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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 33.2008.5

29. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,119 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Immobile non abitato dall'istante valutato al valore venale con perizia dell'Ufficio stima.Il debito ipotecario è assunto per metà dalla ricorrente,quindi pure gli interessi ipotecari.Sostanza mobiliare al 1 gennaio,ma se consumo di sostanza porsi al momento in cui sorge il diritto.Indigente:AG data

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2008.5   TB

Lugano 29 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 marzo 2008 emanata da

Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Il 12 febbraio 2008 (docc. 14-21) RI 1, 1941, ha postulato la concessione di prestazioni complementari, che le sono però state negate dalla Cassa di compensazione con decisione del 25 febbraio (doc. 23), a motivo che i suoi redditi computabili (Fr. 33'890.-) superavano le spese riconosciute (Fr. 32'074.-).

                                  B.   Con l'opposizione del 4 marzo 2008 (doc. 36) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha evidenziato che gli interessi passivi a suo esclusivo carico assommano a Fr. 316,25 (e non a Fr. 158.- come fissato dalla Cassa). Inoltre, ha rilevato che il valore di stima del fondo n. 499 RFD di __________ è di Fr. 78'245.- (non di Fr. 105'000.-) e che, ritenendone una quota di 7/16 in virtù della successione relitta dal marito nel 1978 (docc. 28-31), all'opponente spetta una sostanza di Fr. 34'232.- (compresi Fr. 1'000.- per l'automobile e Fr. 4'810.di deposito a risparmio). Dedotti poi il debito ipotecario di Fr. 9'100.- (contro i Fr. 4'550.-) ed il forfait di Fr. 25'000.-, si ottiene una sostanza netta di Fr. 5'952.- (contro i Fr. 81'260.- determinati dalla Cassa), quindi un reddito non privilegiato di Fr. 595.-, con conseguente attribuzione di una prestazione complementare di Fr. 5'873.-.

                                  C.   La Cassa di compensazione ha respinto la citata opposizione con decisione su opposizione del 13 marzo 2008 (doc. A), poiché considerando 7/16 del valore venale di Fr. 210'000.- della particella in questione calcolato dall'Ufficio stima, il reddito determinante risulta superiore al fabbisogno. Ha poi contestato che l'assicurata si sia assunta l'intero debito ipotecario, essendo proprietaria del predetto fondo in comunione ereditaria con la figlia.

                                  D.   Con ricorso del 29 aprile 2008 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dal medesimo legale, ha comprovato che la figlia coerede dispone di un conteggio personale della sua parte di debito ipotecario e quindi dei rispettivi interessi passivi, pertanto il fabbisogno va fissato in Fr. 32'231.-. La sostanza da ritenere è dunque pari a Fr. 88'585.- ([Fr. 210'000.x 7/16] + Fr. 4'810.- + Fr. 1'000.- - Fr. 9'100.-), ossia una sostanza netta di Fr. 63'585.- e, rispettivamente, una sostanza computabile di Fr. 6'358.-, per ottenere un reddito pari a Fr. 32'122.-. Le spetta una PC di Fr. 109.- annui.

                                  E.   Nella risposta del 7 maggio 2008 (doc. III) la Cassa ha riconfermato la decisione impugnata, mentre la ricorrente ha prodotto diversa nuova documentazione (doc. VII) a comprova che la sua situazione economica è mutata nel frattempo, perciò la sostanza va ridotta di Fr. 5'810.- ed il reddito privilegiato di Fr. 581.-, ciò che le permette di beneficiare di una PC dal 1° maggio 2008.

La Cassa ha accolto l'eliminazione dal calcolo del deposito a risparmio (Fr. 4'810.-), ma anche così la PC è negata (doc. VIII), circostanza, questa, contestata dall'insorgente (doc. X).

Il TCA ha svolto alcuni accertamenti (doc. XVI) di cui si dirà, se necessario, nel proseguo di causa.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari dal 1° febbraio 2008.

nel merito

                                   3.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   4.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.       18 140 franchi per le persone sole,

2.       27 210 franchi per i coniugi,

3.       9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.       13 200 franchi per le persone sole,

2.       15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.       3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

"a.  spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"  (…)

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)".

                                   5.   Con il ricorso l'assicurata contesta la sostanza netta che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella decisione su opposizione, benché questo importo non sia stato nemmeno quantificato, malgrado differisca da quello ritenuto nella decisione formale.

A dire della ricorrente, l'ammontare di Fr. 68'135.- ([Fr. 210'000.- x 7/16] + Fr. 4'810.- di deposito a risparmio + Fr. 1'000.- per l'automobile – Fr. 4'550.di debiti ipotecari – Fr. 25'000.di quota non computabile) è errato e va corretto in Fr. 63'585.-, poiché il debito ipotecario di Fr. 9'100.- che ella aveva al 31 dicembre 2007 nei confronti della Banca __________ è interamente a suo carico e non va quindi diviso con la figlia. Quest'ultima è sì detentrice di una quota di 9/16 del fondo n. 499 RFD di __________ detenuto in comunione ereditaria con la ricorrente, che possiede i restanti 7/16, ma è a sua volta debitrice ipotecaria unica presso il medesimo istituto bancario per altri importi (doc. B). Di conseguenza, vanno adeguati pure gli interessi ipotecari ascrivibili nei suoi redditi computabili (Fr. 316.-).

Per quanto attiene innanzitutto alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per la determinazione del valore della summenzionata particella, fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, secondo cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente deve essere computata al valore corrente.

                                   6.   Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematica-mente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC Nr. 5). A mente del Tribunale federale delle assicurazioni, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

Nella fattispecie, il valore venale di Fr. 210'000.del mappale n. 499 RFD di __________ determinato dall'Ufficio cantonale di stima è stato calcolato in virtù del summenzionato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la cui applicazione - corretta - non è stata (più) contestata dall'assicurata in sede ricorsuale.

Stabilito il valore complessivo dell'immobile, resta da determinare la quota parte spettante all'insorgente. Ora, in conformità delle disposizioni testamentarie del defunto marito della ricorrente (doc. 29), proprietario del mappale n. 499 RFD di __________, all'interessata vanno computati 7/16 del valore commerciale - e non un mezzo come erroneamente ritenuto dall'Amministrazione -, quindi Fr. 91'875.- e non Fr. 105'000.-.

                                   7.   Risolto questo aspetto, occorre ancora definire l'ammontare del debito ipotecario da dedurre dalla sostanza mobile ed immobile.

Sulla base dei documenti bancari giustificativi che attestano al 31 dicembre 2007 da un lato un debito di Fr. 2'700.- con interessi debitori di Fr. 92,63 (doc. 11), d'altro lato un debito di Fr. 6'400.- con rispettivi interessi passivi di Fr. 222,63 (doc. 10), la Cassa ha riconosciuto alla ricorrente soltanto la metà della somma di questi importi, ossia Fr. 158.- ([Fr. 92,63 + Fr. 222,63] : 2), a motivo che l'altra metà è a carico della figlia, comproprietaria in comunione ereditaria.

L'insorgente, dal canto suo, sostiene che questi importi siano interamente a suo carico, mentre la figlia - ed ella soltanto - si deve fare carico di altri debiti derivanti sempre da questo immobile.

Dall'esame della documentazione bancaria agli atti, questo Tribunale osserva innanzitutto che gli importi contenuti nei due attestati fiscali 2007 della Banca __________ che l'assicurata afferma essere riferiti a lei soltanto, sono intestati uno ad __________ e __________ (doc. 11), l'altro ad __________ (doc. 10) e concernono entrambi dei prestiti ipotecari variabili. Quindi, il debito di Fr. 2'700.- (conto n. __________) ed i relativi interessi passivi ammontanti per il 2007 a Fr. 92,63 appaiono accollati all'assicurata ed alla figlia, mentre quello di Fr. 6'400.- (conto n. __________), unitamente agli interessi ipotecari di Fr. 222,63 maturati nel 2007, si riferisce al marito della ricorrente, tuttavia deceduto nel 1978.

Per contro, __________ è la titolare sia del conto n. __________ concernente un prestito ipotecario variabile attestante al 31 dicembre 2007 un debito di Fr. 8'500.- ed interessi passivi per Fr. 138,13, sia del conto n. __________ relativo ad un prestito ipotecario __________, la cui relazione, che ha maturato Fr. 135.- di interessi ipotecari nel 2007, è stata estinta il 30 giugno 2007 a seguito del rimborso del capitale restante a suo debito (doc. B).

Dal profilo fiscale, il TCA osserva che nella notifica di tassazione IC 2006 del 7 giugno 2007 (doc. 7) la ricorrente ha dichiarato a titolo di debiti da comunioni ereditarie e indivisioni (posta n. 31.3) l'importo di Fr. 4'950.- e che l'autorità fiscale ha confermato questa somma. Nessun interesse passivo privato è stato invece indicato dall'assicurata, mentre la competente autorità ha corretto questa posta (n. 14.3) in Fr. 201.-. Le deduzioni da comunioni ereditarie e indivisioni (n. 14.5) indicate in Fr. 638.- sono invece state annullate dall'Ufficio di tassazione di __________.

Detta notifica di tassazione è cresciuta incontestata in giudicato.

Quanto all'anno successivo, nella dichiarazione d'imposta per il 2007 (doc. VI/1) compilata il 16 aprile 2008, l'assicurata medesima ha esposto un debito di Fr. 4'550.- e delle deduzioni da comunioni ereditarie di Fr. 625.-. Anche questa volta l'interessata non ha segnalato alcun interesse passivo privato.

La notifica di tassazione IC/IFD 2007 emessa il 4 giugno 2008 (doc. XVII) ha confermato in Fr. 4'550.- il debito ipotecario a carico della ricorrente ed ha fissato in Fr. 188.- gli interessi passivi. Le deduzioni da comunione ereditarie sono state eliminate.

Come per l'anno precedente, anche questa tassazione fiscale è cresciuta in giudicato siccome l'assicurata non ha sollevato alcuna contestazione.

Stanti gli elementi che precedono, questo Tribunale ritiene di poter affermare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti), che al 31 dicembre 2007 il debito a carico dell'insorgente derivante dal prestito ipotecario acceso presso la __________ ammonta a Fr. 4'550.-, ovvero alla metà della somma degli importi riportati dai due conti bancari intestati uno alla ricorrente insieme alla figlia, l'altro al defunto marito dell'assicurata ([Fr. 6'400.- + Fr. 2'700.-] : 2).

Alla stessa stregua, gli interessi ipotecari computabili nelle spese riconosciute della ricorrente assommano alla metà di Fr. 315,26 ([Fr. 92,63 + Fr. 222,63] : 2), quindi a Fr. 158.-.

Il TCA osserva in proposito che, giuridicamente, il capitale e gli interessi passivi in questione dovuti alla banca creditrice dovrebbero essere suddivisi in base alle quote di comproprietà dei debitori. È tuttavia possibile, come comprovano le circostanze, che fra l'assicurata e la figlia sia stato concluso un accordo interno che prevede la suddivisione a metà degli oneri ipotecari.

Ora, se si ritenessero gli importi corrispondenti alle quote parti legali, l'ammontare della deduzione della sostanza sarebbe inferiore (Fr. 9'100.- x 7/16 = Fr. 3'981.-) e quindi andrebbe a discapito della ricorrente.

Vanno quindi computati e confermati i summenzionati importi che anche la stessa Cassa di compensazione ha individuato.

                                   8.   Infine, occorre stabilire l'importo della sostanza mobiliare, anch'esso contestato dall'insorgente.

Nelle more istruttorie, l'assicurata ha prodotto un documento attestante un importo di Fr. 11,33 quale saldo del suo conto corrente postale al 30 aprile 2008 (doc. VI/2). A suo dire, quindi, il deposito a risparmio di Fr. 4'810.ritenuto dalla Cassa sulla scorta del saldo del CCP al 31 dicembre 2007 andrebbe eliminato dalla tabella di calcolo PC, insieme con il valore dell'automobile di Fr. 1'000.- divenuto nullo. Nel complesso, dunque, la sostanza netta dovrebbe essere ridotta – oltre che di Fr. 4'550.- per la questione del debito ipotecario risolta, come visto, negativamente – di ulteriori Fr. 5'810.- (doc. VI).

L'art. 23 OPC-AVS/AI definisce i redditi e la sostanza determinanti nel tempo.

Per il capoverso 1, di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

In virtù del capoverso 2, per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

Giusta il capoverso 3, il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

Secondo il capoverso 4, se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 e 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

Per quanto qui di interesse, di principio fa dunque stato la sostanza esistente al 1° gennaio 2008 (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Tuttavia, fra il momento determinante del 1° gennaio 2008 ed il 30 aprile 2008, ossia con l'introduzione del ricorso in oggetto, l'assicurata ha fatto valere un consumo di sostanza (da Fr. 4'810.- a Fr. 11.-).

In tale evenienza interviene dunque l'eccezione al suesposto principio ma, a differenza di quanto chiede la ricorrente, occorre tenere conto della sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI), ovvero al   1° febbraio 2008.

A questo proposito, il TCA ha potuto accertare presso l'assicurata medesima che al 31 gennaio 2008 il saldo sul suo conto corrente postale era di Fr. 4'044,28 (doc. C2).

Accertata, in effetti, un'evoluzione della situazione economica dell'insorgente, questo Tribunale argomenta che, anche considerando l'ammontare del suo deposito a risparmio fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione, la conclusione sarebbe, all'ora attuale, sfavorevole all'assicurata, siccome al 13 marzo 2008 i suoi risparmi ammontavano a Fr. 4'678.- (doc. C4).

Da ultimo, in merito alla soppressione del valore di Fr. 1'000.- dell'automobile esposto fiscalmente nella notifica di tassazione IC 2006 e non più nella dichiarazione per il 2007, questo TCA ammette la modifica di questo importo così come sollevata dalla ricorrente, siccome nella IC 2007 l'autorità fiscale ha accettato questa diminuzione di sostanza mobile – sebbene essa si riferisca al 31 dicembre 2007 e non al 31 gennaio 2008.

In conclusione, quindi, a titolo di deposito a risparmio e contanti va ritenuto l'importo di Fr. 4'044.-, mentre quali altri fattori della sostanza non va più computato alcunché.

Stanti così le cose, la sostanza lorda della ricorrente ammonta a Fr. 95'919.- (Fr. 4'044.- + Fr. 91'875.-). Deducendo il debito ipotecario di Fr. 4'550.si ottiene una sostanza netta di Fr. 91'369.- e, conseguentemente, una sostanza computabile di Fr. 66'369.- (Fr. 91'369.- - Fr. 25'000.-). Nei redditi computabili va quindi riportata la somma di Fr. 6'637.-. Pertanto, i redditi computabili ammontano complessivamente a Fr. 32'401.- (Fr. 6'637.- + Fr. 23'364.- + Fr. 2'400.-).

Ammontando la quota delle spese riconosciute a Fr. 32'074.- (Fr. 18'140.- [fabbisogno vitale] + Fr. 4'488.- [cassa malati] + Fr. 158.- [interessi ipotecari] + Fr. 600.- [spese di manutenzione] + Fr. 8'688.- [pigione annua]) queste ultime non eccedono i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Ritenuti dunque i parametri applicabili al periodo in questione, non v'è spazio per accordare all'insorgente delle prestazioni complementari dal 1° febbraio 2008. Il ricorso è respinto.

                                   9.   Contestualmente al ricorso, l'assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).

I tre presupposti cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004, U 102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., ad art. 61, N. 88 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre 2000, I 396/99).

L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Dal punto di vista temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).

Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, pag. 165).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004, U 102/04).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).

In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, pag. 490).

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b).

                                10.   Dal certificato per l'ammissione all’assistenza giudiziaria, allestito il 3 giugno 2008 (doc. B1), emerge che l'assicurata ha 67 anni, è vedova ed è proprietaria nella misura di 7/16 di un immobile, la cui quota parte di valore di stima è di Fr. 34'232.-. All'ora attuale, i suoi introiti sono costituiti dalla sola rendita AVS annua pari a Fr. 23'364.- (doc. B2).

A titolo di spese, la ricorrente deve fare fronte annualmente ad un affitto di Fr. 8'688.-, al pagamento di interessi ipotecari di Fr. 158.-, delle imposte fra comunali, cantonali e federali ammontanti a circa Fr. 1'200.- e del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria di Fr. 4'860.-. I premi delle coperture complementari alla cassa malati Fr. 1'171.- non rientrano per contro nel calcolo del suo fabbisogno vitale.

Nel dettaglio, per il calcolo del diritto all'assistenza giudiziaria, la disponibilità mensile della ricorrente è dunque di Fr. 1'927.-.

Quanto al suo fabbisogno mensile, esso deve essere calcolato sulla scorta dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF).

In concreto si hanno così Fr. 1'100.- di minimo esistenziale per una persona sola (cfr. circolare n. 17/2000 del 27 dicembre 2000 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in vigore dal 1° gennaio 2001).

Quale supplemento, a ciò si aggiungono il canone di locazione effettivamente pagato per l'appartamento (Fr. 724.-) - senza le spese di elettricità e/o gas perché già considerate nell'importo base mensile -, l'interesse ipotecario (Fr. 13.-), le imposte (Fr. 100.-) ed il premio della cassa malati (Fr. 405.-).

In complesso, il fabbisogno minimo mensile della ricorrente risulta dunque di Fr. 2'342.-, cifra indubbiamente superiore alle disponibilità finanziarie reali dell'assicurata.

In conclusione, è indubbio che da una parte la ricorrente si trova nel bisogno; dall'altra parte, che ella non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento di un legale appare giustificato. Inoltre, di primo acchito il ricorso, portante sull'esame di alcune poste conteggiate dalla Cassa di compensazione - di non facile lettura tanto che ha necessitato di diversi accertamenti da parte del TCA -, non pareva essere privo di fondamento.

L'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2008.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 33.2008.5 — Swissrulings