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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2020 33.2019.14

27. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,134 Wörter·~36 min·4

Zusammenfassung

Donazione di sostanza senza controprestazione adeguata né obbligo legale.Si ritiene il valore venale dei fondi alienati,non il valore di stima.Il fondo è da sempre in zona edificabile.No protezione della buona fede,non avendo preso misure irreversibili.Decisone PC ha effetto x l'anno civile in corso

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2019.14   TB

Lugano 27 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 luglio 2019 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 giugno 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Sin dal 1988 (doc. 1) RI 1, 1926, ha chiesto in più occasioni di beneficiare delle prestazioni complementari all'AVS e tutte le volte la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda, essendo in presenza di un'eccedenza di entrate.

                               1.2.   Nel marzo 2019 (docc. 248-255) l'assicurata, degente in casa anziani dal 2014 (docc. 223 e 258), ha postulato nuovamente le prestazioni complementari.

Con decisione dell'8 aprile 2019 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha negato all'assicurata la concessione di prestazioni complementari, tenuto conto, in particolare, di una rinuncia di sostanza stabilita in Fr. 341'591.-.

                               1.3.   Nell'opposizione l'assicurata ha contestato il valore di rinuncia di sostanza conteggiato nel foglio di calcolo, siccome differisce notevolmente da quello di Fr. 190'991.- ritenuto nella decisione del 29 gennaio 2014 (doc. A1). D'avviso dell'interessata, poiché tale decisione, seppure negativa, è cresciuta incontestata in giudicato, gli importi ivi inseriti sono tuttora validi e quindi vanno computati anche per la domanda PC del 2019.

Inoltre, dovendo porsi al momento dell'alienazione di sostanza (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI), al 26 agosto 2004 la part. n. 1368 RFD di __________ era un prato non edificabile del valore di stima di circa Fr. 4'000.- (doc. A1/1), valore che deve essere ripreso invariato al 1° gennaio 2005 e ridotto di Fr. 10'000.- ogni anno.

Così facendo, come correttamente deciso il 29 gennaio 2014, nessun importo le deve essere computato quale rinuncia.

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 18 giugno 2019 (doc. A4) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione, ricordando come le due donazioni effettuate dall'assicurata nel 2004 debbano essere computate al valore venale. A tale fine, nel 2005 ha fatto esperire dall'Ufficio stima una valutazione del fondo n. 1'368 RFD di __________ e nel 2012, in occasione di una nuova domanda PC, della part. n. 844 RFD di __________, per un valore venale totale di Fr. 600'000.-, stato nel 2004. Il valore locativo di Fr. 12'600.- è stato poi capitalizzato previa deduzione delle spese di manutenzione (N. 3483.04 DPC) e il totale ottenuto di Fr. 118'408,50 è stato dedotto, unitamente all'ammortamento annuo di Fr. 140'000.- giusta l'art. 17a OPC-AVS/AI, dalla sostanza complessiva di Fr. 600'000.-, per giungere a una sostanza residua computabile di Fr. 341'591.-. Questo importo è stato dunque inserito nelle entrate dell'assicurata in luogo del precedente ammontare di Fr. 190'991.- stabilito nel 2014.

Secondo la Cassa, la richiesta di non considerare la donazione del fondo n. 844 RFD di __________ non può essere seguita, poiché il calcolo effettuato nel 2012 "è stato il frutto di un errore siccome nella determinazione dei redditi l'amministrazione non ha ritenuto il valore corrispondente a detto immobile donato (tra l'altro, già allora oggetto di perizia richiesta dallo stesso Servizio PC).".

Ad ogni modo, l'assicurata non può trarre da un precedente errore un diritto alla protezione della sua buona fede, le cui due condizioni legali non sono comunque adempiute.

Non va dimenticato che il calcolo del 2012, manifestamente errato, non costituisce una promessa di illegalità e certo non contempla il diritto di vedersi oggi ripetuto il medesimo errore e quindi il diritto alle PC determinato in modo contrario alla legge.

                               1.5.   Il 15 luglio 2019 (doc. I) RI 1, rappresentata dalla nipote RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo di ritenere quale valore della rinuncia di sostanza quello stabilito con la decisione del 29 gennaio 2014.

La ricorrente, ricordando che entrambe le donazioni dei fondi sono avvenute nell'estate 2004 e che è dunque a quel momento che ci si deve porre (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI), ha ribadito che il valore di stima della part. n. 1368 RFD di __________ era di Fr. 3'279.- come ritenuto dal notaio nell'istanza di iscrizione della donazione (doc. A1/2) o, al limite, di Fr. 4'685.- come risulta dall'estratto fondiario (doc. A1/1). La Cassa di compensazione stessa, nella decisione del 29 gennaio 2014, si è attenuta a questi valori e non ha computato un valore venale del fondo n. 1'368, mentre solo per il mappale n. 844 RFD di __________, peritato in Fr. 380'000.-. Quest'ultimo valore è stato ritenuto pure per la decisione dell'8 aprile 2019, perciò non si vede per quale motivo anche il valore di circa Fr. 4'000.- per la part. n. 1'368 non debba essere considerato per l'attuale domanda di PC.

D'avviso dell'insorgente, non si tratterebbe quindi di un errore di calcolo da parte della Cassa, che ha omesso di computare il valore venale di Fr. 220'000.- del secondo fondo alienato, ma del fatto che prima della donazione il mappale, consistente in un prato, non era edificabile, poi è stato inserito in zona edificabile e il suo valore è aumentato a Fr. 172'408.- nel 2005 (doc. A1/3).

A suo dire, quindi, dovendo porsi al momento dell'alienazione, ai fini del diritto alle PC va riportato il valore dell'immobile al 2004, che simbolicamente poteva avere un valore venale di Fr. 5'000.-. In tal modo, la rinuncia di sostanza, al 1° marzo 2019, sarebbe di Fr. 126'591.- (Fr. 380'000 [valore venale part. n. 844] + Fr. 5'000 [valore venale part. n. 1'368] - Fr. 118'409 [diritto di abitazione capitalizzato] - Fr. 140'000 [ammortamento annuo]), valore che risulta congruo con quello della decisione del 2014.

L'assicurata ha evidenziato di essere stata in buona fede quando ha donato i suoi immobili, poiché riteneva che il valore di stima del prato fosse di circa Fr. 4'000.-. Essa ha fatto affidamento sulle informazioni che aveva ricevuto dal registro fondiario e dal notaio e a seguito di ciò i donatari hanno intrapreso delle disposizioni irreversibili per il suo mantenimento economico, impegnandosi finanziariamente verso terzi per sostenerla finanziariamente presso la casa anziani, pianificando e attuando finanziamenti privati utilizzando come base di calcolo il valore di Fr. 190'991.- figurante nella decisione del 29 gennaio 2014, presumendo in buona fede che in cinque anni al massimo essa avrebbe potuto beneficiare delle prestazioni complementari.

Da un lato, poi, l'appartamento donato era stato costruito nel 1965 e ha necessitato di onerosi lavori di ristrutturazione; d'altro lato, seppur edificabile, il terreno non ha comunque un accesso indipendente e presenta numerosi svantaggi che pregiudicano l'utilizzo, perciò di fatto non è stato ancora edificato.

                               1.6.   Chiesta (doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV), a cui ne ha fatto seguito una seconda nell'attesa di ricevere gli esiti degli accertamenti effettuati (docc. Vbis e VI), nella risposta del 21 ottobre 2019 (doc. VIII) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso.

La Cassa di compensazione ha ricordato di avere calcolato il valore di rinuncia di sostanza basandosi sulle perizie del 4 marzo 2005 e del 24 maggio 2012 rese dall'Ufficio stima.

Sentiti il responsabile per il Sottoceneri dell'Ufficio stima e l'Ufficio tecnico del Comune di __________ (doc. 307), secondo i quali nel giugno 2004 il fondo n. 1'368 RFD di __________ era in zona artigianale-industriale, come tuttora, l'amministrazione ha quindi confermato il computo degli importi ritenuti a titolo di rinuncia.

Quanto all'errore commesso nel 2012, d'avviso della Cassa non sono date le circostanze eccezionali per portare a concludere differentemente, in primo luogo un nesso di causalità con il peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente che ha necessitato il trasferimento in casa anziani.

                               1.7.   L'assicurata non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IX).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:

" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. I Cantoni provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'assistenza sociale;

b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" a.   spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del   reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25000 franchi per le persone sole, 40000 per i coniugi e 15000 per gli orfani che hanno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

Per l'art. 11 cpv. 2 LPC, per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza derogando al cpv. 1 lett. c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

" a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

      civile;

b.   le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e.   le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f.    i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

                               2.3.   Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 341'591.- a titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 600'000 [valore venale] - Fr. 118'408,50 [capitalizzazione del reddito netto] - Fr. 140'000 [ammortamento]), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale.

La ricorrente sostiene invece che l'importo relativo alla rinuncia di sostanza debba essere modificato in Fr. 126'591.-, dovendo considerare in Fr. 5'000.- il valore, simbolico, commerciale della part. n. 1'368 RFD di __________ siccome nel 2004 era un prato non edificabile (Fr. 380'000 [valore venale part. n. 844 RFD di __________] + Fr. 5'000 [valore venale part. n. 1'368 RFD di __________] - Fr. 118'409 - Fr. 140'000).

Così facendo, come per la decisione del 29 gennaio 2014, la rinuncia di sostanza relativa al terreno sarebbe ininfluente ai fini del suo diritto alle prestazioni complementari, mentre sarebbe computabile unicamente il valore di rinuncia del mappale n. 844, allora correttamente stabilito in Fr. 190'991.-.

Secondo l’amministrazione, invece, dagli accertamenti esperiti è risultato che al momento dell'alienazione, nell'agosto 2004, la part. n. 1'368 RFD di __________ era, allora come ora, sita in zona edificabile (artigianale-industriale), perciò fa stato il valore venale peritale di Fr. 220'000.- raggiunto dall'Ufficio stima nel 2005 con riferimento al 2004, conformemente all'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Pertanto, vanno confermati integralmente gli importi utilizzati per il calcolo della sostanza residua e, dunque, nei redditi va computata una rinuncia di sostanza di Fr. 341'591.-.

Il TCA deve quindi analizzare se gli importi relativi alla sostanza alienata ritenuti nella decisione impugnata siano corretti.

                               2.4.   Va evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (dal 1° gennaio 2008) se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2019).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia, vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

                               2.5.   Nel caso di specie, la donazione da parte dell'assicurata a un suo nipote avvenuta il 26 agosto 2004 di 937 mq di prato costituenti il fondo n. 1'368 RFD di __________ è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata (doc. 125).

Per contro, la donazione al fratello avvenuta l'8 settembre 2004 di un appartamento di cui al foglio PPP n. 1'488 al fondo base n. 844 RFD di __________ ha avuto quale controprestazione la costituzione di un diritto di abitazione vita natural durante a favore della donante stessa, diritto che il 23 maggio 2014 (doc. 262) è stato cancellato.

È pacifico che l'alienazione di questa sostanza va quindi considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e, pertanto, deve essere computata nella sostanza dell’assicurata come se essa non vi avesse rinunciato.

Infatti, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).

                               2.6.   Per la determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).

Dagli atti risulta che già in occasione di precedenti domande di PC, la Cassa di compensazione aveva chiesto all'Ufficio cantonale di stima di peritare i due mappali donati dall'assicurata al fratello rispettivamente al nipote.

Dapprima, a richiesta della Cassa del 26 ottobre 2004 (doc. 131), il fondo n. 1'368 RFD di __________ è stato valutato il 4 marzo 2005 (doc. 136) in Fr. 220'000.- (doc. 137).

In un secondo momento, in risposta alla domanda della Cassa del 27 febbraio 2012 (doc. 198), l'Ufficio stima si è pronunciato il 24 maggio 2012 (doc. 201) stabilendo in Fr. 380'000.- il valore venale della PPP n. 1'488 al fondo base 844 RFD di __________ e in Fr. 12'600.- il relativo reddito immobiliare (doc. 202).

Entrambe queste valutazioni sono state effettuate tenendo conto della situazione esistente al 2004.

Il valore venale complessivo dei due mappali così individuato nel 2005 e nel 2012 giusta l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI è stato stabilito in Fr. 600'000.- e l'amministrazione ha ritenuto tale somma per la domanda del 2019 che qui ci occupa.

L'assicurata ha però contestato il valore del fondo n. 1'368.

A suo dire, si dovrebbe ritenere il valore di circa Fr. 4'000.risultante dall'estratto del registro fondiario che ha prodotto con l'opposizione (doc. A3/1), importo che peraltro si avvicina al valore di stima di Fr. 3'279,50 indicato dal notaio nella sua istanza del 31 agosto 2004 (doc. A3/2) di iscrizione della donazione.

La soluzione proposta dall'interessata non può tuttavia essere adottata.

In effetti, come la ricorrente stessa ha indicato, per valutare un immobile alienato occorre porsi al momento in cui è avvenuta la rinuncia di sostanza e valutare tale oggetto al valore venale.

Ciò detto, è ininfluente che il valore di stima di 937 mq di prato fosse nel 1997, come risulta dal catastrino fiscale (doc. 134), di Fr. 4'685.-.

La circostanza che tale cifra sia ribadita nell'estratto del registro fondiario (doc. A3/1) nulla muta, trattandosi di un valore di stima.

Così pure senza incidenza è il fatto che l'Ufficio cantonale di stima, nell'ambito della revisione generale delle stime del 2004, il 7 marzo 2005 ha calcolato, su reclamo, un valore globale di stima di Fr. 172'498.-. Questo importo, valido dal 1° gennaio 2005 (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-US/stime/storico_stima.pdf pag. 3), concerne il valore di stima ufficiale, che corrisponde al valore di stima fiscale.

Da quanto precede discende che il fatto che prima della revisione generale delle stime del 2004 il prato di proprietà della ricorrente fosse stato stimato Fr. 4'685.- e poi dal 1° gennaio 2005 in Fr. 172'498.-, non viene in aiuto all'interessata.

Come detto, determinante per il diritto alle prestazioni complementari all'AVS/AI è, nell'evenienza concreta, il valore venale dell'immobile che è stato alienato nel 2004 e l'Ufficio di stima ha stabilito questo valore in Fr. 220'000.-.

La tesi sostenuta dall'assicurata secondo cui il fondo in oggetto sarebbe stato ubicato fuori zona edificabile siccome accatastato come prato e poi, dopo la donazione, sia stato azzonato come mappale in zona artigianale-industriale, non trova riscontro negli esiti degli accertamenti che ha esperito l'amministrazione.

La Cassa di compensazione ha chiesto informazioni all'Ufficio cantonale di stima, il quale il 18 ottobre 2019 (doc. 307) ha spiegato che quando viene svolta una perizia, come nel caso di specie, ci si rivolge all'Ufficio tecnico comunale competente per cercare le informazioni relative alla pianificazione e a quel tempo gli era stato indicato che il fondo n. 1'368 si trovava in zona artigianale-industriale. Questa circostanza è stata ulteriormente verificata direttamente con il tecnico comunale prima di redigere la risposta all'indirizzo della Cassa di compensazione, che è stata comunque invitata a rivolgersi direttamente all'Ufficio tecnico comunale di __________.

L'ingegnere dell'Ufficio tecnico comunale, appositamente quindi interpellato dalla Cassa di compensazione per sapere in quale zona del piano regolatore la part. n. 1'368 RFD di __________ era inserita prima della donazione in questione, al momento dell'alienazione e dopo la stessa, ha risposto il 21 ottobre 2019 (doc. 307) che "confermo che il mappale 1368 RFD __________ nel giugno 2004 era in zona artigianale industriale (AR-IN) e che lo è tutt'oggi." (doc. 307).

Questa affermazione è corroborata dall'iscrizione a registro fondiario, laddove, nelle menzioni, figura "piano regolatore dg 17788 / 30.10.1981".

Ciò significa che il piano regolatore è lo stesso ancora oggi dal 1981 e quindi non è mutato tra il 2004 e il 2005. In altre parole, la part. n. 1'368 è sempre stata classificata in zona artigianale-industriale, sia prima sia dopo la donazione dell'estate 2004.

È dunque corretto che l'Ufficio cantonale di stima abbia peritato detto fondo considerandolo, nel 2004, come in zona AR-IN e che ne abbia tratto un valore venale di Fr. 220'000.-, non contestato come tale.

Da quanto precede discende che il valore venale complessivo degli immobili appartenenti all'assicurata che essa ha donato nel 2004 assomma a Fr. 600'000.- (Fr. 380'000 [part. n. 844 PPP 1488] + Fr. 220'000 [part. n. 1'368]) ed è tale importo che va posto alla base della determinazione della sostanza residua.

                               2.7.   Determinato quindi il valore dei fondi alienati giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, occorre rilevare ancora che rinunciare alla propria sostanza comporta contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI).

Ciò stante, si ha che nell'evenienza concreta l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI) deve essere fatto su 14 anni, ossia iniziando a contare dall'anno seguente (2005) l’anno di partenza (2004) e fino all'anno in cui è chiesta la prestazione complementare (2019) (art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI), per un totale di Fr. 140'000.-, come conteggiato dalla Cassa.

Ritenuto poi che, come detto, la ricorrente si è a suo tempo riservata un diritto di abitazione sulla PPP n. 1'488 di cui al fondo n. 844 RFD di __________ che ha donato al fratello, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha capitalizzato il valore di mercato (e non di stima fiscale altrimenti detto valore locativo) del diritto di abitazione (DTF 120 V 182; DTF 122 V 394; fra le ultime: STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014, confermata dalla STF 9C_534/2014 del 19 agosto 2014; STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012). Tuttavia, per determinare il valore di mercato da capitalizzare, occorre partire dall'affitto ipotetico del bene immobile e dedurre le spese effettive, quali le spese di manutenzione e gli interessi passivi (STFA P 58/00 del 18 giugno 2003; STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014, confermata dalla STF 9C_534/2014 del 19 agosto 2014; STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012; N. 3483.04 DPC, Allegato 9.3 DPC).

Si ha dunque che dal reddito immobiliare di Fr. 12'600.- si deducono le spese di manutenzione di Fr. 3'150.- (25% del reddito immobiliare stabilito per il 2004), per un valore di mercato di Fr. 9'450.-.

Il fattore di capitalizzazione va poi stabilito secondo la “Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie” dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (N. 3483.05 DPC) e corrisponde a 12,53 (1000 : 79,78 [rendita annua per una donna che nel 2004 {donazione} aveva 78 anni]).

Moltiplicato per il valore venale del diritto di abitazione, si ha una capitalizzazione di tale diritto ammontante a Fr. 118'408,50     (Fr. 12,53 x Fr. 9'450).

Nel calcolo per determinare la sostanza residua da inserire nei redditi computabili della ricorrente, risultante dalla rinuncia della sostanza avente anche quale controprestazione il diritto di abitazione (SVR 2003 EL Nr. 1 = Pratique VSI 2003 pag. 223), dal valore venale della sostanza alienata vanno dedotti i debiti ipotecari (N. 3483.03 DPC) ed il valore capitalizzato di detta sostanza (N. 3483.04 DPC).

A ciò si aggiungono gli eventuali ammortamenti annui a norma dell'art. 17a OPC-AVS/AI (N. 3483.06 DPC, Allegato 9.4 DPC).

Si ottiene una sostanza residua di Fr. 341'591,50 (Fr. 600'000 - Fr. 118'408,50 - Fr. 140'000), che va dunque inserita nelle entrate della ricorrente a titolo di rinuncia alla sostanza.

                               2.8.   Da ultimo, la ricorrente ha affermato che sulla base della decisione di rifiuto delle PC del 29 gennaio 2014, i suoi nipoti si sono impegnati finanziariamente verso terzi al fine di potere mantenerla presso la casa anziani in cui è degente. Essi avrebbero pianificato e attuato dei finanziamenti privati utilizzando come base di calcolo l'importo di Fr. 190'991.- stabilito nella decisione della Cassa del 2014 a titolo di rinuncia alla sostanza.

I donatari hanno perciò presunto "in buona fede e senza pregiudizio che in un periodo circa massimo di 5 anni, in base al metodo di computo della Cassa del 29 gennaio 2014, la sottoscritta avrebbe potuto in seguito beneficiare in modo legittimo della prestazione complementare AVS".

L'assicurata non si sarebbe pertanto resa conto dell'inesattezza dell'informazione errata ricevuta con la decisione del 29 gennaio 2014 e, facendo affidamento su ciò, i donatari hanno intrapreso disposizioni irreversibili per il suo mantenimento economico.

Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.   la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

      Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

      Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

      Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweizerische Vewaltungsrechts-sprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).

Non va poi dimenticato che per l’art. 27 LPGA:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.".

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2).

Su questi aspetti, cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005, consid. 4.1, pubblicata in DTF 131 V 472; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005, consid. 4.2.; E. Imhof – Ch. Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe, in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA, in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, ATSG - Kommentar, 2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407.

Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

                               2.9.   Nel caso di specie, la buona fede dell'assicurata non può essere tutelata.

Infatti, non sono date alcune delle condizioni giurisprudenziali affinché un'informazione o una decisione erronea possano obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

In primo luogo, l'interessata era a conoscenza che la part. n. 1'368 RFD di __________ è stata peritata il 4 marzo 2005 dall'Ufficio cantonale di stima, tanto che il 22 marzo 2005 (doc. 135) l'assicurata ha scritto alla Cassa cantonale di compensazione sollecitandone la perizia da parte dell'ingegnere responsabile ("Si tratta semplicemente di visionare un terreno!").

Il sollecito si è incrociato con la decisione della Cassa, che il 24 marzo 2005 (doc. 145) ha rifiutato la prestazione complementare per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004 e quale sostanza mobile o immobile alienata ha computato l'importo di Fr. 290'881.-, mentre in precedenza a titolo di sostanza era indicata la proprietà fondiaria al valore di stima di Fr. 144'859.- siccome abitazione primaria (doc. 109).

L'importo di Fr. 290'881.- corrispondeva alla sostanza residua determinata sommando il valore venale peritato di Fr. 220'000.-, al valore della sostanza di Fr. 141'579.- e a cui è stata dedotta la capitalizzazione di Fr. 70'698.- del diritto di abitazione costituito sulla part. n. 844 PPP 1'488 donata di Fr. 290'881.- (doc. 139).

Questo importo è stato considerato quale importo di partenza e poi, ammortizzato annualmente, è stato riportato anche nelle successive decisioni (doc. 141 per l'anno 2005, doc. 171 per il 2008, doc. 212 per l'anno 2012 e doc. 246 per l'anno 2014).

Ciò, malgrado nel 2012 la Cassa di compensazione abbia fatto valutare al valore venale dall'Ufficio stima la PPP 1'488 di cui al fondo base n. 844 RFD di __________ ma, fino alla richiesta di PC ora in esame, non abbia - erroneamente - ritenuto il valore di Fr. 380'000.-, che andava sommato al valore venale di Fr. 220'000.- e la base di partenza era una sostanza globale di Fr. 600'000.-.

Già allora, nel 2012, l'assicurata avrebbe potuto rendersi conto che c'era qualcosa di sbagliato, visto che nonostante la fissazione del valore venale di Fr. 380'000.- per l'appartamento donato, che andava ad aggiungersi al valore dell'altro fondo, la sostanza alienata non era mutata rispetto alla precedente decisione del 2008, se non per l'ammortamento di Fr. 40'000.-.

Inoltre, non è possibile concludere che, facendo affidamento sulle informazioni ricevute dall'amministrazione, la ricorrente ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio.

Da una parte, le donazioni in oggetto sono infatti avvenute prima che essa andasse ad abitare definitivamente in casa anziani e che, a suo dire, i suoi nipoti prendessero degli impegni finanziari con terzi per poterla mantenere economicamente.

D'altra parte, come da sue stesse affermazioni, sono i donatari che, seppure tale circostanza non sia stata minimamente comprovata e quindi non possa godere di una particolare considerazione, avrebbero effettuato delle disposizioni relative al loro personale patrimonio in funzione della degenza della zia in casa anziani. Questa circostanza, però, non riguarda direttamente l'interessata, perciò è del tutto ininfluente e non può concorrere all'adempimento di una delle condizioni per tutelare la buona fede della ricorrente.

Alla luce di quanto precede, la richiesta della ricorrente di considerare una sostanza alienata di Fr. 190'991.- come stabilito nella decisione del 29 gennaio 2014, tutelando così la sua buona fede, deve essere respinta.

Al riguardo, va evidenziato che una decisione con cui vengono riconosciute le PC può esplicare effetti solo per l'anno civile in corso; ne consegue che gli elementi alla base del calcolo delle prestazioni complementari possono essere periodicamente rivisti in sede del controllo annuo prescindendo dai dati ritenuti in precedenza e indipendentemente dalla sussistenza di eventuali motivi di revisione durante il periodo di calcolo (DTF 141 V 255 consid. 1.3 = SVR 2015 EL Nr. 8; DTF 128 V 39 = SVR 2002 EL Nr. 7).

In base al concetto di anno civile, le PC possono essere di nuovo determinate ogni anno senza che questa rivalutazione sia in modo vincolante legata a fattori utilizzati in precedenza (SVR 2019 EL Nr. 9 consid. 2.3). Una modifica nel corso dell'anno civile è invece ammissibile soltanto in presenza di motivi di revisione (art. 17 LPGA).

L'agire della Cassa di compensazione, che nel 2019 ha corretto gli errori commessi in passato, non va dunque biasimato.

                             2.10.   Da quanto precede discende che la decisione contestata deve di conseguenza essere confermata e il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

33.2019.14 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2020 33.2019.14 — Swissrulings