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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2025 33.2025.21

13. Oktober 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,821 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Minorenne collocata in istituto all'estero.Diritto a PC presuppone domicilio e dimora abituale in Svizzera.Se soggiorno all'estero PER un valido motivo,ok PC per un anno.Non c'è un valido motivo,perché la malattia non rende impossibile il rientro in Svizzera.No dimora abituale in Svizzera. No D a PC

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 33.2025.21   TB

Lugano 13 ottobre 2025       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2025 di

RI 1   rappr. dalla tutrice: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione dell'11 giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Dal 1° febbraio 2023 (doc. 1-33/35) RI 1, nata nel 2009, è stata collocata in un Centro educativo per minorenni in Italia nell'ambito di un progetto educativo di affidamento (doc. A4). Il 23 agosto 2024 (doc. A5) la sua tutrice, RA 1, ha richiesto le prestazioni complementari alla rendita completiva per figli che la ragazza riceve dal 1° aprile 2024 (doc. A6) dall'assicurazione invalidità.

                          1.2.  Con decisione del 14 marzo 2025 (doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di PC, giacché il soggiorno all'estero dal 1° febbraio 2023 supera i 90 giorni di cui all'art. 1 OPC-AVS/AI, perciò non è adempiuta la condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera giusta l'art. 4 LPC.

                          1.3.  Il 24 marzo 2025 (doc. 7) l'interessata si è opposta a tale rifiuto, rilevando che non essendoci strutture presenti sul territorio ticinese ed elvetico in grado di offrire la necessaria presa a carico specialistica, su indicazione medica le preposte autorità cantonali l'hanno collocata presso la Comunità terapeutica __________ a __________. Considerato che una malattia rende quindi impossibile il rientro in Svizzera, come previsto dai NN. 2340.01-2340.03 DPC v'è dunque un motivo valido al riconoscimento e al versamento delle prestazioni complementari.

                          1.4.  Con decisione su opposizione dell'11 giugno 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.

L'amministrazione ha esposto le norme applicabili, citando l'art. 4 cpv. 3 LPC e l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI concernenti la dimora abituale in Svizzera, che va considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero per oltre tre mesi, e le direttive N. 1310.02 e N. 1310.03 DPC riguardanti il soggiorno in un istituto all'estero. Rilevato che l'opponente soggiornava all'estero dal 1° febbraio 2023, e quindi da ben oltre 90 giorni, la Cassa non ha ritenuto adempiuta la condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.

Inoltre, per la Cassa di compensazione, nemmeno era dato un valido motivo ai sensi dell'art. 1a OPC-AVS/AI, perciò ha confermato la decisione di rifiuto del 14 marzo 2025.

                          1.5.  Il 1° luglio 2025 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dalla tutrice RA 1, ha chiesto al TCA di concederle le prestazioni complementari. La ricorrente ha evidenziato che il domicilio dei minorenni sotto tutela, come prescrive l'art. 25 cpv. 2 CC, è nella sede dell'Autorità regionale di protezione, perciò in concreto a __________. Inoltre, secondo l'art. 23 cpv. 1 2a frase CC, il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura non costituisce di per sé domicilio. Anche il N. 1310.01 DPC recita che il soggiorno di una persona maggiorenne (e, in virtù del rimando del N. 1330.01 DPC, applicabile ai minorenni) in un istituto disposto dall'autorità non fonda una nuova competenza. Di conseguenza, il suo collocamento in Italia, ordinato dall'ARP, non è da intendere quale nuovo domicilio e quindi resta valido il domicilio formale dove ha sede l'Autorità regionale di protezione.

L'insorgente ha rilevato che, giusta l'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI, le prestazioni complementari sono sospese dopo un anno di soggiorno all'estero per un valido motivo, fra cui v'è la malattia.

Ritenuto che nel suo caso il soggiorno all'estero in istituto è stato disposto per comprovate ragioni mediche e terapeutiche (docc. A8 e A9), l'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI è adempiuto e quindi la ricorrente ha diritto alle PC, almeno per 365 giorni.

Infine, l'assicurata ha lamentato una disparità di trattamento con altri minori collocati presso un istituto situato nel Cantone, giacché le loro domande di PC sarebbero state verosimilmente accolte. Il fatto che soggiorni invece all'estero dal febbraio 2023, seppure per motivi esclusivamente terapeutici, nonostante il suo domicilio sia a __________, ha portato a respingere la domanda di prestazioni, penalizzandola ingiustamente a causa dell'assenza in Ticino di strutture idonee a garantire una presa a carico adeguata al suo stato di salute.

                          1.6.  Nella risposta del 22 agosto 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che al momento in cui ha formulato la domanda di PC, l'istante dimorava in un istituto in Italia sin dal 1° febbraio 2023. Pertanto, pur avendo mantenuto il proprio domicilio in Svizzera, la ricorrente si trovava già all'estero da 19 mesi e quindi da ben oltre 90 giorni (art. 4 cpv. 3 LPC). Al momento dell'inoltro della domanda la condizione della dimora abituale non era perciò adempiuta e dunque ha correttamente rifiutato le prestazioni complementari.

Inoltre, la Cassa non ha ritenuto adempiuta nemmeno la condizione di cui all'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI invocata dalla ricorrente. A suo dire, non v'erano elementi tali per concludere che lo stato di salute della ricorrente costituisse una malattia tale da rendere impossibile il suo rientro in Svizzera. D'altronde, l'interessata stessa ha ammesso che il suo soggiorno all'estero era dovuto all'assenza in Ticino, ma non in Svizzera, di strutture idonee a garantirle una presa a carico adeguata al suo stato di salute. Non v'è pertanto un valido motivo che giustifichi l'interruzione della dimora abituale.

                          1.7.  La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

A norma dell'art. 4 cpv. 3 LPC, la dimora abituale in Svizzera secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona:

a.   soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o

b.   soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile.

Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPC, il Consiglio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione della dimora abituale in Svizzera.

L'art. 1 OPC-AVS/AI concerne l' "Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo":

" 1 Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.

2 Se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.

3 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.

4 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.".

I "Soggiorni all'estero per un valido motivo" sono regolati dall'art. 1a OPC-AVS/AI, che prevede:

" 1 Se una persona soggiorna all'estero per oltre un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.

2 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.

3 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

4 Sono considerati validi motivi:

a.    una formazione ai sensi dell'articolo 49bis dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un soggiorno all'estero;

b.    una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;

c.    l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

5 Se il soggiorno all'estero viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo.".

La concessione delle prestazioni complementari è dunque subordinata alla condizione che la persona abbia diritto (art. 4 cpv. 1 lett. a, abis, ater e c LPC) o, in precise circostanze, avrebbe diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC), alle prestazioni complementari all'AVS/AI e che abbia il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC).

Oltre a queste condizioni personali (artt. 4 e 5 LPC), per beneficiare delle PC occorre poi adempiere alle condizioni economiche fissate dalla legge (art. 9 segg. LPC) (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ad art. 4 pag. 27).

                          2.2.  Su questa tematica si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emanando le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024.

Per il N. 2110.01 DPC, un assicurato ha diritto alle PC se adempie cumulativamente le seguenti condizioni:

-  ha diritto a una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI o lo avrebbe se avesse compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste assicurazioni;

-  è domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera;

-  possiede la cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato per un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli Stati membri dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n. 883/04 sono però equiparati agli svizzeri);

-  la sua sostanza è inferiore a un determinato importo e

-  le sue spese riconosciute superano le sue entrate computabili.

Il N. 2310.01 DPC dispone che il diritto alle PC presuppone il domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4).

Il capitolo 2.3.3 si riferisce alla sospensione del versamento delle PC in caso di soggiorni all'estero senza un valido motivo.

Secondo il N. 2330.01 DPC, la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero senza un valido motivo per oltre tre mesi (90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso di un anno civile.

Il N. 2330.02 DPC prevede che le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero. Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).

Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte all'estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se la persona soggiorna all'estero a cavallo di due anni civili, per verificare se nello stesso anno civile abbia trascorso oltre 90 giorni all'estero sono computati soltanto i giorni di soggiorno dell'anno corrispondente (N. 2330.03 DPC).

Per il N. 2330.04 DPC, se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le PC vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.

Secondo il N. 2330.05 DPC, il versamento delle PC riprende a partire dal mese seguente il rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 2310.02.

Il capitolo 2.3.4 concerne la sospensione delle PC in caso di soggiorni all'estero per un valido motivo.

Giusta il N. 2340.01 DPC, se una persona soggiorna all'estero per un valido motivo, il versamento delle PC prosegue al massimo per un anno. Se il soggiorno dura più di 365 giorni, il versamento delle PC è sospeso a partire dal mese civile seguente. In caso di più soggiorni all'estero per lo stesso valido motivo, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).

Il N. 2340.02 DPC indica che il versamento delle prestazioni riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di cui al N. 2310.02.

Per il N. 2340.03 DPC sono considerati validi motivi segnatamente:

–   una formazione che corrisponde alla nozione di formazione dell'articolo 49bis OAVS e che non può essere conclusa senza un soggiorno all'estero (p. es. studi linguistici presso un'università);

–   una malattia o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies LAVS recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;

–   l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (catastrofi naturali, pandemie, eventi bellici ecc.).

Il valido motivo deve sussistere per l'intera durata del soggiorno all'estero. Se una persona prosegue il suo soggiorno all'estero sebbene il valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido motivo (N. 2340.04 DPC).

                          2.3.  Per potere avere diritto alle prestazioni complementari l'assicurata, beneficiaria di una rendita di invalidità completiva per figli, doveva essere domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). L'art. 4 cpv. 3 LPC precisa che la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o se soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nell'arco di un anno civile (lett. b), mentre l'art. 4 cpv. 4 LPC prevede che vi possano essere delle eccezioni in cui un soggiorno all'estero della durata di al massimo un anno non comporta l'interruzione della dimora abituale in Svizzera.

Nel Messaggio n. 16.065 del Consiglio federale del 16 settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC, FF 2016 6705), l'Esecutivo ha evidenziato che le PC non sono versate all'estero, perciò una persona ha diritto alle prestazioni complementari solo se e fintantoché è domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera. L'art. 13 cpv. 1 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli artt. 23-26 CC, mentre per l'art. 13 cpv. 2 LPGA, a cui rinvia l'art. 4 cpv. 1 LPC, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata.

La ricorrente, minorenne e sotto tutela, in virtù dell'art. 25 cpv. 2 CC ha il proprio domicilio nella sede dell'autorità di protezione dei minori (N. 1240.01DPC) e quindi a __________, in Svizzera.

Quanto al requisito della dimora abituale pure in Svizzera, è indubbio, e la ricorrente non lo contesta, che dal 1° febbraio 2023 fino almeno al 1° luglio 2025 - stante la decisione del 13 febbraio 2024 (doc. 1-33/35) dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani di prolungare il pagamento del costo del suo collocamento presso il Centro educativo per minorenni a __________ - ella ha soggiornato all'estero.

Occorre quindi domandarsi se la dimora abituale, al momento in cui ha chiesto le prestazioni complementari, era in Svizzera.

                          2.4.  Nel citato Messaggio, con la Riforma delle PC il Consiglio federale ha voluto precisare che in caso di soggiorno all'estero di durata superiore a tre mesi la dimora sarebbe stata considerata interrotta e quindi il versamento delle PC sarebbe stato sospeso temporaneamente. Tuttavia, "In alcuni casi vi possono essere validi motivi per cui è necessario un soggiorno prolungato all'estero, come ad esempio la malattia di un familiare stretto o un soggiorno all'estero prescritto nel quadro di una formazione riconosciuta. Determinate circostanze, quali l'intrasportabilità in seguito a malattia o infortunio, possono rendere persino impossibile un rientro in Svizzera a breve termine." (FF 2016 6757).

Con l'art. 4 cpv. 4 LPC, all'Esecutivo federale è stata quindi conferita la competenza di prevedere un elenco esaustivo di eccezioni in cui è possibile lasciare la Svizzera per un periodo prolungato, ma di regola per al massimo un anno, che non determinano l'interruzione della dimora abituale in Svizzera e quindi senza che il versamento delle prestazioni complementari venga sospeso (FF 2016 6757).

Il Consiglio federale ha dunque distinto i soggiorni all'estero senza un valido motivo (art. 1 OPC-AVS/AI) da quelli per un valido motivo (art. 1a OPC-AVS/AI).

Per i soggiorni all'estero avvenuti senza un valido motivo, le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero (art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI). In altre parole, per i primi 90 giorni le PC continuano ad essere versate, poi sono sospese.

Per i casi in cui la persona soggiorna all'estero per un valido motivo, la durata massima consentita durante la quale le prestazioni complementari sono comunque versate è di un anno (art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Quali validi motivi l'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI elenca tre casi: una formazione scolastica (lett. a), una malattia o un infortunio del beneficiario delle PC o di un suo familiare che rende impossibile il rientro in Svizzera (lett. b) oppure un impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (lett. c).

                          2.5.  Nel Commento del gennaio 2020 alla Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, a pagina 5, l'UFAS indica che il capoverso 4 dell'art. 1a definisce esaustivamente i validi motivi per i quali una persona può soggiornare all'estero fino a un anno senza che ciò comporti la sospensione delle PC. Inoltre, puntualizza che sono considerati validi motivi:

-    le formazioni per le quali è indispensabile un soggiorno all'estero. Quest'ultimo è indispensabile, se in mancanza di esso la formazione non può essere conclusa regolarmente, come ad esempio nel caso di un percorso di studi linguistici. La formazione deve inoltre essere conforme alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 49bis OAVS;

-    una malattia o un infortunio che rende impossibile il rientro in Svizzera. Può trattarsi di una malattia o di un infortunio del beneficiario di PC o di un familiare secondo l'art. 29septies LAVS che si è recato all'estero insieme con il beneficiario;

-    l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore. Vi rientrano tutti gli avvenimenti sui quali il beneficiario di PC non ha alcun controllo, come ad esempio il differimento del rientro a causa di eventi bellici o di catastrofi naturali.

Nella STF 8C_116/2024 del 10 settembre 2024, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un cittadino di nazionalità turca entrato in Svizzera nel 1997, titolare di un permesso di domicilio C, che nel 2022 ha presentato domanda di prestazioni complementari alla rendita AVS. Per la Cassa di compensazione non era dato il rispetto del periodo di attesa di dieci anni previsto dall'art. 5 cpv. 3 lett. d LPC, così per il TCA del Canton Zurigo e il Tribunale federale, che hanno respinto il ricorso dell'assicurato.

L'Alta Corte ha ricordato che in virtù della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia del 1° maggio 1969, i cittadini turchi hanno diritto alle rendite straordinarie dell'AVS alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e che i cittadini turchi residenti in Svizzera che non lasciano la Svizzera per più di tre mesi complessivi per anno civile non interrompono il loro periodo di dimora in Svizzera (art. 11).

Dopo avere citato le norme legali per i cittadini stranieri (art. 5 LPC) (cfr. consid. 3.2.2) e per le persone che soggiornano all'estero per 365 giorni (art. 1a OPC-AVS/AI) (cfr. consid. 3.2.3), il TF ha osservato che l'istanza inferiore ha stabilito che il ricorrente ha trascorso 169 giorni all'estero, superando così i tre mesi consentiti. Occorreva perciò stabilire se la malattia, in quanto valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI, abbia reso impossibile il suo rientro in Svizzera. Sulla base dei vari certificati medici relativi ai problemi di salute dell'assicurato, il Tribunale cantonale ha ritenuto che, al momento della partenza per la Turchia (novembre 2020), il ricorrente non fosse a conoscenza del fatto che diverse operazioni e trattamenti sarebbero stati necessari entro un periodo di tempo molto breve. La sua situazione abitativa non indicava un soggiorno all'estero pianificato e prolungato e stante altre problematiche di salute non gli si poteva imputare di essersi recato in Turchia esclusivamente a scopo terapeutico o chirurgico (cfr. consid. 4.1). Per quanto riguarda l'esame della durata della sua impossibilità di viaggiare a causa della malattia, che gli avrebbe reso impossibile il rientro in Svizzera, il TCA ha ritenuto che non era presente alcun certificato medico o altra prova che non potesse viaggiare. Pertanto, il periodo di attesa ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. d LPC ha iniziato a decorrere nuovamente al suo ritorno in Svizzera (cfr. consid. 4.2).

Per il Tribunale federale, le conclusioni dei primi giudici non erano manifestamente errate né violavano il diritto federale. Il periodo di attesa di dieci anni non era scaduto da tempo poiché, come prevede chiaramente l'art. 5 cpv. 1 2a frase LPC, non inizia automaticamente con l'ingresso in Svizzera (11 agosto 1997), ma deve iniziare immediatamente prima della data in cui viene richiesta la prestazione complementare, quindi il 7 giugno 2022. Durante il periodo di attesa, giusta gli art. 5 cpv. 1 LPC e 11 della Convenzione è richiesta la "dimora ininterrotta" (cfr. consid. 5.1). Il Tribunale cantonale ha ritenuto l'impossibilità di viaggiare fino all'inizio di gennaio 2021 al più tardi, ma per il ricorrente non era ragionevole rientrare in Svizzera a causa delle sue condizioni mediche preesistenti, di una grave infezione da COVID-19 e della depressione. Il TF ha rilevato che, come ha già sottolineato l'autorità giudiziaria cantonale, non v'erano documenti agli atti che dimostravano l'impossibilità di viaggiare oltre tale data. Nemmeno v'erano prove di un abuso del suo potere di apprezzamento o di una valutazione arbitraria delle prove quando non ha ritenuto sufficienti come giustificativi determinati certificati medici sull'impossibilità di viaggiare dopo gennaio 2021 (cfr. consid. 5.2).

Infine, per l'Alta Corte era irrilevante l'argomentazione secondo cui sussisterebbe un caso di forza maggiore, previsto dall'art. 1a cpv. 4 lett. c OPC-AVS/AI, perché il rientro in Svizzera per gli anziani in Turchia sarebbe stato impossibile a causa del lockdown dal 20 marzo 2020 al 1° giugno 2021. Con tale affermazione, il ricorrente non ha spiegato in dettaglio perché tale misura gli avrebbe reso completamente impossibile il rientro in Svizzera né ha fornito alcuna prova a sostegno di ciò. Pertanto, il diniego da parte del TCA del rispetto del periodo di attesa di dieci anni era conforme alla legge federale, perciò la sentenza impugnata restava valida (cfr. consid. 5.3).

                          2.6.  Nel caso in esame, la condizione della dimora abituale in Svizzera va dunque verificata nell'agosto 2024, quando l'assicurata ha presentato la domanda di PC. Questo requisito, come visto, può essere temporaneamente interrotto se l'interessata soggiornava all'estero per 90 giorni (art. 4 cpv. 3 LPC) oppure se, sino al 365° giorno di assenza dalla Svizzera, v'era un valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI per dimorare fuori dai confini nazionali.

Il tenore dell'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI invocato dalla ricorrente è molto chiaro e porta unicamente sull'impossibilità, per il beneficiario di PC o di un suo familiare che si sono recati all'estero insieme, di fare rientro in Svizzera a causa di una malattia o di un infortunio (STF 8C_116/2024 del 10 settembre 2024, consid. 5.2).

In concreto, dagli atti non risulta, e nemmeno la ricorrente l'ha sostenuto, che, a seguito della sua malattia, come richiede il citato Messaggio del Consiglio federale, il suo stato di salute era tale che non era possibile trasportarla e quindi che addirittura rendeva impossibile un suo rientro in Svizzera a breve termine (FF 2016 6757). L'assicurata non era impedita, a causa delle sue patologie psichiche, di rientrare nel nostro Paese. Questa particolare circostanza, oltre a non essere stata sollevata, non è stata d'altronde comprovata con validi certificati medici (STF 8C_116/2024 del 10 settembre 2024, consid. 5.2 e 5.3). I referti allegati (docc. A8 e A9) non fanno infatti alcun riferimento alla possibilità che le condizioni di salute dell'interessata erano tali dall'impedirla a tutti gli effetti di rientrare in territorio svizzero per continuare a dimorarvi. Da questi documenti non emerge dunque una sua intrasportabilità in Svizzera, nel senso di impossibilità, dovuta alla sua malattia, di effettuare il viaggio di rientro in Patria e che l'ha perciò bloccata all'estero per oltre 365 giorni.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le ragioni mediche, logistiche e organizzative che l'hanno portata a soggiornare all'estero per oltre un anno, seppure si trattasse di un ricovero in una struttura specializzata e adeguata alle problematiche inerenti al suo stato di salute, non costituiscono un valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI. Le motivazioni addotte dall'insorgente non rientrano pertanto né nel concetto di malattia previsto alla lettera b, né in una o nell'altra ipotesi di cui alle lettere a e c del medesimo disposto.

Dal profilo del diritto alle prestazioni complementari viene quindi meno l'imprescindibile requisito della dimora ininterrotta in Svizzera contemplato dall'art. 4 cpv. 1 LPC per potere postulare le prestazioni complementari. Va infatti ricordato che una persona ha diritto alle prestazioni complementari solo se e fintantoché è domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera.

Stante quanto precede, la lamentela secondo cui nel Cantone Ticino non vi sarebbero delle strutture adeguate a curare l'assicurata, esula dalla nozione di malattia - e di infortunio - che, in ambito LPC, deve rendere impossibile il rientro in Svizzera.

Va rilevato che la medesima giustificazione dell'impossibilità di rientrare in Svizzera è stata pure inserita alla lettera c dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI, laddove vi deve essere un impedimento per cause di forza maggiore, come catastrofi naturali, pandemie, eventi bellici (N. 2340.03 DPC), ossia tutti eventi indipendenti dalla persona assicurata, che le impediscono di tornare in Svizzera e riattivare la dimora abituale (STF 8C_116/2024 del 10 settembre 2024, consid. 5.3), circostanze in specie non date.

                          2.7.  L'insorgente ha da ultimo sollevato una disparità di trattamento con altri minorenni collocati in istituti nel Cantone Ticino, che verosimilmente si vedrebbero accolta la domanda di prestazioni complementari, mentre il suo soggiorno all'estero, dovuto esclusivamente per motivi terapeutici, la penalizzerebbe.

Il riferimento all'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.) non le viene in aiuto.

Il principio della parità di trattamento è disatteso soltanto quando, tra casi simili, vi sono distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid. 3.3). Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 235 consid. 7.1 e 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti).

Nella presente fattispecie, l'assicurata ha paragonato due situazioni diverse, dove un assicurato vive in Svizzera e l'altro, anche se temporaneamente, all'estero. Va ribadito che solo eccezionalmente le prestazioni complementari continuano a essere versate a un assicurato che va all'estero: per al massimo 90 giorni senza che sia necessario un motivo per esservisi recato o per 365 giorni se v'è invece un valido motivo fra quelli elencati esaustivamente all'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Non va dimenticato che, a differenza delle prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'IPG e della LAINF, le prestazioni complementari sono esclusivamente finanziate dalle imposte e non dai contributi degli assicurati, perciò non sono versate all'estero (trattandosi di prestazioni speciali a carattere non contributivo non sono esportabili ai sensi dell'art. 10bis e Allegato IIbis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 rispettivamente dell'art. 70 cpv. 2 lett. c e Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/04; DTF 143 V 81 = SVR 2017 EL Nr. 4; DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9; DTF 133 V 265 = SVR 2008 EL Nr. 3; da ultimo STCA 33.2024.18 del 10 febbraio 2025, consid. 2.6).

Di conseguenza la ricorrente, che dal 1° febbraio 2023 ha spostato la sua dimora abituale in Italia, e quindi era ancora all'estero quando nell'agosto 2024 ha postulato le prestazioni complementari, non può pretendere di essere trattata allo stesso modo di chi, invece, vive ininterrottamente in Svizzera oppure con un'interruzione di al massimo per 90/365 giorni permessa dalla legge (art. 4 cpv. 3 e 4 LPC). Si tratta di due situazioni in cui i presupposti alla base sono diversi e che pertanto non possono portare a un trattamento uguale. Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è infatti spazio per fare valere la pretesa violazione del principio generale dell'uguaglianza di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme diverse e quindi da una situazione diversa non si può trarre le stesse conclusioni (STCA 30.2024.6 del 30 settembre 2024, consid. 2.7).

Nel caso concreto, la circostanza che il suo domicilio è rimasto in Svizzera è solo una delle due condizioni cumulative richieste dall'art. 4 cpv. 1 LPC per avere diritto alle PC.

Dovendo porsi nell'agosto 2024, si ha che vivendo in Italia e non essendovi un valido motivo, nel senso inteso dal diritto sulle prestazioni complementari, per non potere ritornare in Svizzera, di fatto l'assicurata ha costituito la sua dimora abituale all'estero e quindi si è preclusa il diritto di potere beneficiare di prestazioni complementari.

                                  Da quanto precede discende che, venendo meno la condizione della dimora abituale in Svizzera, il ricorso va respinto.

Il diritto alle prestazioni complementari è stato, a giusta ragione, rifiutato dalla Cassa cantonale di compensazione. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

                          2.8.  La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

33.2025.21 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2025 33.2025.21 — Swissrulings