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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.01.2003 34.2002.20

9. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,951 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00020 34.2002.00021   BS/cd

Lugano 9 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulle petizioni del 19 aprile e 1° maggio 2002 di

__________, 

rappr. __________  

contro  

Cassa pensioni __________,    in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che    

                                     -   con sentenza 5 maggio 2000 il TCA ha accolto la petizione  presentata dalla Cassa pensioni dei __________ (Cassa pensioni) nei confronti di __________ in data 25 giugno 1998, condannando il convenuto a restituire all'attrice prestazioni di invalidità indebitamente percepite dal 12 febbraio 1992 al 31 ottobre 1997, per fr. 23'823.

                                         Circa le modalità di restituzione dell'importo, il TCA ha stabilito che la resa veniva effettuata tramite trattenuta, da parte della Cassa pensioni, di fr. 345 mensili sulla rendita di invalidità erogata all'assicurato, per la durata di 69 mensilità. La sentenza è cresciuta in giudicato (inc. __________);

                                     -   con sentenza 16 ottobre 2000 il TCA ha dichiarato irricevibile la petizione inviata dall’assicurato tramite fax e pervenuta in data 7 agosto 2000 in cui egli ha chiesto il ripristino, da parte della Cassa pensioni, dell'ammontare della rendita di invalidità precedentemente riconosciuto, con effetto dal 3 agosto 2000. In quell’occasione è stato spiegato che la sentenza 5 maggio 2000 era cresciuta in giudicato e che in virtù del principio “ne ibis idem” il TCA non poteva nuovamente statuire in merito alla liceità della compensazione. Trattando inoltre la petizione come domanda di revisione, lo scrivente Tribunale l’ha dichiarata irricevibile poiché l’assicurato non aveva fatto valere nuovi fatti, né prodotto nuovi mezzi di prova (inc. __________);

                                     -   con le petizioni in oggetto, inviate tramite fax, __________ ha nuovamente chiesto il ripristino della rendita d’invalidità;

                                     -   su istanza del TCA, mediante decreto 23 luglio 2002, cresciuto in giudicato, la Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, ha esteso al curatore __________ la rappresentanza per le cause relative alle due succitate petizioni (doc. _);

                                     -   con risposte 22 settembre 2002 la Cassa pensione ha postulato la reiezione delle petizioni, rimarcando innanzitutto di non aver mai sospeso le prestazioni assicurative. Essa ha poi rilevato che la rendita d’invalidità è soggetta ad una compensazione mensile di fr. 345.— relativa alle prestazioni assicurative ricevute in più nel periodo 13 febbraio 1997 – 31 ottobre 1997, confermata nella STCA 5 maggio 2002. L’amministrazione ha inoltre rilevato che, a seguito della partenza all’estero dell’assicurato, la rendita è soggetta all’imposta alla fonte conformemente all’art. 118 della legge tributaria cantonale ed all’art. 95 delle legge sull’imposta federale diretta per un’aliquota complessiva del 20%. La Cassa ha quindi determinato la prestazione mensile nel modo seguente:

"  (…) - pensione base                                        fr.         1'428.00                    

- supplemento figli (3)                                   fr.            429.00         

                                                                                           fr. 1'857.00

- somma art. 19 Lcpd                                 fr.            377.00                    

- rimborso prestazioni 13.02.1992/31.10.1997  fr.           345.00  fr.   722.00

                                                                                           fr. 1'135.00

- deduzione 20% imposta alla fonte sull'importo effettivo                                

  di diritto (fr. 1'857.00 - 377.00 = fr. 1'480.00)                              fr.    296.00

  Importo mensile                                                                                        fr.  839.00."

                                     -   su richiesta del TCA, il 29 novembre 2002 la Cassa ha fornito il calcolo della sovrassicurazione dal 1° gennaio 1998 (doc. _);

                                     -   tale scritto è trasmesso all’attore per osservazioni (doc. _), il quale tuttavia è rimasto silente;

considerato in diritto che                                     

                                     -   la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   vertendo le petizioni 19 aprile e 1° maggio 2002 sul medesimo oggetto, le stesse vanno congiunte a norma degli art. 23 della legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC;

                                     -   secondo l’art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla LPPP, le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto nonché le pretese fondate sulla responsabilità giusta l’art. 52 LPP e in merito al regresso giusta l’art. 56a cpv. 1 LPP sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, quale istanza unica. Il capoverso 2 prevede che valgono le norme della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali, del 6 aprile 1961 (LPTCA);

                                     -   con le petizioni in oggetto __________ ha nuovamente contestato la decurtazione di fr. 345 mensili, da parte della Cassa pensione, della rendita di invalidità erogata in suo favore, evidenziando di non essere a conoscenza dei motivi dell'avvenuta riduzione;

                                     -   come già ricordato nella STCA 16 ottobre 2000, in merito alla liceità della trattenuta sulla rendita di invalidità dell'assicurato di un importo di fr. 345 mensili il TCA si è già pronunciato con sentenza 5 maggio 2000, validamente notificata all’assicurato, per il tramite dell’allora curatrice, regolarmente nominata dall’Autorità sulle tutele e curatele con decreto del 28 agosto 1998 (cresciuto in giudicato);

                                     -   pertanto, come già stabilito con sentenza 16 ottobre 2000, le petizioni nella misura in cui contestano la succitata trattenuta devono essere considerate irricevibili in base al principio "ne bis in idem."

                                         In proposito va infatti rilevato che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.

                                         Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.

                                         A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni (revisione, riesame, Häfelin/ Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10 § 27).

                                         In virtù del principio “ne bis in idem”, il Tribunale non può quindi più pronunciarsi su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze competenti.

                                         In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl. 8.5.1996 in re E. G.; STFA non pubbl. del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308; cfr. anche art. 23 della legge per i ricorsi al TCA e art. 98 CPC, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p.  153ss.).

                                     -   pur trattando le petizioni in oggetto come domande di revisione processuale, come nella precedente petizione 7 agosto 2000, le stesse devono essere dichiarate irricevibili poiché, __________ non ha manifestamente fatto valere nuovi fatti, né portato nuovi mezzi di prova suscettibili di modificare la sentenza 5 maggio 2000;

                                     -   per quel che concerne l’attuale rendita, come si evince dalla risposta di causa, la stessa è soggetta ad una decurtazione mensile di fr. 377.-- in quanto sussiste una sovrassicurazione ai sensi dell’art. 19 della Legge sulla Cassa pensioni __________ (Lcp) del 14 settembre 1976, in vigore al momento del pensionamento per invalidità dell’assicurato, il quale recita:

                                                  "1 La Cassa riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all’assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell’ AVS/AI o all’assicurazione militare federale o dell’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) superano il 100 % del salario lordo perso..

2   La rendita per coniugi, la rendita del figlio e la rendita

                                            dell’orfano dell’AVS/AI, sono considerate nella misura della

                                            metà; la completiva per il coniuge non è considerata.” (Cfr. III, allegato _);

                                     -   su richiesta del TCA, con lettera 29 novembre 2002 la Cassa pensioni ha fornito il calcolo della sovrassicurazione ex art. 19 LCP, valevole dal 1° ottobre 1998, a cui va prestata adesione. Infatti, l’amministrazione ha tenuto conto delle rendite AI percepite dall’assicurato (fr. 34'548.--), nonché del salario perso (fr. 53'453.--) e delle prestazioni versate dalla Cassa pensioni (fr. 58'263.--), ciò che corrisponde ad una sovrassicurazione di  fr. 4'810.--, ripartita su un importo mensile di fr. 377.—. La Cassa pensioni ha inoltre specificato che tale conteggio mensile è stato comunicato all’assicurato al momento della modifica avvenuta al 1° gennaio 1998, precisando che non può confermare se l’interessato abbia ritirato o meno la relativa comunicazione (XVIII);

                                     -   l’art. 118 della Legge tributaria, prevede che:

“1 I beneficiari domiciliati all’ estero che, in seguito a precedenti attività

                                         dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’ istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l’ imposta su tali prestazioni.

2   L’aliquota della trattenuta per l’ imposta cantonale e comunale è

                                         stabilita al 19 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’ aliquota è calcolata conformemente all’ articolo 38;"

                                     -   l’art. 95 della Legge federale sull’imposta diretta (LIFD; RS 642.11), statuisce che:

"  I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività

dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l’imposta su tali prestazioni.

2 L’aliquota dell’imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi lordi nel

  caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è

  calcolata secondo l’articolo 38 capoverso 2.”;

                                     -   dagli atti risulta come __________ i, titolare di una prestazione assicurativa da parte della Cassa pensioni __________, non sia più domiciliato a __________ (cfr. lettera 3 maggio 2002 del Municipio di __________, doc. _), ma residente in Italia (cfr. lettera 28 maggio 2002 della Commissione tutoria regionale di __________, doc. _), per cui rettamente l’amministrazione ha dedotto dalla rendita l’imposta alla fonte cantonale e federale trattendendo un’aliquota complessiva del 20%. L’amministrazione ha inoltre segnalato che l’assoggettamento dell’assicurato all’imposta alla fonte è stato eseguito, su comunicazione dell’Ufficio delle imposte alla fonte, dal 1° ottobre 2001. Anche in questo caso __________ è stato informato di tale decurtazione (XVII);

                                     -   in conclusione le petizioni sono da dichiarare irricevibili nella misura in cui concernono la compensazione di fr. 345.--; per il resto le stesse vanno respinte:

                                     -   infine, se l’attore di fronte alla chiara situazione giuridica della fattispecie in esame dovesse presentare un’altra petizione di identico tenore, il TCA sarà costretto a dichiararla come temeraria ai sensi dell’art. 20 LPTCA con conseguente accollamento all’interessato della tassa di giustizia e delle spese di procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Le petizioni, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinte.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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