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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2000 34.2000.21

10. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,850 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00021   MB/tf

Lugano 10 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 17 maggio 2000 di

Fondazione collettiva __________,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con effetto dal 1. ottobre 1996 la società __________, con sede a __________, ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione collettiva __________, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP; cfr. doc. _ ).

                               1.2.   In data 26 marzo 1998 la Fondazione ha sollecitato, da parte del datore di lavoro, il pagamento dei contributi dovuti al 31 dicembre 1997 per fr. 1'481.65 e delle spese di diffida di fr. 50 (doc. _).

                                         Il 15 giugno 1998 la Fondazione ha poi fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione di __________, il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr. 1'481.65, a titolo di premi della previdenza professionale, oltre a interessi del 5% dal 16 giugno 1998, spese per fr. 50 e interessi in conto corrente fino al 15 giugno 1998 per fr. 34.45 (doc. _). La ditta interessata ha interposto opposizione in data 17 giugno 1998.

                                         A causa del mancato pagamento dei premi la Fondazione ha, quindi, disdetto il contratto di adesione e sollecitato nuovamente il pagamento dei contributi impagati.

                                         Un nuovo precetto esecutivo è poi stato fatto spiccare in data 22 marzo 2000 per l'importo di fr. 1'635.30 oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000. Anche in questa occasione la ditta ha interposto opposizione.

                                1.3   Con petizione 17 maggio 2000 la Fondazione collettiva __________ ha chiesto al TCA di giudicare:

"  1. La convenuta sia da obbligare a versare all'attrice:

fr. 1'635.30 più un interesse del 5% p.a. dal 01.01.2000 oltre a tutte le spese della domanda d'esecuzione n° __________dell'Ufficio esecuzione di __________.

2. All'attrice venga concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione per questo importo nell'esecuzione n° __________ dell'Ufficio esecuzione di __________.

3. Spese ed indennità conseguenti a carico della convenuta."

                                         A motivazione delle proprie richieste l’attrice ha rammentato che le parti hanno concluso un contratto di adesione, secondo cui la convenuta deve pagare i premi fatturati.

                               1.4.   Pendente causa la convenuta ha chiesto in due occasioni a questa Corte la concessione di una proroga per la presentazione della risposta, senza tuttavia intervenire in causa.

                                1.5   Questa Corte ha dal canto suo chiesto alcuni chiarimenti all'attrice, in particolare l'invio del conteggio dettagliato dei premi dovuti. Le risultanze di causa sono state trasmesse alla controparte per eventuali osservazioni.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il versamento, da parte della __________ alla Fondazione collettiva __________, dei contributi previdenziali arretrati, in particolare del saldo al 31 dicembre 1997, data della rescissione del contratto di adesione, oltre agli interessi di mora e alle spese.

                                         La convenuta dal canto suo non ha mai contestato la pretesa né è intervenuta in causa.

                                         L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                               2.3.   Nel caso concreto l'obbligo di versare i contributi da parte del datore di lavoro è previsto all'articolo 5 del contratto di adesione. Le modalità di finanziamento della previdenza sono invece fissate agli art. 47ss del regolamento e nelle disposizioni complementari (doc. _).

                                         Secondo l'art. 47 del regolamento

"  La previdenza per il personale viene finanziata tramite i seguenti contributi da parte del datore di lavoro e degli assicurati:

- premio di risparmio per le prestazioni di vecchiaia

- eventuali contributi destinati al riscatto di anni d'assicurazione

  incluse prestazioni di libero passaggio

- premio di rischio per le prestazioni nel caso di decesso e invalidità

- contributo per misure speciali

- contributo al Fondo svizzero di garanzia

- contributo per l'aggiornamento delle rendite di rischio LPP

  all'evoluzione dei prezzi

Agli assicurati viene trattenuto dal salario un contributo. Tale contributo è indicato nelle disposizioni complementari.

I contributi vengono trattenuti dal momento dell'ammissione all'assicurazione fino alla fine del mese del quale l'assicurato decede o lascia l'impiego; al più tardi comunque fino al momento del pensionamento, a meno che l'assicurato non venga esonerato dal pagamento dei premi a causa di inabilità al lavoro.

Per l'art. 48

"  Il premio di risparmio corrisponde agli accrediti di vecchiaia scontati nell'anno d'assicurazione in corso."

                                         L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è previsto all'art. 19 delle disposizioni complementari e coincide con quello della LPP (doc. _; art. 15 LPP).

                                         Il premio di rischio viene determinato in base alla tariffa collettiva approvata dall'UFAS (C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67).

                                         Per le modalità di finanziamento delle spese accessorie, infine, fa stato la LPP.

                               2.4.   Pendente causa il TCA ha chiesto all'attrice di trasmettere la lista dei dipendenti e dei salari da essi percepiti nel periodo contestato, il conteggio dettagliato dei contributi dovuti e l'estratto conto relativo ai contributi dall'affiliazione in poi (VII).

                                         Dai documenti inviati a questa Corte dalla Fondazione risulta che la convenuta nel 1997 faceva capo ad un unico dipendente nella persona di __________, che percepiva un salario annuo di fr. 36'000 e che quindi era obbligatoriamente assicurato alla LPP. Nel 1997 erano infatti sottoposti alla LPP gli assicurati che percepivano un salario tra fr. 23'880 e fr. 71'640 (VIII e allegati).

                                         Sulla base del conteggio dettagliato inviato dal datore di lavoro questa Corte ritiene giustificato concludere che il calcolo dei contributi previdenziali (fr. 634.05 nel 1996 e fr. 2'797.80 nel 1997) dovuti da __________, è stato effettuato conformemente alle disposizioni regolamentari esposte al considerando 2.3 e alla LPP e pertanto va confermato.

                                         Del resto la convenuta non ha contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei premi. Dall'estratto conto trasmesso dall'attrice risulta inoltre che in data 29 settembre 1997 ha versato un acconto di fr. 1'400 (doc. _).

                                         In simili condizioni la petizione deve essere accolta e la convenuta condannata a versare i contributi previdenziali, pari a fr. 1'635.30 chiesti dall'attrice (I).

                               2.5.   Sull’importo dei contributi dovuti la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 1 gennaio 2000.

                                         Anche questa richiesta non è contestata.

                                         Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere riconosciuta.

                                         Anche questa richiesta di petizione deve quindi essere accolta e la convenuta condannata a versare fr. 1'635.30 oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000.

                               2.6.   Per quanto riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede si precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).

                                         Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).

                                         La richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta,

                               2.7.   L’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del precetto esecutivo no. __________del 22 marzo 2000 emesso dall'Ufficio esecuzione di __________.

                                         Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                         Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in esame può essere ammessa.

                               2.8.   Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della legge di applicazione della LPP (LALPP), la procedura è di principio gratuita.

                                         Il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).

                                2.9   Nel caso in esame la convenuta ha dato seguito solo parzialmente alle richieste di pagamento inviatele dall'attrice, ha interposto opposizione ai due precetti esecutivi notificatile, ha chiesto in due occasioni la proroga del termine per presentare la risposta, non intervenendo tuttavia in causa (malgrado anche la fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta).

                                         In simili condizioni il comportamento della convenuta va considerato temerario e a titolo di spese vengono quindi posti a suo carico fr. 300.

                              2.10   Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

                             2.11.   Visto quanto sopra la Fondazione, vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                    §   Di conseguenza __________, è condannata a versare alla Fondazione collettiva __________, fr. 1'635.30 , a titolo di contributi della previdenza professionale e spese dovuti nel 1997, oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000.

                                 §§   E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da __________, al precetto esecutivo no. __________del 22 marzo 2000 emesso dall'Ufficio esecuzione di __________, per l'importo di fr. 1'635.30, dovuti a titolo di contributi della previdenza professionale e spese, oltre a interessi del 5% dal 1. gennaio 2000.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300 sono poste a carico di __________.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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