tavole processuali emerge che nel maggio 1995 a __________ è stata versata in contanti l’intera prestazione d’uscita accumulata nel periodo gennaio 1992gennaio 1995 quale dipendente della __________ e a quel momento depositata presso la Cassa pensioni della Fondazione __________ (doc. _). La richiesta di pagamento è stata motivata dall’addotto inizio d'attività lucrativa indipendente (doc. _).

A quell’epoca __________ era coniugato con __________. Conformemente al precitato art. 5 cpv. 2 LFLP, il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio doveva pertanto perentoriamente avvenire con il consenso della moglie del beneficiario.

Ora, nella specie risulta tuttavia chiaramente dagli atti che il versamento in oggetto è avvenuto senza il consenso della consorte. Tale circostanza è del resto ammessa espressamente anche dalla Cassa pensioni della Fondazione __________, la quale ha segnatamente riconosciuto che il versamento de quo è avvenuto per errore (doc. _).

In tali circostanze la natura indebita del versamento della prestazione d’uscita a __________ da parte della Cassa, avvenuto nel maggio 1995 e, quindi, durante l’unione coniugale, in difetto del consenso da parte della moglie prescritto dall’art. 5 cpv. 2 LFLP deve ritenersi accertata e, quindi, riconosciuta;

-   ne consegue che l'importo di fr. 20'942.--, corrispondente alla prestazione indebitamente versata in contanti a __________ nel 1995, deve essere considerato ai fini della divisione ex art. 122 CC e 22 LFLP;

-   la Cassa pensioni della Fondazione __________ - e non, come sostenuto da quest'ultima, __________ quale beneficiario dell'indebito versamento - rimane di conseguenza debitrice della pretesa di __________ giusta gli art. 122 CC e 22 LFLP, ritenuto che spetterà in ogni caso al citato istituto valutare se far valere nei confronti del suo ex assicurato la restituzione di quanto ad esso indebitamente versato (cfr. in argomento Geiser, op. cit., in: ZBJV 2000, p. 103; Zünd, op. cit., in: AJP 2002,  pp. 666-667; Zünd, op. cit, in: SZS 2000 pp. 422-423);

                                      -   alla luce delle risultanze istruttorie, oltre al succitato importo versato in contanti durante il matrimonio, ai fini della divisione deve parimenti essere considerato l'importo di

                                          fr. 3'976.--, corrispondente alla prestazione d'uscita di spettanza di __________ al momento del divorzio ed acquisita presso la __________ a cui l'ex marito risulta essere attualmente assicurato quale dipendente, a far tempo dal 2 gennaio 2001, della __________ (doc. _);

                                      -   ne consegue che l'ammontare della prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio ammonta complessivamente a fr. 24'918.--;

                                     -   considerata la chiave di ripartizione, pari, per la ex moglie, alla metà della prestazione accumulata dall'ex marito, il credito a favore di __________ deve essere cifrato in fr. 12'459.--;

-   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 68/2000, p. 258);

-   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;

-   __________ dispone attualmente di un conto di libero passaggio presso la Banca __________, sul quale dovrà essere trasferito l'importo di fr. 12'459.--;

                                     -   la Cassa pensioni della Fondazione __________ e la __________ verseranno pertanto a favore di __________ presso il citato istituto, la prima l'importo di fr. 10'471.-- (20'942 : 2), la seconda l'importo di fr. 1'988.-- (3'976 : 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   E' accertato il carattere indebito del versamento della prestazione d'uscita di fr. 20'942.-- operato nel maggio 1995 dalla Cassa pensioni della Fondazione __________ a favore di __________.

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 24'918.--.

                                 3.-   E' fatto ordine alla Cassa pensioni della Fondazione __________, di versare sul conto di libero passaggio no. __________ presso la Banca __________ (C.B. __________) a favore di __________ l'importo di fr. 10'471.--.

                                 4.-   E' fatto ordine alla __________ di versare sul conto di libero passaggio no. __________presso la Banca __________ (C.B. __________)

                                         a favore di __________ l'importo di fr. 1'988.--.

                                 5.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa pensioni della Fondazione __________ verserà a __________ l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

                                 6.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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