Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2010 33.2010.8

10. November 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,225 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Calcolo delle PC. Suddivisione della pigione fra più persone. Affermazioni contraddittorie del ricorrente.Udienza chiarisce che la figlia non abita con il papà e la di lui moglie, quindi suddivisione per due della pigione. Debiti (PE,pignoramenti e ACB) vanno computati nella sostanza,non nei redditi

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2010.8   TB

Lugano 10 novembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 giugno 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Il 4 maggio 2010 (docc. 11-18) RI 1, nato nel 1938, ha postulato la concessione di prestazioni complementari all'AVS per sé e la moglie __________, 1944.

                               1.2.   Con decisione del 20 maggio 2010 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha negato il versamento di PC, dato che i loro redditi computabili (Fr. 49'512.-) superano le spese riconosciute (Fr. 44'584.-) e quindi v'è un'eccedenza di Fr. 4'928.- (doc. A4).

                               1.3.   L'opposizione del 27 maggio 2010 (doc. 20) è stata respinta con decisione su opposizione del 2 giugno 2010 (doc. A1).

La Cassa di compensazione ha riesaminato il diritto dell'assicurato e di sua moglie ed ha confermato la correttezza della soluzione adottata così come risulta dalla tabella di calcolo PC.

                               1.4.   Con ricorso dell'8 giugno 2010 (doc. I) RI 1 ha evidenziato le proprie difficoltà finanziarie dovendo vivere con la sola rendita AVS, tanto che non riesce più a far fronte ai premi di Cassa malati. Ha osservato come altre persone meno bisognose o straniere siano invece aiutate dallo Stato e vivano meglio di lui.

                               1.5.   Il 17 giugno 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione si è confermata nella decisione impugnata, non avendo il ricorrente apportato nuovi elementi suscettibili di modificare la decisione.

L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha effettuato degli accertamenti presso il ricorrente medesimo (doc. V), presso il Comune di __________ (doc. IX) e presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (doc. XVI), sui cui esiti (docc. VI, X e XVII) hanno potuto esprimersi gli interessati (docc. VIII, XII, XIX e XX).

Il Tribunale ha inoltre sentito la figlia dell'assicurato in occasione di un'udienza tenutasi il 27 settembre 2010 (doc. XV) alla presenza di entrambe le parti in causa.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.       18 140 franchi per le persone sole,

2.       27 210 franchi per i coniugi,

3.       9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.       13 200 franchi per le persone sole,

2.       15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.       3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"  (…)

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

(…)".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"  (…)

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)".

                               2.3.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 e di sua moglie di percepire delle prestazioni complementari. Il ricorrente ha invocato difficoltà economiche ed ha quindi postulato un aiuto concreto per fare fronte a tutte le normali spese quotidiane, in particolare il pagamento del premio di cassa malati.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurato considerati nella decisione impugnata siano corretti.

                               2.4.   Tra le spese riconosciute dalla Legge evocate al considerando 2.2, vi è innanzitutto il fabbisogno vitale.

Per l'anno 2009, gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'720.- per persone sole, in Fr. 28'080.- per coniugi e, per orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, in Fr. 9'780.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008).

Questi importi sono validi anche per l'anno 2010.

Nel Cantone Ticino i limiti di reddito sono quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).

Infatti, con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente, perciò l'importo di Fr. 28'080.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione quale limite di reddito per coniugi, quale è il ricorrente coniugato con __________, è corretto.

                               2.5.   Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 9'384.-, anch'esso va confermato.

L'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 2.2, prevede che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con ordinanza del 28 ottobre 2009 ha fissato in Fr. 4'692.- il premio medio per l'anno 2010 per la regione 1 del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio del ricorrente -, premio che viene pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).

Nell'evocato Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009, l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'692.l'importo del contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 1 per l'anno 2010.

Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per il ricorrente il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.-. Visto però che il calcolo della PC viene eseguito sui coniugi RI 1, va riconosciuto l'importo totale di Fr. 9'384.- (Fr. 4'692.- x 2).

Questo Tribunale osserva, infine, che trattandosi di un premio medio regionale per il 2010, esso è totalmente indipendente dal premio dell'assicurazione malattia di base LAMal (e non anche dell'eventuale assicurazione complementare) effettivamente dovuto dall'assicurato e dalla moglie.

                               2.6.   Resta ancora da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurato, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 7'120.-.

Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per i coniugi, come visto, la legge federale riconosce per il 2010 un importo massimo annuo di Fr. 15'000.-.

Nel noto Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 (art. 1 cpv. 2 lett. b), il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

In quest'ultimo caso l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V 272; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassen- und Invalidenversicherung in: e. Murer und h-u. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Socialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).

Nella sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

"  (…)

1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature della redattrice).

Al proposito, in un'altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

"  (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"  (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82).

In altra sentenza dell'11 settembre 2002 questo Tribunale ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (inc. n. 33.2002.25).

Ancora, nella STCA del 28 marzo 2006 (inc. n. 33.2005.10), ribadita nella recente STCA del 19 agosto 2010 (33.2010.2), il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio del 6 settembre 2006 (inc. n. 33.2006.5), il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi numerosi impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa signora. All'assicurato è stata computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nella STCA del 12 novembre 2007 (inc. n. 33.2007.9) il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante, non prestava loro cure "particolari" al punto da evitare un ricovero in casa anziani/di cura. Pertanto, il Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (inc. n. 33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

                               2.7.   Nel caso di specie, allo scopo di determinare la suddivisione dello spazio abitabile fra l'assicurato, la moglie ed eventuali altre persone, pendente causa il TCA ha chiesto al ricorrente di precisare se la figlia __________ convive nel suo appartamento (doc. V).

RI 1 ha affermato che la figlia "tiene il domicilio da me per via della posta da me. Nel mio appartamento di 2 ½ locali composto da una camera un piccolo salotto e cucina, non avrei posto ospitarla da me. Viene qualche volta a pranzo, altrimenti abita da un amico." (doc. VI).

Pronunciatasi al riguardo, la Cassa cantonale di compensazione ha osservato di essersi basata su quanto il ricorrente ha indicato nell'apposito formulario per la richiesta di una prestazione complementare (doc. 33), ossia che nella propria economia domestica sono pure presenti la moglie __________ e la figlia __________ (doc. VIII).

Vista la discrepanza fra quanto affermato dall'assicurato al momento della richiesta delle PC e quanto risposto ora, il 1° settembre 2010 (doc. IX) il Tribunale ha interpellato l'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________.

Dalle dichiarazioni di domicilio prodotte concernenti __________ (doc. X) ed il ricorrente (doc. Xbis), risulta da un lato che la figlia, nata nel 1966, è domiciliata in Via __________ a __________ e dall'altro lato che il padre è domiciliato nello stesso Comune - ma l'indirizzo non è specificato - dal 1° agosto 1988, unitamente alla moglie ed alla di lui figlia.

Questo accertamento contraddice la presa di posizione del ricorrente, perciò per potere stabilire con certezza il numero di persone abitanti con il ricorrente, e determinare la pigione computabile, il TCA ha sentito personalmente __________ (doc. XIV).

Dall'udienza del 27 settembre 2010 (doc. XV) è emerso che:

"  (…)

La figlia del ricorrente dichiara che l'appartamentino occupato dal papà e da sua moglie __________ è un piccolo appartamento di pochi metri quadrati dove la cucina si apre sulla sala, c'è una camera matrimoniale, bagno, un corridoio e nella sala c'è il tavolo con un piccolo divano e il televisore. Il divano si trasforma in divano in letto per quando la figlia si ferma dal papà di tanto in tanto per le necessità di quest'ultimo siccome è malato. Anche la __________ è ammalata perchè ha avuto un tumore, il papà invece ha avuto un ictus e si sposta con un girello. I problemi di salute sia del papà che della sig.ra __________ sono seri e questo impone a __________ di fermarsi di tanto in tanto di dormire da loro. La frequenta di fermarsi a dormire dipende da come stanno di salute il papà e la __________ e dalle esigenze che hanno, in genere una volta alla settimana.

La sig.ra __________ precisa che i suoi effetti personali sono nell'appartamento della mamma dove lei dispone di una stanza, e li ci sono i suoi vestiti e le sue cose.

Il recapito presso il papà è anche per la posta perchè, lavorando come commessa alla __________ di __________. In effetti __________ si reca a casa del papà per il pranzo ogni giorno. Così ha a disposizione la posta e verifica come stanno.

Anche la mamma della sig.ra __________, ex moglie del papà, che di cognome fa __________ ha un appartamento sempre a __________ in zona scuole, Via __________. (…)" (sottolineature della redattrice)

                               2.8.   Dall'esame della documentazione e dalla testimonianza raccolte, è possibile trarre le seguenti considerazioni.

Da una parte vi sono degli elementi a favore della conclusione che l'assicurato convive con la moglie e la figlia 44enne.

Infatti, nel formulario per richiedere le PC, l'assicurato ha risposto "sì" alla domanda n. 53 e quindi ha affermato di avere un'economia propria. Alla successiva domanda, la n. 54 che recita: "Se sì, quali persone non indicate alle cifre 1-19 convivono nella vostra economia domestica" (sottolineatura della redattrice), l'interessato ha indicato i nomi di __________ e __________, nonché il rispettivo anno di nascita e lo statuto familiare.

Un altro indizio è la dichiarazione del Comune di __________, che ha attestato che la figlia è domiciliata in via __________.

Dall'altra parte, vi sono delle circostanze che attestano a favore di una convivenza soltanto fra l'insorgente e la moglie.

Una di esse va ricercata nella seconda dichiarazione dell'assicurato in risposta alla domanda del TCA. Egli ha infatti precisato che la figlia ha il domicilio al suo stesso indirizzo unicamente per via del recapito postale e che il suo appartamento è costituito di una sola stanza e di un soggiorno, ciò che rende impossibile la convivenza di tre persone.

Inoltre, il contratto d'affitto stipulato il 14 febbraio 2007 ed entrato in vigore il mese seguente (doc. A5) prevede che l'appartamento locato in cui vive l'interessato è composto di 2 ½ locali ed è adibito ad abitazione familiare per due persone.

L'udienza del 27 settembre 2010 ha infine chiarito la situazione.

Va quindi definitivamente ritenuto che __________ non abita con il padre e la di lui moglie ma, per comodità, essendo l'abitazione del papà più vicina al suo posto di lavoro, ella va da lui tutti i giorni a pranzo. Solo talvolta la figlia si ferma a dormire dal padre sul divano-letto in salotto e ciò avviene quando il ricorrente e/o sua moglie, entrambi malati, hanno bisogno di aiuto. In genere, la figlia dorme a casa dell'assicurato una volta alla settimana, ma la frequenza dipende dalle necessità dell'anziano coniuge e della di lui moglie.

Ciò che conta, per il calcolo delle prestazioni complementari del ricorrente, è che __________ vive dalla madre, dove ha una stanza in cui tiene i suoi effetti personali, mentre dal padre si reca espressamente per pranzare e per ritirare la corrispondenza; a volte capita poi che si fermi anche a dormire, ma non è la regola.

Visti questi elementi, tutto ben considerato, d'avviso di questo Tribunale, si deve concludere che l'appartamento di via __________ è abitato soltanto dal ricorrente e da sua moglie, quindi da due persone, come d'altronde il contratto di locazione stesso indica, visto che l'appartamento è di 2 ½ locali.

Nel computo delle spese riconosciute del ricorrente va dunque inserita la cifra di Fr. 10'680.- (doc. A5), corrispondente all'intero costo annuo della pigione lorda, ossia spese accessorie comprese, a cui egli deve fare fronte (Fr. 890.- x 12 mesi).

Questo importo sostituisce l'ammontare di Fr. 7'120.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione che, basandosi sui dati forniti dallo stesso assicurato al momento della richiesta delle PC, ha considerato che la figlia vivesse con lui e quindi ha computato solo 2/3 della pigione (art. 16c OPC-AVS/AI).

                               2.9.   Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurato assommano dunque a Fr. 48'144.- (Fr. 28'080.- [fabbisogno vitale per coniugi] + Fr. 9'384.- [contributo cassa malati per coniugi] + Fr. 10'680.- [pigione lorda per due persone]).

L'importo individuato dalla Cassa cantonale di compensazione deve quindi essere modificato in questi termini.

                             2.10.   Per quanto concerne i redditi computabili, vanno conteggiate le rendite e le pensioni percepite dal ricorrente e da sua moglie (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

Da un lato si ha dunque la rendita AVS di Fr. 1'710.- al mese (doc. 8) percepita dall'assicurato nel 2010 (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI), corrispondente a Fr. 20'520.- annui.

Oltre a ciò va ritenuta la rendita AVS, di pari importo, che __________ riceve nell'anno corrente (doc. 9).

Si ottiene dunque un ammontare di Fr. 41'040.per rendite AVS.

D'altro lato va computata la rendita della previdenza professionale di cui beneficia l'assicurato, che per l'anno corrente (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI) è pari a Fr. 353.- al mese (doc. 8), quindi annualmente a Fr. 4'236.- (Fr. 353.- x 12 mesi).

A questo importo va aggiunto il rincaro versato dall’assicuratore come avvenuto nei due precedenti anni. Infatti, parallelamente alla rendita mensile del II pilastro, le __________ versano un'indennità di rincaro quasi equivalente alla rendita annua stessa (l'ex datore di lavoro ha riconosciuto un'indennità di Fr. 3'880.- nel 2008, doc. 10, e di Fr. 3'876.- nel 2009, doc. B1). Il rincaro riferito al 2010 sarà determinato solo nel corso del mese del prossimo dicembre. A mente del TCA, nonostante la natura del rincaro riconosciuto dalla Cassa pensione, viste le modalità di pagamento dello stesso mediante versamento unico a fine anno civile, si deve computare l’importo ottenuto nel corso dell'anno civile precedente (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI) anziché corrente (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI). Così facendo, infatti, si determinano le reali capacità finanziarie dell'assicurato per l'anno in esame.

Più concretamente, si deve considerare l'intera pensione della previdenza professionale ricevuta dalle __________ (doc. B1), pari a Fr. 8'112.- (Fr. 353.- x 12 mesi [pensione II pilastro] + Fr. 3'876.- [indennità di rincaro per il 2009]).

In merito all'importo da computare quale pensione, occorre osservare che l'amministrazione ha erroneamente ritenuto una doppia entrata mensile di Fr. 353.- a titolo di II pilastro (Fr. 353.- x 2 x 12 mesi = Fr. 8'472.-), molto probabilmente ritenendo che il versamento di Fr. 353.- del 29 marzo 2010 (doc. 8) costituisse ulteriore pensione oltre a quella già ricevuta il 1° marzo 2010 (doc. 8), quando invece questo importo corrisponde al versamento anticipato della rendita per il mese di aprile 2010.

                             2.11.   I numerosi attestati di carenza di beni (54) rilasciati ai creditori nei confronti del ricorrente per un totale di Fr. 90'243,50 ed i due procedimenti esecutivi in corso per oltre Fr. 4'500.- (doc. B3), vanno considerati nella sostanza a titolo di debito. Al proposito si fa riferimento alla prassi di questo TCA (STCA del 28 marzo 2006, 33.2005.10; STCA del 22 maggio 2002, 33.2001.56; STCA del 20 febbraio 2002, 33.2001.23/26; STCA del 23 marzo 2001, 39.2000.86).

Considerata anche la franchigia di Fr. 40'000.per coniugi, come ha ben rilevato la Cassa di compensazione (doc. XIX) all'interessato non va computata alcuna sostanza.

                             2.12.   La rendita della previdenza professionale è oggetto di parziale pignoramento ordinato il 13 luglio 2010 (doc. XVII) dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ che ha imposto di riversare Fr. 65.- al mese. Il pignoramento è effettivo dal mese di agosto 2010 (doc. B1). Da tale mese quindi le __________ pagano al ricorrente una rendita previdenziale di Fr. 288.- (Fr. 353 - Fr. 65). Questo Tribunale evidenzia che ai fini del presente giudizio tale pignoramento non è rilevante per la determinazione dei redditi conseguiti dal ricorrente.

Pure ininfluente è la circostanza che ora l'UEF ha modificato l'importo della trattenuta sulla rendita del II pilastro (doc. XVII). Di conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare, i debiti contratti dall'assicurato non devono essere dedotti dai redditi computabili.

Stante quanto precede, il citato ammontare di CHF 8'112 annui, deve essere interamente posto alla base del calcolo per la determinazione dell’eventuale diritto ad una prestazione complementare, indipendentemente di pignoramenti ordinati dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per fronteggiare i debiti del ricorrente.

                             2.13.   Da quanto esposto discende dunque che le entrate computabili al ricorrente sono pari a Fr. 49'152.- (Fr. 41'040.- [rendite AVS] + Fr. 8'112.- [II pilastro]).

                             2.14.   Come visto in ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

In concreto, nonostante i nuovi importi ritenuti nelle motivazioni che precedono, i redditi computabili del ricorrente pari a Fr. 49'152.-, superano le spese riconosciute stabilite in Fr. 48'144.-.

Si ha così un'eccedenza di reddito pari a Fr. 1'008.-. Di conseguenza, non v'è spazio per concedere all'assicurato una prestazione complementare.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2010.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2010 33.2010.8 — Swissrulings