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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2001 34.2001.56

3. Dezember 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,772 Wörter·~9 min·8

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00056   RG/sc

Lugano 3 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

1. __________,  rappr. da: avv. __________,    2. Fondaz. coll. LPP __________,   

a  

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

-   che con sentenza di divorzio 10 agosto 2001, cresciuta in giudicato il 20 settembre 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ all'accredito sulla propria cassa pensione rispettivamente su di un proprio conto di libero passaggio o polizza di libero passaggio LPP, della metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante il matrimonio;

-   che con scritto 2 ottobre 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3 CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore dell'istituto di previdenza di __________, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio, i fondi di previdenza dei coniugi e l'ammontare degli averi LPP del marito e precisando che la ex moglie non dispone di alcun conto di libero passaggio in quanto casalinga;

-   che, ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi e alla Fondazione collettiva LPP della __________, in qualità di fondo di previdenza dell'ex marito, di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, trasmettendo copia agli ex coniugi;

-   che, in data 22 ottobre 2001, la Fondazione collettiva LPP della __________ ha trasmesso al TCA un documento attestante che __________ è stato ad essa affiliato in data 1 aprile 1993, che il capitale di vecchiaia accumulato sino al 20 settembre 2001 ammonta a fr. 89'052 e che il capitale da trasferire a favore dell'ex coniuge conformemente alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio è pari a fr. 44'526;

-   che con scritto 22 ottobre 2001 il patrocinatrice di __________ ha comunicato al TCA il proprio accordo al trasferimento a favore dell'ex coniuge dell'importo di fr. 44'526; del pari, con scritto 25 ottobre 2001 il patrocinatore di __________ ha confermato il proprio assenso all'accredito di tale somma a favore della sua assistita;

considerato,                   in diritto

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

-   che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.";

-   che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

-   che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253); 

-   che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il __________ 1975 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;

                                     -   che il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                                     -   che tuttavia l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

-   che in concreto dagli atti di causa non risulta che __________ fosse affiliato ad un fondo di previdenza al momento del matrimonio;

                                     -   che di conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione accumulata dalla data d'affiliazione alla Fondazione collettiva LPP della __________ (1. aprile 1993, cfr. VIIbis) sino al momento del divorzio;

                                      -   che la prestazione d'uscita di __________ è pari all'ammontare comunicato dalla Fondazione collettiva LPP della __________ in data 18 ottobre 2001 (VII, VIIbis), al momento della crescita in giudicato del divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), e quindi a fr. 89'052, interessi compresi (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620/21);

                                     -   che di conseguenza, considerata la chiave di ripartizione, pari, per la ex moglie, alla metà della prestazione accumulata dall'ex marito, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 44'526;

                                     -   che pendente lite i rispettivi patrocinatori degli ex coniugi __________ hanno dichiarato il loro accordo al trasferimento di detto importo a favore di __________ (VI, VIbis, XI);

-   che a carico di quest'ultima non è stata per contro fissata alcuna quota di riparto non essendo essa affiliata a nessun istituto di previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio al momento del matrimonio e del divorzio;

-   che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);

-   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;

-   che __________ dispone attualmente di un conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio di __________ sul quale dovrà essere trasferito l'importo di fr. 44'526.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 89'052.

                                 2.-   E' fatto ordine alla Fondazione collettiva LPP della __________ con sede a __________ di versare sul conto no. __________presso la Fondazione di libero passaggio di __________ a favore di __________ l'importo di fr. 44'526.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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