Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2002 34.2002.22

3. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,187 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00022   RG/sc

Lugano 3 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 13 maggio 2002 della

Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   con decisione 24 luglio 1997, cresciuta in giudicato, la Fondazione l'Istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione) ha affiliato d’ufficio __________ in quanto ha accertato che, con effetto 31 dicembre 1996, era stato sciolto il precedente contratto di adesione e che vi erano dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. _);

                                     -   che in base ai salari notificati dal datore di lavoro la Fondazione ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti nel periodo 1. gennaio 1999 - 30 giugno 2001 a favore dei propri dipendenti, per complessivi fr. 31'162.55, addebitando inoltre fr. 800.- per spese di conteggio retroattivo, ed ha inviato i relativi conteggi (doc. _, doc. _);

                                     -   nelle rispettive date 31 ottobre 2000 e 3 maggio 2001 la Fondazione ha diffidato il datore di lavoro al pagamento dei contributi e spese da esso dovuti per fr. 25'094.45 rispettivamente fr. 29'547.55 (doc. _);

                                     -   a seguito del mancato pagamento dell'importo dovuto, il

                                         2 agosto 2001 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo no. __________per

                                         fr. 31'905.40, oltre a interessi del 5% dal 24 luglio 2001, e fr. 150.-, pari ai contributi della previdenza professionale e alle spese dovuti da __________ dal 1. gennaio 1999 al 30 giugno 2001 (cfr. doc. _);

                                     -   l’interessato ha interposto opposizione;

                                     -   con petizione 13 maggio 2002 la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare __________ al pagamento di fr. 31'905.40 oltre interessi al 5% a datare dalla domanda di esecuzione e di fr. 150.- per spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________;

                                     -   il convenuto non è intervenuto in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta di causa (II, III);

                                     -   pendente causa il TCA ha chiesto all'attrice alcune delucidazioni in merito al conteggio dei contributi e delle spese chiesti in petizione (IV). Le relative risposte sono state trasmesse al convenuto per osservazioni, il quale è tuttavia rimasto silente.

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

                                     -   l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

                                     -   l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);

                                     -   l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

                                     -   secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

                                     -   in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

                                     -   per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni." (doc. _)

                                     -   con la petizione in oggetto l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare __________ al pagamento di

                                         fr. 31'905.40 per contributi insoluti oltre a interessi dal 5% a datare dalla domanda di esecuzione e di fr. 150.- per spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________;

                                     -   la richiesta non è stata contestata dal convenuto, il quale non è intervenuto in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi allestito dall’attrice;

                                     -   il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

                                     -   infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti (fr. 31'905.40) si fonda su questi elementi e su quelli ricordati in precedenza e tiene conto dei bonifici effettuati nel periodo assicurativo come pure del credito di spettanza del convenuto a dipendenza del maggior incasso da parte dell'attrice (fr. 275.15) rispetto a quanto dovuto dal datore di lavoro in relazione alla precedente procedura esecutiva di cui al PE __________e a quella giudiziaria sfociata con sentenza TCA del 8 febbraio 2000 (cfr. inc. __________) concernente il debito contributivo nel 1997 e 1998;

                                     -   in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo di fr. 31'905.40 relativo ai contributi dovuti rimasti insoluti per il periodo 1. gennaio 1999 - 30 giugno 2001 (comprensivo di spese di conteggio retroattivo per fr. 800 e spese di diffida per fr. 200), come pure l'importo di fr. 150 per spese di esecuzione (cfr. art. 104, 106 CO; cfr. Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione d'affiliazione, doc. _; cfr. DTF 117 II 258) dev’essere pertanto confermato;

                                     -   l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 24 luglio 2001, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione;

                                     -   poiché il convenuto è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni d'affiliazione, doc. _; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   pertanto il convenuto dev’essere condannato a versare

                                         fr. 32'055.40 oltre a interessi del 5% su fr. 31'905.40;

                                     -   con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dall’UE di __________;

                                     -   secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

                                     -   la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione per l’importo di fr. 32'055.40 oltre interessi del 5% su fr. 31'905.40 dal 24 luglio 2001, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

                                     -   secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’art. 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita;

                                     -   il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

                                     -   secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);

                                     -   nel caso in esame il convenuto è stato affiliato d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuto in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta);

                                     -   che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 500.- (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §)     Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana fr. 32'055.40 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1. gennaio 1999 - 30 giugno 2001, oltre a interessi al 5% dal 24 luglio 2001 su fr. 31'905.40.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________ per fr. 32'055.40 oltre a interessi del 5% dal 24 luglio 2001 su fr. 31'905.40.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 500.- sono poste a carico della convenuta.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2002.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2002 34.2002.22 — Swissrulings