Raccomandata
Incarto n. 33.2009.8 TB
Lugano 23 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 luglio 2009 emanata da
Cassa cant. di compensazione AVS/AI/IPG, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1975, da tempo riceve una rendita d'invalidità intera (doc. A9: dall'ottobre 2007 il grado d'invalidità è del 70%) ed è posta al beneficio di prestazioni complementari (docc. 19 e 45). Il suo diritto alle PC era di Fr. 1'137.- al mese (doc. 67) nel 2008 e di Fr. 1'138.- dal 1° gennaio 2009 (doc. 71).
1.2. Nel marzo 2009 (docc. 83 e 84) la Cassa cantonale di compensazione ha effettuato una revisione delle prestazioni complementari dell'assicurata per l'anno 2009. Analizzate le risposte che ella ha fornito, il 25 maggio 2009 (docc. 85-87) ha emanato una nuova decisione con effetto dal 1° giugno 2009, con cui il suo diritto mensile è stato fissato a Fr. 373.-.
1.3. L'assicurata ha contestato la decurtazione di quasi Fr. 800.- al mese delle prestazioni complementari (doc. A2), ma con decisione su opposizione del 28 luglio 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha confermato il suo provvedimento, ricordando che ogni modifica di reddito deve esserle segnalata e che l'art. 10 LPC specifica in via esaustiva le spese riconosciute.
1.4. Con ricorso del 20 agosto 2009 (doc. I) RI 1 ha fermamente contestato l'asserzione secondo cui ella non avrebbe annunciato l'esercizio dell'attività lucrativa. Ha fatto inoltre presente di avere assunto alcune spese, quali il leasing dell'automobile e l'assicurazione per la previdenza vincolata, in base alle sue iniziali disponibilità finanziarie, che però ora sono mutate e quindi senza Fr. 765.- al mese si trova in difficoltà con i relativi pagamenti. Ha pertanto chiesto di rivedere la sua situazione.
1.5. Nella risposta di causa del 1° settembre 2009 (doc. III) la Cassa ha ribadito l'obbligo di informazione circa ogni cambiamento dello statuto personale ed economico, ricordando inoltre che la circostanza di avere informato l'Ufficio assicurazione invalidità della sua attività lucrativa non vuol ancora dire che anche il Servizio delle prestazioni complementari ne sia venuto a conoscenza. Ha poi sottolineato che malgrado certe spese sostenute siano indispensabili per la ricorrente, tuttavia esse non rientrano nella lista delle spese prese a carico dallo Stato quale fabbisogno.
La ricorrente ritiene che l'Ufficio assicurazione invalidità e la Cassa cantonale di compensazione siano in stretta collaborazione, tanto che il loro versamento mensile avviene congiuntamente. Inoltre, dato che ha sempre dichiarato i suoi redditi all'autorità fiscale, entrambi i citati Uffici ne dovevano ricevere una copia. Si chiede dunque come mai nessuno si sia accorto prima d'ora che i calcoli delle rendite erano errati. Eppure, ella ha sempre mantenuto i contatti con un funzionario dell'assicurazione invalidità, informandolo di ogni cambiamento della sua situazione (doc. V).
L'amministrazione ha osservato di non avere chiesto la restituzione degli importi percepiti, ma solo di avere rilevato la mancata informazione. Ha poi ricordato la possibilità di chiedere il rimborso dei costi di partecipazione alle spese LAMal (doc. VII).
L'insorgente e sua madre hanno formulato delle riflessioni personali (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
a. le spese di conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
(…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
a. i due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. I proventi della sostanza mobile e immobile;
(…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…).".
2.3. La ricorrente lamenta una diminuzione del suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° giugno 2009, derivante dal fatto che svolge un'attività lucrativa. L'assicurata sostiene che è dal 1° gennaio 2007 che lavora e che l'Ufficio assicurazione invalidità ne è stato a suo tempo debitamente informato, mentre è solo nell'aprile 2009 che anche la Cassa di compensazione ne è venuta a conoscenza nell'ambito di una revisione ed ha conseguentemente modificato il suo diritto alle PC. L'insorgente si ritiene quindi non responsabile degli errori di calcolo che sono stati effettuati negli anni precedenti, ma osserva che questi sbagli hanno comportato che lei ha predisposto delle spese a cui ora non riesce più a far fronte.
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda innanzitutto che occorre distinguere tra la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio delle prestazioni complementari, e l'Ufficio assicurazione invalidità.
È vero che entrambi questi Uffici appartengono all'Istituto delle assicurazioni sociali, come pure la Cassa cantonale per gli assegni familiari, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e l'Ufficio dell'assicurazione malattia (cfr. carta intestata della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG).
Tuttavia, ognuno di questi Uffici ha delle competenze specifiche e ben definite, che si differenziano l'una dall'altra a dipendenza del settore in cui ciascuno opera.
Questa chiara distinzione è ben riscontrabile anche nel caso che interessa la ricorrente.
In concreto, è l'Ufficio assicurazione invalidità che oltre 10 anni fa ha deciso di attribuire alla ricorrente una rendita intera d'invalidità (doc. 1). È poi lo stesso Ufficio che sia nel maggio 2007 (doc. A6) sia nel febbraio 2008 (doc. A7) ha sottoposto all'interessata un questionario per la revisione della rendita d'invalidità.
È invece la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio PC, che ha il compito di pronunciarsi sulle richieste di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI, che la stessa assicurata ha compilato ed inoltrato nel 1996 (docc. 11-18) e nel 2005 (docc. 38-45).
Si tratta, dunque, di due distinte autorità amministrative, che hanno e svolgono compiti differenti in settori diversi.
Di conseguenza, tutte le discussioni che l'assicurata ha avuto con i funzionari dell'Ufficio assicurazione invalidità e tutte le informazioni che ha dato loro, non sono automaticamente pervenute anche alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari.
Ne discende che la censura secondo cui la ricorrente ha adempiuto ai suoi obblighi informando tempestivamente l'amministrazione della sua attività lucrativa non può essere qui tutelata, poiché, come ella stessa afferma, ha fornito questi ragguagli unicamente ai preposti funzionari dell'Ufficio assicurazione invalidità, e non anche ai colleghi della Cassa di compensazione (STFA del 20 ottobre 1989 nella causa A.B.; STFA del 24 luglio 1990 nella causa A.B.).
La questione della violazione dell'obbligo di informare sancita dall'art. 24 OPC-AVS/AI, che è stata pure riprodotta sul retro del foglio di calcolo della prestazione complementare, non è comunque oggetto specifico del presente ricorso. Sarà, semmai, trattata in un'eventuale decisione di restituzione che la Cassa potrà eventualmente emettere nei confronti dell'assicurata.
2.5. Dalla documentazione prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, si rileva che il reddito che l'assicurata ha conseguito con l'attività lucrativa le è stato computato nel 2005 (doc. 19) e nel 2006 (doc. 52).
In seguito, alla luce della lettera del 18 gennaio 2006 (doc. 54) con cui la ricorrente ha avvisato – correttamente – la Cassa cantonale di compensazione che dopo avere lavorato per oltre 10 anni presso la Sezione delle risorse umane di __________ la sua collaborazione con la Scuola cantonale __________ di __________ era terminata il 31 dicembre 2005 (doc. 53), l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC per il 2006, computando un reddito privilegiato nullo e quindi l'assicurata ha beneficiato di maggiori prestazioni complementari (doc. 57).
Dopodiché, più nessuna comunicazione è giunta alla Cassa di compensazione riguardo ad un'attività lucrativa da parte dell'interessata. Infatti, tanto per l'anno 2007 (doc. 65) quanto per l'anno 2008 (doc. 67), la Cassa di compensazione ha calcolato il diritto alle prestazioni complementari senza computare un reddito privilegiato da attività lucrativa, non avendone avuto – a quel momento - notizia. Lo stesso dicasi anche per il 2009 (doc. 71).
Solo in occasione della revisione periodica delle PC per l'anno 2009 (doc. 84) l'amministrazione ha saputo che durante l'anno precedente rispettivamente nello stesso 2009 l'assicurata ha esercitato un'attività lucrativa.
A giustificazione dell'omessa notifica del lavoro, la ricorrente ha evidenziato come la Cassa cantonale di compensazione, al pari dell'Ufficio assicurazione invalidità, disporrebbe delle sue notifiche di tassazione da cui risulta il suo reddito da attività lucrativa e quindi avrebbe dovuto già a suo tempo calcolare correttamente il diritto alle PC.
In effetti, il Servizio prestazioni complementari può accedere, in forma elettronica, alle decisioni fiscali concernenti gli assicurati. Comunque, una tale verifica viene messa in atto soltanto in presenza di indizi riguardanti discrepanze fra quanto annunciato dall'assicurato e quanto risulta dalla documentazione in possesso dell'amministrazione. Infatti, un sistematico e periodico controllo a tappeto delle notifiche di tassazione di ogni persona che richiede od ottiene già le prestazioni complementari comporterebbe un lavoro sproporzionato, la cui efficacia ed utilità sarebbe comunque limitata.
Per ovviare ad una dispendiosa - in fatto di tempo, di collaboratori e dunque di costi - minuziosa verifica dei dati di ogni assicurato, il legislatore ha optato per una responsabilizzazione del singolo assicurato. In questo senso, all'art. 24 OPC-AVS/AI ha espressamente previsto un obbligo generale d'informazione da parte di ogni persona che ha diritto alle prestazioni complementari, rispettivamente del suo rappresentante legale o del terzo o dell'autorità a cui viene versata la prestazione complementare. Questo obbligo non caratterizza solo il settore giuridico qui in esame, ma anche altre assicurazioni sociali, quali, per ciò che è qui attinente, l'assicurazione invalidità (art. 77 OAI).
Visto quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può imputare alla Cassa cantonale di compensazione una negligenza od un errore per non essersi accorta in precedenza che dal 1° gennaio 2007 la ricorrente esercitava un'attività lucrativa.
2.6. Ciò che è determinante, per il ricorso in esame, è che il 9 aprile 2009 (doc. 83) l'insorgente ha dichiarato di avere svolto un'attività lucrativa durante l'anno 2008, conseguendo un reddito netto di Fr. 14'812,15 (doc. 82).
Inoltre, tanto dall'opposizione del 10 giugno 2009 (doc. A2) quanto dallo scritto del 4 agosto 2009 (doc. A3) del datore di lavoro dell'assicurata, emerge che anche durante il 2009 l'interessata ha continuato a svolgere al 30% un'attività lucrativa presso la Clinica __________ (doc. A8).
Secondo il citato art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto superino annualmente Fr. 1'000.-, sono computati come reddito del richiedente le prestazioni complementari.
Il N. 2081 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008 recita quanto segue:
" Per il calcolo della PC, il reddito realizzato da persone invalide che lavorano in laboratori ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LIPIn (Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi) è conteggiato quale reddito di un'attività lucrativa. Ciò è pure applicabile alla retribuzione versata ad assicurati con capacità di lavoro ridotta per il lavoro da essi eseguito."
Inoltre, per l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente.
Ciò stante, nei redditi computabili della ricorrente andrebbe considerato il reddito netto da attività lucrativa conseguito nell'anno 2008, pari a Fr. 14'812,15.
2.7. In virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. a LPC, vanno però dedotte le spese necessarie per il conseguimento del reddito, che dovrebbero essere inserite nelle spese riconosciute dell'assicurata, ovvero nel suo fabbisogno e quindi nelle uscite.
Tuttavia, l'art. 11a OPC-AVS/AI prevede espressamente che il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, ed i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.
Di conseguenza, le spese per il conseguimento del reddito sono deducibili direttamente dal reddito conseguito e non considerate come spese autonome, come la sistematica della legge lascerebbe supporre (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed, Schulthess 2009, pag. 140).
Il foglio di calcolo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione conteggia dunque correttamente le spese per il conseguimento del reddito, laddove le pone nella categoria delle entrate e meglio deducendole direttamente dal reddito lordo.
Nell'ambito delle prestazioni complementari, per il N. 2072 DPC,
" Dal reddito lordo dell'attività lucrativa sono dedotte le spese di conseguimento del reddito e i contributi, proporzionati al reddito, alle assicurazioni sociali della Confederazione (AVS, AI, IPG, AD AINF, PP; art. 11a OPC). Se queste spese sono più elevate del reddito lordo di un'attività lucrativa, il reddito dell'attività lucrativa non è computato. (…)"
Inoltre, secondo l'art. 2083 DPC,
" Le persone che esercitano un'attività dipendente possono dedurre dal reddito lordo, quali spese di conseguimento del reddito (N. 2072), in particolare le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa, le spese di viaggio e a quelle per gli abiti professionali (RCC 1968 p. 113)."
Infine, giusta l'art. 2084 DPC,
" Le spese di un veicolo a motore privato possono essere considerate spese di conseguimento del reddito solo se sono in relazione diretta con il lavoro dell'assicurato e non vi sono a disposizione mezzi di trasporto pubblici oppure se non si può esigerne l'uso a causa d'infermità (RCC 1980 p. 125)."
La LPC, contrariamente a quanto previsto per la valutazione della sostanza (art. 17 OPC-AVS/AI), non rinvia espressamente al diritto tributario. Ciò nonostante, le Casse di compensazione devono attenersi ai principi del diritto tributario e possono derogarvi quando ciò è giustificato dalla particolare natura delle prestazioni complementari. In particolare, le Casse non possono adottare ciecamente i forfait fiscali. D'altra parte, l'accertamento delle spese professionali effettive per ogni singolo caso diventa molto dispendiosa, motivo per il quale le Casse di compensazione non possono fare a meno di procedere con determinati forfait. Questi forfait dovrebbero però essere calcolati in modo tale che la maggior parte dei casi concreti sia così coperta. Qualora la persona beneficiaria di PC dimostri dei costi effettivi maggiori, che sono strettamente necessari per il conseguimento del reddito professionale, la Cassa di compensazione non può rifiutare queste spese rinviando ai forfait. Le Casse di compensazione non devono però anche accettare tutte le spese professionali giustificate dal richiedente le PC. Per le prestazioni complementari all'AVS/AI si tratta di prestazioni che devono assicurare un adeguato sostentamento e vengono erogate solo sussidiariamente. La persona che ha diritto alle PC è vincolata all'obbligo di ridurre il danno e quindi deve sfruttare la propria capacità di guadagno e mantenere il più basso possibile i costi da coprire con le PC.
(Carigiet/Koch, op. cit., pag. 140).
Riferendosi alla regolamentazione a livello federale (art. 26 LIFD), la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141) ha stilato l'elenco dei costi professionali che sono deducibili: le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (come i vestiti da lavoro e gli strumenti di lavoro) e le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale, che sono però solo eccezionalmente ammesse, per esempio quando una non partecipazione potrebbe portare a perdere il posto di lavoro. Non è comunque compito delle PC finanziare questi perfezionamenti.
Le spese per l'assistenza dei figli non sono espressamente previste come deducibili né dalla LIFD né dalla giurisprudenza, poiché non sono in connessione con una determinata attività professionale, ma costituiscono soltanto la condizione affinché soprattutto un'attività lucrativa possa essere esercitata fuori casa. A livello cantonale, questa tematica è regolata in maniera non univoca. Per le PC, i costi per la cura dei figli sono considerati come spese per il conseguimento del reddito.
2.8. Sia secondo l'art. 24 LT, sia secondo l'art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.
La tendenza è oggi quella di prediligere una concezione delle spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito, ma piuttosto una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, ad art. 25, n. 13 seg., pag. 631; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, ad art. 9 LAID, n. 8, p. 163).
In una sentenza del 26 ottobre 2004, anche il Tribunale federale ha espressamente rinviato a tale concezione, sottolineando che devono essere considerate spese per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che trovano sostanziale origine nel conseguimento del medesimo (ASA 75 pag. 253).
In caso di attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli artt. 25 LT e 26 LIFD. Esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c) nonché le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connesse con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d). Altri costi e spese non sono ammessi.
Sono in particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 DE del 20 dicembre 2007 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2008). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di Fr. 2'400.– l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 20 dicembre 2007). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 DE del 20 dicembre 2007).
In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall'Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di Fr. 1'900.– l'anno e un massimo di Fr. 3'800.– (cfr. appendice dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
Nella sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, il Tribunale federale ha ribadito questi concetti (cfr. consid. 2.1) ed ha evidenziato (cfr. consid. 2.2) che secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né è richiesto che quest'ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La necessità va per contro ammessa già se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l'acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b). Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l'acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a LIFD, art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29 consid. 3d).
2.9. Visto quanto precede, secondo questo Tribunale, alle condizioni espresse è dunque possibile considerare senza ombra di dubbio quali deduzioni dal reddito lordo da attività lucrativa sia le spese relative al veicolo che la ricorrente utilizza per recarsi al lavoro date le sue difficoltà motorie che l'impediscono di utilizzare i mezzi pubblici (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141), sia le spese derivanti dal dovere consumare i pasti fuori casa.
In merito alle spese necessarie per l'esercizio dell'attività professionale, va ricordato che la dottrina in ambito di prestazioni complementari ha indicato comprendere gli abiti e gli strumenti da lavoro e che a livello fiscale queste poste sono ormai integrate nel concetto moderno di altre spese professionali e sono concesse sotto forma di forfait, che per l'IC 2007 la ricorrente ha esposto in Fr. 1'200.lavorando al 30% e che l'autorità fiscale ha accertato in questo importo (doc. 78).
Tuttavia, non va dimenticato il principio secondo cui all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno e che non tutte le spese devono essere assunte dalle Casse di compensazione, le quali non possono adottare semplicemente i forfait fiscali senza adeguarli al caso concreto. In questo senso, poiché dagli atti non si evidenzia un'effettiva necessità per la ricorrente di assumersi dei costi legati all'acquisto di specifici abiti e/o strumenti da lavoro, non è possibile porre in deduzione del reddito lordo, a titolo di spese per il conseguimento di questo reddito, il forfait fiscale di Fr. 1'200.- per le spese professionali.
2.10. Ora, per determinare i redditi dell'assicurata, l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la possibilità di servirsi dell'ultima tassazione fiscale.
Pertanto, per stabilire il reddito netto da attività dipendente della ricorrente, occorre fare riferimento alla notifica di tassazione IC 2007 disponibile agli atti della Cassa (doc. 78), che ha accertato delle deduzioni per veicolo privato pari a Fr. 2'574.- e delle spese per pasto principale fuori casa di Fr. 1'600.- (corrispondenti alla metà del forfait concesso nel 2007).
La somma di Fr. 4'174.- va dunque posta in deduzione del reddito lordo da lavoro, insieme alle deduzioni degli oneri sociali.
Riassumendo, al reddito netto di Fr. 14'812.- (doc. 82) conseguito dall'assicurata va innanzitutto sottratto l'importo di Fr. 4'174.-. Al totale di Fr. 10'638.- (Fr. 14'812.- - Fr. 4'174.-) va poi dedotta la franchigia di Fr. 1'000.- ed il risultato va ritenuto nella misura di due terzi, per ottenere un reddito computabile determinante di Fr. 6'425.- ([Fr. 10'638.- - Fr. 1'000.-] x 2/3).
Stanti così le cose, questa cifra sostituisce quella di Fr. 9'208.- stabilita dalla Cassa di compensazione (cfr. il foglio di calcolo).
2.11. Infine, per quanto attiene alle spese riconosciute, l'assicurata ha osservato di dovere fare fronte a diverse spese mensili sia relative al suo sostentamento (pranzi, cene, spese per la casa e personali, tassa sui rifiuti, elettricità, assicurazione responsabilità civile, imposte), sia conseguenti al suo handicap (donna delle pulizie, parrucchiere, assicurazione malattia privata, assicurazione per la previdenza vincolata, leasing dell'automobile, assicurazione e manutenzione dell'automobile, targhe, benzina).
In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per l'anno 2009 questo ammontare assomma a Fr. 18'720.- (cfr. Decreto cantonale esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2009, pubblicato il 26 maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL 6.4.5.3.2) e rappresenta l'importo a cui l'assicurato ha diritto per fronteggiare le altre spese menzionate nel ricorso.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, alla pigione, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, per quanto di pertinenza con il caso di specie, le spese necessarie per il conseguimento del reddito, non è possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Ne consegue che i costi relativi alla cura personale, al telefono, alla via cavo, all'energia elettrica, ai rifiuti, alle trasferte e ad altro ancora (così come all'elenco di cui al doc. 100), non possono essere computati quali spese specifiche a carico delle PC.
La richiesta dell'assicurata non può così essere accolta.
2.12. Per quanto concerne, invece, le spese di malattia e d'invalidità, si attira l'attenzione della ricorrente sulle seguenti norme che il Cantone Ticino, in virtù della delega legislativa di cui all'art. 14 LPC, ha emanato con la Legge d'applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 [LaLPC], RL 6.4.5.3, in vigore dal 1° gennaio 2008:
" Art. 11 Partecipazione ai costi
La partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) è rimborsata per le prestazioni assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 24 LAMal.
Art. 12 Assicurazione con franchigie opzionali
Se una persona opta per un’assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattia (OAMal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta 1’000.-franchi al massimo all’anno.
Art. 18 Spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio
1Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall’invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici di utilità pubblica sono rimborsate.
2Nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della tariffa più bassa.
3Le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch’esse rimborsate.
4Le spese di cura prestate da istituti privati sono rimborsate in quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità pubblica.
5Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari nell’economia domestica sono rimborsate fino a 4’800 franchi al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da una persona che:
a) non vive nella stessa economia domestica o
b) non lavora per un’organizzazione Spitex riconosciuta.
6In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le spese prese in considerazione sono limitate a un massimo di 25 franchi l’ora.
Art. 19 Spese per il personale di cura assunto direttamente
1Le spese per il personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal.
2Il Servizio di assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio determina per l’intero territorio cantonale sia la parte delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare.
Art. 20 Spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia
1Le spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimborsate se questi ultimi:
a) non sono considerati nel calcolo della PC e
b) se essi hanno subito, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per un periodo prolungato.
2Le spese possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno.
Art. 21 Spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne
1Le spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in centri occupazionali e in istituti diurni analoghi sono rimborsate se:
a) la persona invalida vi ha soggiornato per più di cinque ore al giorno e;
b) la struttura diurna è gestita da un servizio pubblico o privato di utilità pubblica.
2Le spese conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che la persona invalida ha trascorso nella struttura diurna.
3Nessuna spesa è rimborsata:
a) in caso di attività con retribuzione in denaro di oltre 50 franchi al mese;
b) in caso di soggiorno in un istituto con calcolo della PC ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LPC.
Art. 22 Spese di trasporto
1Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un’urgenza o da uno spostamento indispensabile.
2Sono rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino.
3Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto.
4Se l’impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate.
5Le strutture diurne ai sensi dell’art. 19 sono parificati ai luoghi di trattamento medico ai sensi del cpv. 2."
In assenza di una decisione su opposizione impugnabile davanti a questo Tribunale mediante ricorso in forza dell'art. 56 LPGA, il TCA non può ora pronunciarsi su un eventuale diritto dell'assicurata riguardante questa specifica tematica (spese di malattia e/o di invalidità).
2.13. Viste le considerazioni esposte, le spese riconosciute della ricorrente vanno dunque confermate in Fr. 36'432.- (Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale] + Fr. 4'512.- [contributo assicurazione malattia] + Fr. 13'200.- [importo massimo pigione]), come definite dalla Cassa cantonale di compensazione.
I redditi computabili sono invece fissati in Fr. 24'665.- (Fr. 6'425.- [reddito netto dell'attività lucrativa] + Fr. 18'240.- [rendita AI]).
Dalla differenza fra le entrate e le uscite della ricorrente risulta dunque un'eccedenza di Fr. 11'767.-, a cui va dedotto il contributo fisso di Fr. 4'512.- per l'assicurazione malattia.
Di conseguenza, l'assicurata ha diritto ad una prestazione complementare annua pari a Fr. 7'255.- (Fr. 36'432.- - Fr. 24'665.- - Fr. 4'512.-), rispettivamente di Fr. 605.- al mese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione conforme alle argomentazioni espresse.
All'insorgente, non patrocinata, non vanno attribuite ripetibili anche se parzialmente vincente in causa (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda, sulla base delle considerazioni esposte, all'emanazione di una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti