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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2001 34.2001.32

18. Oktober 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·644 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00032   RG/sc

Lugano 18 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 31 marzo 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

Fondazione coll. LPP __________,    in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto e considerato in diritto       

                                     -   che con petizione 31 marzo 2001, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha chiesto al TCA di condannare la Fondazione collettiva LPP della __________ quale istituto di previdenza della ditta __________, al versamento di una rendita intera di invalidità con effetto dal 1 aprile 1994;

                                     -   che con risposta di causa 3 agosto 2001 la convenuta ha comunicato che:

"  (…)

la Fondazione collettiva LPP della __________ è disposta a versare alla signora __________ con effetto a partire dal 1° aprile 1996 una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità pari al 100% in conformità all'art. 24 LPP in relazione con l'art. 14 LPP nonché l'art. 17 OPP 2.

Con decorrenza dal 1° aprile 1996 la rendita annua ammonta a CHF 6'577.00; a partire dal 1° gennaio 2000, dopo aver proceduto all'adeguamento al rincaro, tale rendita s'innalza a CHF 6'689.00 e dal 1° gennaio 2001 a CHF 6'843.00.

Giusta l'art. 213 cpv. 2 OPP 2 inviteremo la __________ a rescindere la polizza di libero passaggio della signora __________ n. __________e a trasferirci il valore di riscatto.

Nella misura in cui la sua cliente si dichiara d'accordo con le prestazioni d'invalidità indicate, la invitiamo a ritirare la petizione inoltrata davanti al Tribunale delle assicurazioni. Provvederemo naturalmente ad assumerci il suo onorario e a versare i valori della rendita giunti a scadenza inclusi gli interessi moratori a partire dal 14 marzo 2000 (data della prima interpellazione in conformità all'art. 102 cpv. 1 CO) al luogo di pagamento che la preghiamo di indicare. (…)"

(Doc. _)

                                     -   che con scritto 12 ottobre 2001 il rappresentante dell'attrice ha comunicato al TCA di accettare le prestazioni d'invalidità risultanti dalla proposta di transazione formulata dalla convenuta con la risposta di causa 3 agosto 2001;

                                     -   che  un avviso difeso in comune dalle parti ha valore di proposta al giudice e quindi compete a quest’ultimo verificare se corrisponde ai fatti e alla legge (SVR 1996 p. 223 AHV Nr. 74; SZS 1994 p. 231; DTF 104 V 165; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; cfr. in materia di assicurazione malattia SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165);

                                     -   che l'accordo, il cui tenore risulta dalla risposta di causa, può essere omologato, in quanto conforme alla legge;

                                     -   che pertanto la procedura va stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, in quanto priva di oggetto (cfr. SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; VSI 1999 pag. 213; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 367);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                                                     

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente 

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Raffaele Guffi

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