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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2002 34.2002.39

22. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·454 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00039   RG/sc

Lugano 22 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 19 agosto 2002 interposta da

Fondaz. coll. LPP __________,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la petizione 19 agosto 2002, con cui la Fondazione collettiva LPP della __________ ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 15'995 oltre interessi al 5% dal 1.8.1999, dedotti pagamenti parziali per complessivi fr. 4'195, a titolo di contributi previdenziali arretrati, rispettivamente il rigetto dell’opposizione interposta al precetto no. __________emesso dall’UEF di __________;

considerato che con scritto 27 settembre 2002 all'UEF di __________ il rappresentante della convenuta ha revocato l’opposizione interposta al precetto esecutivo succitato e ha contestualmente chiesto al TCA di procedere allo stralcio della lite (V);

rilevato che con scritto 18 ottobre 2002 alla convenuta (trasmesso in copia al TCA) l'attrice ha preso atto del ritiro dell'opposizione precisando che provvederà al ritiro della petizione non appena sarà in possesso della dichiarazione di ritiro sottoscritta dalla convenuta;

rilevato che tramite la revoca, formulata nello scritto 27 settembre 2002 all'attenzione dell'UEF di __________, dell’opposizione interposta al precetto esecutivo relativo ai contributi della previdenza professionale chiesti con la petizione la convenuta ha aderito alla richiesta attorea tendente al versamento di fr. 11'800 oltre interessi al 5% dal 1.8.1999 (acquiescenza del debitore) e che questa soluzione può essere omologata in quanto conforme alla legge, la causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 387);

    viste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;

decreta                   1.-   La petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 5.-   Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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