Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.10.2001 34.2001.23

31. Oktober 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,220 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00023-24   RG/sc

Lugano 31 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo nella causa che oppone

__________, rappr. da: avv. __________, e __________,   a   __________, 

rappr. da: avv. __________, e __________

  in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con sentenza di divorzio __________ 2001, cresciuta in giudicato il 2 febbraio 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ e __________ al reciproco accredito sulla propria cassa pensione della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall'altro coniuge dalla data del matrimonio sino alla pronunzia del divorzio;

                                     -   che con scritti 8 febbraio/5 marzo 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2;

                                     -   che ai fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

                                     -   che con osservazioni 14 marzo 2001, il patrocinatore di __________ e __________, rilevando come l'ammontare dell'avere accumulato in costanza di matrimonio fosse di fr. 27'074.30 per __________ e di fr. 6627 per __________, ha concluso per il trasferimento all'istituto di previdenza di quest'ultima della somma di fr. 10'223.65;

                                     -   che relativamente alla fissazione dell'avere accumulato da __________, le necessarie informazioni sono state fornite dagli istituti di previdenza __________, __________, __________, __________ e dalla __________, rispettivamente dalla __________ e __________ per la determinazione dell'avere accumulato da __________;

                                     -   che con lettere 3 ottobre e 12 ottobre 2001 gli ex coniugi __________, cui è stata trasmessa la documentazione prodotta pendente lite dagli istituti di previdenza interessati, hanno comunicato di essere d'accordo con quanto stabilito da questi ultimi.

considerato,                   in diritto

                                     -   che giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

-    che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253). 

                                     -   che l'art. 22a LFLP dispone che

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.                                                                            la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                                     -   che nella fattispecie in esame, i coniugi __________ hanno contratto matrimonio il __________ 1992, quindi anteriormente all'entrata in vigore della LFLP (1.1.1995); essendo tuttavia conosciuti gli importi delle rispettive prestazioni d'uscita al momento del matrimonio calcolate secondo il nuovo diritto, tali importi, non avendo gli interessati cambiato istituto di previdenza tra la data del matrimonio e il 1 gennaio 1995, sono determinanti ai fini della determinazione della prestazione d'uscita al momento del matrimonio (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in RSA 2000, p. 253);

                                     -   che dagli atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA emerge che __________ dal 17 ottobre 1988 al 30 giugno 1989, ed in seguito dal 1 novembre 1991 al 31 dicembre 1994, è stato affiliato presso la __________, la quale ha comunicato che l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio ammontava a fr. 6'204  (XVIII). Egli è stato in seguito assicurato presso la __________ collettiva per la previdenza professionale obbligatoria dal 1. gennaio 1995 al 31 ottobre 1998 (doc. _).

                                         In data 22 maggio 1996 l'assicurato ha effettuato un prelievo anticipato di fr. 20'000 per il finanziamento della proprietà dell'abitazione (XXVI).

                                         Il 14 ottobre 1999 è stato aperto un conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio di __________, cui è stata trasferita la prestazione di libero passaggio pari a fr. 10'530.65; dall'estratto conto della Fondazione di libero passaggio di __________ risulta inoltre che il succitato prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà dell'abitazione è stato contabilizzato al valore nominale di fr. 20'000 (IX).

                                         Il 17 marzo 2000 la prestazione di libero passaggio è stata trasferita alla Fondazione collettiva LPP della __________.

                                         Con effetto dal 1. febbraio 2000 l'assicurato è stato affiliato presso la __________ collettiva 2° pilastro, __________, la quale ha comunicato che la prestazione di libero passaggio al 2 febbraio 2001, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, ammonta  a fr. 34'883.20;

                                     -   che __________, per contro, è stata affiliata dal 1. gennaio 1992 al 30 settembre 2000 presso la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla Vita Collettiva, la quale in data 13 agosto 2001 ha comunicato che l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio ammontava a

                                         fr. 94.50.

                                         In seguito __________ è stata  affiliata presso la __________ per la previdenza professionale, __________, la quale in data 7 giugno 2001                                                                                                                                                                                                                                               ha comunicato che l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio ammonta a fr. 6'711.75;

                                     -   che per quanto riguarda la prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio, la stessa ammonta a fr. 6'204, mentre la prestazione d'uscita al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio è pari a fr. 34'883.20. Quest'ultimo importo è pure comprensivo della somma versata dopo il matrimonio a titolo di versamento anticipato per l'acquisto della proprietà dell'abitazione (fr. 20'000), il quale mantiene il proprio valore nominale sino al divorzio e deve essere considerato come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122, 123, 141 CC e 22 LFLP (cfr. art. 30c cpv. 6 LPP; cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 255; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, AJP 1999 pag. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Schiedungsrecht, Zurigo, 1999, pag. 60);

                                     -   che per al determinazione dell'importo da dividere, una volta stabilito l'ammontare della prestazioni al momento del matrimonio e del divorzio, alla prestazione d'uscita al momento del matrimonio devono inoltre essere aggiunti gli interessi maturati al momento del divorzio. Il tasso d'interesse applicabile è pari al 4% (art. 22 cpv. 2 LFLP, 26 cpv. 3 LFLP, art. 12 OPP2, 8a OLP; cfr. Baumann/Lautenburg, Darfs ein bisschen weniger sein? Grudsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, FAMPRA 2000, pag. 194; Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 69; Walser, op. cit., pagg. 59-60; Schneider/Bruchez, op. cit., pag. 253);

                                     -   che in casu il matrimonio è stato contratto nel 1992 ed è stato sciolto per divorzio nel 2001. La prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio deve pertanto essere aumentata di fr. 2'626,22  (6'204 x 0,423312  = 2'626.22; cfr. Stauffer/Schätzle, Zurigo 2001, tabella 49, durata 9 anni, tasso 4%, fattore 1.423312).

                                         Ne consegue che l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita al momento del divorzio (fr. 34'883,20) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (8'830.22), deve essere cifrato in fr. 26'052.98;

                                     -   che di conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (per entrambi i coniugi metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge), il credito a favore di __________ è pari a fr. 13'026.49 (26'052.98 : 2);

                                     -   che per __________, la stessa, come visto, disponeva di una prestazione d'uscita pari a fr. 94.50 al momento del matrimonio rispettivamente di fr. 6'711.75 al momento del divorzio. In virtù dei criteri suenunciati, anche la prestazione d'uscita al momento del matrimonio di __________ deve essere aumentata degli interessi scaduti al momento del divorzio. L'importo di fr. 94.50 deve essere pertanto aumentato di fr. 40 (0.423312 x 94.50; cfr. cfr. Stauffer/Schätzle, cit.). L'avere accumulato da __________ in costanza di matrimonio ammonta quindi a fr. 6577.25 (6711.75 - 134.50);

                                         Conformemente alla chiave di ripartizione stabilita nella sentenza di divorzio, il credito a favore di __________ ammonta pertanto a fr. 3'288.62 (6577.25 : 2);

                                     -   che considerate le suevidenziate reciproche pretese dei coniugi, a favore di __________ spetta a saldo una prestazione d'uscita pari a fr. 9'737.90;

                                     -   che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 258);

                                     -   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;

                                     -   che, come visto, __________ è attulamente affiliata alla __________ per la previdenza professionale con sede a __________, dove dovrà essere trasferito l'importo di fr. 9'737.90 a suo favore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 26'052.98.

                                         La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 6'577.25.

                                 2.-   E' fatto ordine alla __________ di versare alla __________ fondazione per la previdenza professionale con sede a __________, a favore di __________ l'importo di fr. 9'737.90.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2001.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.10.2001 34.2001.23 — Swissrulings