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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2020 33.2020.17

21. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,584 Wörter·~33 min·6

Zusammenfassung

Rinuncia di sostanza. Ass. ha donato alla figlia un immobile senza controprestazione adeguata né obbligo legale. Dalla sostanza alienata non è possibile dedurre i debiti ipotecari. Consumo di capitale comprovato solo in minima parte con fatture,perciò il resto va ritenuto quale rinuncia.Ammortamento

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 33.2020.17   TB

Lugano 21 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 agosto 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Nel novembre 2019 (docc. 55-62) RI 1, 1947, ha chiesto le prestazioni complementari e con decisione del 28 gennaio 2020 (docc. A8-A10) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda, poiché i redditi determinanti erano superiori alle spese riconosciute. In particolare, essa ha computato quale rinuncia di sostanza per il 2019 l'importo di Fr. 342'384.-, riferito sia alla cessione alla figlia nel 2011 della part. n. 1673 RFD di __________, Sezione __________ come anticipo ereditario sia al dispendio non comprovato del capitale del II pilastro.

                               1.2.   Il 23 febbraio 2020 (doc. A2) l'assicurato si è opposto al rifiuto della concessione delle PC, rilevando di non essere più proprietario della predetta part. n. 1673, che ha ereditato dal fratello nel 2009 e che, con lo scioglimento della comunione ereditaria nel 2011 (doc. 108), ha donato a sua figlia (docc. A14 e A15), cosicché quest'ultima ha potuto costruirsi la casa e insediarvi il proprio negozio di parrucchiera. Pertanto, questa voce va defalcata dalle sue entrate.

                               1.3.   Il 28 febbraio 2020 (doc. A11) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di giustificare la provenienza dell'importo di Fr. 155'000.- tassato quale numerario nella notifica fiscale IC 2012 e di spiegare per quale motivo tale importo non figurava più nella tassazione fiscale IC 2013.

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 27 agosto 2020 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, osservando che l'importo di Fr. 332'384.- computato nel 2020 quale rinuncia di sostanza andrebbe modificato in Fr. 342'384.-, ciò che peggiorerebbe ulteriormente il rifiuto delle prestazioni.

L'amministrazione ha spiegato che la donazione immobiliare che è avvenuta il 17 ottobre 2011 a favore della figlia dell'assicurato è stata fatta senza controprestazione adeguata. Il fatto che la cessione alla figlia rispondesse alla volontà del fratello non è comprovato, in merito non v’è traccia scritta. La donazione da padre a figlia deve quindi essere considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e, come tale, deve essere computata al valore venale (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI). Per determinare questo valore la Cassa si è basata sulla perizia fatta esperire nel 2013 dall'Ufficio stima in occasione di una precedente domanda di PC (doc. 35) e dal valore venale di Fr. 270'000.-, stato 2011 (doc. 40), essa ha dedotto un ammortamento di Fr. 80'000.- dal 2013 al 2020, in luogo dei Fr. 90'000.considerati nella decisione formale per le PC dal 1° gennaio 2020 (art. 17a OPC-AVS/AI).

Tenuto poi conto dei debiti ipotecari al momento della donazione, si ha una rinuncia di sostanza di Fr. 187'384.-.

Quanto al computo del capitale di libero passaggio a titolo di rinuncia, la Cassa ha rilevato che il 26 luglio 2012 l'assicuratore ha versato sul conto bancario dell'opponente la somma di Fr. 148'396.-, capitale che a fine anno 2012 si era praticamente già eroso (saldo al 31 dicembre 2012 di Fr. 3'024,90). Alla richiesta di comprovare il consumo di questo capitale, l'assicurato ha trasmesso numerose fatture, tuttavia posteriori ai prelevamenti effettuati dal 2 agosto al 28 dicembre 2012.

L'amministrazione ha perciò dedotto che quanto prelevato non è stato utilizzato per fare fronte alle spese giustificate. Pertanto, senza una controprestazione adeguata, la Cassa ha computato nel calcolo PC dell'interessato l'importo di Fr. 155'000.- a titolo di sostanza, come peraltro risulta dalla notifica fiscale IC 2012.

In conclusione, nel 2020 andrebbe computata una rinuncia di sostanza di Fr. 342'384.- (Fr. 187'384 + Fr. 155'000) anziché di Fr. 332'384.-, ciò che porta sempre a un rifiuto delle PC.

                               1.5.   Il 16 settembre 2020 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di concedergli la prestazione complementare, non riuscendo più a vivere con soli Fr. 2'169.- al mese di rendita.

Il ricorrente ha criticato l'operato della Cassa di compensazione, che si è permessa di chiedergli "quello che faccio per i miei figli" (pag. 2), spiegando di avere ricevuto in eredità il terreno del fratello deceduto e di averlo donato alla figlia nel rispetto delle sue volontà sebbene non le abbia lasciate per iscritto, non avendo avuto il proprietario il tempo di donarlo lui alla nipote.

L'assicurato ha precisato che su quel terreno la figlia ha costruito casa e vi ha aperto un salone da parrucchiera.

In merito al consumo del capitale il ricorrente ha affermato che "Come può giudicare uno a 65 anni che ha ritirato i sodi della cassa pensione (soldi sudati da me con il mio lavoro) come ho fatto a spedere tutto in sei mesi? Io RI 1 nel 2012 ho avuto dei grossi problemi hai denti, si e sposata mia figlia __________ e una casa dopo 30 anni ha bisogno di ristrutturazione, e piu altre spese ecc…. Ho consegnato tutto il classatore al signor __________ oh quasi tutto, le fatture che ho pagato, e certe cose ho pagato ma non trovo piu le fatture.".

L'assicurato ha quindi evidenziato di avere avuto due figli e che a 65 anni è andato in pensione, ha pagato tutti i suoi debiti e ora si ritrova con una rendita di Fr. 2'169.- al mese e a non riuscire a mantenere la moglie. Egli è deluso perché anche agli stranieri vengono concessi aiuti dallo Stato e invece a lui è negato l'aiuto.

                               1.6.   Con risposta del 2 ottobre 2020 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, anche modificando a favore del ricorrente l'importo computato a titolo di rinuncia di sostanza, ha proposto di respingere il ricorso. Infatti, l'amministrazione ha riconosciuto che con le nuove pezze giustificative il ricorrente ha comprovato un consumo di sostanza di Fr. 22'393,05. Partendo dunque dal saldo del conto risparmio di Fr. 148'442,25 dopo l'accredito del capitale del II pilastro ritirato, deducendo le spese comprovate e l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.-, considerato che al 31 dicembre 2012 il conto presentava un attivo di Fr. 3'024,90, la rinuncia di sostanza assomma a Fr. 113'024,30.

Per la donazione dell'immobile la Cassa ha confermato il valore della rinuncia di sostanza stabilito nella decisione impugnata, perciò, considerando la nuova rinuncia di sostanza da dispendio ingiustificato di capitali e da donazione del bene immobile, l’amministrazione ha indicato che vanno ritenuti, quale rinuncia di sostanza, gli importi di Fr. 310'408,30 per l'anno 2019 (Fr. 270'000.- [rinuncia dopo donazione dell'immobile] - Fr. 2'616.- [debiti ipotecari] - Fr. 113'024,30 [rinuncia a seguito del dispendio ingiustificato di capitali] - Fr. 70'000.- [ammortamento annuo dal 2013 al 2019]) e di Fr. 300'408,30 per il 2020 (Fr. 80'000.- di ammortamento dal 2013 al 2020). La diminuzione della rinuncia, rispetto a quanto ritenuto nella decisione del 28 gennaio 2020, non permette comunque di concedere le prestazioni.

                               1.7.   Il 14 ottobre 2020 (doc. V) il ricorrente ha evidenziato che delle fatture che ha presentato alla Cassa per giustificare il consumo del capitale del II pilastro ritirato tante erano posteriori al 2012 e tante altre erano ricevute di pagamenti in contanti di artigiani o centri edili per lavori di manodopera serviti per la ristrutturazione della sua casa dopo 20 anni (doc. B4). Inoltre, la Cassa non ha computato le spese che ha pagato al Cantone e al Comune per avere ritirato i soldi della Cassa pensioni come pure tutti gli interessi ipotecari pagati alla banca. I soldi che gli sono rimasti non sono serviti né per andare in vacanza né per comprare un'automobile nuova. Sulla donazione che ha fatto a favore della figlia il ricorrente ha affermato di non avere sbagliato ad avere aiutato una giovane a mettersi in proprio con il negozio da parrucchiera e a costruirsi una casa.

Infine, l'assicurato ha evidenziato di avere pagato tutti i suoi debiti (doc. B1), di avere sempre pagato tutte le imposte comunali e cantonali, di essere stato un padre di famiglia onesto, che ha fatto studiare i suoi due figli e che si occupa della moglie che è stata operata al cuore e ha avuto 4 ictus. Egli si domanda quindi se è giusto che la rendita AVS attuale di Fr. 2'142.- non gli dia diritto alle prestazioni complementari (doc. B6).

                               1.8.   Il 26 ottobre 2020 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha informato il TCA di non avere ulteriori considerazioni e anche il ricorrente non si è espresso ulteriormente (doc. VIII).

                               1.9.   Il Tribunale ha chiesto il 20 novembre 2020 (doc. IX) alla Cassa di completare gli atti trasmettendo l'estratto del conto bancario del ricorrente comprovante l'avvenuto versamento del capitale del II pilastro, come pure le notifiche di tassazione IC 2011-2013 e altri documenti giustificanti il consumo di sostanza (doc. IX).

                             1.10.   La documentazione pervenuta al TCA è stata inviata al ricorrente per osservazioni (doc. XI), inviate il 9 dicembre 2020 (doc. XII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e l'art. 11 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili.

Fra quelli computabili (cpv. 1), in particolare vi sono:

" b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

                               2.3.   Nella decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 332'384.- a titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 270'000.- [valore venale] - Fr. 2'616.- [debiti ipotecari] - Fr. 90'000.- [ammortamento annuo dal 2013 al 2020] + Fr. 155'000.- [consumo del capitale di libero passaggio]), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa non ha qui ritenute date.

In quell'occasione l'amministrazione ha precisato che l'importo corretto da conteggiare a titolo di sostanza ammonterebbe a    Fr. 332'384.-, giacché l'ammortamento annuo per il 2020 è pari a Fr. 80'000.- e non a Fr. 90'000.- come ritenuto nella decisione.

Con la risposta la Cassa, ritenute le nuove pezze giustificative prodotte dall'assicurato con il ricorso, ha stabilito che la rinuncia alla sostanza per dispendio non giustificato è di Fr. 113'024,30 (Fr. 148'442,25 [stato del conto risparmio dopo l'accredito del capitale ritirato di Fr. 148'396.-] - Fr. 22'393,05 [consumo di sostanza comprovato] - Fr. 10'000.- [ammortamento annuo] -   Fr. 3'024,90 [saldo del conto risparmio al 31 dicembre 2012]).

Per la donazione del bene immobile la Cassa ha invece confermato il valore di rinuncia alla sostanza indicato nella decisione su opposizione.

Ciò stante, la nuova rinuncia alla sostanza sia da dispendio ingiustificato di capitali sia da donazione di un immobile, dedotto l'ammortamento annuo, ammonta a Fr. 310'408,30 per il 2019 e a Fr. 300'408,30 per il 2020 secondo il calcolo seguente:

rinuncia a seguito della donazione immobiliare                  Fr.    270'000.00

debiti ipotecari                                                            -    Fr.       2'616.00

rinuncia a seguito del dispendio ingiustificato di capitali     Fr.    113'024.30

ammortamento annuo dal 2013 al 2019                        -    Fr.      70'000.00

rinuncia a sostanza computabile per l'anno 2019          Fr.    310'408.30

ammortamento annuo per l'anno 2020                         -    Fr.      10'000.00

rinuncia a sostanza computabile per l'anno 2020          Fr.    300'408.30

La Cassa cantonale di compensazione ha precisato che, benché ci sia una diminuzione della rinuncia di sostanza conteggiata, i redditi computabili eccedono comunque ancora le spese riconosciute, motivo per cui ha confermato il rifiuto delle PC.

Il ricorrente sostiene invece che non gli si debba imputare una rinuncia della sostanza immobiliare, perché egli non ha fatto nient'altro che dare seguito alle volontà di suo fratello prima che morisse e meglio che sua figlia diventasse proprietaria del fondo n. 1673 RFD di __________ - Sezione __________. Infatti, pochi mesi dopo che l'assicurato ne è diventato proprietario per divisione ereditaria l'ha donato a sua figlia. Pertanto, l'importo di Fr. 270'000.- considerato a titolo di rinuncia di sostanza deve essere eliminato dal calcolo del suo diritto alle prestazioni.

Per il consumo del II pilastro, il ricorrente ha affermato di avere avuto gravi problemi ai denti, che la figlia si è sposata e che la sua casa ha avuto bisogno di ristrutturazione, lavori che ha pagato in contanti ma di cui non ha più tutte le fatture e ricevute.

                               2.4.   Va evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF 146 V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2021, non può però essere anticipata (in particolare l'art. 11a nLPC).

                               2.5.   Nel caso di specie, il 21 luglio 2011 (doc. A12) il notaio avv. __________ ha chiesto all'Ufficio registri di iscrivere quali nuovi proprietari delle part. nn. 1668, 1672 e 1673 RFD di __________ - Sezione __________ i tre fratelli, fra cui anche l'assicurato, componenti la comunione ereditaria sorta dal decesso del quarto fratello avvenuto nel 2009, come attestato dal certificato ereditario (doc. A13).

Lo stesso giorno (doc. 27) ha avuto luogo l'atto di scioglimento della comunione ereditaria e, per ciò che è qui determinante, l'assicurato è diventato unico proprietario della part. n. 1673 e come tale è stato iscritto a registro fondiario (doc. 26).

Con istromento notarile, sempre del notaio __________, il 17 ottobre 2011 (doc. A15) RI 1 ha ceduto alla figlia la part. n. 1673 RFD di __________ - Sezione __________ quale anticipo ereditario. Questa cessione è avvenuta a titolo di donazione per anticipata successione con obbligo della collazione al valore attuale. Il fondo era inoltre libero da ipoteche, mentre risultava iscritta un'ipoteca legale di Fr. 2'616,10 a garanzia di contributi comunali.

Questa donazione è quindi avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata e il giorno stesso (doc. A14) ne è stata chiesta l'iscrizione a registro fondiario.

Il ricorrente sostiene che detta cessione è stata effettuata nel rispetto delle volontà del fratello premorto che, quando era in vita, non è riuscito a donare direttamente alla nipote il fondo.

Non v'è traccia di queste volontà, perciò si deve ritenere che il ricorrente è diventato dapprima proprietario in comune con gli altri coeredi del mappale n. 1673 RFD di __________ - Sezione __________, poi unico proprietario con lo scioglimento della comunione ereditaria che si è creata con il decesso del fratello. Il fatto che egli ne abbia disposto conformemente al preteso desiderio del precedente proprietario cedendo la predetta particella alla nipote de cujus, sua figlia, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari nulla muta al fatto che l'alienazione della sostanza deve essere considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, non avendo egli ottenuto nulla in contropartita e senza essere stato obbligato giuridicamente ad agire in tal senso.

Pertanto, questo immobile deve essere computato nella sostanza dell'assicurato come se esso non vi avesse rinunciato. Infatti, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).

Occorre inoltre evidenziare che per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non è necessario che, al momento della rinuncia, il tema delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali fossero le conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali.

Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che la stessa sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato, che deve essere comunque capace di discernimento e consapevole della riduzione della sua sostanza, anche in assenza della consapevolezza della possibile qualifica di rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari (STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.1).

Dall'atto di cessione in anticipo ereditario non risulta che il ricorrente non fosse capace di discernimento, perciò come tale esso è valido e va considerato ai fini del suo diritto alle PC.

                               2.6.   Per la determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).

Dagli atti risulta che, correttamente, per determinare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI il valore venale dell'immobile donato dall'assicurato nel 2011, l'amministrazione si è fondata su una precedente valutazione dell'Ufficio stima del 2013 (doc. 40) che l'ha stabilito essere, nel 2011, di Fr. 270'000.-.

Infatti, secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente (fra le ultime: STCA 33.2020.14 del 21 settembre 2020; STCA 33.2019.3 del 13 maggio 2019).

Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

Il ricorrente non ha contestato l'importo di Fr. 270'000.- e come tale può dunque essere posto alla base del presente giudizio.

                               2.7.   La Cassa cantonale di compensazione ha cifrato in Fr. 2'616.- i debiti ipotecari deducibili dalla sostanza immobiliare e tale importo ha trovato l'accordo del ricorrente.

In realtà, questo importo è un debito personale dell'assicurato trattandosi di contributi per il quale il Comune di __________, a garanzia del pagamento, ha iscritto un'ipoteca legale sulla part. n. 1673 RFD di __________ - Sezione __________. Come tali non sono dunque deducibili dal valore della sostanza alienata.

Nemmeno essi sarebbero comunque deducibili qualora fossero dei debiti ipotecari in senso stretto.

Infatti, come evidenziato nella recente STCA 33.2020.14 del 21 settembre 2020, il Tribunale federale ha ricordato nella STF 9C_31/2018 del 23 maggio 2018 (SVR 2018 EL Nr. 17), al considerando 4.2, il principio derivante dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, secondo cui dalla sostanza lorda possono essere dedotti tutti i debiti che al momento determinante esistono effettivamente e non solo possibilmente; l'esigibilità non è un presupposto. Tuttavia, possono essere presi in considerazione soltanto i debiti che gravano sulla sostanza economica del patrimonio. Questo vale quando il debitore può seriamente aspettarsi di doverli pagare. Questo presupposto è dato per i debiti per i quali è stato emesso un attestato di carenza beni giusta l'art. 149 cpv. 1 LEF, se si può presumere con una probabilità predominante che il creditore faccia valere il suo credito non appena il debitore torna a miglior fortuna (DTF 142 V 311 consid. 3.3).

Nel caso giudicato dall'Alta Corte nel 2018, il ricorrente ha preteso la deduzione dei debiti dalla sostanza alienata, ciò che l'avrebbe posto nella situazione come se nel 2008 egli non avesse regalato la sua quota di comproprietà e avesse utilizzato quell'importo per tacitare i creditori. Era come se i beni ai quali si è rinunciato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fossero mai stati presi in considerazione e, perciò, in casi come quello giudicato dal Tribunale federale questa norma rimaneva lettera morta. La nostra Massima Istanza ha però osservato che un tale risultato non corrisponde allo scopo della legge, perché contravviene al principio del computo della sostanza alla quale si è rinunciato e la rinuncia di sostanza è in un certo senso il motivo principale del fatto che, dal profilo delle PC, i debiti non gravano la sostanza economica del patrimonio, ciò che ne esclude la deducibilità.

La legge non vuole trattare i beneficiari di PC che hanno rinunciato a valori di sostanza allo stesso modo di quelli che hanno mantenuto la propria sostanza (cfr. consid. 6.2).

La recente STF 9C_519/2019 del 14 gennaio 2020 (SVR 2020 EL Nr. 5 consid. 4.3.1) ha ribadito il principio secondo cui il debito ipotecario non deve essere dedotto dalla sostanza alienata, ma come tale non è stato ritenuto applicabile al caso esaminato. Infatti, quale controprestazione per l'alienazione della sostanza immobiliare ai figli, l'assicurata ha ricevuto un credito senza interessi nei confronti dei figli di Fr. 91'000.- e un diritto di abitazione vita natural durante; essa è rimasta l'unica debitrice dell'ipoteca che gravava il fondo, mentre i figli erano terzi debitori del pegno immobiliare. Pertanto, con l'alienazione del fondo non ha trasmesso l'ipoteca e, poiché è rimasta debitrice, i debiti sono deducibili (STF P 80/01 del 7 febbraio 2003 consid. 3.3).

Per quanto concerne la donazione dell'immobile alla figlia, nel caso concreto al ricorrente si deve dunque computare una rinuncia di sostanza ammontante a Fr. 270'000.-.

                               2.8.   A titolo di rinuncia di sostanza, la Cassa di compensazione ha computato non solo la cessione della sostanza immobiliare, ma anche il consumo di capitale che l'assicurato non è stato in grado di comprovare.

In un primo tempo, con la decisione formale e la decisione su opposizione l'amministrazione, ritenendo che non v'era prova di avere ricevuto una controprestazione adeguata, ha considerato una rinuncia di sostanza di Fr. 155'000.-, cifra che risultava dalla notifica di tassazione IC 2012 quale numerario (doc. A16).

In un secondo momento, con la risposta di causa la Cassa di compensazione, analizzati i documenti giustificativi prodotti dall'assicurato al Tribunale con il ricorso, ha considerato che una parte del consumo degli averi a risparmio è stata comprovata. Pertanto, dal saldo del conto risparmio (Fr. 148'442,25) dopo l'accredito del capitale del II pilastro avvenuto il 26 luglio 2012 (Fr. 148'396.-), l'amministrazione ha dedotto il consumo giustificato di Fr. 22'393,05 (doc. III/4), l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- e il saldo del conto risparmio al 31 dicembre 2012 di Fr. 3'024,90, ottenendo una rinuncia di sostanza per dispendio ingiustificato di capitali di Fr. 113'024,30.

L'assicurato ha contestato di non essere stato in grado di comprovare la destinazione del suo II pilastro, visto che già nella fase istruttoria ha prodotto alla Cassa numerose fatture, ricevute di pagamento e altri documenti simili atti a giustificare il consumo della sua sostanza.

Egli ha comunque riconosciuto di non essere in grado di comprovare tutte le spese sostenute diverso tempo fa, poiché pagate in contanti e di cui non ha più le ricevute.

                               2.9.   Dall'estratto conto al 31 dicembre 2012 (doc. X/1) che il TCA ha chiesto alla Cassa di compensazione di produrre (doc. IX), risulta che al 31 dicembre 2011 il conto risparmio dell'assicurato presentava un saldo positivo di Fr. 239,75.

Il 26 luglio 2012 __________ ha poi accreditato sul suo conto bancario l'importo di Fr. 148'396.-.

Da quel momento, l'assicurato ha effettuato molti prelevamenti e nell'ordine di migliaia di franchi per volta, dapprima in contanti, poi soprattutto al bancomat e talvolta anche a intervalli molto ravvicinati, più volte al giorno.

Il ricorrente ha prodotto al TCA fatture, conteggi, ricevute di pagamento e altri documenti relativi a spese personali, lavori di ristrutturazione della sua abitazione, imposte comunali e imposte derivanti dalla divisione ereditaria.

Tuttavia, come ha osservato correttamente l'amministrazione, la maggior parte di queste pezze giustificative si riferisce ad anni precedenti o successivi l'incasso della prestazione di libero passaggio e quindi non è forzatamente atta a comprovare il consumo del capitale di libero passaggio del II pilastro accreditatogli il 26 luglio 2012.

Altri documenti riguardano invece il periodo in questione:

doc. A23: 17+28 agosto 2012: acconto dentista moglie     Fr.   2'500.00

doc. A22: 6 settembre 2012: annullamento ipoteca legale Fr.   3'590.35

doc. A28: 6 settembre 2012: imposte comunali 2012         Fr.   1'110.00

doc. A25: 15 ottobre 2012: acquisto macchina per caffè   Fr.   1'199.00

doc. A26: 15 ottobre 2012: acquisto stufa a pellet              Fr.   1'771.55

                                             tasse doganali                         Fr.      141.70

doc. A27: 17 ottobre 2012: acquisto materiali edili             Fr.      665.50

                                             tasse doganali                         Fr.        53.20

doc. A29: 30 ottobre 2012: versamento tasse al notaio      Fr.      472.50

doc. A19: 30 ottobre 2012: sostituzione riscaldamento      Fr. 11'300.00

Totale spese comprovate                                                 Fr. 22'803.80

Non è stato invece comprovato, come sostiene l'assicurato, il pagamento degli interessi ipotecari con il capitale del II pilastro. Non risulta per esempio che sia stato effettuato un bonifico sul conto cointestato dei coniugi presso l'istituto creditore (doc. 73), perciò tale spesa non può essere ritenuta quale consumo.

Anche l'estratto dei pagamenti dei debiti effettuati dal ricorrente tra il 1997 e il 2014 direttamente all'Ufficio di esecuzione di __________ non annovera dei versamenti avvenuti tra il 16 dicembre 2010 e il 5 novembre 2013 (doc. B1).

Di conseguenza, questo documento non gli è di alcun aiuto per dimostrare il consumo della sostanza mobile, che nell'arco di cinque mesi si è erosa quasi completamente. Infatti, sull'importo di Fr. 239,75 presente al 1° gennaio 2012 è stato accreditato il 26 luglio 2012 il capitale di libero passaggio di Fr. 148'396.-, ma al 31 dicembre 2012 il conto presentava un saldo positivo di soli Fr. 3'024,90.

Da quanto precede discende perciò che l'assicurato non ha saputo comprovare la destinazione di oltre Fr. 100'000.- prelevati in un breve lasso di tempo e, pertanto, sono dati i presupposti giuridici per concludere che, in assenza di una controprestazione adeguata del consumo di questa sostanza, vi sia stata una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC di Fr. 122'807,05 (Fr. 239,75 + Fr. 148'396 - Fr. 22'803,80 - Fr. 3'024,90).

                             2.10.   Determinati i valori della sostanza alienata, occorre rilevare che rinunciare alla propria sostanza comporta contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI) (N. 3483.06 Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020).

La Cassa di compensazione ha osservato nella decisione su opposizione che per la rinuncia di sostanza immobile si dovrebbe considerare un ammortamento di Fr. 70'000.- per il 2019 (dal 2013 al 2019) e di Fr. 80'000.per l'anno 2020 (dal 2013 al 2020) in luogo degli ammortamenti ritenuti nella decisione su opposizione, superiori di Fr. 10'000.- per anno.

Con la risposta, essa ha indicato che dal consumo di sostanza mobile di Fr. 123'024,30 (Fr. 148'442,25 - Fr. 22'393,05 - Fr. 3'024,90) si deve dedurre l'ammortamento di Fr. 10'000.-, per una rinuncia di sostanza a seguito del dispendio comprovato di capitali di Fr. 113'024,30.

Complessivamente, l'amministrazione ha perciò ritenuto con la risposta una rinuncia di sostanza di Fr. 310'408,30 nel 2019    (Fr. 270'000 - Fr. 2'616 + Fr. 113'024,30 - Fr. 70'000) e di Fr. 300'408,30 nel 2020 (meno ulteriori Fr. 10'000; cfr. consid. 2.3).

Il TCA ricorda che, come evidenziato dal N. 3483.07 DPC, la riduzione di Fr. 10'000.- è applicabile una sola volta all’anno. Se una persona rinuncia più volte a beni, i singoli importi non vengono ridotti separatamente.

Ciò significa che, come risulta dall'esempio di calcolo all'Allegato 9.4 DPC Riduzione della rinuncia a beni conformemente all'articolo 17a OPC-AVS/AI, si ha così che nell'evenienza concreta la sostanza immobile a cui il ricorrente ha rinunciato nel 2011 va innanzitutto riportata in Fr. 270'000.e questo importo va ripreso come tale al 1° gennaio 2012.

Nel 2012 va poi ad aggiungersi la rinuncia dei beni mobili stabilita in Fr. 122'807,05 e quindi l'importo a cui l'assicurato ha rinunciato assommava quell'anno a Fr. 392'807,05.

L'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- può iniziare il 1° gennaio 2013, ossia contando dall'anno successivo (2013) al 1° gennaio seguente (2012) l'anno di partenza (2011) e va fatto fino all'anno per cui è chiesta la prestazione complementare, per un totale di Fr. 70'000.- nel 2019 e di Fr. 80'000.- nel 2020.

Per il calcolo delle prestazioni complementari del ricorrente deve perciò essere computata una rinuncia a beni di Fr. 322'807,05 nell'anno 2019 e di Fr. 312'807,05 nel 2020.

                             2.11.   Sulla scorta delle considerazioni esposte, benché gli importi che devono essere computati all'assicurato a titolo di rinuncia di sostanza siano inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa cantonale di compensazione nella sua decisione su opposizione - e di poco superiori agli ammontari proposti nella risposta di causa, in cui il diritto alle PC è stato comunque rifiutato -, i redditi computabili risultano ancora superare le spese riconosciute.

Ne discende che il ricorrente non può ottenere le prestazioni complementari richieste.

Il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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