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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2001 34.2000.59

6. Februar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,806 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00059   MB

Lugano 6 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione dell' 8 novembre 2000 di

__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria, __________  

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con convenzione di adesione 2 dicembre 1998 la __________, con sede a __________ ha affidato l’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1 novembre 1998 al 31 dicembre 2003, alla Fondazione collettiva LPP della __________, Compagnia di assicurazioni sulla vita, __________ (Doc. _).                                         

                                         A seguito dell'affiliazione e sulla base dei salari annunciati dal datore di lavoro, la Fondazione ha fatto pervenire alla ditta la distinta dei premi dovuti nel 1998 e 1999 a favore di __________, per globali fr. 13'238.80 (doc. _).

                               1.2.   In data 14 settembre 1999 la Fondazione ha sollecitato il versamento, da parte del datore di lavoro, del saldo al 31 agosto 1999 pari a fr. 9'462.20 (doc. _).

                                         Il 25 ottobre 1999 la  Fondazione ha nuovamente sollecitato il pagamento di fr. 13'561.10, precisando che se ciò non fosse avvenuto il contratto sarebbe stato disdetto con effetto dal 31 dicembre 1999.

                                         Un ultimo sollecito è stato trasmesso il 20 dicembre 1999. In tale occasione la Fondazione ha precisato che il contratto è rescisso con effetto dal 31 dicembre 1999.

                               1.3.   In data 9 giugno 2000 la Fondazione ha poi fatto spiccare, tramite l’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il precetto esecutivo no. __________per fr. 14'142, oltre ad interessi del 5% dal 1 giugno 2'000, a cui l’interessata ha interposto opposizione.

                               1.4.   Con petizione 8 novembre 2000, indirizzata al TCA, la Fondazione ha chiesto di giudicare:

"  La __________ è condannata a versare alla __________ -Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria __________, la somma di fr.14'142, oltre interessi al 5% a partire dal 1 giugno 2000 come pure fr. 100.- per spese della domanda d'esecuzione N. __________presentata presso l’Ufficio esecuzione di __________ il 9 giugno 2000.

  E' integralmente rigettata in via definitiva l'opposizione formulata al precetto esecutivo N. __________dell’UEF di __________, per il medesimo importo, oltre spese, interessi ed accessori.

  Protestate spese e ripetibili."

                                         A motivazione della petizione l’attrice ha richiamato il contratto di adesione concluso con __________.

                               1.5.   La convenuta non è intervenuta in causa malgrado i due termini fissati a questo scopo dal Presidente del TCA.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'142 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998 e 1999, oltre a fr. 100 a titolo di spese esecutive e a interessi del 5% dal 1 giugno 2000.

                                         L’art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente, di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.                                        

                                         Uno degli obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86).

                               2.3.   Poiché, in concreto, l'obbligo di versare i contributi previdenziali da parte della convenuta è previsto dalla legge, stabilito dal contratto di adesione (cfr. consid. 1.1) e incontestato dalla ditta stessa, dev'essere riconosciuto.

                               2.4.   Secondo l’art. 66 cpv. 1 prima frase LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.

                                         Nell’ambito della previdenza professionale gli istituti di previdenza possono infatti strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).

                                         I contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98).

                                         Gli uni vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento.

                               2.5.   Per quanto riguarda il finanziamento della previdenza l’articolo 6 del contratto di adesione prevede che

"  Il datore di lavoro si assume l'obbligo di pagamento per gli interi costi della previdenza professionale nei confronti della Fondazione. La Fondazione addebita tali costi al datore di lavoro. Egli corrisponde dei pagamenti almeno in misura dei mesi trascorsi dall'inizio dell'anno civile. I premi unici devono essere pagati immediatamente in un solo importo.          

  In quanto le persone assicurate versino contributi alla previdenza professionale, questi vengono dedotti dal loro salario dal datore di lavoro e versati alla Fondazione. I contributi conformemente al regolamento possono essere modificati in ogni momento e senza preavviso per l'inizio di un anno civile.

  La Fondazione tiene un conto corrente fruttifero ed eventuali conti di deposito per ogni Cassa di previdenza. I  mezzi della Cassa di previdenza vengono investiti dalla Fondazione quale credito fruttifero verso __________. Gli interessi attivi e passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono essere adattati senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione.

  L'interesse attivo non è inferiore al tasso d'interesse minimo fissato per l'avere di vecchiaia secondo la LPP.

  La Fondazione presenta un rendiconto annuale al datore di lavoro, all'intenzione del Comitato di Cassa."

                                         L'ammontare dei contributi dovuti (composti dei contributi  di risparmio e di rischio) a favore della previdenza è fissato nel piano di previdenza di cui al doc. _ (cfr. il rinvio di cui all'art. 13 della convenzione d'adesione, doc. _).

                                         Nel piano di previdenza viene pure precisato che l'importo dovuto dipende in particolare dall'età e dal sesso. Inoltre viene indicata la modalità di calcolo del salario assicurato e indicato che con i contributi vengono finanziate anche ulteriori prestazioni legali, quali l'adeguamento al rincaro delle prestazioni d'invalidità e i superstiti, le prestazioni completive per la generazione d'entrata, come pure i costi per il fondo di garanzia.

                               2.6.   Nel caso concreto l'importo dei contributi dovuti così come quello delle spese addebitate e degli interessi di mora, non è contestato.

                                         Dall’esame della documentazione agli atti risulta del resto che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e a quelle vincolanti della LPP. È stato inoltre giustamente tenuto conto dei salari notificati dallo stesso datore di lavoro per quanto riguarda i dipendenti __________ (doc. _).

                                         Le persone assicurate e il salario erogato risultano chiaramente dai documenti di causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.    

                                         Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi suesposti ed è quindi fondato.

                                         L'importo chiesto con la petizione, di fr. 14'142, non può però essere riconosciuto integralmente in quanto dall'estratto conto risulta che il saldo al 6 novembre 2000, comprensivo di interessi e spese, così come delle spese di esecuzione di fr. 100 (consid. 2.8), di cui si dirà in un considerando successivo, è pari a fr. 13'967.50 (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni la convenuta dev'essere condannata a versare all'attrice il controvalore dei contributi della previdenza dovuti a favore dei suoi dipendenti nel 1998 e 1999 per fr. 13'967.50.

                               2.7.   L’attrice chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 1. giugno 2000.

                                         Poiché l'assicurata è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO), il tasso di interesse corrisponde a quello legale, esso può essere riconosciuto.

                               2.8.   Le spese esecutive di fr. 100 relative al precetto esecutivo, di cui è chiesto il rigetto dell’opposizione in questa sede, non possono invece essere ammesse.

                                         Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce

                                         ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition,  §164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).

                                         In tal caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del rigetto dell’opposizione.

                               2.9.   L’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il perito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto;

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

                             2.10.   Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP) la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.

                                         Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).

                                         che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).

                             2.11.   Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dall’attrice, né ai successivi solleciti, ha interposto opposizione al  precetto esecutivo, non è intervenuta in causa, né ha ritirato gli invi raccomandati notificati da questa Corte.

                                         Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta non può che essere considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 800 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);

                             2.12.   Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164;

                             2.13.   Nel caso concreto non si assegnano pertanto spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                         §    Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla __________ -Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, __________, l'importo di fr. 13'967.50  a titolo di contributi previdenziali dovuti nel 1998 e 1999, oltre a interessi del 5 % dal 1° giugno 2000.

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al   precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ limitatamente all'importo di fr. 13'967.50, oltre a interessi del 5% a partire dal 1° giugno 2'000.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 800 sono poste a carico della convenuta.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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