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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.2020 33.2020.5

17. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,295 Wörter·~41 min·4

Zusammenfassung

Suddivisione della pigione su più persone.L'assicurato ha ospitato un amico che vi era anche domiciliato,ma poi per lavoro l'amico ha cambiato Cantone e là viveva con la mamma.Dall'assicurato soggiornava raramente,pur mantenendovi il domicilio.Sporadicità della convivenza.No suddivisione di pigione

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 33.2020.5   TB

Lugano 17 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 febbraio 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Nell'ottobre 2019 (docc. 90-97) RI 1, 1957, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari all'AI a causa dell'aumento dei costi derivanti dalla sua malattia e nel formulario di richiesta ha in particolare indicato che un'altra persona viveva nella sua abitazione di proprietà.

                               1.2.   Con decisione del 4 dicembre 2019 (doc. C) la Cassa cantonale di compensazione gli ha negato le prestazioni complementari.

Infatti, computando la metà del valore locativo di Fr. 6'505.- e delle spese accessorie forfettarie di Fr. 1'680.- dovendo tenere conto della quota parte del coinquilino, i redditi computabili (Fr. 38'497.-) superano le spese riconosciute (Fr. 37'335.-).

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 5 febbraio 2020 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del 13 gennaio 2020 (doc. 153), con cui l'assicurato ha evidenziato di avere dato gratuitamente la possibilità a un amico di essere domiciliato presso di sé, il quale, però, in realtà risiedeva in un altro Cantone, perciò la pigione va conteggiata per intero.

La Cassa di compensazione ha esposto le norme legali e giurisprudenziali in materia, ritenendo non applicabili le eccezioni alla regola generale di ripartizione in parti uguali della spesa della pigione fra le singole persone conviventi. La Cassa ha infatti accertato presso il Comune di domicilio la composizione dell'economia domestica dell'assicurato (docc. 157 e A) e quindi che __________ viveva nella sua abitazione.

                               1.4.   Il 14 febbraio 2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. dr. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su opposizione e di riconoscergli le prestazioni complementari corrispondenti alla differenza fra le spese di      Fr. 41'427.- e i redditi di Fr. 38'497.-.

Il ricorrente ha osservato che dal 2017 __________ non abitava più di fatto nella sua casa e nulla gli versava, così come avrebbe confermato l'interessato stesso se fosse stato sentito dalla Cassa di compensazione come le aveva richiesto.

L'assicurato ha infatti fatto notare che dal novembre 2017 il suo inquilino non ha più condiviso la casa con lui avendo ottenuto un lavoro a __________; inoltre, quest'ultimo non ha notificato la sua situazione formale, perché sperava di trovare presto un posto di lavoro in Ticino; oltre a ciò, l'ospite non ha registrato il soggiorno di fatto nel Canton __________, perché non sapeva che ne era tenuto; infine, non gli ha versato nulla per l'alloggio, continuando egli a tollerare la situazione formale di domiciliazione presso di sé.

Secondo l'insorgente, il fatto che __________ non abbia modificato formalmente il suo domicilio né abbia chiesto al Comune romando un permesso di soggiorno, non gli può essere imputato. A tale fine, il ricorrente ha chiesto di richiamare dal datore di lavoro i certificati di lavoro da novembre 2017 a dicembre 2019.

A suo dire, pertanto, la giurisprudenza citata dalla Cassa non è applicabile in specie, poiché un coinquilino non esiste più ormai dal novembre 2017 e, quindi, la pigione va computata per intero.

L'assicurato ha infine rilevato di percepire un reddito mensile di Fr. 2'665.- e di non avere altre entrate. Considerato che paga degli interessi ipotecari di Fr. 300.- al mese, riesce a malapena a vivere, perciò le prestazioni complementari sono indispensabili.

                               1.5.   Nella risposta del 5 marzo 2020 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso poiché, come rilevato con la decisione su opposizione, l'assicurato non ha addotto argomentazioni diverse da quelle sollevate con l'opposizione. La pigione deve essere computata in ragione di metà data la convivenza con una persona esclusa dal calcolo.

                               1.6.   Il 15 luglio 2020 (doc. VII) ha avuto luogo un'udienza durante la quale è stato sentito quale teste __________.

La Cassa ha prodotto una dichiarazione del Comune di domicilio dell'insorgente, riconfermandosi nella sua risposta (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di invalidità.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.    13 200 franchi per le persone sole",

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

                               2.3.   Per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'abitazione con un'altra persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari.

Essendo quindi questo convivente escluso dal calcolo delle PC, l'amministrazione ha ritenuto nel fabbisogno dell'assicurato soltanto un mezzo della pigione lorda.

Il ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere solo ospitato a titolo formale __________ permettendogli di domiciliarsi presso di lui gratuitamente, ma di fatto questa persona non abitava più nella sua casa da novembre 2017, e meglio da quando aveva trovato lavoro a __________.

                               2.4.   Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF 105 V 272).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V 10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

" 2.- (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (le sottolineature sono della redattrice).

Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:

" (…)

1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…).

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della redattrice).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.

È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della pigione all'assicurata.

Nella seguente STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso dell'appartamento se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione della pigione.

Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha sollevato la censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per teste (cfr. consid. 4.2).

Il ricorso della Cassa è stato accolto.

2.5 .  Anche la giurisprudenza cantonale resa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema.

Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a difficoltà economiche, ma problemi di natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018 sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico dell'ex marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita e oltretutto non essendo sua figlia, la studentessa non era in alcun modo compresa nel calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era il suo genitore.

Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex moglie.

Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria.

Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi, si è sposata e ha avuto due figli. Pertanto, sotto lo stesso tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli rispettivamente nipotini dell'assicurata. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla suddivisione per teste della pigione.

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

Di recente (STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020) il Tribunale ha giudicato su una fattispecie simile alla STCA 33.2017.4, visto che il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della sua (ex) moglie. Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche una volta portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo, perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di lui dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il figlio di primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio e che, pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia occupato del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, e oltretutto non essendo suo figlio, il giovane non era in alcun modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente.

Nemmeno era possibile sostenere che il figlio della moglie si prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario.

Nel suo ultimo giudizio del 27 aprile 2020 (33.2019.22), la scrivente Corte ha statuito sul caso di una mamma che, sin dalla loro nascita, ha vissuto con i due figli, uno dei quali si è sposato e sia la moglie sia il loro figlio vivevano nell'abitazione della beneficiaria di prestazioni complementari. Il TCA ha riconosciuto la suddivisione per teste della pigione della ricorrente in funzione dei periodi di presenza dei suoi parenti e ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per verificare se integrare o meno un figlio nella composizione familiare per un determinato periodo.

                               2.6.   Nell'evenienza concreta, occorre stabilire se __________ condivideva effettivamente l'abitazione del ricorrente quando quest'ultimo ha postulato le prestazioni complementari, quindi nel mese di ottobre 2019.

Nell'opposizione del 13 gennaio 2020 (doc. III/2) l'assicurato ha affermato che non è mai esistito un coinquilino che pagava una pigione o che l'aiutasse a coprire le spese del suo immobile. Questa persona risultava formalmente domiciliata presso di sé, ma di fatto essa risiedeva in un altro Cantone. Egli le ha soltanto dato la possibilità, per amicizia, di fare figurare il domicilio in Ticino visto che i suoi figli abitano nel nostro Cantone e ogni tanto veniva a trovarli. Questa finta domiciliazione era senza controprestazione, eccetto, quando c'era, accompagnarlo alle visite mediche o a fare acquisti. Non si trattava dunque della presenza di un coinquilino, ma della domiciliazione di un amico.

Con il ricorso l'assicurato ha precisato che dal novembre 2017 non ha più condiviso la sua abitazione con __________, poiché quest'ultimo aveva trovato lavoro a __________, ma non ha notificato il cambiamento perché non sapeva che era tenuto a farlo e perché sperava di trovare presto un posto di lavoro in Ticino.

Da parte sua, la Cassa di compensazione ha interpellato il Comune di __________, che al riguardo si è così espresso il 31 gennaio 2020 (doc. 158):

" Al nostro controllo abitanti risulta che, presso l'economia domestica del signor RI 1, sia presente anche il signor __________, 1963.

Il signor __________ è arrivato a __________ il 21.04.2015 proveniente da __________.

Se fosse corretto quanto indicato al punto 4 dell'opposizione, il Comune confederato di residenza avrebbe preteso il deposito di un'autorizzazione di soggiorno (certificato di domicilio per soggiorno in altro comune) rilasciata da noi, circostanza non avvenuta.".

Durante l'udienza del 15 luglio 2020 (doc. VII) il teste __________ ha dichiarato quanto segue:

" (…) Attorno al 2014 e comunque per 4 anni sino verso la fine del 2019, ho reperito un posto di lavoro a __________ presso la __________, posto di lavoro che speravo potesse durare fino al mio pensionamento, ma così non è stato siccome alla fine sono stato licenziato.

Durante questo periodo ho lavorato a __________, dormivo presso l’appartamento di mia mamma a __________ e venivo in Ticino un paio di fine settimana al mese per i contatti con i miei 2 figli. Quando venivo in Ticino capitava che dormissi da RI 1, ma più spesso stavo dai miei figli e con loro, il minore ha oggi 25 anni e studia, mentre il più grande ha 28 anni ed è indipendente.

La situazione era questa e nonostante ciò non ho pensato di spostare il mio domicilio nel Canton __________, a __________ o nel Cantone __________ per via dell’appartamento della mamma a __________, ma ho mantenuto il domicilio fiscale, politico e il riferimento all’appartamento di RI 1, perché ho sempre sperato di rientrare in Ticino per trovare un lavoro.

Attualmente in viale __________ a __________ vivo presso degli amici.

A domanda preciso che mia mamma è mancata a __________ in aprile 2020 (…). L’appartamento di __________ è stato definitivamente disdetto con effetto a maggio 2020.

(…)

La mattina quando lavoravo mi alzavo prima delle 5 per affrontare il tratto di strada fino in ditta e la sera rientravo nell’appartamento della mamma.

Il lavoro non l’ho mai svolto dal Ticino, in Ticino venivo quindi un paio di volte mensilmente per la visita ai miei figli.

(…)

Il matrimonio è avvenuto a __________ il __________ dicembre 2019; in quel momento c’era la disponibilità di un appartamento a __________, appartamento sul quale posso ancora contare ora, si tratta di un affitto e lì volevo fare arrivare dal __________ anche la figlia della mia seconda moglie.".

Il giudice delegato ha quindi chiesto al ricorrente il motivo per cui nel formulario di richiesta di PC il 2 ottobre 2019 egli ha indicato, senza specifica alcuna, la convivenza con __________, e questo quando, stando alle dichiarazioni ricorsuali e a quanto ha raccontato il teste, questi risiedeva sostanzialmente fuori Cantone per buona parte del tempo.

Al riguardo l'assicurato ha precisato che:

" (…) questa era la realtà che appariva dai registri comunali e quindi risultava una convivenza, anche se la stessa materialmente era quella descritta dal teste.

Io non ho pensato, alla luce della situazione delle mie condizioni fisiche, di precisare la modalità di questa convivenza, ciò che ho fatto dopo alla luce della decisione amministrativa.

(…) Egli non ha pensato all’importanza di questo elemento e ha dichiarato la situazione così come era nota e registrata in seno al controllo abitanti di __________.

Per quanto noto al ricorrente, __________ a febbraio 2020 ha notificato la sua partenza da __________. (…)".

Quest'ultima circostanza, come richiesto in sede di udienza, è stata accertata dalla Cassa di compensazione presso il Comune di __________ (doc. VIII).

                               2.7.   Va anzitutto rilevata una incongruenza fra le dichiarazioni del teste e le affermazioni del ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, ha indicato che dal 2017 la coabitazione con l'amico era soltanto formale e non più anche di fatto, visto che dal novembre 2017 __________ lavorava a __________.

Tuttavia, dall'udienza è emerso che il teste ha lavorato presso la ditta __________ per quattro anni, ossia fino al suo licenziamento avvenuto verso la fine del 2019.

Durante questo periodo di tempo, in settimana l'amico del ricorrente dormiva presso l'appartamento della mamma a __________ e veniva in Ticino un paio di fine settimana al mese per trovare i suoi due figli presso i quali spesso soggiornava, mentre meno di frequente risiedeva nella casa dell'assicurato.

Formalmente, però, come ha accertato l'amministrazione, il teste era domiciliato presso la sua abitazione a __________ sin dal 2015 e ciò fino al 1° febbraio 2020. Questa circostanza è stata confermata dall'assicurato medesimo quando il 2 ottobre 2019 ha compilato il formulario per richiedere le prestazioni complementari. Infatti, alla domanda se v'erano altre persone che convivevano nella sua economia domestica, l'interessato ha indicato il nome di __________, senza però precisare che si trattava di una coabitazione non effettiva.

Della natura di questa convivenza, definita dal ricorrente soltanto formale, nulla sapeva l'Ufficio controllo abitanti di __________, visto che il 31 gennaio 2020 ha attestato che presso l'economia domestica dell'assicurato risultava domiciliata una terza persona sin dal 2015 e che se si fosse trattato di una domiciliazione di comodo, risiedendo __________ a tutti gli effetti altrove, questi avrebbe dovuto richiedere un'autorizzazione di soggiorno, circostanza che però non si è realizzata.

In effetti, durante la sua audizione il teste ha affermato che in settimana dormiva presso la mamma a __________ e in Ticino veniva un paio di fine settimana al mese per vedere i suoi figli, dai quali soggiornava. Malgrado tale situazione, egli non ha pensato di spostare il proprio domicilio né dove lavorava né dove dormiva, mantenendo invece sempre il domicilio fiscale e politico presso l'indirizzo dell'assicurato.

Stante quanto precede, il TCA osserva che l'ospite del ricorrente ha affermato di soggiornare più spesso altrove piuttosto che presso l'abitazione di RI 1. Infatti, dalle sue dichiarazioni è emerso che non solo per cinque giorni alla settimana egli viveva con la mamma nel Canton __________ a __________, affrontando quotidianamente la trasferta a __________, ma quando andava a trovare i due figli egli spesso pernottava da loro e quindi usufruiva dell'ospitalità dell'insorgente soltanto di rado, visto che rientrava in Cantone Ticino un paio di fine settimana al mese.

Infine, occorre ricordare che __________ aveva una compagna, poi divenuta sua moglie nel dicembre 2019, che viveva in __________ in un appartamento in affitto su cui ancora oggi egli può contare.

                               2.8.   Sulla scorta degli elementi emergenti dall’incarto si deve ritenere che il signor __________ disponeva di una residenza abituale nel Cantone di __________, presso l’appartamento della madre, dove risiedeva in corso di settimana per lo svolgimento del proprio lavoro alla __________ di __________. Egli non si è annunciato all’autorità comunale di __________ (__________) informando parallelamente il Comune di __________ e non ha domandato e ottenuto, come invece avrebbe dovuto, alcun permesso di soggiorno fuori cantone per risiedere a __________. A tutti gli effetti il domicilio del teste è rimasto quello del qui ricorrente. Nonostante questo aspetto giuridico, va considerato il fatto – nell’ottica dell’applicazione delle norme relative alla PC interpretate alla luce della giurisprudenza esposta dettagliatamente nelle considerazioni precedenti – che il signor __________ scendeva in Ticino solo un paio di volte al mese e gli capitava di risiedere presso i figli rispettivamente presso la compagna (poi divenuta sua moglie nel dicembre 2019) in un appartamento in __________ (stante le necessità della seconda moglie del teste di rimanere in quella nazione).

                                         Questa situazione di fatto, accertata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in particolare mediante l’assunzione a verbale del teste, permette di ritenere che la casa di __________ del ricorrente non fosse occupata, vissuta e goduta dal teste se non in maniera estremamente limitata. Al signor __________ serviva, verosimilmente, in quel periodo, un recapito e un punto di riferimento, osservato come la compagna (in __________), il figlio primogenito (indipendente) e la mamma (per il lavoro) fornivano al signor __________ la disponibilità di spazi abitativi da lui occupati per la maggior parte del tempo nel periodo corrente tra l’ottobre 2019 e il 1° febbraio 2020.

                                         La disponibilità di un approdo in Ticino in caso il teste non avesse potuto contare sull’appartamento in __________, rispettivamente sulla possibilità del figlio di ospitarlo, mentre il resto del tempo lo trascorreva tra i cantoni di __________ e __________, non permette di ritenere che la pigione lorda debba essere suddivisa fra due persone, non essendoci stata una convivenza reale.

Questa situazione eccezionale e particolare, in se unica, per cui __________, sia per motivi professionali (il lavoro a __________) sia per ragioni familiari (la mamma a __________ e i figli in Ticino) ed ancora per l’aspetto affettivo (la compagna poi moglie in __________), ha vissuto in diversi luoghi e solo di rado presso la casa dell'assicurato durante il periodo d’interesse (ossia ottobre 2019 – febbraio 2020; periodo che fa seguito però a un’effettiva convivenza che ha preceduto l’inizio dell’attività lavorativa a __________ da parte del teste), non consente di concludere per una coabitazione effettiva tale dal dovere suddividere la pigione fra due occupanti, in concreto va considerato che il signor __________ ha risieduto a __________ per pochi (3 o 4) fine settimana.

Questa discontinuità e sporadicità della presenza del teste a __________ impone, indipendentemente dal fatto che dal profilo civile, fiscale e politico il signor __________ risultasse all'Ufficio controllo abitanti come formalmente domiciliato presso il ricorrente, a ritenere una sostanziale occupazione dei locali dell'abitazione a __________ da parte di quest'ultimo. Alla luce di queste, particolari e eccezionali circostanze, non è possibile, per i 3 mesi d’interesse (ottobre 2019 – fine gennaio 2020), computare, nel calcolo della PC del ricorrente, la metà del costo dell’abitazione lordo della casa di __________. Per il periodo citato la pigione lorda deve essere computata interamente al ricorrente.

                               2.9.   Il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti all'amministrazione per emanare una nuova decisione che consideri integralmente la pigione. Vincente in causa e patrocinato da un legale, l'insorgente ha diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto, di conseguenza:

1.1.  La decisione impugnata è annullata.

1.2.  Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale compensazione per l’emanazione di una di nuova decisione alla luce delle considerazioni esposte.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

33.2020.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.2020 33.2020.5 — Swissrulings