Raccomandata
Incarto n. 33.2019.18 TB
Lugano 12 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2016 (doc. 106) la Cassa di compensazione ha avviato la revisione periodica del diritto alle prestazioni complementari di RI 1, 1948, e dal formulario che egli ha compilato il 1° febbraio 2016 (doc. 117) è risultato che condivideva l'abitazione locata con un giovane. A quel momento, per l'anno 2016 la sua prestazione complementare ammontava a Fr. 1'038.- al mese (doc. 103).
1.2. Il 9 febbraio 2016 (doc. 119) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato una dichiarazione del Comune dell'arrivo di __________ nella sua economia domestica e la dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti del 17 febbraio 2016 (doc. 122) che ha prodotto indicava che la convivenza è iniziata nel mese di ottobre 2011.
1.3. Con decisione del 15 marzo 2016 (doc. 151) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato e le prestazioni versategli in eccesso dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2016, chiedendo perciò in restituzione l'ammontare di Fr. 24'510.per prestazioni ricevute indebitamente e fissando in Fr. 638.- al mese il nuovo diritto alle PC dal 1° aprile 2016.
1.4. Il 18 aprile 2016 (doc. 190) l'assicurato, assistito dall'avv. RA 1, ha chiesto di computargli l'intero canone di locazione di Fr. 13'200.- al 1° novembre 2011, a motivo che poteva semmai essere ragionevole domandare al coinquilino, figlio di sua moglie dalla quale è separato e che l'aiutava nelle faccende domestiche, di partecipare alle spese con prima Fr. 200.- e poi Fr. 300.- al mese stante la sua limitata capacità economica, con conseguente adeguamento della prestazione complementare riconosciuta e annullamento della decisione formale. In via subordinata, visto che da maggio 2016 il ragazzo di cui egli dal 2011 si è preso cura e ha mantenuto in virtù di un obbligo morale e che occupava solo una stanza mantenendo il proprio domicilio all'estero presso il papà, è andato ad abitare dalla zia, doveva essergli computata l'intera pigione e quindi il suo diritto alle PC ammontava a Fr. 1'038.-. L'opponente ha chiesto infine di condonargli la somma da restituire, vista la sua situazione economica e la sua indubbia buona fede.
1.5. Il 26 aprile 2016 (doc. 205) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di precisare alcune informazioni riguardo alla sua coabitazione e al suo coinquilino e il 20 maggio 2016 (doc. 207) l'interessato ha dichiarato che la convivenza ha portato vantaggi ad entrambi aiutandosi vicendevolmente.
Fra le parti ha avuto luogo un incontro (doc. 208), a seguito del quale la Cassa ha raccolto della documentazione relativa al figlio della moglie del qui ricorrente (docc. 209-216).
1.6. Con decisione su opposizione del 20 agosto 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, confermando la restituzione di Fr. 24'510.-.
Secondo l'amministrazione non sono dati motivi per considerare la coabitazione con il figlio del coniuge come un'eccezione al principio della suddivisione della pigione.
Infatti, non essendo suo figlio secondo il diritto civile, l'assicurato non aveva un obbligo giuridico di mantenimento verso di lui.
Inoltre, essendo maggiorenne e non beneficiario di una rendita, il giovane non era compreso nel calcolo della sua prestazione complementare.
Nemmeno può essere ritenuta l'eccezione alla suddivisione paritaria della pigione a motivo che l'ospite occupava soltanto la camera da letto, non essendo credibile che egli non abbia utilizzato anche il gabinetto, la cucina e la sala da pranzo visto l'appartamento di 4 locali e l'affermazione dell'assicurato di fornirgli gratuitamente il vitto, oltre all'alloggio.
Infine, neppure è stato sollevato che il ragazzo si prendeva cura dell'opponente ma, semmai, era il contrario.
Pertanto, non è data un'eccezione secondo l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e, dunque, non è possibile considerare per intero l'importo della pigione pagata dall'assicurato, indipendentemente dal fatto che l'ospite versasse o no la sua quota parte.
Sulla domanda di condono la Cassa di pronuncerà soltanto quando la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
1.7. Il 20 settembre 2019 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione.
Il ricorrente ha riconosciuto di non avere obblighi legali nei confronti del figlio della moglie da cui è separato, tuttavia egli è sempre stato un punto di riferimento per il ragazzo e l'ha sempre aiutato, tanto che ha terminato gli studi, ma non ha trovato un'occupazione stabile e quindi ha provato varie esperienze, fra cui anche soggiorni di studio all'estero. Rientrato in Svizzera, __________ ha talvolta soggiornato presso la mamma, altre volte da amici o altre ancora ha convissuto con la sua ragazza; raramente ha quindi abitato con il ricorrente, anche se è stato il suo punto di riferimento e fino al 2016 egli è stato domiciliato presso di lui per motivi meramente amministrativi. Questa soluzione risultava finanziariamente neutra per entrambi e per la Cassa, che non aveva una spesa maggiore avendo sempre riconosciuto i costi massimi per la pigione.
L'assicurato ha evidenziato che il suo ospite, non avendo un reddito, se avesse dovuto pagare un appartamento per sé sarebbe finito a carico del sistema sociale. Nel frattempo, il ragazzo ha trasferito il suo domicilio altrove, avendo avviato una relazione sentimentale più stabile.
Secondo l'insorgente, la decisione impugnata, seppure corretta dal profilo formale, tuttavia contravviene al principio della amministrazione razionale e parsimoniosa della Cassa, visto che questa procedura le è costata e le costerà una somma rilevante, in termini di spese legali e di cure mediche, essendo egli stato messo in una situazione di agitazione.
L'interessato ha ancora rilevato che qualora il condono venisse negato, la procedura di incasso sfocerà in un attestato di carenza beni, il tutto per un eccesso di formalismo "o, più prosaicamente, dell'ottusità burocratica" (pag. 3) della Cassa.
Il ricorrente ha poi osservato che gli importi che il figlio della moglie avrebbe dovuto pagargli sono prescritti fino al 30 agosto 2014 e si prescriveranno ulteriormente fino al termine della procedura, sempreché il ragazzo non faccia valere di dovere pagare solo per le prestazioni effettivamente ricevute.
Da ultimo, l'assicurato ha evidenziato che se la Cassa l'avesse informato che, se il figlio della moglie si fosse trasferito in modo stabile in casa sua avrebbe dovuto pagare la metà della pigione, la questione si sarebbe risolta senza inutili costi e strascichi.
1.8. Nella risposta del 2 ottobre 2019 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, ricordando che la restituzione si è imposta a seguito della scoperta, durante la revisione periodica del 2016, che in precedenza l'assicurato aveva condiviso la sua abitazione con il figlio della moglie, circostanza mai comunicatale. Ritenuto come nell'appartamento del ricorrente vi abitasse una persona esclusa dal calcolo PC, la Cassa ha ribadito che la pigione doveva essere computata in ragione di metà e quindi dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2016 le prestazioni complementari calcolate su una pigione intera dovevano essere restituite, siccome percepite a torto.
1.9. Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova né ha formulato nuove osservazioni (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti di RI 1 per le prestazioni complementari apparentemente indebitamente percepite dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2016, che l'amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 24'510.-.
2.2. Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Per quanto concerne specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In concreto, con decisione formale del 15 marzo 2016 (doc. 151) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2016, suddividendo i calcoli in diversi periodi a seconda delle modifiche personali ed economiche riscontrate. Quale motivazione per questa nuova decisione la Cassa ha indicato "Riesame con decorrenza 1° novembre 2011 a seguito della mancata comunicazione al Servizio PC della convivenza con __________.".
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta della condivisione dell'assicurato della sua abitazione con terze persone. Questo fatto, che fa diminuire il suo fabbisogno, ha comportato che egli avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2016.
Concretamente, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° novembre 2011 l'interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza e, constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 24'510.- erroneamente versata da quel momento fino al 31 marzo 2016, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.
2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,"
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;".
2.7. Quanto alle spese riconosciute dell'assicurato, per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'appartamento con una persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che era esclusa dal calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto la metà della pigione lorda pagata.
Il ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere un obbligo morale di occuparsi del figlio della sua (ex) moglie e quindi di provvedere a lui anche economicamente.
Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Recht-sprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
" 2.- (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (le sottolineature sono della redattrice).
Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:
" (…)
1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
(…).
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della redattrice).
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.
Questa fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenne.
Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile.
Nel caso di specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della pigione all'assicurata.
La giurisprudenza cantonale resa è ricca di casi.
Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.
A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché non parenti).
La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a difficoltà economiche, ma problemi di natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di compensazione.
Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l'assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l'alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell'assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).
Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018 sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico dell'ex marito.
Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.
Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita e oltretutto non essendo sua figlia, la studentessa non era in alcun modo compresa nel calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era il suo genitore.
Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell'uno nei confronti dell'altra.
Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex moglie.
Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria.
Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi, si è sposata e ha avuto due figli. Pertanto, sotto lo stesso tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli rispettivamente nipotini dell'assicurata. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla suddivisione per teste della pigione.
Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.
2.8. La fattispecie in esame è collocabile nel solco della esposta giurisprudenza e in particolare della STCA 33.2017.4, visto che anche nel caso di specie il ricorrente ha confermato di avere ospitato in casa propria il figlio della sua (ex) moglie.
L'insorgente ha sostenuto che sebbene nel periodo in esame (2011-2016) fosse maggiorenne (1991), anche una volta portati a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo, perciò egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di lui dandogli vitto e alloggio gratuiti.
Inoltre questa convivenza, iniziata ufficialmente il 19 ottobre 2011 (doc. 122), a dire del ricorrente si estendeva soltanto in alcuni momenti, visto che dopo gli studi il giovane ha soggiornato all'estero, così come presso la mamma, amici e la sua ragazza.
Oltretutto, l'ospite occupava soltanto una piccola porzione dell'abitazione, e meglio solo la camera da letto.
D'avviso di questa Corte, la richiesta dell'assicurato di non considerare l'ospite nel computo della pigione non va tutelata.
Va in effetti evidenziato che è indubbio che il figlio di primo letto di sua moglie non sia, dal profilo giuridico, suo figlio e che, pertanto, l'insorgente non abbia alcun obbligo giuridico di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.
Inoltre, malgrado si sia occupato del mantenimento di __________, l'assicurato non può avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti.
In effetti, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, e oltretutto non essendo suo figlio, il giovane non era in alcun modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente (cfr. art. 9 cpv. 5 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC-AVS/AI; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2).
Per quanto concerne la motivazione addotta dall'assicurato secondo cui egli occupava la maggior parte dell'appartamento di 4 locali, il TCA rileva che è difficile credere che l'ospite si sia limitato ad utilizzare soltanto la camera da letto e non anche il gabinetto, la cucina e la sala da pranzo, ritenuto poi che lo stesso assicurato ha affermato di fornirgli gratuitamente il vitto.
Infine, la circostanza sollevata in sede di opposizione secondo cui "tenuto conto dei problemi di salute dell'assicurato, il figliastro costituisce una preziosa risorsa in relazione alle faccende domestiche" e che visto che "le condizioni di salute di RI 1 sono purtroppo molto peggiorate e la consapevolezza di non trovarsi solo in casa, soprattutto la notte, gli permetteva di vivere più serenamente, sapendo di disporre di qualcuno su cui contare in caso di bisogno" (doc. 186), non solo non è stata comprovata, ma neppure è sufficiente, come tale, per potere ammettere un'eccezione al principio della suddivisione paritaria della pigione fra i conviventi ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Inoltre, la scrivente Corte rileva che questa motivazione contraddice quanto lo stesso assicurato ha poi affermato, tre anni dopo, nel suo memoriale di ricorso.
Infatti, se nel 2016 il figlio della moglie lo aiutava nelle faccende domestiche e la sua presenza lo rassicurava durante la notte, poi nel 2019 l'assicurato ha sostenuto che il ragazzo "raramente ha realmente vissuto a casa sua" (doc. I pag. 2 punto 9), ma che oltre a essere stato all'estero "ha soggiornato talvolta presso la madre, talvolta ha vissuto da amici, talvolta ha convissuto con la sua ragazza" (doc. I pag. 2 punto 8). In sostanza, il giovane era domiciliato presso di lui unicamente "per poter fornire alle diverse amministrazioni un recapito certo." (doc. I pag. 2 punto 10).
In tali circostanze, non si può certo sostenere che il figlio della moglie si prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario (doc. I punto 5: "(…) il ricorrente è sempre stato un punto di riferimento per lui e nel limite del possibile lo ha sempre aiutato"), perciò anche per tale motivo la fattispecie in esame non rientra fra le eccezioni derivanti dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell'uno nei confronti dell'altro (DTF 105 V 271).
In conclusione, dalle circostanze di fatto esposte il TCA ritiene che, nel caso concreto, oltre a non esservi un obbligo giuridico, non v'era nemmeno un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti di __________, figlio maggiorenne di sua moglie - dalla quale è separato (STCA 33.2017.4 del 9 febbraio 2018 consid. 2.12).
Pertanto, questo Tribunale decide che poiché ha convissuto con l'assicurato, ma non era beneficiario di una rendita e quindi nemmeno di prestazioni complementari, il figlio di sua moglie era escluso per definizione dal calcolo delle PC del ricorrente.
Di conseguenza, è corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato e che dunque la parte di pigione del suo ospite, escluso dal calcolo PC, conformemente all'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI non sia stata considerata nella determinazione della sua prestazione complementare.
È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione, nel calcolo delle PC dell'assicurato, ha ritenuto solo la metà della pigione lorda, non essendo dati i motivi per fare ricadere il caso di specie nelle eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
2.9. Stando così le cose, la decisione della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2016 deve essere confermata integralmente.
Le critiche del ricorrente all'indirizzo della Cassa per avere intrapreso la procedura in esame malgrado la stessa, vista la sua situazione economica, non porterebbe a nulla, non gli giovano e non portano a un risultato diverso da quello esposto.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.
2.10. L'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I), omettendo tuttavia di completare la sua istanza dalla necessaria documentazione dopo avere chiesto a tale scopo una proroga (doc. VI).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, come ampiamente esposto nelle considerazioni di merito, la giurisprudenza in ambito di computo della pigione in caso di convivenza fra più persone è chiara e costante da anni e il caso di specie non rappresenta un'eccezione tale da costituire un motivo per scostarsene.
Peraltro, come indicato la scrivente Corte si è già pronunciata su un caso praticamente identico un paio di anni fa - pubblicato sul sito www.sentenze.ti.ch -, circostanza che non doveva sfuggire al patrocinatore dell'assicurato e che avrebbe evitato ulteriori costi inutili non solo a quest'ultimo, come da egli stesso lamentato.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti