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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2003 34.2002.37

27. Oktober 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,148 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.37 34.2002.52   RG/sc

Lugano 27 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

viste le petizioni 8 luglio 2002 e 25 ottobre 2002 promosse da

__________

contro  

__________

    in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   per decisione 20 novembre 2001, cresciuta in giudicato, la Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia di __________ (in seguito: Fondazione) ha affiliato d’ufficio la __________ con sede a __________ (divenuta in seguito __________, con sede, dal giugno 2002, a __________) ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal 19 agosto 1999 (doc. _ inc. __________);

                                     -   in base ai salari annunciati dal datore di lavoro (cfr. sub doc. _ inc. __________), la Fondazione ha quindi stabilito l’ammontare dei contributi dovuti a far tempo dall'affiliazione e sino al 30 giugno 2002, per un ammontare complessivo di fr. 80'820 inviando al datore di lavoro i relativi conteggi con richiesta di pagamento (doc. _ inc. __________, doc. _ inc. __________);

                                     -   non avendo il datore di lavoro dato seguito al pagamento di quanto richiesto, e ciò neppure a seguito delle diffide notificategli dalla Fondazione (doc. _ inc. __________, doc. _ inc. __________), quest'ultima nei confronti della __________ ha fatto spiccare in data 10 giugno 2002 dal Betreibungsamt __________ il precetto esecutivo no. __________ per gli importi di fr. 78'393 oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 - a titolo di contributi dovuti sino al 30 marzo 2002 e di fr. 250 per spese di diffida e d'incasso (doc. _ inc. __________). Successivamente, in data 5 settembre 2002, la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo no. __________per gli importi di fr. 2'527 - oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2002 - per contributi dovuti sino al 30 giugno 2002 e di fr. 150.-- per spese di diffida e d'incasso (doc. _ inc. __________);

                                     -   l’escussa ha interposto opposizione ad entrambi i precetti;

                                     -   con petizione 8 luglio 2002 (inc. __________) - trasmessa per competenza a questo TCA da parte del Sozialverischerungsgericht des Kantons __________ - la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la convenuta al pagamento degli importi oggetto dell'esecuzione di cui al precetto dell'UE di __________, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione ad esso interposta;

                                     -   con successiva petizione 25 ottobre 2002 (inc. __________) la Fondazione ha parimenti chiesto la condanna della __________ al pagamento delle somme oggetto dell'esecuzione di cui al precetto dell'UE di __________, con contestuale richiesta di rigetto definitivo delle opposizione ad esso interposta;

                                     -   con le rispettive risposte di causa la convenuta, adducendo in sostanza, in entrambi i casi, le medesime argomentazioni - di cui si dirà meglio nei considerandi che seguono -, si oppone alle richieste attoree postulando l'integrale reiezione delle medesime rispettivamente chiedendo, senza alcuna precisazione quo all'importo a sua mente dovuto, che l'ammontare delle pretese venga corretto rispettivamente ridotto a dipendenza delle mutazioni intervenute durante i periodi assicurativi;

                                     -   in sede di successivi scambi di allegati le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. In corso d'istruttoria, sulla scorta della documentazione via via acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi successivi - la Fondazione ha inoltre allestito e prodotto dei nuovi conteggi - rimasti incontestati - concernenti i contributi previdenziali complessivamente dovuti dalla data d'affiliazione e sino al 31 dicembre 2002 (doc. _, doc. _ inc. __________).

considerato in diritto che

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00, del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00, del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00, del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00, del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99, del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   a norma dell'art. 23 LPTCA e 72 CPC le azioni di cui agli incarti __________ e __________, le stesse essendo dirette verso il medesimo datore di lavoro e derivando dal medeismo complesso di fatti, vengono congiunte;

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

                                     -   l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

                                     -   l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3 Ordinanza; art. 4 Condizioni di affiliazione, doc. _ inc. __________);

                                     -   secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, pag. 32);

                                     -   in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che a sua volta rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _ inc. __________);

                                     -   l'art. 7.1 del Regolamento prevede:

"  7.1.1.       Contributi

7.1.1.1.    Per il finanziamento degli oneri previdenziali, la Fondazione riscuote annualmente dei contributi il cui ammontare e la cui eventuale ripartizione tra la ditta affiliata e la persona assicurata sono regolati nella cifra VI./A. del piano di previdenza.

7.1.1.2.    Per ogni persona assicurata l'obbligo di contribuzione incomincia dall'inizio della previdenza ai sensi della cifra 2.2.2 e termina il giorno in cui la persona assicurata (con riserva della cifra 4.2.3) raggiunge l'età di pensionamento ai sensi della cifra II./A. del Piano di previdenza, muore prematuramente o esce anticipatamente dalla Fondazione di previdenza. Il contributo è dovuto per un mese o termina dopo questo giorno. Resta riservato l'eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità ai sensi della cifra 4.1.1.2.

7.1.1.3.    La Fondazione fattura contributi trimestrali posticipati. Per i contributi non pagati entro il termine di scadenza la Fondazione addebita gli interessi di mora.

7.1.1.4.    La ditta affiliata è debitrice nei confronti della Fondazione dell'intero ammontare dei contributi (contributo del datore di lavoro e del dipendente). Essa trattiene il contributo del dipendente dal suo salario.

7.1.1.5.    La persona assicurata può versare a titolo facoltativo dei contributi, quali versamenti unici, per acquistare anni di contribuzione, a condizione che la totalità dell'avere di vecchiaia disponibile, tenendo conto dei prelievi già effettuati per il finanziamento della proprietà d'abitazioni, sia inferiore all'avere di vecchiaia che si otterrebbe se la persona assicurata avesse fatto parte di questa previdenza sin dall'età minima consentita. Se si acquistano anni di contribuzione, la persona assicurata deve assumersi la responsabilità per quanto concerne la deducibilità fiscale."

                                     -   per la cifra 7.1.2 inoltre

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni." (Doc. _)

                                     -   per quanto riguarda nel dettaglio le basi di calcolo, il capitolo II del Piano di previdenza prevede:

"  (…)

II    BASI DI CALCOLO

___________________

      (cfr. cifra 3 delle Disposizioni generali)

A.   Età determinante / Età di pensionamento

L'età determinante ai fini della previdenza corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

L'età di pensionamento si raggiunge il primo giorno del mese susseguente il compimento del 65° anno d'età per gli uomini o del 62° anno d'età per le donne.

B.  Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde a quella parte del salario annuo AVS presumibile, che deve essere assicurata secondo le disposizioni LPP (salario annuo sottoposto alla LPP).

C.  Contributo di rischio / Contributo per le misure speciali

Il contributo di rischio per il finanziamento dei diritti alle prestazioni d'invalidità e a quelle per i superstiti fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (ivi compreso il contributo per il fondo di garanzia) figura nella seguente tabella:

Donne   Età

Contributo di           rischio in % del    salario assicurato

Uomini   Età

Contributo di           rischio in % del    salario assicurato

18-24

3.9

18-24

4,5

25-31

5,2

25-34

5,7

32-41

4,8

35-44

6,1

42-51

4,7

45-54

6,5

52-62

4,5

55-65

5,6

Il contributo per il finanziamento delle misure speciali previste dalla legge ammonta per gli uomini e le donne a partire dall'età di 25 anni, all'1% del salario assicurato ai sensi della cifra II./B.

D.  Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia

L'importo annuo degli accrediti di vecchiaia individuali ammonta:

                 Età   Donne  

    Uomini

  Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato

25-31

25-34

7

32-41

35-44

10

42-51

45-54

15

52-62

55-65

18

      L'avere di vecchiaia è formato

      -    dagli accrediti di vecchiaia individuali;

      -    dalle prestazioni di libero passaggio trasferite;

      -    da eventuali versamenti unici nonché

      -    dagli interessi accreditati per questi importi secondo le disposizioni del Consiglio federale per la LPP."

(regolamento, pag. 2-3)

                                     -   ai sensi della LPP sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità i lavoratori che riscuotono il salario minimo giusta l'art. 7 LPP dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età, l'assoggettamento all'assicurazione per la vecchiaia essendo obbligatorio dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età (artt. 2 e 7 LPP). L'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria comporta l'obbligo di versare i relativi contributi, il cui ammontare e la cui ripartizione sono stabiliti nelle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza (art. 66 LPP), nel caso concreto secondo le norme di cui all'art. 7 del Regolamento della Fondazione e alla cifra VI (rispettivamente cifra II) del relativo Piano di previdenza (e non, come erroneamente sostenuto dalla convenuta, secondo le richiamate prescrizioni applicabili alla Cassa pensioni dei pittori e gessatori, cui la __________ non è affiliata).

                                         Contrariamente all'assunto di parte convenuta (cfr. risposta di causa e doc. _ inc. __________), dunque, l'obbligo assicurativo - e quindi anche l'obbligo contributivo - è dato alle condizioni appena ricordate anche per il rischio invalidità e morte, e ciò indipendentemente dall'esistenza - come in casu - di una copertura assicurativa dei lavoratori giusta la LAINF o la LAMAL (rispettivamente la LCA) per indennità giornaliera;

                                     -   in concreto, a seguito dell'affiliazione d'ufficio alla Fondazione, la convenuta non risulta aver mai versato alcunché all'attrice;

                                     -   nell'opporsi alle richieste attoree - per quanto è dato desumere dalla a tratti poco chiara formulazione del gravame - parte convenuta, indicando, con riferimento all'art. 5.3.3 del Regolamento, i motivi della mancata trattenuta dei contributi LPP sugli stipendi di alcuni lavoratori con impiego temporaneo, rimprovera in primis all'attrice di non averle accreditato, sulla base di atti di cessione sottoscritti dai dipendenti, gli importi corrispondenti alle prestazioni di libero passaggio ad essi spettanti a seguito della cessazione del loro rapporto d'impiego;

                                     -   tale censura s'appalesa d'acchito priva di qualsivoglia fondamento.

                                         Anzitutto dal richiamato disposto regolamentare - contrariamente all'erronea interpretazione avanzata dalla convenuta - non è all'evidenza desumibile alcun diritto all'esonero dal versamento dei contributi, detto disposto, avente carattere imperativo, stabilendo in maniera chiara ed inequivocabile che (sottolineatura del redattore)

"5.3.3.     La persona uscente può chiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio inoltrando i documenti giustificativi menzionati tra parentesi,

             - e lascia definitivamente la Svizzera (notifica di partenza rilasciata dal controllo degli abitanti);

             - se inizia un'attività lucrativa indipendente (conferma della Cassa di compensazione AVS competente);

             - se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore alla somma annua dei suoi contributi.

L'agenzia regionale può accettare documenti giustificativi equivalenti e se necessario richiederne altri.

Per il versamento della prestazione di libero passaggio a persone sposate è necessario il consenso scritto del coniuge.

Se la prestazione di libero passaggio è stata ceduta in pegno, il versamento in contanti può avvenire solo previo consenso scritto del creditore pignoratizio." (regolamento art. 5.3.3)

La succitata norma contempla quindi unicamente le ipotesi e le condizioni alle quali il lavoratore, all'uscita dall'istituto, ha diritto al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, e non ha per contro in alcun modo per oggetto - come pretende invece parte convenuta - la disciplina dei casi giustificanti un esonero dal pagamento di contributi (e di ciò la convenuta risulta per altro esserene stata cognita già nel maggio 2001, allorquando comunicò alla Fondazione di essersi resa conto di aver erroneamente omesso di trattenere, per alcuni dipendenti con impiego temporaneo, la quota LPP dai relativi salari, cfr. doc. _ inc. __________);

                                     -   per il resto non risulta che, in relazione a dipendenti non soggetti all'obbligo assicurativo giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. b OPP2, oltre che per quelli il cui salario non raggiungeva il minimo legale, l'attrice sia qui a chiedere il versamento da parte della convenuta di qualsivoglia contributo previdenziale (doc. _, doc. _ e doc. _, inc. __________);

                                     -   per quanto concerne il preteso accredito delle prestazioni di libero passaggio (di spettanza dei lavoratori) a favore del datore di lavoro, una sua giustificazione non può essere ravvisata nei suddetti atti di cessione sottoscritti dai singoli dipendenti a favore della __________ (doc. _ inc. __________), non risultando in alcun modo dimostrato che tali dichiarazioni (sulla cui validità, del resto, si rimanda a quanto previsto agli artt. 17 OLP e 39 LPP) siano in qualche maniera state rese note alla Fondazione prima dell'inoltro della presente petizione e quindi portate a conoscenza di quest'ultima prima del versamento a favore dei singoli dipendenti delle relative prestazioni di libero passaggio (cfr. art. 167 CO);

                                     -   la convenuta critica inoltre l'operato della Fondazione per non aver essa - per quanto è dato di capire - correttamente considerato ai fini contributivi il caso particolare di un dipendente __________asseritamente rimasto vittima di un sinistro occorsogli nel settembre 2000 ed in seguito divenuto incapace al lavoro.

                                         A tale riguardo, questa Corte non può che limitarsi a rilevare che - per quanto di pertinenza con l'oggetto della presente vertenza (per quanto attiene cioè all'aspetto contributivo) - nulla agli atti lascia ipotizzare un agire della Fondazione contrario alle disposizioni disciplinanti il finanziamento e quindi la riscossione dei contributi LPP in relazione a tale caso (cfr. in particolare art. 7 Regolamento, soprattutto laddove considera l'evento invalidità, unico semmai suscettibile di essere considerato quale circostanza giustificante un esonero dall'obbligo contributivo), non essendo per il citato dipendente (impiegato da febbraio 2000) in ogni caso più stato considerato, nell'ambito della presente procedura, alcun addebito contributivo a far tempo dal 1. settembre 2000, in corrispondenza quindi con la cessazione del suo rapporto di lavoro con effetto al 31 agosto 2000 (doc. _, doc. _ inc. __________);

                                     -   per il resto, riguardo alla ulteriori, non sempre chiare e poco circostanziate critiche mosse dalla convenuta in punto all'ammontare dei salari, alle mutazioni intervenute durante il periodo assicurativo e al calcolo dei relativi contributi per quanto riguarda in particolare i dipendenti __________ (le cui relative mutazioni, decisive ai fini contributivi, non risulta provato essere state rese note all'attrice prima dell'inoltro della petizione di cui all'inc. __________; cfr. doc. _), __________, __________ e __________, dalle notifiche di salario e relative modifiche comunicate alla Fondazione da parte del datore di lavoro, come pure dalle liste dei salari comunicate alla competente cassa di compensazione, la Fondazione - alla luce del rapporto di revisione allestito dal SVA di __________ nell'aprile 2003 (prodotto pendente lite, doc. _ inc. __________), ed al quale parte convenuta ha per altro prestato adesione (doc. _ inc. __________) - risulta aver correttamente proceduto alla determinazione dei salari coordinati ed alla quantificazione dei relativi contributi complessivamente dovuti per ogni dipendente negli anni 1999-2000-2001 e 2002 (primo e secondo trimestre), ritenuto inoltre che nei confronti di tale conteggio definitivo parte convenuta, chiamata ad esprimersi nel merito, non ha formulato osservazione o obiezione alcuna (doc. _ inc. __________);

                                     -   corretto e parimenti incontestato risulta infine anche l'ulteriore conteggio prodotto in data 8 ottobre 2003 dall'attrice, in relazione al quale essa ha postulato - senza opposizione alcuna a tale riguardo da parte della convenuta - di estendere il periodo e il relativo debito contributivo sino al 31 dicembre 2002, con la consecutiva maggiorazione di fr. 10'840 del precedente importo risultante dal conteggio 19 settembre 2003 (doc. _, inc. _);

                                     -   dai menzionati conteggi, eseguiti sulla scorta dei salari definitivi stabiliti a seguito dell'incontestato rapporto di revisione AVS e conformemente alla legge e al regolamento, risulta, per il periodo contributivo in esame, un debito contributivo complessivo di fr. 93'789, comprensivo di fr. 3'677.-- per interessi retroattivi (doc. _; art. 7 Regolamento, art. 4 Condizioni d'affiliazione) e fr. 1'467.-- per spese straordinarie (doc. _ inc. __________; cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffario annesso alla decisione d'affiliazione, doc. _ inc. __________);

                                     -   tale è quindi l'importo complessivo che la convenuta deve essere tenuta a versare alla Fondazione, cui devono inoltre essere aggiunti fr. 150.-- quali spese di esecuzione per ognuno dei due precetti (doc. _ inc. __________, doc. _ inc. __________; cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffario) e fr. 200.-- per spese di diffida (doc. _ inc. __________; doc. _ inc. __________; cfr. art. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffario);

                                     -   non può per contro essere riconosciuto in questa sede l'importo di fr.  525.-- quale costo relativo all'emanazione della decisione d'affiliazione. In proposito va rilevato che l’Istituto di previdenza è infatti in possesso di un titolo cresciuto in giudicato (la decisione di affiliazione) che gli permette di promuovere un’esecuzione nei confronti della convenuta e parimenti ottenere il rigetto dell’eventuale opposizione (art. 80 cpv. 2 LEF). Se il TCA statuisse su tali spese vi sarebbero due giudizi sullo stesso oggetto, ciò che è inammissibile in virtù del principio della res iudicata.

                                         Il risarcimento di tali spese non è una controversia ai sensi della LPP in senso lato o in senso stretto (art. 73 LPP; SVR 1995 BVG Nr. 21 p. 53ss.);

                                     -   stante ciò l'importo dovuto per i periodi contributivi in esame ammonta quindi a complessivi fr. 94'289.--;

                                     -   la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 22 maggio 2002 per quanto riguarda il debito contributivo oggetto della petizione di cui all'inc. 34.2002.37, rispettivamente dal 20 agosto 2002 per quello di cui all'inc. __________, corrispondenti alle data dell'inoltro delle rispettive domande d'esecuzione;

                                     -   poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 Condizioni d'affiliazione; art. 102s CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare all'attrice complessivi fr. 94'289.-- oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr. 78'393.-- e dal 20 agosto 2002 su fr. 2'527.--;

                                     -   con entrambe le petizioni l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi no. __________dell'UE di __________ e no. __________ dell'UE di __________;

                                     -   secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

                                     -   la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione no. __________ dell'UE di __________, per l’importo di fr. 78'643.-- oltre interessi al 5% su fr. 78'393.-- dal 25 maggio 2002, rispettivamente per la prosecuzione dell'esecuzione no. __________dell'UE di __________ per l'importo di fr. 2'677.-- oltre interessi al 5% su fr. 2'527.-dal 20 agosto 2002, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni al giudice dell'esecuzione;

                                     -   secondo l'art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita;

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è stato esposto dal TFA nella sentenza 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, con la precisazione che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356; STCA del 9 marzo 1992 nella causa F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi DTF 112 V 362; RAMI 1992).

                                         Visto quanto precede la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Le petizioni sono accolte.

                                         §)     Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia regionale di __________ la somma di fr. 94'289.-- oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr. 78'393 e dal 20 agosto 2002 su fr. 2'527.--.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________del Betreibungsamt __________ per l'importo di fr. 78'643.-- oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr. 78'393.--.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________ per l'importo di

                                                 fr. 2'677.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2002 su

                                                 fr. 2'527.--.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2002.37 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.10.2003 34.2002.37 — Swissrulings