RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00046 RG/sc
Lugano 14 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 18 luglio 2001 di
__________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
- che con effetto dal 1 aprile 1999, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la __________ ha aderito in qualità di datore di lavoro alla __________ Fondazione per la previdenza professionale, (doc. _);
- che durante l'affiliazione la __________ si è vista costretta a sollecitare il versamento dei contributi previdenziali scoperti relativi all'anno 1999 pari a fr. 241, importo per altro riconosciuto dalla __________ con scritto 23 maggio 2001 (doc. _);
- che in data 7 novembre 2000 la __________ ha fatto spiccare nei confronti della __________ un precetto esecutivo dall'UEF di __________ per fr. 241, oltre interessi dal 4 ottobre 2000 e fr. 100 per spese di mora. La società debitrice ha interposto opposizione (doc. _);
- che con petizione 18 luglio 2001 la __________ ha chiesto al TCA di condannare __________, ex gerente della __________ al versamento di fr. 241 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2000 al 18 luglio 2001 nonché fr. 100 per danni di mora e fr. 35 per spese di precetto;
- che scaduto infruttuosamente l'ultimo termine perentorio impartito a __________ con ordinanza 28 settembre 2001 per la presentazione della risposta di causa, con scritto 16 ottobre 2001 quest'ultimo ha comunicato al TCA di non essere più stato gerente della __________ a partire dal 19 luglio 2000 e di non aver di conseguenza potuto provvedere al versamento dell'importo dovuto;
considerato in diritto
- che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
- che giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi e che sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora;
- che la presente vertenza ha per oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 1999 dovuti in base al contratto di adesione concluso tra __________ e la __________ concernente l'attuazione della previdenza professionale a favore dei dipendenti di quest'ultima, con effetto dal 1 aprile 1999 (doc. _)
- che conformemente al FUSC del 13 ottobre 2000 la __________ è stata sciolta in applicazione degli artt. 813 cpv. 2 CO, 86 e 88a ORC; conformemente al FUSC __________ 2001, inoltre, la società è stata dichiarata in fallimento con decreto pretorile 30 maggio 2001 (cfr. VIII);
- che il convenuto non era datore degli impiegati per i quali l'attrice postula il versamento dei relativi contributi previdenziali, ma semplicemente gerente della società datrice di lavoro;
- che di conseguenza debitore dei contributi previdenziali litigiosi non è il convenuto, bensì la __________, che nel frattempo è stata sciolta e dichiarata in fallimento, e nei cui confronti l'attrice ha avviato la procedura esecutiva di cui al PE _ novembre 2000 dell'UEF di __________ (doc. _);
- che nella previdenza professionale non é applicabile per analogia la norma di cui all'art. 52 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e relativa giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro e, in via sussidiaria, nell'ipotesi in cui questo è una persona giuridica sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, i suoi organi responsabili, devono risarcire alla cassa di compensazione i danni causati intenzionalmente o per negligenza grave;
- che la pretesa fatta qui valere nei confronti di __________ può essere semmai azionabile nei confronti di quest'ultimo in applicazione dell'art. 754 CO applicabile in virtù dell'art. 827 CO anche alle persone che hanno preso parte alla costituzione o a quelle incaricate della gestione e alla revisione di una società a garanzia limitata - secondo cui gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o liquidazione della società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa del danno cagionato mediante la violazione intenzionale o dovuta a negligenza dei doveri loro incombenti;
- che la pretesa risarcitoria di cui all'art. 754 CO deve essere fatta valere per le vie civili;
- che pertanto, la vertenza che qui ci occupa non costituisce una controversia ai sensi dell'art. 73 LPP;
- che di conseguenza la petizione della __________ deve essere dichiarata irricevibile non essendo data la competenza di codesto Tribunale a statuire nel merito della stessa;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti