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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2019 33.2019.12

16. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,188 Wörter·~36 min·4

Zusammenfassung

Condono negato.L'assicurata deve restituire le prestazioni complementari indebitamente percepite,perché non ha informato la Cassa che la pigione era stata ridotta,malgrado abbia poi avuto l'occasione di accorgersi dell'errato importo inserito nelle spese.Problemi di vista non tutelano la buona fede

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2019.12   TB

Lugano 16 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 29 aprile 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona   in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                                1.1   Nell'aprile 2010 (doc. 33) RI 1, 1940, ha presentato domanda di prestazioni complementari all'AVS facendo presente che a causa di gravi problemi di salute e l'assenza di parenti a cui chiedere aiuto, aveva consumato tutti i suoi risparmi.

Con decisione del 21 ottobre 2010 (doc. 56) la Cassa cantonale di compensazione le ha attribuito le PC dal 1° dicembre 2010, computando nelle spese riconosciute la pigione lorda dichiarata di Fr. 10'416.-.

                                1.2   Il 3 febbraio 2014 (doc. 143) la locatrice dell'immobile in cui l'assicurata vive dal 1977 le ha comunicato che la sua richiesta di diminuire la pigione era stata accolta nella misura di Fr. 215.- al mese, cosicché dal 1° gennaio 2014 la pigione lorda era stata ridotta a Fr. 653.- al mese, di cui Fr. 53.- quale acconto per le spese accessorie.

                                1.3   Nell'ambito della revisione periodica delle prestazioni avviata nel mese di maggio 2014 (doc. 85) dalla Cassa di compensazione, il 13 maggio 2014 (doc. VI/6) l'assicurata ha risposto alla domanda n. 13 indicando in Fr. 10'416.- l'importo della pigione annua complessiva lorda e allegando, in particolare, la dichiarazione del 20 aprile 2010 (doc. 104) del locatore che attestava una pigione mensile lorda di Fr. 868.- (Fr. 815 + 53).

                                1.4   Il 26 maggio 2014 (doc. 113) la Cassa di compensazione ha di conseguenza emanato una nuova decisione che dal 1° maggio 2014 ha fissato, come in precedenza (doc. 78), il diritto mensile alle PC a Fr. 560.-, oltre al pagamento del premio LAMal, considerando sempre la pigione lorda indicata di Fr. 10'416.-.

                               1.5   In occasione della seconda revisione periodica del 21 aprile 2018 (doc. 137), l'assicurata ha dichiarato il 4 giugno 2018 (doc. VI/5) che la pigione annua lorda era di Fr. 7'836.- e ha allegato lo scritto del 3 febbraio 2014 (doc. 143) con cui la locatrice aveva ridotto la pigione a Fr. 653.- al mese.

                                1.6   Dopo avere richiesto all'assicurata (doc. VI/10) la conferma da parte della locatrice dell'ammontare della pigione e delle spese accessorie (docc. VI/8 e VI/9), con decisione del 5 luglio 2018 (doc. VI/11) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari, computando fra le spese la pigione lorda di Fr. 7'836.- realmente pagata dall'assicurata.

Pertanto, l’amministrazione le ha chiesto la restituzione delle PC indebitamente percepite dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2018 per complessivi Fr. 11'825.- e ha fissato in Fr. 343.- il diritto mensile alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2018.

                                1.7   Il 27 luglio 2018 (doc. VI/3) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha formulato domanda di condono, facendo valere sia la sua buona fede sia le gravi difficoltà economiche nel restituire l'importo richiesto di Fr. 11'825.-.

L'assicurata ha innanzitutto evidenziato che il suo stato di salute è da anni fortemente compromesso, essendo limitata nei movimenti e nella cura dei suoi bisogni elementari.

La ricorrente non ha parenti né amici in grado di aiutarla, perciò si affida alla buona volontà dei vicini di casa per fare fronte alle necessità quotidiane quali la spesa, il bucato e le pulizie di casa.

L'assicurata ha soprattutto evidenziato che la grave malattia agli occhi non le permette di vedere totalmente (doc. 208) e quindi di leggere e capire gli atti amministrativi che riceve. Per questo motivo, non potendo leggere l'elenco degli obblighi sul retro delle decisioni di concessione delle PC, essa non sapeva del suo obbligo di informare la Cassa sull'avvenuta riduzione della pigione. Va quindi ritenuta la sua buona fede e la grave difficoltà economica in cui verserebbe se fosse negato il condono.

                                1.8   La Cassa di compensazione ha emesso il 29 aprile 2019 (doc. A) la decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione dell’interessata del 7 dicembre 2018 (doc. VI/4) e ha quindi confermato il diniego del condono manifestato con la decisione formale del 16 novembre 2018 (doc. VI/2).

L'amministrazione ha dapprima respinto la lamentela di mancata motivazione del rifiuto del condono, visto che la decisione contestata indica che la richiesta di condono è stata respinta poiché l'assicurata non ha dato seguito al suo obbligo di informare sull'effettivo ammontare della pigione già in occasione della revisione periodica del 2014.

Poi ha rilevato che ogni decisione di PC inviatale contemplava l’obbligo di informarla di ogni modifica, così come lo stesso formulario di richiesta delle prestazioni complementari.

Quanto alla riduzione della pigione, la Cassa ha rilevato che è stata la stessa assicurata a richiederla nel febbraio 2014 e che soli tre mesi dopo ha compilato il formulario di revisione periodica del 2014 indicando il precedente canone di locazione anziché quello diminuito pochi mesi prima.

La Cassa di compensazione ha rimproverato all'assicurata che doveva sapere che questo elemento, per il quale si era adoperata di persona per una sua diminuzione, avesse un'incidenza anche sul suo diritto alle prestazioni complementari.

Infine, l'amministrazione ha rilevato che il fatto che l'interessata sia affetta da un importante deficit visivo (doc. 217) non le impedisce di arrangiarsi da sola a casa senza aiuti.

In conclusione, la mancata informazione della riduzione della pigione configura una grave violazione dei suoi obblighi, che esclude la tutela della buona fede dell'assicurata.

Mancando già la prima condizione cumulativa della buona fede, l'amministrazione non ha esaminato la seconda condizione dell'onere gravoso (art. 25 LPGA).

La Cassa ha infine indicato la possibilità di pagamento rateale.

                                1.9   Il 31 maggio 2019 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione su opposizione e di concederle il condono della somma da restituire di Fr. 11'825.-, essendo dati entrambi i presupposti della buona fede e della grave difficoltà finanziaria.

La ricorrente ha evidenziato che da diversi anni il suo stato di salute è gravemente compromesso, circostanza che le ha impedito di prendere conoscenza del suo obbligo di informare la Cassa e che è alla base del malinteso nell'avere indicato in modo errato l'ammontare della pigione. L'assicurata ha ribadito di essere limitata nei movimenti e nella cura dei bisogni elementari, tanto che nelle attività quotidiane è aiutata dai suoi vicini di casa.

L'insorgente ha criticato la Cassa che ha relativizzato il suo stato di salute, benché sia stato definito molto grave dal dr. __________. A dire di quest'ultimo, necessiterebbe di un aiuto a casa, ma l'assicurata non è in grado di sostenerne il costo, perciò "è tenuta ad arrangiarsi da sola". Essa ha quindi contestato che sia in grado di fare fronte autonomamente alle necessità quotidiane; semmai, si arrangia e fa capo alla generosità dei suoi vicini di casa.

L'interessata ha poi ricordato di essere affetta da un'atrofia geografica bilaterale maculare, che oltre a non permetterle di muoversi autonomamente, fa sì che non riesca a prendere conoscenza degli atti amministrativi che riceve. L'oculista l'ha infatti ritenuta inabile al 100% in qualunque attività visiva per lontano e vicino (doc. 208). Questo deficit le ha dunque impedito di leggere l'elenco degli obblighi figuranti nelle decisioni di prestazioni complementari e quindi di essere messa nella condizione di capire il tenore e l'estensione del suo obbligo di comunicare alla Cassa la riduzione della pigione del 2014.

A tal proposito, l'insorgente ha rilevato di non avere inteso correttamente quale fosse l'ammontare della pigione lorda che la stessa avrebbe dovuto indicare e ciò a causa del suo stato di salute. Verosimilmente v'è stato un malinteso in occasione della compilazione del formulario di revisione periodica del 2014. Essa ha osservato di essere stata aiutata, probabilmente da una vicina di casa, ed è "possibile che in quella circostanza vi sia stata una certa confusione nel reperire la documentazione atta a comprovare la pigione lorda annua (che era stata da poco adeguata)." (doc. I punto 18). In effetti, in calce al formulario v'è un appunto manoscritto da terzi riferito allo stato di salute dell'assicurata.

D'avviso della ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata dalla Cassa e quindi relativizzata la circostanza del poco tempo intercorso fra l'ottenimento della riduzione della pigione e la compilazione del formulario di revisione del 2014.

Non va poi dimenticata la sua età, il fatto di essere sola e di non avere nessuno che l'aiuti nelle questioni amministrative.

Pertanto, la ricorrente si attendeva dalla Cassa una maggiore sensibilità nel valutare la particolare condizione in cui si è trovata e dunque, anche alla luce della nota manoscritta, che fosse considerata in buona fede nella notifica del formulario del 2014.

L'insorgente ha fatto altresì valere la condizione della grave difficoltà finanziaria se dovesse restituire la somma richiestale, perciò i presupposti del condono sono quindi indubbiamente dati.

                              1.10   Il 3 giugno 2019 (doc. III) il giudice delegato ha chiesto alla Cassa di compensazione se con la decisione su opposizione è stato effettivamente tolto l'effetto sospensivo e se il caso della ricorrente è stato segnalato al Ministero Pubblico.

L'indomani (doc. IV), l'amministrazione ha risposto che con la decisione non ha revocato l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso e che non ha segnalato l'assicurata all'autorità penale.

                              1.11   Nella risposta del 13 giugno 2019 (doc. VI) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, giacché la ricorrente, che non le ha tempestivamente comunicato il fatto che dal 1° gennaio 2014 la pigione era diminuita di Fr. 215.- al mese, non può essere ritenuta in buona fede. Tale circostanza è emersa durante la revisione periodica del 2018 confrontando il dato ivi indicato con quello scritto sul modulo della revisione periodica del 2014.

La Cassa cantonale ha ritenuto priva di rilievo, ai fini della causa, la ridotta capacità visiva della ricorrente, poiché la buona fede è a priori esclusa quando i fatti che hanno comportato l'obbligo di restituzione sono imputabili a un comportamento doloso o a una grave negligenza. In concreto l'assicurata, beneficiaria di PC dal 2010 e che in seguito ha ricevuto altre decisioni, non ha comunicato nulla riguardo all'intervenuta modifica della pigione, perciò ha manifestamente disatteso l'obbligo di informare di cui all'art. 31 LPGA e all'art. 24 OPC-AVS/AI espressamente menzionato nelle decisioni e nei conteggi di calcolo, oltre che nel formulario di richiesta delle PC. La mancata comunicazione sull'arco di più anni configura una negligenza grave, ritenuto come l'annuncio di una modifica dei presupposti del diritto deve avvenire subito dopo il verificarsi del cambiamento e l'assicurato deve occuparsi personalmente di questo suo obbligo (STF 9C_226/2011 del 15 luglio 2011 consid. 4.2).

                              1.12   Il legale della ricorrente ha chiesto, il 19 giugno 2019 (doc. VIII), di “volere citare la signora RI 1 per un dibattimento affinché codesta Corte possa direttamente prendere conoscenza dello stato di salute della ricorrente” trattandosi di una “circostanza rilevante ai fini di causa e già evidenziata in sede di ricorso”. La lettura del gravame (doc. I) permette di evidenziare come l’argomento preminente del patrocinatore della signora RI 1 fosse l’incapacità dell’assicurata di gestire autonomamente la domanda di revisione delle PC il 2 maggio 2014 (doc.107) siccome l’assicurata ipovedente e malata. Prendere atto, da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni, nel corso di un’udienza, dello stato di salute della signora RI 1, nel 2019 a oltre 5 anni dalla redazione del doc. 107, è atto improbo per l’assenza delle necessarie conoscenze mediche, e, soprattutto, ampiamente superato dalle certificazioni dei curanti della ricorrente dott. __________, specialista FMH in malattie degli occhi (doc. 208, certificato del 23 luglio 2018) e PD Dott. med. __________, specialista in medicina interna (doc. 220; certificato del 15 ottobre 2018). L’udienza richiesta è stata comunque indetta il 30 settembre 2019 (doc. XI) e, nel corso della stessa, l’assicurata ha indicato di non ricordare “più di avere personalmente scritto nel 2014 quanto emerge a pag. 106 degli atti della Cassa”, ciò nonostante lo scritto doc. 053, redatto dalla ricorrente il 5 ottobre 2010, rechi scritta la cifra 104'854 di pugno della signora RI 1, e “Vista la netta somiglianza del modo di redigere la cifra appena riportata con quella inserita nel formulario per la revisione delle PC del 2 maggio 2014 (doc. 106; di tre anni e mezzo successivo al documento appena citato 053), e meglio vista la somiglianza delle cifre e della grafia con cui sono redatte sui due documenti:10'416 (doc. 106) e 104'854 (doc. 053)”. Non sono state acquisite ulteriori prove e non ne sono state prodotte di nuove nel corso dell’udienza.

considerato                    in diritto

in ordine

                                2.1   Durante l'udienza di discussione 30 settembre 2019, chiesta dall’avv. RA 1, il legale ha precisato che “l’udienza odierna tende ad accertare <lo stato di salute limitativo della ricorrente > (doc. VIII in medio) siccome elemento probatorio rilevante … precisa di avere richiesto esclusivamente un’udienza di natura probatoria e non ha, manifestamente, postulato un dibattimento ai sensi dell’art. 6 CEDU come emerge chiaramente dallo scritto 19 giugno 2019” (doc. XI pag. 2).

Da quanto precede discende che la richiesta del 19 giugno 2019 della ricorrente di indire un “dibattimento”, non costituiva una formale richiesta di conseguire la “realizzazione effettiva di un processo equo” (come rammenta la STF 8C_63/2019 dell’11 giugno 2019 riferita al dibattimento secondo l’art. 6 CEDU).

                                2.2   La decisione dell’amministrazione, al punto 3 del dispositivo, prevede come, “Nella misura in cui la presente decisione diminuisce o sopprime delle prestazioni correnti, il ricorso non ha effetto sospensivo”. L'interessata, pur ritenendo che il suo ricorso contro la decisione su opposizione del 29 aprile 2019 dovesse beneficiare dell’effetto sospensivo, ha chiesto al Tribunale, alla luce della generica indicazione della Cassa e nell’ipotesi di un’estensiva interpretazione del concetto di diminuzione o soppressione delle prestazioni correnti (per le quali è stata tolta la sospensione degli effetti in caso di contestazione), di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

Il giudice delegato ha interpellato l'amministrazione per sapere se, con la decisione oggetto del ricorso, fosse stato levato l'effetto sospensivo (doc. III). La Cassa ha risposto, il 4 giugno 2019 (doc. IV), negando che la decisione impugnata togliesse, al gravame, l’effetto sospensivo. La richiesta dell’assicurata su questo punto diviene così priva d’oggetto e non deve essere esaminata.

nel merito

                                2.3   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

                                2.4   Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

-  l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

                                         -  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

                                2.5   Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechts-bewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.

                                2.6   Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

                                2.7   In concreto, con decisione formale del 5 luglio 2018 la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell’assicurata alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2018.

Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha indicato che è stata emessa “in quanto nell'anno 2014 ha chiesto una riduzione della pigione, la stessa è stata accordata dal locatore per un importo di fr. 215.00. Tale comunicazione però non è mai giunta al nostro servizio prestazione complementare.”.

L'amministrazione ha osservato che l’interessata non l'ha mai informata che dal mese di gennaio 2014 la pigione lorda era diminuita di Fr. 215.- al mese e ciò, addirittura, su sua esplicita richiesta. Pertanto, l'assicurata non poteva non sapere, quando nel maggio 2014 ha compilato il formulario per la revisione periodica, che la pigione lorda annua in realtà ammontava a Fr. 7'836.- e non più a Fr. 10'416.-. Tuttavia, la Cassa è venuta a conoscenza di tale circostanza soltanto nel giugno 2018 con la ricezione del nuovo questionario trasmessole nell'ambito della seconda revisione periodica, perciò ha escluso la condizione della buona fede dell'assicurata. La Cassa ha pertanto respinto l’istanza dell’interessata di condonarle l’importo da restituire di Fr. 11'825.- (doc. VI/2) formulata il 27 luglio 2018 (doc. VI/3) a seguito della decisione di restituzione del 5 luglio 2018 (doc. VI/11), cresciuta incontestata in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in più, poiché nella misura in cui ha serie difficoltà visive e quindi non è in grado di leggere e comprendere gli atti amministrativi che le sono notificati, non si può ritenere che essa abbia volontariamente ignorato l'obbligo di informare la Cassa di compensazione dell'avvenuta riduzione della pigione nel 2014. Non essendo stata resa edotta di questo dovere siccome non in grado di leggere l'elenco di tali obblighi trascritti nelle decisioni di concessione delle prestazioni complementari, non le si può dunque imputare una negligenza nel non avere segnalato alla Cassa di pagare una pigione inferiore a quella computata. La sua buona fede, data dalle precarie condizioni di salute che non l'hanno messa nelle condizioni di conoscere i suoi obblighi, deve quindi portare al condono della somma da restituire. Non sono dati gli estremi per ritenere che vi sia stata una negligenza grave da parte sua. La notifica della pigione nel 2014 è stato il frutto di un malinteso laddove, aiutata da terzi, la confusione nel cercare i documenti da produrre l'ha portata ad allegare alla revisione periodica la dichiarazione relativa alla pigione precedente.

                                2.8   Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

                                2.9   In specie, la condizione della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che sostiene come l’assicurata abbia violato l’obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari della riduzione del canone di locazione. La ricorrente non l’ha infatti avvisata che dal gennaio 2014 la pigione mensile è diminuita di Fr. 215.- al mese e che quindi l'importo annuo ammontava a Fr. 7'836.- e non più a Fr. 10'416.-. Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.

Il diritto alle PC dell’assicurata dal 1° gennaio 2014 (doc. 82) di Fr. 560.- mensili derivava dal fatto che, conformemente alla dichiarazione del 20 aprile 2010 (doc. 21) rilasciata dalla sua locatrice nell'ambito della richiesta di prestazioni complementari formulata dall'assicurata quel giorno stesso (doc. 26), era stata conteggiata nelle spese una pigione lorda annua di Fr. 10'416.-.

Dagli atti risulta che in seguito l'assicurata ha chiesto la riduzione della pigione e che con scritto del 3 febbraio 2014 (doc. 143) la locatrice gliel'ha accordata in ragione di Fr. 215.- al mese, quindi fissandola dal 1° gennaio 2014 a Fr. 653.mensili, di cui Fr. 53.- a titolo di acconto per le spese di riscaldamento e accessorie, corrispondenti a una spesa annua lorda di Fr. 7'836.-.

Il 2 maggio 2014 (doc. VI/6) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione delle PC per l'anno 2014 e l'assicurata ha firmato l'apposito formulario il 13 maggio 2014 (doc. 106 e VI/5), in cui è indicata, a mano e con grafia incerta, la cifra di Fr. 10'416 in risposta alla domanda n. 13 relativo all’ammontare della pigione annua complessiva. La grafia con cui è redatta tale cifra è diversa rispetto a quella che ha redatto il resto del formulario, in specie l’annotazione a pagina 105, ed è invece del tutto simile alla cifra complessiva riportata in calce al documento 053 della Cassa.

L'amministrazione ha così nuovamente calcolato le sue prestazioni complementari e, con decisione del 26 maggio 2014 (doc. 113), ha fissato il diritto dell'assicurata in Fr. 560 mensili, in particolare computando nuovamente, come indicato dall'interessata stessa, l'importo di Fr. 10'416 per la pigione lorda.

Questo nonostante l'importo della pigione lorda che l'assicurata ha versato alla locatrice dal 1° gennaio 2014 fosse in realtà inferiore (Fr. 7'836), circostanza che ha comportato un indebito vantaggio economico in favore dell’assicurata con il riconoscimento di PC non dovute da parte dell’amministrazione.

L'avvenuta scoperta da parte della Cassa, nel 2018, che la pigione era in realtà diminuita, ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata, essendo mutato un elemento delle spese riconosciute.

I nuovi fogli di calcolo allestiti il 5 luglio 2018 (docc. 164-173) dal Servizio prestazioni complementari hanno quindi modificato la situazione della ricorrente. Più dettagliatamente, dal 1° gennaio 2014 in poi la Cassa di compensazione ha sostituito la pigione lorda di Fr. 10'416.- con l'importo di Fr. 7'836.-.

In queste circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche, che non poteva sfuggire all’interessata giacché la diminuzione di Fr. 215.- al mese su un canone di locazione di Fr. 868.- costituisce una riduzione di un quarto dell'ammontare e quindi una parte particolarmente elevata, ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale. Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione la riduzione delle sue spese riconosciute, affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

                              2.10   La ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione della diminuzione della pigione non deriva da una negligenza grave, ma dal precario stato di salute che non le permette, a causa dei gravi disturbi di vista, di leggere e quindi apprendere le comunicazioni che l'amministrazione le ha inviato. A comprova di questa situazione l'assicurata ha prodotto i referti resi dal dr. med. __________ (nel luglio 2018) e dal PD dr. med. __________ (nell’ottobre 2018), i quali hanno indicato le conseguenze di tali problemi nella sua quotidianità.

Richiamando le conclusioni tratte dai suoi due curanti, la ricorrente ha dunque evidenziato che è causa della sua grave malattia agli occhi che non può muoversi autonomamente e che non riesce a prendere conoscenza degli atti amministrativi che le sono notificati. Di conseguenza, questi gravi impedimenti fisici non le hanno permesso di essere messa nella condizione di capire il tenore e l'estensione del suo obbligo di comunicare alla Cassa la riduzione della pigione.

In sostanza, l'assicurata non è stata resa edotta sull'obbligo di informazione, poiché non è stata in grado di leggere gli obblighi elencati nelle decisioni di concessione delle prestazioni complementari.

Peraltro, tali condizioni di difficoltà erano già state segnalate in occasione della revisione periodica del 2014 per mezzo di un foglio accompagnatorio scritto a mano. Da quanto precede discende che la dimenticanza di comunicare la modifica delle sue spese non deve esserle di nocumento.

                              2.11   Dalla documentazione agli atti emerge che lo stato di salute della ricorrente è da tempo compromesso dal profilo fisico e per quanto concerne la vista. Il dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, il 23 luglio 2018 (doc. 208) ha infatti diagnosticato un'atrofia geografica bilaterale maculare, che al 1° dicembre 2017 dava un visus all'occhio destro di 0,1 a un metro e all'occhio sinistro un visus che le permetteva solo di contare le dita. Per lo specialista l'assicurata era a quel momento (e da li in poi con tutta verosimiglianza) ipovedente a causa dell'atrofia geografica retinica ed inabile al 100% in qualunque attività visiva per lontano e per vicino.

Il 15 ottobre 2018 (doc. 217) il PD dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie infettive, ha scritto ai Servizi sociali del Comune di domicilio dell'assicurata. L'intento del medico era una presa a carico dell'interessata da parte degli assistenti sociali stante una situazione personale in quel momento molto grave "in quanto si sommano problemi fisici, di natura economica e di cecità che necessitano una vostra presa a carico urgente". Nel suo scritto il curante ha rilevato che l'assicurata viveva da sola e che poteva fortunatamente contare sui vicini di casa che l'aiutavano e le portavano i pasti, ma che rimaneva sottopeso con 35kg. Era inoltre presente un importante deficit di vista, anche se l'interessata "riesce ancora ad arrangiarsi da sola a casa senza aiuti, anche perché dice di non poterselo permettere, tuttavia è in cura per una degenerazione della macula.".

A questo proposito occorre rilevare che nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari presentata nel maggio 2014, allegato all'apposito modulo v'è uno scritto a mano del seguente tenore (doc. 105):

" Affetta da grave maculopatia degenerativa bilaterale con importante perdita visiva per cui impossibilitata a leggere o scrivere qualsivoglia documento, formulario ecc. senza aiuti di terzi.

Distinti saluti

                                      [firma autografa di RI 1]

Ps    Se necessario p.f. rivolgersi al fiscalista __________

         __________".

L’assicurata ha indicato di essere stata operata agli occhi alla Clinica oculistica dell'Ospedale __________ di __________ (si vedano anche i doc. 63 e 64) e che da quel momento è sempre stata in cura dal dr. med. __________, che l'ha visitata in almeno un paio di occasioni e che ha diagnosticato che la vista sarebbe sempre più degenerata.

Il 30 settembre 2019 il giudice delegato ha inoltre accertato che, nonostante le condizioni di salute l’assicurata vive da sola ancora oggi e ha comunque una grande solidarietà da parte dei vicini e delle persone che abitano nello stesso immobile, così come avvenuto maggio 2014 quando è stato stilato il formulario di revisione periodica in presenza di un vicino di cui la signora RI 1 non ricorda il nome. In calce a quel modulo è indicato, a mano, che, se necessario, la persona di riferimento sarebbe stata __________, che ancora oggi si occupa delle sue dichiarazioni fiscali (doc. XI pag. 3).

L’assicurata ha evidenziato di avere patito per una meningite nel corso del 2016 con debilitazione della memoria. In udienza ha evidenziato di soffrire di un’osteoporosi e come "nel passato ha subito diversi e molteplici ricoveri legati a mancamenti e problemi cardiaci, (…) pesa 34 chilogrammi per un'altezza di 155 centimetri" (doc. XI pag. 3) precisando che, anche se di rado, esce di casa da sola limitando però il suo raggio di movimento autonomo alla strada che conosce.

                              2.12   Nel caso concreto all’assicurata non va solo rimproverato il fatto di non avere notificato tempestivamente la diminuzione della pigione che lei stessa ha chiesto alla Fondazione proprietaria dello stabile, obbligo che non poteva manifestamente sfuggirle, ma anche di avere con tutta verosimiglianza, al momento della revisione del suo diritto alle PC nel maggio 2014, inserito nel formulario ricevuto dalla Cassa, la cifra del canone locativo precedente la sua avvenuta riduzione (Fr. 10'416.-).

Nel corso dell’udienza del 30 settembre 2019 la signora RI 1 ha dichiarato di non ricordare la circostanza di avere essa stessa redatto la cifra dell’ammontare (erroneo) della locazione redigendo la cifra 10'416.- in risposta alla domanda n. 13 (doc. XI pag. 2: "(…) il giudice chiede alla signora RI 1 se le abbia scritte lei (in particolare quella sul doc. 106, richiesta di revisione del 2 maggio 2014) di suo pugno. L'assicurata indica di essersi probabilmente confusa, di non ricordare bene la situazione se una cifra non corretta è stata indicata, come lo è stata, si è trattato di un errore. La signora non ricorda di avere personalmente scritto nel 2014 quanto emerge a pag. 106 degli atti della Cassa." e a pag. 3: "La signora ha compilato il formulario a casa sua alla presenza di qualche vicino di cui non ricorda il nome e poi il formulario è stato prodotto alla Cassa."). Nonostante tale lacuna mnemonica dell’assicurata, visto il tratto incerto della cifra indicata di Fr. 10'416.-, che si apparenta alla firma autografa posta sulla seconda pagina del predetto formulario ed è del tutto simile al contenuto del documento 053, questa Corte ritiene, secondo il principio della verosimiglianza preponderante applicabile nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), che sia stata l'assicurata stessa ad avere personalmente scritto a mano tale importo.

È invece ipotizzabile, così come sostenuto dalla ricorrente, che la restante compilazione del formulario, così come l'apposizione della data in calce al modulo e l’indicazione della persona cui fare riferimento nella persona del fiscalista, sia avvenuta ad opera di una terza persona, verosimilmente la medesima che ha redatto le esposte righe sulla grave affezione agli occhi e sulle sue conseguenze sulla lettura e sulla scrittura da parte dell'assicurata.

Da quanto precede discende che nel 2014, quando la ricorrente verosimilmente aveva già problemi di vista che le rendevano difficoltosa la compilazione del formulario di revisione periodica, essa ha prodotto all'Agenzia comunale AVS di __________, che l’ha vidimato come "compilato dal richiedente o dal suo rappresentante", il formulario con inserito verosimilmente di suo pugno, la cifra errata della pigione.

Al documento è stata allegata la dichiarazione del 20 aprile 2010 (doc. 21) attestante una pigione di Fr. 868.- mensili – corrispondente a Fr. 10'416.- annui – e non quella di Fr. 7'836.- all'anno da poco tempo fissata, e tale documento proviene dall’assicurata stessa e non dalla persona che l’ha aiutata nella compilazione del formulario.

Anche qualora si volesse ammettere che l’indicazione fallace è opera di una terza persona che ha aiutato l’assicurata nella compilazione del formulario di revisione periodica, il rappresentato deve sopportare le conseguenze dell’agire del rappresentante (STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010).

La ricorrente, che sostiene come già nel 2014 soffrisse di gravi disturbi visivi che le rendevano difficile, se non quasi impossibile, leggere e quindi venire a conoscenza del contenuto degli scritti che riceveva dall'amministrazione, non è stata posta al beneficio di una curatela amministrativa a suo favore (doc. 217), vive da sola e si muove senza aiuti di terzi ancora oggi (2019) ancorché in un raggio limitato.

I problemi di salute e in particolare di vista dell’assicurata sono indiziati dalle certificazioni del 2018 e non è qui necessario verificare lo stato di salute della ricorrente nel 2014, alla luce di quanto esposto. Pur prendendo atto della dichiarazione resa in sede di udienza dalla signora RI 1 secondo cui: "non era assolutamente sua intenzione imbrogliare, ottenere delle prestazioni non dovute" (doc. XI pag. 3), ciò non la solleva tuttavia dalle sue responsabilità in ambito giuridico.

È infatti obbligo, legalmente esplicito, del beneficiario (ciò è notorio anche senza la lettura delle avvertenze contenute nei formulari e nelle decisioni), notificare immediatamente la mutazione delle condizioni personali e/o materiali che danno diritto o determinano l’ampiezza delle PC. In concreto ciò non è però avvenuto.

L’assicurata avrebbe dovuto informare subito la Cassa cantonale di compensazione che la sua locatrice le aveva diminuito, dietro sua esplicita richiesta, la pigione dal mese di gennaio 2014, trasmettendo direttamente una copia della relativa lettera per procedere così al ricalcolo della prestazione complementare. Peraltro, al momento di compilare il formulario di revisione periodica, erano trascorsi poco più di tre mesi da quando l’assicurata aveva ottenuto la riduzione della pigione e quindi RI 1 doveva ricordare tale circostanza (l’evocata meningite con effetti sulla memoria essendo intervenuta in epoca successiva) e indicarla all’amministrazione.

Quando ha preso atto dei dati inseriti dall'assicurata nel formulario di revisione, il 26 maggio 2014 (doc. 113), la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione valida dal 1° maggio 2014, con cui ha fissato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari in Fr. 560.- al mese, escluso il premio LAMal. Trattandosi di importo identico al periodo precedente, e ciò nonostante la diminuzione della pigione, l’assicurata avrebbe dovuto immediatamente realizzare (e segnalare alla Cassa) la discrepanza, ciò non è avvenuto.

Come risulta dal foglio di calcolo annesso alla decisione (doc. 110), che l'interessata deve avere ricevuto, fra le spese (uscite) è indicata la pigione lorda di Fr. 10'416.-. A questa comunicazione, che conferma il mancato invio alla Cassa di compensazione dello scritto del 3 febbraio 2014 con cui la pigione dell'assicurata è stata diminuita a Fr. 653.- al mese rispettivamente l'errata indicazione della pigione annua sul formulario per la revisione periodica, l'insorgente, come indicato, non ha reagito, non facendo presente all'amministrazione che la pigione annua lorda era stata in realtà diminuita a Fr. 7'836.- dal 1° gennaio 2014.

                              2.13   Per quanto concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la concerne, dovere di cui la ricorrente ha sostenuto di non essere stata al corrente non avendo potuto, a causa dei suoi problemi visivi, leggere attentamente e quindi prendere conoscenza del contenuto delle decisioni inviatele dalla Cassa di compensazione, va osservato che quest'ultima è stata lineare e generosa nello spiegare all'assicurata i suoi doveri. Sul foglio di calcolo per la prestazione complementare allegato alla decisione del 26 maggio 2014, all’inizio della prima pagina è infatti chiaramente indicato quanto segue (docc. 109 e 110):

" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. “L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione allegata.”.

In effetti, la seconda pagina della decisione del 26 maggio 2014 prevede quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/ assistenza”, “Obbligo d’informare” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

L’assicurata era stata quindi debitamente resa attenta per iscritto dell’obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa cantonale di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche”. In particolare, la decisione elenca quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta figura proprio quale seconda voce la ”Variazione del canone d'affitto”. All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di comunicare alla Cassa che v'era stata una diminuzione della pigione (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

Va poi aggiunto che all’assicurata è stata anche trasmessa la lettera che, per prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione invia a tutti gli assicurati informando quale sarà il loro diritto alle prestazioni complementari per l’anno seguente. Questa comunicazione è accompagnata dal foglio di calcolo che spiega agli interessati come si è giunti a stabilire l’importo di diritto. Di principio, questa comunicazione si limita a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro diritto l’anno successivo e quindi sostanzialmente non modifica tale diritto, ossia non è considerata alla stregua di una decisione tanto che nemmeno è munita dei rimedi di diritto e dunque non è come tale impugnabile (STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

In concreto, l'11 dicembre 2017 (doc. 133) la Cassa cantonale di compensazione ha comunicato all'assicurata che dal 1° gennaio 2018 il suo diritto alle prestazioni complementari rimaneva invariato a Fr. 558.- al mese. Prestando attenzione al foglio di calcolo allegato, l'interessata avrebbe quindi dovuto rilevare che la pigione ammontava a Fr. 10'416.- e, come per la decisione del 26 maggio 2014, farlo presente all'amministrazione.

Nel caso in esame, la circostanza che le difficoltà visive abbiano reso difficoltoso all'assicurata prendere conoscenza dei suoi doveri di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non può metterla al riparo dal dovere rispondere delle conseguenze del suo agire. Dal profilo giuridico, lo stato di salute dell’assicurata doveva condurla, in caso di incapacità a leggere, a chiedere aiuto a terzi nella gestione dei suoi rapporti con l’amministrazione. Come in effetti sembra sia avvenuto, siccome RI 1 ha comunque dato seguito alla procedura della Cassa di revisione delle prestazioni (doc. 109 e, in particolare, doc. 105 che indica il suo fiscalista quale persona di riferimento). Di conseguenza, la mancata comunicazione della modifica del canone di locazione è unicamente imputabile alla ricorrente, che ora deve sopportarne le conseguenze.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l’introito rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all’aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.

La ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai doveri previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.

                              2.14   In conclusione, sottacendo alla Cassa di compensazione la riduzione della sua pigione, l'assicurata non l'ha notificata come avrebbe dovuto fare. Questo suo agire costituisce un comportamento che deve essere qualificato come grave.

Infatti, l'avere omesso l’obbligatoria notifica di diminuzione delle spese e avere avuto almeno due occasioni per informare l'amministrazione degli errori figuranti nei fogli di calcolo ricevuti contestualmente alla decisione formale del 26 maggio 2014 e alla comunicazione dell'11 dicembre 2017, e non avervi dato seguito, non può essere considerata una semplice negligenza lieve e tale quindi da tutelare la sua buona fede. Lo stato di salute della ricorrente non condurre a diversa conclusione.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.

                              2.15   Alla luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente. La decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto. Considerata la gratuità della procedura (art. 61 lett. a LPGA), l'istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente limitatamente alle tasse e alle spese processuali (doc. I) diventa priva di oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

33.2019.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2019 33.2019.12 — Swissrulings