RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00064 fc
Lugano 20 agosto 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 20 ottobre 2001 presentata da
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
considerato
- che con petizione 20 ottobre 2001 __________, per il tramite del __________, ha convenuto la __________, Ente di previdenza della __________ chiedendone in sostanza la condanna al pagamento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale di importo superiore a quello riconosciutogli, protestando tasse, spese e ripetibili (I);
- che la convenuta, con risposta del 6 novembre 2001, ha preso posizione sulle argomentazioni di petizione confermando in sostanza la correttezza della rendita erogata all'assicurato (III);
- che le parti, con scritti del 19 novembre 2001 rispettivamente 28 novembre 2001, si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (V,VII);
- che il TCA ha in seguito proceduto a diversi atti istruttori, segnatamente chiedendo all'attore alcune precisazioni (X, XI, XIII) e all'__________ diversi chiarimenti e la produzione della documentazione relativa al rapporto previdenziale con __________ (IX, XII, XIV, XV, XVI, XX, XXI); ha inoltre acquisito agli atti l'incarto relativo all'assicurazione infortuni dell'interessato (XX, XXI);
- che le relative risultanze sono state intimate alle parti con facoltà di presentare osservazioni;
- che considerato come numerosi scritti del TCA fossero rimasti inevasi, in data 18 luglio 2002 la vicecancelliera ha nuovamente assegnato a __________, tramite il proprio patrocinatore, un termine di cinque giorni per l'inoltro di una presa di posizione (XXIV);
- che con scritto del 2 agosto 2002 __________, sempre tramite il __________, ha comunicato la richiesta di ritiro dell'istanza nei confronti dell'__________ Assicurazioni, Ente di previdenza della __________ (XXV);
- che con scritto 20 agosto 2002 il rappresentante dell'attore - cui è stata trasmessa la traduzione in lingua italiana della presa di posizione 7 gennaio 2002 della __________ - ha confermato il ritiro della petizione (XXVI, XXVII);
- che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;
viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961
decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi