Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2002 34.2002.4

5. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,938 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00004   fc/sc

Lugano 5 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 22 gennaio 2002 di

__________, 

contro  

Cassa pensioni della __________,  rappr. da: __________,     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1942, già alle dipendenze della Direzione __________ e come tale affiliato alla Cassa pensioni della __________ a far tempo dal 1. maggio 1967 (doc. _), è deceduto il __________ 2001.

Nel 1974 aveva contratto matrimonio con __________, nata __________ nel 1948, e dalla loro unione erano nate due figlie nel 1976 e 1978. Con sentenza __________ 1993 del Pretore di __________, l'unione è stata sciolta per divorzio. Le conseguenze accessorie sono state regolate in una convenzione omologata dal giudice, il cui punto 2 disponeva quanto segue:

"  (…)

2.                                                                            Il sig. __________ si obbliga a pagare a favore della moglie i seguenti contributi alimentari ex art. 151 CCS:

a partire dal 1.3.93     sino al 1996       Fr. 2'000.-- al mese

a partire dal 1.9.96     sino al 2000       Fr. 1'800.-- al mese

2.1 Qualora allo scadere dell'impegno del versamento del sig. __________ del 2000 la signora __________ si trovasse in situazione tale da non poter mantenere il tenore di vita datole dall'indennità versatale dal marito, essa potrà chiedere al Pretore la proroga dell'assetto a quel momento riconosciuto sino ad un periodo massimo di 5 (cinque) anni (2005), comprovandone i motivi. (…)" (Doc. _)

                               1.2.   Il 22 agosto 2001 __________ si è rivolta alla Cassa pensioni della __________ postulando l'erogazione di una rendita vedovile (doc. _). Con scritto del 29 ottobre 2001 la richiesta è stata negata con la seguente motivazione:

"  (…)

Per quanto riguarda la rendita vedovile, Le facciamo notare che i nostri statuti prevedono il versamento della rendita alla vedova divorziata a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che nella sentenza di divorzio siano stati stabiliti degli alimenti a vita. Nel Suo caso il termine per il versamento degli alimenti è stabilito al massimo fino al 2005, quindi non ha diritto a ricevere la rendita vedovile." (Doc. _)

                               1.3.   Con petizione al TCA del 22 gennaio 2002 nei confronti della Cassa pensioni della __________ (in seguito: Cassa) __________ ha chiesto il riconoscimento di una pensione vedovile a vita, subordinatamente il versamento di una siffatta prestazione sino alla fine del 2005. A motivazione della sua pretesa ha evidenziato che:

"  (…)

1. II diritto federale prevede espressamente la pensione vedovile anche per il coniuge divorziato a condizione che il matrimonio sia durato più di 10 anni e che la sentenza di divorzio gli abbia accordato il versamento di una pensione.

2. Con sua lettera del 29.10.2001 (Allegato _) la Cassa pensioni della __________ mi negava la rendita vedovile in quanto la sentenza di divorzio non aveva stabilito il versamento da parte dell'ex coniuge di alimenti a vita, precisandomi poi telefonicamente che questa decisione si fondava sull'art. 34 paragrafo 5 dello Statuto della Cassa (Vedasi Allegato _).

3. Ora, il matrimonio celebrato il ____________________.1942 già domiciliato in __________ e deceduto a __________ il __________.2001, è stato sciolto per divorzio con sentenza __________.1993 - cresciuta in giudicato il 2.12.1993 - (Allegato _), sentenza che prevedeva il versamento di un assegno mensile di fr. 2'000.- dal 1993 al 1996 e di fr. 1'800.- ­dal 1996 al 2000 con possibilità di proroga per 5 anni.

4. Nel caso concreto quindi non solo sono date le due condizioni stabilite dalla legge ma come risulta dalla fotocopia dei pagamenti effettuati dopo il 2000 (allegato _) - il Defunto aveva chiaramente dimostrato la sua volontà continuando a versare gli alimenti alla ex moglie fino al suo decesso - quindi anche dopo il 31.12.2000 senza che questo gli fosse imposto dal Pretore in quanto riconosceva spontaneamente che la moglie senza quell'entrata mai avrebbe potuto "mantenere il tenore di vita datole dall'indennità versatale dal marito" come indicato dal quel Magistrato al punto 3 capoverso 2 e 2.1 della sentenza di divorzio (Vedasi Allegato _). (Doc. _)

                               1.4.   Nella sua risposta dell' 8 marzo 2002 la Cassa convenuta ha postulato la reiezione della petizione argomentando:

"  (…)

II senso della disposizione dell'articolo 20 OPP 2 (e dell'art. 34 cpv. 5 de­gli Statuti della __________) è di compensare la perdita di sostentamento subita dalla donna divorziata a seguito della privazione degli alimenti (cfr. commentario al disegno della OPP 2, pag. 27).

Se la sentenza di divorzio prevede un obbligo di mantenimento limitato nel tempo, il diritto alla prestazione della donna divorziata sussiste solo sino alla scadenza della data fissata. Se il coniuge divorziato muore dopo tale data, la donna divorziata non può far valere alcun diritto alla prestazione nei confronti dell'istituto di previdenza del proprio coniuge divorziato; la perdita di sostenta­mento non è più dimostrata (cfr. Mitteilungen Nr. 1 über die berufliche Vorsor­ge UFAS del 24 ottobre 1986, marginale 2).

3. Con sentenza di divorzio __________ 1993 all'istante è stato assegnato un contributo alimentare con scadenza alla fine dell'anno 2000. In un altro pun­to, riguardo al diritto alla prestazione dell'istante, è stabilito quanto segue:

    " Qualora allo scadere dell'impegno del versamento del sig. __________ del 2000 la signora __________ si trovasse in situazione tale da non poter mantenere il tenore di vita datole dall'indennità versata dal mari­to, essa potrà chiedere al Pretore la proroga dell'assetto a quel momento riconosciuto sino ad un periodo massimo di 5 (cinque) anni (2005), com­provandone i motivi".

Nel presente procedimento l'istante afferma che anche dopo la scadenza dei diritto alla prestazione per la fine del 2000 e senza dover ricorrere al Pretore il coniuge divorziato ha continuato a versare i contributi alimentari, dimostrando in tal modo la sua volontà di continuare a sostenere finanziariamente la moglie divorziata: di conseguenza, anche senza la relativa decisione di un'autorità giudiziaria, ella avrebbe diritto a una rendita per superstiti. Dalla fotocopia del libretto dei versamenti del defunto presentata dall'istante risulta che l'ex marito avrebbe versato gli alimenti all'istante sino al mese di luglio 2001, ovvero fino al suo decesso.

4. Questa circostanza non può per nulla modificare la durata del diritto dell'istan­te. Nella sua decisione pubblicata in Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (SZS), 1995, pagina 139, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il diritto a una pensione vedovile della donna divorziata non si fonda sulla perdita di sostentamento effettiva bensì sulla pre­tesa derivante dalla sentenza. Così come le prestazioni corrisposte spontane­amente dal coniuge divorziato in sovrappiù all'importo stabilito nella sentenza - non possono essere prese in considerazione per il calcolo della soprassicu­razione risp. della riduzione della prestazione secondo l'articolo 20 capoverso 2 OPP 2 (cfr. Stauffer, Rechtsprechung Acs Bundesgerichts zur beruflichen Vor­sorge, Zurigo 1996, ad art. 19 cpv. 3,LPP, pag. 23), anche le prestazioni fornite spontaneamente oltre la data stabilita dall'autorità giudiziaria non sono da tene­re in considerazione." (Doc. _)

                               1.5.   Con lettera del 21 marzo 2002 l'attrice si è confermata nelle proprie posizioni precisando:

"  Riferendomi alla risposta della __________ e al Vostro scritto dell'11 c.m. Vi comunico che, a causa della mancata conoscenza della materia, rinuncio a confutare i diversi argomenti esposti dalla controparte, limitandomi a confermare che:

1. devo provvedere al sostentamento della figlia __________ (1978) iscritta all'Università di __________ (vedasi ricevuta allegata);

2. il fatto che il mio ex marito continuasse a versarmi l'assegno mensile senza esserne obbligato deve essere interpretato come sua chiara volontà di continuare a dividere con me le sue entrate (siano esse provenienti dall'Al o dalla __________) a vita. Infatti se, a partire dal 1.1.2001 aveva spontaneamente deciso di continuare a versarmi i fr. 1'800.- stabiliti dal Pretore affinché io potessi "mantenere il tenore di vita datomi da detta indennità" vuol dire che intendeva farlo a vita in quanto è ovvio che, con il passare degli anni (ne ho 54), la mia situazione finanziaria non avrebbe certo potuto migliorare." (Doc. _)

                               1.6.   La Cassa, esprimendosi sullo scritto del 21 marzo 2002 dell'attrice, ha ribadito le proprie considerazioni e conclusioni (VIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è l'assegnazione all'attrice, vedova divorziata di __________, già affiliato alla Cassa pensioni della __________, di una rendita per superstiti della previdenza professionale.

                                         Al proposito, va rilevato che giusta l'art. 19 cpv.1 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP):

"  La vedova ha diritto alla rendita per vedove se, alla morte del coniuge:

a. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o

b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio ha durato almeno  5 anni."

                                         Il diritto alle prestazioni per superstiti della donna divorziata è disciplinato dal Consiglio federale all'art. 20 OPP2, in forza della delega conferitagli dall'art. 19 cpv. 3 LPP.

                                         L'art. 20 cpv. 1 OPP2 statuisce che:

"  Dopo la morte dell'ex-marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, la donna abbia beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia."

                                         Per il cpv. 2 della medesima norma:

"  Le prestazioni dell’istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell’AVS e dell’AI, superano l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio."

                                         Quanto all'ammontare della rendita viene fissato dall'art. 21 cpv.1 LPP al 60% della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.

                               2.2.   Gli statuti della Cassa pensioni della __________ contemplano una regolamentazione analoga, il cpv. 5 dell’art. 34 (disciplinante appunto il diritto alla prestazione vedovile del coniuge superstite) prevedendo che il coniuge divorziato è parificato al coniuge vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, in virtù della sentenza di divorzio, gli è stata attribuita una pensione o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia.

                               2.3.   Come pertinentemente fa rilevare la convenuta, il senso dell'art. 20 OPP2 (e, quindi, anche dell'art. 34 cpv. 5 degli Statuti della __________) è di compensare la perdita di sostentamento subita dalla donna divorziata a seguito della morte dell'ex coniuge e la conseguente privazione degli alimenti (Praxis 1/2002 pag. 76; SVR 2001 BVG n. 19 pag. 74 consid. 3a; SVR 1994 BVG n. 8 pag. 22 consid. 3b; SZS 1995 pag. 139 consid. 3a).

                                         In proposito, la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che non è determinante la perdita di sostentamento effettiva. Decisivo è per contro che il diritto agli alimenti della donna divorziata si evinca espressamente dalla sentenza di divorzio o dalla convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice. Prestazioni alimentari più alte versate spontaneamente dal coniuge divorziato - e, quindi, anche alimenti erogati oltre la scadenza  stabilita dal giudizio di divorzio non sono per contro determinanti (SZS 1995 pag. 91 e 139; cfr. anche Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 22 seg.). Né lo sono importi a titolo di contributi versati prima della pronuncia del divorzio, segnatamente durante la procedura giudiziale o durante la separazione di fatto (SZS 1995 pag. 136).

                                         Inoltre, diversamente che per l’analoga regolamentazione di cui all’art. 23 cpv. 2 LAVS - per la quale per fondare un diritto ad una rendita vedovile dell’ex coniuge divorziato bastano alimenti versati limitatamente nel tempo -, nella LPP, dove viene maggiormente sottolineato il citato principio della perdita di sostegno, l’assegnazione della prestazione vedovile alla moglie divorziata presuppone l’attribuzione di una rendita alimentare a vita (cfr. SZS 1995 pag. 91 e, implicitamente, pag. 135 e 139; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 23).

                               2.4.   Nel caso in esame, mentre non è contestato che __________, nata nel 1948, nel 2001, alla morte del suo ex marito, aveva più di 45 anni e che il matrimonio è durato più di dieci anni, controverso è l'adempimento dell’ulteriore presupposto legale e regolamentare per il riconoscimento della pretesa rendita vedovile quale è il diritto ad un contributo alimentare vitalizio stabilito giudizialmente nel senso voluto dall'art. 20 cpv. 1 OPP2 e dall'art. 34 cpv. 5 Statuti __________.

                                         Ora, esaminata la documentazione all'inserto, tale requisito non può considerarsi assolto.

                                         La convenzione sugli effetti accessori al divorzio omologata dalla sentenza dell’11 novembre 1993 del Pretore di __________ prevede in effetti che __________ era tenuto a versare all’attrice contributi alimentari solo sino all’anno 2000. Conformemente alla cifra 2.1. della medesima convenzione il versamento oltre tale scadenza dipendeva invece da una comprovata situazione di bisogno della beneficiaria e da una relativa decisione di modifica del pretore (cfr. doc. _ e consid. 1.1).

In proposito, l’attrice adduce tuttavia che l'ex marito aveva continuato, anche dopo la fine del 2000, a versarle gli alimenti, e questo sino al momento della sua morte, avvenuta il __________ 2001. Questo fatto dimostrerebbe la sua volontà di volervi provvedere vita natural durante (cfr. VI).

Tale allegazione non può tuttavia modificare l’esito della presente vertenza, posto come per la suesposta giurisprudenza federale determinante per il diritto alla prestazione controversa è l'obbligo contributivo stabilito nella sentenza di divorzio. In merito, il TFA ha già avuto modo di ribadire tale principio motivandolo con esigenze d’ordine amministrativo. In effetti, il riferimento al diritto ad una pretesa alimentare scaturente dalla sentenza di divorzio consente la definizione delle prestazioni per i superstiti senza dovere effettuare accertamenti dispendiosi e spesso poco praticabili sui contributi di mantenimento versati effettivamente. Solo ponendo tale esigenza la procedura amministrativa risulta notevolmente snellita, è garantita la sicurezza del diritto e possono venir limitati gli abusi (cfr. SZS 1995 pag. 139 seg.).

Di transenna si rilevi che tale prassi può in qualche modo suscitare perplessità nella misura in cui di fatto costringe coppie divorziate a promuovere procedure giudiziarie finalizzate al cambiamento dell’assetto alimentare stabilito nella sentenza di divorzio anche quando tra di loro non vi sono disaccordi in punto ad una modifica dei rispettivi obblighi e diritti. In una pronuncia del 1994 la Corte federale ha invero riconosciuto tale aspetto, non ritenendolo tuttavia di portata sufficiente per una modifica della giurisprudenza, la quale, oltre a fondarsi sull’esplicito tenore dell’art. 20 OPP2, si giustifica alla luce delle esigenze di praticabilità e di sicurezza del diritto già menzionate (SZS 1995 pag. 141 consid. 3d).

Nel caso presente, come si è visto, conformemente al punto 2.1. della convenzione omologata giudizialmente, l'eventuale proroga dell'assetto alimentare oltre la fine dell'anno 2000 avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione del Pretore, pronuncia quest'ultima che nella specie fa tuttavia difetto. Ne discende che l'attrice non può validamente sostenere una perdita di sostegno ai fini dell'attribuzione di un rendita per vedove, considerato come il relativo diritto ad una pensione alimentare, oltre la fine dell'anno 2000, non è direttamente deducibile dal giudizio pretorile.

                               2.5.   Ne discende che a ragione la Cassa ha negato la prestazione vedovile a __________, la cui petizione, in quanto infondata, deve pertanto essere respinta.

                               2.6.   L'istituto di previdenza convenuto ha postulato l'attribuzione di ripetibili (Doc. _).

                                         Ora, il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         Per contro, l'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 pag. 174; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).

                                         Ne discende che la Cassa, ancorché vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti