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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2020 33.2020.3

10. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,012 Wörter·~1h·5

Zusammenfassung

Prestazioni complementari. Sostanza non dichiarata negli anni. Emersione della proprietà fondiaria nascosta esistente all'estero. Ricalcolo restituzione

Volltext

Incarto n. 33.2020.3   IR/sc

Lugano 10 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato l’__________ 1953, domiciliato a __________, muratore, coniugato con __________ (1954), è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità a contare dal 1° settembre 2005 (doc. 14). Mediante l’apposito formulario egli ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione una richiesta di prestazioni complementari, il 13 luglio 2009 (doc. 44), per sè e considerante nel calcolo anche la moglie, in cui ha precisato di essere entrato in Svizzera, proveniente dall’Italia, il 13 marzo 1990. Egli ha indicato, per avere lasciato in bianco le apposite caselle di risposta sul modulo, di non svolgere attività lavorativa (doc. 42), la moglie percependo una indennità giornaliera (CHF 91) mentre a lui era versata una rendita AI, cifrata in CHF 477 mensili. Sempre in merito alle domande relative alle condizioni economiche il signor RI 1 ha lasciato in bianco, sull’apposito formulario, negando quindi redditi provenienti da tali fonti, il valore locativo della proprietà fondiaria, rispettivamente (nonostante esplicita richiesta) non ha fornito alcuna documentazione in merito.

                                         Per quanto attiene alla sostanza (doc. 40) il modulo è stato riempito dall’assicurato unicamente con l’indicazione di un conto corrente bancario (a quel momento con un saldo di CHF 2'546,80), e l’indicazione dell’esistenza di un’assicurazione vita (scadente nel 2018 e con valore complessivo di CHF 30'000).

                                         RI 1 ha ancora lasciato in bianco la risposta alla domanda relativa alla sostanza immobiliare. Alla richiesta di sapere se esistano “Altre proprietà immobiliari” (al di fuori della residenza primaria) e alla domanda di produrre l’estratto relativo a tali proprietà, l’interessato ha lasciato in bianco la risposta. Si noti che la domanda posta precisa che “la sostanza deve essere indicata al valore ufficiale di stima al 1° gennaio dell’anno corrente; sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze possedute fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all’estero” (il grassetto è del formulario stesso). Seguono poi richieste di specifica relative alle indivisioni, al bestiame, alle comunioni ereditarie e a ogni altro cespite di sostanza (doc. 40).

                                         A fronte delle risposte fornite, la Cassa ha chiesto taluni ragguagli (doc. 51) relativi al terzo pilastro e al contratto LCA relativo alle indennità giornaliere (scritto 14 luglio 2009). L’amministrazione ha eseguito delle verifiche di natura fiscale (doc. 55) e il 25 agosto 2009 ha scritto all’assicurato una lettera (doc. 57) con cui ha domandato in sostanza di trasmettere una dichiarazione relativa ai depositi bancari e postali degli anni precedenti e un “estratto di catasto della sostanza immobiliare posseduta individualmente o in comunione ereditaria (anche all’estero)” (il grassetto è dell’estensore della lettera, signora __________) oltre ad altre informazioni. Gli atti contemplano ancora (doc. 72) una “Dichiarazione”, sottoscritta dall’assicurato e dalla moglie, datata 11 settembre 2009, con cui si nega esplicitamente “di possedere proprietà all’estero”.

                               1.2.   Con decisione del 11 marzo 2010 RI 1 è stato posto al beneficio di prestazioni complementari con effetto dal 1° dicembre 2007 (doc. 132, 135, 138141, 144, 147, 148, 151, 163165, 170) per importi che sono variati nel corso del tempo a dipendenza di entrate varie accertate dall’amministrazione.

                               1.3.   Il 27 dicembre 2012 l’amministrazione ha proceduto alla revisione del diritto alle PC del signor RI 1, e gli ha trasmesso un modulo (doc. 171 a 174) con cui è nuovamente postulata l’indicazione di cespiti d’entrata di varia natura (lavorativo, rendite, ecc.) e l’esistenza di sostanza (domanda 8). Il 12 marzo 2012 l’assicurato ha inoltrato il formulario (doc. 182) accompagnato dalla documentazione ritenuta necessaria. Il modulo non indica sostanza alcuna e non precisa redditi della stessa. La tassazione che accompagna la trasmissione del modulo non indica alcuna sostanza immobiliare (doc. 186). La Cassa ha eseguito una verifica relativa a prestazioni di un assicuratore (__________) e ha nuovamente confermato il diritto a PC cifrate in CHF 1'865 dal 1° marzo 2012 sino al 30 aprile del medesimo anno (doc. 204) e CHF 1'881 da gennaio 2013 (doc. 211).

                                         Con decisione 6 settembre 2013 la Cassa ha comunicato al signor RI 1 che le basi di calcolo della PC erano cambiate in considerazione del fatto che nel fabbisogno era “accreditato direttamente alla cassa malati” il premio forfetario LAMal. La Cassa ha quindi ricalcolato il diritto alle PC cifrandolo in CHF1’770 a partire dal mese di ottobre 2013 ricordando, nuovamente, al qui ricorrente che gli è fatto obbligo di segnalare ogni cambiamento importante relativo a ogni elemento di sostanza, entrate, lavoro e meglio come al doc. 234. Ciò analogamente a quanto avvenuto per la decisione 30 dicembre 2013 relativa alle PC del 2014 (cifrate in CHF 1’770 mensili, doc. 241), per il 2015 (doc. 253, PC cifrate in CHF 1'777) e per il 2016 (doc. 258, PC cifrate in CHF 1'777).

                               1.4.   In data 7 marzo 2016 all’assicurato è stato trasmesso un nuovo modulo relativo a nuova procedura di revisione delle PC (doc. 268) e ancora una volta RI 1 ha negato di avere entrate, sostanza o altro al di là di quanto noto all’amministrazione.

                                         Mediante decisione 12 aprile 2016 la Cassa ha confermato l’importo delle PC (CHF 1'777 versati in mani dell’assicurato) e ha cifrato l’importo del premio ridotto LAMal in CHF 852 (doc. 273), come ha pure fatto per il successivo anno 2017 (doc. 278) con un aumento del premio a CHF 908 e PC versate stabilite in CHF 1'777. Per l’anno 2018 la Cassa ha ulteriormente confermato il diritto alle PC del signor RI 1 (CHF 1'777) oltre al premio LAMal di CHF 946.

                                         L’8 maggio 2018 la Cassa ha scritto all’assicurato segnalando il suo prossimo compimento dei 65 anni e il relativo passaggio alla rendita di vecchiaia (doc. 284) e la conseguente necessità di ricalcolare il diritto delle PC.

                               1.5.   Mediante mail del 27 giugno 2018 __________, che si occupa dell’assicurato nella sua veste di assistente sociale, ha comunicato alla Cassa che “RI 1 mi ha inviato per e-mail delle stime di una proprietà in Italia (comproprietà con i parenti), … che ha portato di recente all’ufficio di tassazione di __________. Ad ogni modo la tassazione 2017 è già uscita … Non è molta sostanza” (doc. 291). Al documento sono allegate due attestazioni del valore catastale redatte dall’arch. __________ di __________ (__________ – Italia) che indicano, la prima (datata 23 agosto 2017) l’esistenza di 3 particelle immobiliari sulle quali RI 1 vanta diritto di proprietà rispettivamente usufrutto per un complessivo valore di stima di Euro 14'584,29; mentre la seconda attestazione (pure del 23 agosto 2017) indica proprietà, rispettivamente usufrutto, della signora __________ su altre particelle, rispettivamente quote immobiliari, per un valore complessivo di stima di Euro 24'991,41. Tutti gli immobili si trovano a __________ (__________ – Italia). Le valutazioni (doc. 238 e 239) hanno condotto la Cassa cantonale di compensazione a avviare una procedura di verifica in vista di nuovamente calcolare le PC del ricorrente. Nel frattempo l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC alla luce del raggiungimento dell’età di 65 anni da parte di RI 1 e ha stabilito, con decisione del 28 giugno 2018, in CHF 815 oltre al premio LAMal la PC in favore dell’assicurato (doc. 296).

                               1.6.   Mediante scritto del 24 luglio 2018 l’amministrazione ha indicato a RI 1 la necessità di accertare, per la determinazione delle prestazioni percepite illecitamente, il valore commerciale degli immobili, con il relativo valore immobiliare, per il periodo dal 2008 al 2018 (doc. 297).

                                         Gli atti della Cassa (doc. 300 – 303) contengono una “Perizia di stima per determinazione del valore commerciale e locativo” dei fondi in __________ dei coniugi __________ con indicazione di importo complessivo di poco superiore ai 20'000 Euro mentre il valore locativo assomma a 1'135,20 Euro annui.

                                         Visto il raggiungimento dell’età di 64 anni di __________ e il suo diritto di conseguire una rendita di vecchiaia dell’AVS, la Cassa ha emanato una nuova decisione di fissazione delle prestazioni complementari il 30 ottobre 2018, determinando in CHF 418 l’importo da versare all’assicurato oltre al pagamento del premio forfettario LAMal (doc. 313) e ciò a contare dal 1° novembre 2018.

                                         Parallelamente l’amministrazione ha domandato a RI 1 (scritto del 12 novembre 2018) “per poter procedere al riesame della sua prestazione complementare” nuovi documenti relativi all’autodenuncia e al valore degli immobili in Italia (doc. 317, scritto del 12 novembre 2018). Agli atti è stato acquisito il verbale di audizione dell’assicurato davanti all’autorità fiscale (del precedente 6 novembre 2018) concernente il recupero dell’imposta (doc. 322), mentre il 10 dicembre 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha ribadito la necessità di produrre gli altri documenti già domandati il precedente 12 novembre 2018 (doc. 325) e non trasmessi integralmente dall’assicurato.

                                         Il 17 dicembre 2018 l’amministrazione ha annunciato l’importo delle PC previsto per il successivo 2019, ribadendo il pagamento del premio forfettario LAMal e il versamento di CHF 418 (doc. 333). L’11 febbraio 2019 la Cassa ha nuovamente calcolato il diritto alle PC dell’assicurato alla luce di nuova documentazione cifrando la cifra da versare in CHF 334 oltre al premio LAMal (doc. 346).

                               1.7.   A complemento degli accertamenti relativi alla scoperta di proprietà fondiaria in Italia (nascosta in precedenza) con decisione formale datata 13 maggio 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha determinato in CHF 26'228 l’importo delle PC dal 1 gennaio 2007 al 28 febbraio 2019 versate in eccesso e da restituire e in CHF 1'417,65 l’importo delle riduzioni dei premi non dovute per il periodo corrente dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2005 (doc. 351). La Cassa ha applicato l’art. 25 cpv. 2 LPGA e, considerando l’agire del ricorrente sussumibile al reato di truffa, ha applicato il termine di prescrizione più lungo di questo crimine nella rivendicazione delle sue pretese. A tale decisione, con il patrocinio dell’avv. RA 1, l’assicurato si è opposito il 27 maggio 2019 (doc. 360) contestando la retroattività della pretesa riferita all’ipotesi di truffa, un crimine, con prescrizione più lunga rispetto al delitto dell’art. 31 LPC e quello dell’art. 148a CPS, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

                                         Mediante decisione su opposizione del 10 dicembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le contestazioni dell’assicurato rilevando di essere stata messa a conoscenza dell’esistenza di proprietà in Italia per mezzo dell’assistente sociale che segue l’assicurato RI 1, di avere recepito l’autodenuncia, di avere conseguentemente svolto accertamenti tesi a chiarire i fatti e ad accertare i valori degli immobili. L’amministrazione, che limita la sua decisione su opposizione alla “parte chiedente la restituzione di CHF 26'228 a titolo di prestazioni complementari”, evidenzia di avere ricevuto solo a inizio gennaio 2019 la stima completa degli immobili, ricalcolando conseguentemente il diritto alle PC e determinando l’importo versato a torto. La Cassa richiama l’art. 25 cpv. 2 LPGA che riserva il termine di prescrizione più lungo dell’azione penale e ritiene che in concreto l’agire dell’assicurato sia sussumibile all’ipotesi di truffa, un crimine con prescrizione di 15 anni, ciò che consente alla Cassa di calcolare retroattivamente a tale periodo l’importo delle PC versate a torto. L’amministrazione ritiene inoltre che, visto come la sostanza immobiliare si trovi all’estero, non le era possibile esserne a conoscenza ponendo in atto la diligenza dovuta. L’amministrazione ha scartato l’obiezione del legale dell’opponente secondo cui RI 1 “non sapeva di dovere dichiarare la sostanza detenuta all’estero”, alla luce degli obblighi (ripetuti) all’assicurato nei moduli, e ha indicato come non debba attendere l’esito di una procedura penale prima di emanare la sua decisione di restituzione. L’opposizione è stata integralmente respinta.

                               1.8.   Con ricorso del 20 gennaio 2020 RI 1, sempre con il patrocinio dell’avv. RA 1, contesta la decisione su opposizione della Cassa. Egli contesta nuovamente l’applicazione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA con riferimento all’ipotesi di truffa (un crimine la cui prescrizione è più lunga rispetto al delitto dell’art. 148a CP rispettivamente all’art. 31 LPC) e ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata (doc. I). Con risposta di causa dell’11 febbraio 2020 (doc. III) l’amministrazione postula la reiezione del gravame rifacendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale in tema e ritenendo applicabile, in concreto, la prescrizione per il crimine dell’art. 146 CP di 15 anni. L’amministrazione rileva come “nel formulario di richiesta PC … 8 luglio 2009, nella parte relativa alle condizioni economiche, la sostanza immobiliare non è stata dichiarata. … non è neppure stata dichiarata nel corso delle 2 revisioni del diritto alle PC avviate dalla Cassa nel corso degli anni 2012 e 2016”. L’amministrazione ha poi ribadito come non possa esserle addebitata negligenza alcuna non potendo immaginare l’esistenza di sostanza in provincia di Catanzaro e non avendo la possibilità di eseguire verifiche concrete.

                                         All’assicurato è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove (doc. IV del 12 febbraio 2020).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della contestazione è la correttezza della decisione su opposizione 10 dicembre 2019 dell’amministrazione mediante la quale è stata ordinata la restituzione dell’importo di CHF 26'228 versato a titolo di prestazioni complementari a RI 1, in eccesso e illegittimamente secondo la Cassa, a partire dal 1° dicembre 2007 e sino al 28 febbraio 2019. Non è invece oggetto della contestazione, in difetto di emanazione di una decisione emessa su reclamo, la restituzione delle RIPAM ricevute dall’assicurato tra il marzo 2004 e il dicembre 2005 (oggetto di decisione formale del 13 maggio 2019).

                               2.2.   Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Per quanto concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

                               2.3.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

                                         La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

                               2.4.   In concreto, con decisione formale del 13 maggio 2019 (doc. 356), la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente dal 1° dicembre 2007 al 28 febbraio 2019. A fondamento del procedere dell’amministrazione è la segnalazione di RI 1, tramite l’assistente sociale, alla Cassa cantonale di compensazione, dopo che analoga segnalazione era già stata fatta all’autorità fiscale competente, dell’esistenza di sostanza immobiliare in Italia di proprietà del beneficiario di PC, rispettivamente della moglie, sostanza sempre taciuta in precedenza.

                                         La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a fronte della scoperta di sostanza immobiliare, con il relativo valore locativo, che incide sulla determinazione della PC da riconoscere all’assicurato. Questa circostanza, che incide, diminuendolo, sul fabbisogno, ha comportato che RI 1 avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo dal 1° dicembre 2007 al 28 febbraio 2019.

                                         La Cassa di compensazione ha stabilito che, per il periodo suddetto, l'interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza e, constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di CHF 26'228 erroneamente versata fino al 28 febbraio 2019, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

                                         Il ricorrente, debitamente patrocinato, non ha contestato il calcolo delle PC stabilite dalla Cassa a mano dei nuovi valori di reddito e di sostanza ma limita la sua contestazione alla decisione di restituzione e ribadisce la non applicabilità, nell’ambito dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, della prescrizione per il crimine dell’art. 146 CP.

                               2.5.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

                                         Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

                                         In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

                                         In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

                                         Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.6.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto le spese riconosciute le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c  concorrenza del ricavo lordo dell'immobile”.

                                         L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite dell’AVS e dell’AI):

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.”

                               2.7.   Nel caso concreto, come indicato, la Cassa ha proceduto a ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell’assicurato in seguito alla notifica dell’esistenza di sostanza, in Italia, di cui il signor RI 1, rispettivamente sua moglie __________, sono proprietari o di cui possono beneficiare in quanto usufruttuari. Le decisioni con cui l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC del ricorrente si fondano sulla sostanza quale quella indicata dal ricorrente steso per il tramite del perito italiano da lui incaricato. Il valore commerciale degli immobili ritenuto dall’architetto incaricato è inferiore rispetto al valore di stima fiscale italiano e ciò per le ragioni indicate dall’arch. __________ (membro dell’ordine degli architetti di __________). La commerciabilità dei fondi è indicata come bassa, ciò che incide sulla stima commerciale degli stessi, così come aspetti particolari relativi all’usufrutto su parte del fondo (in pratica senza valore commerciale siccome incedibile) e sul frazionamento della proprietà. I valori sono stati ritenuti dalla Cassa, così come esposti, e sono stati applicati per il ricalcolo delle PC del ricorrente. Le tabelle allestite dall’amministrazione e annesse alla decisione formale (doc. 348) rispettivamente la tabella doc. 339 - 341 che esplicita non solo il valore della sostanza ritenuto ma anche il valore locativo, riportato in franchi al cambio vigente per ogni anno della ripresa, appaiono corretti, non sono contestati e si fondano su dati ammessi dallo stesso ricorrente. Questi importi vanno qui condivisi. Non vi è contestazione in merito agli stessi, sorretta da adeguata motivazione e da precise conclusioni formulata dal patrocinatore del ricorrente. Anzi il patrocinatore del ricorrente ammette implicitamente la correttezza del calcolo e degli importi annuali versati in eccesso dalla Cassa, in specie riportati nella tabella accompagnante la decisione formale (intestata “Riepilogo PC”). Gli importi annui stabiliti dall’amministrazione relativi alle PC versate in eccesso cifrati in CHF 26'228 vanno qui ammessi. Come indicato la somma complessiva del versamento in eccesso dal 1° dicembre 2007 al 28 febbraio 2019 non è minimamente discussa o contestata dal patrocinatore dell’assicurato che ha limitato le sue contestazioni alla retroattività della restituzione e quindi al fatto che la Cassa abbia applicato il termine di prescrizione più lungo valido per i crimini considerando l’agire dell’assicurato quale ricadente sotto l’art. 146 CP.

                               2.8.   Per determinare se la decisione della Cassa sia corretta occorre esaminare se il comportamento posto in atto da RI 1 al momento della domanda di PC e successivamente, sia sussumibile all’ipotesi della truffa, come ritenuto dalla Cassa, rispettivamente a quella dell’art. 148a CP come sostiene il ricorrente stesso, od ancora dell’art. 31 cpv. 1 lett. b) rispettivamente d) LPC.

                               2.9.   Il ricorrente pone, come indicato, unicamente il tema della qualifica del suo comportamento in ottica penale, egli ritiene che il suo agire non consenta all’amministrazione di applicare, in concreto, l’art. 25 cpv. 2 2a fase LPGA per il termine di prescrizione più lungo del reato (crimine) di truffa. Come ricordato in precedenza per l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA: “Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante”. Nel caso posto a giudizio l’amministrazione ha ritenuto l’agire dell’assicurato sussumibile al reato di truffa, circostanza che parte ricorrente contesta.

                                         In ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA), è certamente sanzionabile. La qualifica giuridica penale del comportamento dipende però, come la giurisprudenza federale evoca, dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento concreto.

                                         Da un lato la LPC punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1 (che istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3 CP), sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…)

d. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”

                                         Mentre è elevata a contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF 5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.

                                         Il tenore della norma è quello in vigore dal 1 gennaio 2008. Di rilievo è l’entrata in vigore, dal 1 ottobre 2016, del nuovo art. 148a CPS relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, l’autore “inganna una persona o ne conferma l’errore”. La norma, come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad. 3.1.4.).

                                         Già per tale ragione la tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe unicamente applicabile tale norma (art. 148a CP) a fronte di un comportamento delittuoso posto in atto già nel 2007 e successivamente (in occasione delle revisioni del 2012 e del 2016, durante il mese di marzo), non può essere ritenuta.

                                         Va qui rammentato come la Costituzione federale, per la volontà del popolo e dei Cantoni espressa il 28 novembre 2010, preveda, all’art. 121 cpv. 3 che, a “prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se: (…) b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale“ (i capoversi 4 a 6 della medesima norma costituzionale precisano addirittura specifiche modalità esecutorie dell’espulsione). Il cittadino straniero rispetto alla Svizzera, che commette il reato dell’art. 148a CP, così come il reato di truffa, a norma dell’art. 66a cpv. 1 lett. e CP (che concretizza la norma costituzionale indicata in precedenza) deve essere espulso dal territorio nazionale a prescindere dal suo statuto e fatto salvo il caso di rigore.

                             2.10.   L’ottenimento indebito di prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art. 148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

                                         La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato.

                                         Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 sub. 1.4.2.1.; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2.).

                                         Occorre, di seguito, esaminare l’evoluzione della giurisprudenza federale per contestualizzare compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza, o meno, della decisione impugnata.

                             2.11.   Il Tribunale federale, in una sentenza del 15 giugno 2001 (DTF 127 IV 163; emanata a seguito dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte con la STF 6S.288/2000) ha ritenuto (riferendosi all’allora art. 148 CPS che reprimeva la truffa) che il procacciamento indebito di prestazioni complementari dell'assicurazione sociale fosse costitutivo di truffa siccome l’inganno astuto adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni dell'assicurazione, concesse esclusivamente alle persone che adempiano le condizioni (rigorose) poste dalla LPC, si limiti a dar seguito alla domanda dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarato (consid. 2).

                                         In sostanza (come rilevabile in particolare dalla STF 6S.288/2000 del 20 settembre 2000 relativa alla medesima fattispecie) l’imputato era giunto dall’estero in Svizzera dove, una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno allora vigenti (in applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità abrogata con l’art. 35 della LPC del 6 ottobre 2006 vigente) aveva chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a una lotteria francese per importi molto rilevanti. L’Alta Corte ha considerato, in quel giudizio, come:

" Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie notamment celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la) LPC. (…). Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (…). La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p. 141 s.; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p. 171 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194 s…).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140). Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en outre que la tromperie commise soit astucieuse.

Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). 

(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)

Il est constant que le recourant a, au plus tard en 1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie. Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement. En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par commission en requérant des prestations de l'Office cantonal. Par ailleurs, s'il ressort des faits ainsi établis que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est contenté de déclarations incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses agissements restent astucieux, dès lors que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune, placée d'abord en Allemagne puis à la Banque … de Zurich.”

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 IV 83, al considerando 2.1.3. il TF ha ritenuto come l'obbligo di informare ex art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa commessa per omissione, non crea alcuna posizione di garante:

" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als Erfolgsdelikt dar.

Art. 16 ELG ist kein Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen). Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art. 24 ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann verwiesen werden.”

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata nella successiva DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha precisato come la truffa per omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l’Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 p. 169 ss in particolare p. 170). L’Alta Corte ha rilevato come:

" Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund von Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art. 24 ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen vermag (a.a.O., E. 2.1.3 S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine bereits in einem nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene Auffassung, dass aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante Veränderungen zu melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid 6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O., S. 183 f.), ist festzuhalten.”

                                         In sostanza dunque la violazione dell’obbligo posto dall’art. 24 Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ossia l’obbligo di informare, per il quale (secondo il testo legale):

" La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto.”

                                         Così come l’obbligo generale posto dall’art. 31 LPGA, non creano quella Garantenstellung che permetta di ritenere un obbligo giuridico accresciuto di comunicare e informate, e tale, se violato, da costituire un inganno a norma dell’art. 146 cpv. 1 CP (commessa per omissione). L’Alta Corte, sempre nella DTF 140 IV 11 (consid. 2.4.4.), precisa in effetti che

" Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu melden, ist gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG) beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB) stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des Grundsatzes von Treu und Glauben (…).Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten Zahlungen und damit vor Schaden bewahren.”

                                         Proseguendo poi con queste considerazioni (consid. 2.4.6.):

" Die Missachtung der gesetzlichen oder vertraglichen Melde- oder Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…). Dazu gehören etwa neben Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen auch strafrechtliche Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht gemäß Art. 31 Abs. 1 ATSG geht.”

                                         Ed il riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente previste nelle leggi istituenti assicurazioni sociali (per la materia qui all’esame si faccia riferimento al citato art. 31 cpv. 1 lit. d LPC). Il TF ne deduce come:

" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen, dass Sozialversicherungsleistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E. 5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei systematischer Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung der Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen das Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine Garantenpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug qualifizieren wollte.”

                                         L’Alta Corte ha però ricordato come:

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl. Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163, Regeste und Sachverhalt C).”

                                         In estrema sintesi il tacere, a fronte di un obbligo giuridico (art. 24 OLPC), e non indicare all’amministrazione fatti rilevanti, a sé solo, non costituisce un inganno astuto che consenta di ritenere una truffa commessa per omissione, la posizione di garante non è deducibile dalla norma citata e, tantomeno, dall’art. 31 cpv. 1 LPGA (che prevede per l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, l’obbligo di notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione). Per il TF, però, nel caso in cui l’assicurato sia specificatamente interpellato a fornire informazioni sulla sua situazione personale, sanitaria o finanziaria, nel caso di menzogna, è ipotizzabile la truffa. In effetti, in questa costellazione, l’inganno non più commesso per omissione ma con azione diretta dell’agente che scientemente omette di rispondere in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella costellazione della STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in precedenza)

                                         Nella DTF 140 IV 206 il TF, confermando la sua giurisprudenza, ha ritenuto come la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4).

                                         In precedenza la 2a Corte di diritto sociale del TF aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013 (STF 9C_232/2013 consid. 4.1.2.), come:

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié.”

                                         Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:

" complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine, X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”

                                         A fronte di questa situazione il TF ha formulato le considerazioni seguenti:

" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. (…)

Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …

Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”

                             2.12.   Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art. 146 cpv. 1 CPS occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:

" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).”

                                         Nello stesso senso la STF 1255/2018 del 22 gennaio 2019.

                                         Quanto all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti giudizi, ossia che:

" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).”

                                         La Corte, in quel caso, ha concluso che:

" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies.”

                             2.13.   In sostanza dunque se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente una violazione dell’art. 31 LPC (per rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della truffa commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:

" l’agire dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita) prestazione.”

                                         A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF 9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206, dove l’Alta Corte ha indicato esplicitamente, nelle considerazioni del punto 6.3.1.3., che:

" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. (…)

Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).” (evidenziazione del redattore)

                                         Per Kuelen:

" Ciò avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell’ottenimento della prestazione.”

                             2.14.   Anche l’autrice ticinese ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore possa intervenire se l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non è ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3.).

                                         Quali accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:

" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de comptes bancaire.”

                                         Se all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche, l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:

" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.” (STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)

                                         Da ultimo va nuovamente ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

                             2.15.   Va ancora evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.

                             2.16.   Nel caso all’esame il ricorrente, come evidenziato in dettaglio nelle considerazioni di fatto, ha postulato nel corso del 2007, l’ottenimento di prestazioni complementari. Quando ha riempito il formulario egli non ha esplicitamente risposto alle domande tese all’accertamento dell’esistenza di una sostanza immobiliare, e dei relativi redditi, in Svizzera o all’estero.

                                         Nel doc. 40, come rilevato sub. 1.1., è posta la domanda precisa relativa alla sostanza che “deve essere indicata al valore ufficiale di stima al 1 gennaio dell’anno corrente; sotto questa voce deve essere indicato anche il valore di sostanze possedute fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all’estero” (il grassetto è del formulario stesso). Seguono poi richieste di specifica relative alle indivisioni, al bestiame, alle comunioni ereditarie e a ogni altro cespite di sostanza. Lasciare in bianco tale risposta, non indicando l’esistenza di sostanza di un certo valore equivale, per atti concludenti, a ingannare i funzionari della Cassa che sono nell’impossibilità di accertare l’esistenza di una sostanza immobiliare estera. Il tentativo di giustificare la mancata risposta con la dabbenaggine, la scarsa scolarizzazione, la mancanza di cultura non è d’aiuto al ricorrente. In effetti il signor RI 1 non è analfabeta, non lo sostiene, e il formulario su questo aspetto è molto chiaro, la domanda è espressa in modo semplice e facilmente comprensibile.

                                         Ma non solo. Con lettera del 25 agosto 2009 la Cassa ha scritto all’assicurato (doc. 57) chiedendo talune informazioni, in specie una dichiarazione relativa ai depositi bancari e postali degli anni precedenti, e postulando, se del caso, l’invio dell’”estratto di catasto della sostanza immobiliare posseduta individualmente o in comunione ereditaria (anche all’estero)” (il grassetto è dell’estensore della lettera, signora __________). Domandare l’attestazione della sostanza di cui si è proprietari all’estero è domanda lecita (ed anzi auspicabile da parte della Cassa a fronte di persone provenienti dall’estero dove un accertamento delle proprietà immobiliari è estremamente complesso se non con il sussidio dell’assicurato). Anche questa richiesta, per il resto molto ben compresa (e ossequiata dal ricorrente mediante la trasmissione di estratti relativi ai depositi finanziari), non ha comportato nessuna ammissione da parte di RI 1. L’11 settembre 2009 (doc. 72) l’assicurato e la moglie hanno sottoscritto una dichiarazione esplicita attestando, contrariamente al vero, senza possibilità per i funzionari della Cassa di verificare la circostanza, che non detenevano nessuna proprietà all’estero.

                                         Sottoscrivere tale attestazione, dopo avere lasciato in bianco la risposta sul modulo del 2007 di richiesta delle PC e prima della decisione della Cassa sulla richiesta, non ha fatto che ingannare astutamente i preposti funzionari da parte di RI 1. La decisione della Cassa dell’11 marzo 2010 (doc. 132) ha riconosciuto il diritto del qui ricorrente al beneficio di prestazioni complementari dal 1° dicembre 2007. Il tacere, nonostante esplicita richiesta di informazioni relative a proprietà immobiliare anche all’estero, il rispondere a una esplicita domanda di accertamento con una falsa dichiarazione di non possesso di proprietà all’estero realizza i presupposti della giurisprudenza di un inganno astuto a norma dell’art. 146 cpv. 1 CP. Si ripete che il ricorrente, in uno con la moglie, non solo quando deliberatamente non ha risposto alla domanda posta sul formulario (doc. 40) ha agito per atti concludenti, ma, soprattutto, quando ha sottoscritto assenza di proprietà all’estero ha agito positivamente e certamente in maniera consapevole.

                             2.17.   L’inganno, consistente in una semplice menzogna, non poteva essere scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno eseguito le verifiche che da loro ci si poteva aspettare, hanno interpellato l’assicurato, hanno chiesto la sottoscrizione di una attestazione tesa a escludere la proprietà estera di immobili. Di più non era possibile fare siccome la sostanza immobiliare, ed il relativo reddito, non sono stati dichiarati fiscalmente dal ricorrente. La verità è emersa solo quando RI 1 ha indicato all’UT competente, come indicato pure totalmente all’oscuro dell’esistenza di una sostanza immobiliare estera, la proprietà di immobili e il diritto di usufrutto su parte di essi.

                                         Alla Cassa non può essere mosso il rimprovero di essere stata negligente nelle sue verifiche (tutta la documentazione acquisibile è stata richiesta e messa agli atti ed è stata usata per rendere la decisione di PC).

                                         L’agire dell’assicurato, manifestamente truffaldino, ha causato un danno alla Cassa, danno consistente nelle maggiori prestazioni complementari versate, così come dettagliatamente calcolate nel doc. 339 – 341 dove sono state cifrate in dettaglio, per poi essere raccolte nella tabella annessa alla decisione del 13 maggio 2019. Le prestazioni non dovute, per l’incidenza della sostanza immobiliare e del suo reddito, sono state determinate in CHF 26’228 per il periodo dal 1° dicembre 2007 sino al 28 febbraio 2019.

                             2.18.   La Cassa ha correttamente applicato il termine di prescrizione per domandare la restituzione delle prestazioni indebitamente versate all’assicurato. In effetti l’agire di RI 1 adempie manifestamente tutti i presupposti della truffa in danno dell’assicuratore sociale. La truffa (art. 146 cpv. 1 CP) è un crimine siccome sanzionata con la pena (edittale) detentiva sino a 5 anni. Per l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. In base all’art. 97 CP l’azione penale si prescrive in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni.

                                         Ne discende che la Cassa ha agito correttamente. La richiesta di restituzione è stata notificata con decisione formale il 13 maggio 2019 dopo che la Cassa è stata messa a conoscenza della sostanza immobiliare italiana il 27 giugno 2018 da parte dell’assistente sociale dell’assicurato. L’amministrazione ha quindi agito correttamente entro l’anno dalla conoscenza dell’indebito, in effetti il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA).

                                         La Cassa ha chiesto la restituzione delle PC erroneamente versate per un periodo superiore agli 11 anni. Come rammenta l’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA se il credito di restituzione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. Qui la Cassa poteva quindi risalire all’inizio del versamento delle PC ossia al 1 dicembre 2007 in applicazione dell’art. 97 CP in relazione con l’art. 146 cpv. 1 CP.

                             2.19.   Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Non si fa carico di tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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