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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.08.2002 34.2002.27

26. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,468 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00027   RG/sc

Lugano 26 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 23 maggio 2002 della

Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   per decisione 5 novembre 1998, cresciuta in giudicato, la Fondazione Istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione) ha affiliato d’ufficio __________ i, con effetto dal 1. gennaio 1998, in quanto ha accertato che il precedente contratto di adesione era stato sciolto in data 31 dicembre 1997 (doc. _);

                                     -   in base ai salari notificati dal datore di lavoro la Fondazione ha calcolato i contributi dovuti a favore di __________, unica dipendente del convenuto, nel periodo 1. gennaio 1998 - 30 giu-gno 2001, e inviato i relativi conteggi al datore di lavoro (doc. _);

                                     -   nelle date 31 ottobre 2000 e 3 maggio 2001 la Fondazione ha inviato al datore di lavoro due diffide di pagamento di fr. 1'222.75 rispettivamente di fr. 1'940.05 (doc. _);

                                     -   a seguito del mancato pagamento dei contributi dovuti in data 2 agosto 2001 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 1'719.95 oltre interessi del 5% dal 26 luglio 2001 e spese per fr. 150.- (doc. _). L’interessato ha interposto opposizione;

                                     -   con petizione 23 maggio 2002 la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare __________ al pagamento di fr. 1'719.95 a titolo di contributi della previdenza professionale (comprese spese di diffida per fr. 200.- e spese di conteggio di contributi retroattivi per fr. 100.-) dovuti dal 1. gennaio 1998 al 30 giugno 2001, oltre a spese per fr. 150.-, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________ nonché la rifusione di ripetibili a carico del convenuto;

                                     -   il convenuto non è intervenuto in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA (II, III) per la presentazione della risposta;

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                     -   nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

                                     -   l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

                                     -   l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);

                                     -   l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

                                     -   secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

                                     -   in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

                                     -   per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni." (doc. _)

                                     -   con la petizione in oggetto l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare __________ al pagamento di fr. 1'719.95 a titolo di contributi della previdenza professionale (comprensivi di fr. 200.- per spese di diffida e fr. 100 per spese di conteggio di contributi retroattivi) dovuti dal 1. gennaio 1998 al 30 giugno 2001 e fr. 150 per spese ai sensi degli artt. 103 e 106 CO, oltre a interessi al 5% dal 26 luglio 2001 su fr. 1'719.95, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________ e la rifusione di ripetibili;

                                     -   la richiesta non è stata contestata dal convenuto, il quale non è intervenuto in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi allestito dall’attrice;

                                     -   il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

                                     -   infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti (fr. 1'419.95, cfr. doc. _) si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente;

                                     -   in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo di fr. 1'419.95 relativo ai contributi dovuti per il periodo 1 gennaio 1998 - 30 giugno 2001, come pure le spese di diffida per fr. 200.-, di conteggio retroattivo per fr. 100 e di esecuzione per fr. 150.- per complessivi  fr. 450.- (cfr. Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione d'affiliazione, doc. _; cfr. artt. 104, 106 CO; cfr. DTF 117 II 258) dev’essere pertanto confermato;

                                     -   l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 26 luglio 2001 su fr. 1'719.95;

                                     -   poiché il convenuto è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni d'affiliazione, doc. _; artt. 102,  103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   pertanto il convenuto dev’essere condannato a versare fr. 1'869.95 oltre a interessi del 5% su fr. 1'719.95;

                                     -   con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UE di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)". Così la massima del DTF 107 III 60ss.

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

                                     -   la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 1'869.95 oltre a interessi del 5% su fr. 1'719.95 dal 26 luglio 2001, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

                                     -   secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita;

                                     -   il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

                                     -   secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);

                                     -   nel caso in esame il convenuto è stato affiliato d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviategli da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è intervenuto in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta);

                                     -   alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 100.- (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992);

                                     -   visto quanto sopra la Fondazione, ancorché vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §)     Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana fr. 1'869.95 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1. gennaio 1998 - 30 giugno 2001 oltre a interessi del 5% dal 26 luglio 2001 su fr. 1'719.95.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________ per fr. 1'869.95 oltre a interessi del 5% dal 26 luglio 2001 su

                                                 fr. 1'719.95.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 100.- sono poste a carico del convenuto.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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