Raccomandata
Incarto n. 33.2008.9 TB
Lugano 4 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2008 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. RI 1, classe 1914, da diversi anni beneficia delle prestazioni complementari all'AVS. Dal 1° gennaio 2008 aveva diritto ad una PC mensile di Fr. 1'018.-, oltre al pagamento del premio di Cassa malati (docc. 197 e 198 degli atti della Cassa).
B. Con l'entrata (definitiva) dell'assicurata in casa anziani, la Cassa cantonale di compensazione ha riesaminato la sua situazione ed il 26 maggio 2008 (doc. 220) ha emanato una decisione con cui ha ricalcolato il diritto dell'assicurata, rifiutando dal 1° giugno 2008 il versamento di una PC mensile, siccome i redditi computabili (Fr. 42'736.-) superano le spese riconosciute (Fr. 25'879.-).
C. A seguito dell'opposizione del 26 giugno 2008 (doc. 225), esperiti i necessari accertamenti il 29 settembre 2008 (doc. A) la Cassa ha emanato la decisione su opposizione con cui ha accolto parzialmente le contestazioni dell'assicurata, ha rivisto interamente il calcolo ed è giunta ad un superamento delle spese riconosciute (Fr. 37'394.-) da parte dei redditi (Fr. 41'676.-).
D. Sempre patrocinata dall'avv. RA 1, l'assicurata si è rivolta al TCA il 29 ottobre 2008 (doc. I), contestando che la Cassa abbia valutato i suoi immobili al valore venale piuttosto che al valore di stima, siccome non ha abbandonato la propria abitazione per libera scelta o per ragioni speculative, ma perché il suo stato di salute non le permetteva di rimanere al suo domicilio. Pertanto, la sua casa le serve ancora come abitazione, tanto che vi sono ancora i suoi mobili ed i suoi oggetti personali. Peraltro, il valore di stima complessivo delle sue quote di proprietà assomma a Fr. 93'721,08, mentre la Cassa di compensazione ha ritenuto un valore peritale di Fr. 324'865.-. La contestazione della valutazione riguarda soprattutto l'abitazione (Fr. 240'000.-), poiché il valore di stima ufficiale (Fr. 97'693.-) è di gran lunga inferiore.
Nella risposta di causa l'Amministrazione ha confermato di avere correttamente fatto capo al valore venale (doc. III).
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari dal 1° giugno 2008.
nel merito
3. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
Per il capoverso 2,
" Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.".
5. Conformemente all'art. 10 cpv. 2 LPC, il Consiglio di Stato, designato dall'art. 4 LALPC per disciplinare le competenze che la legislazione federale conferisce ai Cantoni, ha decretato il 19 dicembre 2007 il Regolamento della legge d'applicazione della LPC (RLALPC), in vigore dal 1° gennaio 2008.
Al suo art. 1 prevede che il Consiglio di stato stabilisce mediante decreto esecutivo: a) la tassa giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in un ospedale; b) l'importo per le spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in un ospedale (spillatico).
Su questa scorta, il Decreto esecutivo concernente la LPC, dell'8 gennaio 2008 ed avente effetto retroattivo all'inizio dell'anno, stabilisce che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o in case di cura è di Fr. 75.-.
A domanda della Cassa di compensazione (doc. 195), la Casa __________ per anziani __________ di __________ ha specificato che la ricorrente è degente dal 17 aprile 2007, che la retta pagata dall'ospite è di Fr. 75.- al giorno e che il suo grado di dipendenza è di livello 2. Essa ha inoltre affermato che la degenza dell'assicurata è da ritenersi definitiva (doc. 196).
Ne discende, dunque, che alla ricorrente vanno correttamente computate delle spese riconosciute di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni) a titolo di retta per degenti in istituto, come pure delle spese personali di Fr. 2'280.- (art. 3 lett. a del citato Decreto).
6. Con il ricorso l'assicurata contesta la sostanza lorda che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella decisione su opposizione (Fr. 324'865.-), chiedendo che questo importo venga corretto in Fr. 93'721,08, corrispondente al valore di stima ufficiale delle sue quote di proprietà, poiché non ha abbandonato la propria abitazione per libera scelta o per ragioni speculative, ma solo per necessità relative al suo stato di salute che non le permettevano più di rimanere durevolmente al suo domicilio.
Per la Cassa di compensazione, invece, la conferma, da parte dell'istituto stesso, della degenza definitiva in casa anziani della ricorrente, ha avuto come conseguenza che essa si è basata sull'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, valutando al valore venale la sostanza immobiliare appartenente all'insorgente e non al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
Per quanto attiene innanzitutto alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT, che prevede che gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 recitano quanto segue ai NN. 4010 segg.:
" Il soggiorno in un istituto o in un ospedale deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile." (N. 4010 DPC)
" Fintanto che il ritorno a casa è ancora possibile e che l'alloggio viene contemporaneamente mantenuto, in caso di soggiorno per un periodo fino ad un anno il calcolo della PC viene effettuato secondo le disposizioni applicabili per le persone che soggiornano in istituto o in ospedale. Quale spesa supplementare viene considerata la pigione e le spese accessorie a quest'ultima." (N. 4012 DPC)
" Se il soggiorno in istituto o in ospedale supera il periodo di un anno, non si può più tener conto della spesa della pigione per l'alloggio." (N. 4013 DPC)
Nel caso concreto, con decisione su opposizione del 29 settembre 2008 la Cassa ha considerato che la ricorrente fosse degente in modo definitivo presso la casa anziani di __________ dal 17 aprile 2007, tanto che le ha computato sia la retta per degenti in case per anziani (Fr. 75.- al giorno x 365 giorni), sia il valore venale dei suoi beni immobili di __________ (Fr. 324'865.-), espressamente peritati dall'Ufficio cantonale di stima il 22 settembre 2008.
La ricorrente, dal proprio canto, si è limitata a sostenere che la sua abitazione di __________ contiene ancora il mobilio ed i suoi oggetti personali, sebbene non ne possa fare uso diretto durevole per ragioni di salute.
Questo Tribunale rileva innanzitutto che la decisione formale, emanata il 26 maggio 2008, non considerava tuttavia ancora la degenza in casa anziani della ricorrente, malgrado questa circostanza sia stata comunicata alla Cassa già il 12 dicembre 2007.
Inoltre, va evidenziato che è ininfluente il motivo per il quale una persona viene ricoverata in modo permanente presso una casa per anziani o una casa di cura rispettivamente presso un istituto per invalidi. Ciò che conta, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, è che questa degenza sia definitiva, ossia sia superiore ad un anno.
Pertanto, i motivi di salute invocati dalla ricorrente non mutano le conseguenze che ne derivano. In questo senso, anche qualora il ricovero in casa anziani o di cura fosse (stato) dovuto per pura libera scelta dell'assicurata o per meri motivi speculativi, come da essa stessa suggerito, il risultato non sarebbe comunque cambiato. L'importante è, infatti, che la sostanza immobiliare non serva (più) d'abitazione al richiedente le prestazioni complementari (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Ne discende che la conclusione a cui è giunta l'Amministrazione va condivisa.
In effetti, al momento in cui è stata resa la decisione su opposizione, ossia il 29 settembre 2008, da un anno e mezzo l'assicurata era ricoverata nella Casa __________ per anziani __________ di __________ con un grado di dipendenza di livello 2.
In queste condizioni, è corretto ritenere che la ricorrente fosse degente in modo definitivo presso la summenzionata casa anziani. In questi termini, la citata dichiarazione può essere posta alla base del presente giudizio.
L'insorgente ha ancora rilevato che questa soluzione, oltre ad essere contraria al tenore dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI - circostanza, questa, appena negata dal TCA -, sarebbe manifestamente iniqua nell'esito, poiché penalizzerebbe ingiustamente proprio quelle persone (anziane) che, non per libera scelta ma per carente autonomia, sono costrette a trasferirsi in un istituto e si vedono di conseguenza valutare la propria sostanza immobiliare al valore venale piuttosto che al valore di stima.
In questo modo, considerato che già devono farsi carico del pagamento (oneroso) della retta dell'istituto, anziché potere beneficiare dell'aiuto dello Stato per farvi fronte, la prestazione complementare viene invece ridotta o addirittura rifiutata a queste persone, a causa del computo della loro sostanza immobiliare che influisce sul reddito computabile.
Il ragionamento dell'insorgente, stride però con la volontà del legislatore, il quale ha inteso regolamentare le situazioni in cui - come nella fattispecie - l'assicurato è proprietario di uno o più immobili e, trasferendosi in un istituto in maniera permanente, non ha più bisogno di questa sostanza come abitazione primaria.
Come visto, infatti, la LPC persegue lo scopo di garantire un reddito minimo per far fronte ai fabbisogni vitali delle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. Con l'emanazione degli artt. 112 Cost. fed. lo Stato ha voluto intervenire solo a favore di chi è veramente bisognoso.
Se non si tenesse conto della sostanza immobiliare, un richiedente che dispone di valori di sostanza elevati sarebbe di gran lunga favorito rispetto a colui che non è proprietario di alcunché o che è proprietario di un bene immobile di poco valore. Ogni beneficiario sarebbe sì trattato allo stesso modo, ma partendo da basi economiche differenti si provocherebbe di conseguenza un'arbitrarietà fra i beneficiari.
Il senso dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI è dunque quello che solo le persone che ne hanno effettivamente necessità possono beneficiare delle PC, perciò la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente viene valutata al valore commerciale, proprio perché egli può anche venderla per potere far fronte al suo fabbisogno vitale. Se il richiedente intende invece rimanere proprietario di un fondo che non utilizza comunque più come abitazione primaria, allora è giusto che si veda imputato il valore che ne potrebbe ricavare se lo vendesse, quindi il valore venale, e che ne sopporti le conseguenze.
7. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematica-mente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC Nr. 5). A mente del Tribunale federale delle assicurazioni, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
8. Con perizie immobiliari del 6 maggio 2008, l'Ufficio stima (arch. __________) ha stabilito il valore venale complessivo dei fondi n. 314, n. 337, n. 339, n. 383, n. 416, n. 465, n. 467, n. 472, n. 561 RFD di __________.
Su tale base, la Cassa ha fissato in Fr. 335'466.- l'importo imputabile all'insorgente quale sostanza sebbene questo importo, alla luce di quanto segue, appare errato.
fondo perizia 6 maggio quota ricorrente
n. 314 Fr. 240'000.- x 3/4 Fr. 180'000.n. 337 Fr. 60'000.- Fr. 60'000.n. 339 Fr. 1'300.- Fr. 1'300.n. 383 Fr. 1'500.- Fr. 1'500.n. 416 Fr. 24'000.- Fr. 24'000.n. 465 Fr. 30'000.- x 1/3 Fr. 10'000.n. 467 Fr. 8'000.- x 1/3 Fr. 2'667.n. 472 Fr. 100'000.- x 1/3 Fr. 33'333.n. 561 Fr. 30'000.x 1/3 Fr. 10'000.-
Fr. 494'800.- Fr. 322'800.-
A seguito delle contestazioni mosse dall'assicurata, secondo cui la casa d'abitazione (part. n. 314) si trova nel nucleo del villaggio, è stata edificata alcune centinaia d'anni fa ed è in uno stato tale da renderne impossibile la locazione a terzi fatta salva una costosa ristrutturazione, il 16 settembre 2008 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme al comproprietario di alcuni dei succitati mappali.
Nella perizia del 22 settembre 2008 (docc. 237 e 238) l'esperto ha fornito delle spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse dai (com)proprietari ed ha spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le necessarie informazioni.
Nel suo referto ha poi precisato quanto segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale."
Lo specialista ha specificato che le censure mosse dalla ricorrente e dall'altro comproprietario non presentavano nuovi elementi che non fossero già stati considerati in occasione della prima perizia, fatta salva l'introduzione del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti, che impedisce la ristrutturazione e la trasformazione degli edifici situati sulle particelle nn. 472 e 561 RFD di __________.
Tenendo conto di questi fattori, passando in rassegna ognuno dei fondi in questione, la seconda perizia ha confermato il valore precedentemente proposto per i mappali nn. 314, 337, 339, 383, 416, 465 e 467.
Per i fondi n. 472 e n. 561, invece, il perito ha evidenziato che il valore cubimetrico risulta troppo elevato in considerazione dello stato degli immobili ed in confronto a casi simili. Anche il valore dei terreni è apparso troppo elevato rispetto ai terreni aventi le medesime caratteristiche.
Pertanto, l'esperto ha allestito due nuove perizie esponendo i criteri di valutazione generali, i criteri di valutazione particolari come il valore venale dei fabbricati, dei terreni ed i costi secondari, gli accertamenti e la ricerca effettuati per giungere alla sua valutazione.
La particella n. 472 (doc. 234) misura 22'610 mq, è situata fuori zona edificabile, è composta di una stalla di 65 mq, un diroccato di 49 mq ed un prato di 22'496 mq. Si tratta di un terreno prativo in leggera pendenza che ha una forma abbastanza regolare, ha un accesso dalla strada comunale, è situata in zona tranquilla ed è allacciata all'acqua, alla corrente elettrica, al telefono ed alla fognatura.
La stalla (sub. A) è un'antica costruzione che presenta una struttura portante in muratura di pietrame, una soletta in trave di legno, un tetto a falde di legno coperto con lamiera, i serramenti in legno ed il pavimento in selciato ed assi di legno. Sia lo stato di conservazione sia il genere delle finiture sono normali. Non è presente nessuna installazione e la stalla è composta di un locale al piano seminterrato e di uno al piano rialzato.
Per valutarne il valore venale, l'ing. __________ ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore a reddito.
La cubatura dell'edificio è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo eseguito in loco. Il valore cubimetrico unitario tiene conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso. La cubatura è stata fissata in 364 mc e considerando una valutazione di Fr. 50.-/mc, il fabbricato ha un valore di Fr. 18'200.-.
Il valore del terreno è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite, poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere applicato. Tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie conoscenze ed esperienza, il perito ha fissato in Fr. 3.-/mq il valore del terreno. Riportandolo su 22'610 mq si ottiene un valore di Fr. 67'830.- che, sommato al precedente importo, dà un valore venale dell'intera particella arrotondato a Fr. 80'000.- (doc. 227).
Il fondo n. 561 (doc. 246) è costituito di una stalla di 27 mq e di un prato di 4'497 mq, per complessivi 4'524 mq. È situato fuori zona edificabile, confina con altre proprietà private tra cui la stessa n. 472 sulla quale si transita (onere di passo) per potervi accedere. Anch'esso è un terreno prativo in leggera pendenza che ha forma irregolare, è posto in zona tranquilla e dispone di tutti gli allacciamenti. La descrizione della stalla (sub. A) è la medesima di quella presente sulla particella n. 472, così pure il valore cubimetrico del fabbricato ed il valore al mq del terreno. La valutazione della stalla ammonta quindi a Fr. 7'550.- (151 mc x Fr. 50.-/mc), mentre quella del sedime è di Fr. 13'572.- (4'524 mq x Fr. 3.-/mq), per ottenere un valore venale totale arrotondato a Fr. 20'000.- (doc. 239).
9. Secondo la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
10. Nel caso in esame, sia con l'opposizione che con il ricorso l'assicurata si è lamentata essenzialmente dell'eccessiva valutazione del fondo n. 314 (Fr. 240'000.-), sul quale è edificato l'edificio che è stato la sua abitazione fino al 17 aprile 2007 (cfr. supra).
Ora, come la prima, anche la seconda perizia dell'Ufficio stima è giunta a questo valore venale, non avendo rilevato nuovi elementi che potessero modificare la valutazione del 6 maggio 2008.
È solo relativamente alle particelle n. 472 e 561 RFD di __________ che l'ing. __________, dopo avere esperito un sopralluogo, ha modificato alcuni parametri stabiliti in precedenza dalla collega, ossia ha ridotto il valore al mc dei fabbricati edificati su questi due fondi ed il valore al mq dei sedimi circostanti.
Poi, una volta che l'Amministrazione si è rideterminata sulla questione emanando la decisione su opposizione, l'insorgente non ha più concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto della nuova perizia immobiliare del 22 settembre 2008, ossia si è limitata a riproporre le medesime critiche espresse con l'opposizione.
Dette critiche, peraltro, sono di carattere generale, vertendo unicamente sulla vetustà e sull'inutilizzabilità dell'abitazione.
Per contro, l'Ufficio stima si è pronunciato sulle censure della ricorrente sia verbalmente, in loco, con __________, sia per iscritto nella sua seconda perizia, dove ha motivato dettagliatamente gli elementi che ha preso in considerazione per giungere alle sue conclusioni.
Ritenuto come nelle proprie valutazioni i periti abbiano considerato gli immobili al loro stato (nel 2008) tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi ai fondi, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che gli elementi di dissenso sollevati dall'assicurata non sono tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie, in particolare della seconda.
Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti del ramo che si sono basati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono peraltro a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del 6 maggio 2008 e del 22 settembre 2008, che risultano pienamente affidabili e ben motivate (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b). Di conseguenza, il valore commerciale della particella della ricorrente va mantenuto in Fr. 130'000.-, come correttamente stabilito dalla Cassa nella decisione impugnata, la quale deve quindi essere confermata, mentre il ricorso deve pertanto essere respinto.
11. Alla luce delle nuove valutazioni peritali, la Cassa di compensazione ha quindi ricalcolato la sostanza immobiliare appartenente all'assicurata e con la decisione su opposizione l'ha stabilita in Fr. 324'865.-.
D'avviso di questo Tribunale, invece, la situazione si presenta come segue:
fondo perizia 22 settembre quota ricorrente
n. 314 Fr. 240'000.x 3/4 Fr. 180'000.n. 337 Fr. 60'000.- Fr. 60'000.n. 339 Fr. 1'300.- Fr. 1'300.n. 383 Fr. 1'500.- Fr. 1'500.n. 416 Fr. 24'000.- Fr. 24'000.n. 465 Fr. 30'000.- x 1/3 Fr. 10'000.n. 467 Fr. 8'000.- x 1/3 Fr. 2'667.n. 472 Fr. 80'000.x 1/3 Fr. 26'667.n. 561 Fr. 20'000.- x 1/3 Fr. 6'667.-
Fr. 464'800.- Fr. 312'801.-
12. Stabilita la quota parte spettante all'insorgente, resta da esaminare se ha diritto alle prestazioni complementari.
Ora, per pura ipotesi di lavoro, anche volendo considerare gli altri importi che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella decisione su opposizione, somme peraltro non contestate dalla ricorrente, si ottiene innanzitutto una sostanza computabile ammontante a Fr. 241'401.- (Fr. 312'801.- [proprietà fondiaria lorda al valore commerciale] – Fr. 46'400.- [debiti ipotecari] – Fr. 25'000.- [quota fissa di sostanza non computabile]).
In seguito, nei redditi non computabili va aggiunto 1/10 di questa sostanza computabile, ossia Fr. 24'140.-.
Le spese riconosciute all'insorgente vanno quindi confermate in Fr. 37'394.- (Fr. 4'200.- [contributo fisso assicurazione malattia] + Fr. 2'243.- [interessi ipotecari] + Fr. 1'296.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 27'375.- [retta per degenti in istituto] +Fr. 2'280.- [spese personali per beneficiari AVS degenti in casa anziani]).
Infine, i redditi computabili sono pari a Fr. 40'470.- (Fr. 24'140.- [1/10 della sostanza computabile] + Fr. 11'148.- [rendita AVS] + Fr. 5'182.- [valore locativo delle proprietà fondiarie]).
In queste circostanze, anche dopo avere ridotto la sostanza immobiliare appartenente alla ricorrente, le sue entrate superano ancora le sue uscite, perciò non v'è spazio per poterle concedere di beneficiare di prestazioni complementari.
13. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti