Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2008 33.2008.4

20. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,085 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

La cancellazione del D d'usufrutto equivale alla rinuncia di un reddito della sostanza. Il reddito ipotetico dell'usufrutto è considerato come rinuncia al reddito,non alla sostanza. I redditi a cui ha rinunciato sono considerati come i redditi a cui non ha rinunciato.Il valore dipende dall'uso fatto

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2008.4   TB

Lugano 20 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2008 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 febbraio 2008 emanata da

Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Il 21 luglio 2007 RI 1, 1926, ha fatto richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS (doc. 1), che la Cassa cantonale di compensazione le ha negato con decisione del 14 gennaio 2008 (doc. 41), a motivo che il reddito non privilegiato ammontava a Fr. 36'087.- ed il fabbisogno a Fr. 30'954.-.

                               1.2.   All'opposizione del 12 febbraio 2008 (doc. 47) dell'assicurata ha fatto seguito la decisione su opposizione del 25 febbraio 2008 (doc. A) della Cassa cantonale di compensazione, che ha confermato la sua precedente decisione, osservando che l'Ufficio cantonale di stima ha eseguito una perizia dei due fondi detenuti in comunione ereditaria dall'opponente, calcolando un valore venale di Fr. 430'000.-, stato nel 1985 (docc. 37-39). Inoltre, siccome l'assicurata ha rinunciato alla sua quota successoria in cambio del diritto d'usufrutto vita natural durante su questi immobili ed in seguito questo diritto è stato cancellato in vista della vendita dei fondi a terze persone, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC la Cassa ha fatto rientrare nel reddito dell'assicurata il valore di quell'usufrutto, calcolato in Fr. 11'703.-.

                               1.3.   Con ricorso dell'11 marzo 2008 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha contestato che le sia stato imputato il valore dell'usufrutto costituito sui fondi nn. 103 e 108 MF di __________, diritto a cui ha rinunciato nel 1989 e nel 1987. La ricorrente ha fatto valere che lo stato della casa edificata sul mappale n. 108 era a quel momento pessimo, tanto che è stata abbattuta dai proprietari che l'hanno acquistata nel 1987. In quelle condizioni, l'immobile non fruttava alcun reddito. Pertanto, non v'è stata una rinuncia al diritto d'usufrutto. Ad ogni modo, anche applicando la deduzione annua di Fr. 10'000.- in caso di alienazione, non sarebbe più computabile alcun valore né di reddito né di sostanza a titolo di rinuncia. Il valore dell'usufrutto cifrato in Fr. 11'703.- va eliminato dai suoi redditi non privilegiati.

                               1.4.   Nella risposta di causa (doc. V) la Cassa, rifacendosi alle osservazioni del 3 aprile 2008 (docc. 90-92) dell'Ufficio stima riguardo alle censure tecniche sollevate dalla ricorrente, il 16 aprile 2008 (doc. V) ha rifatto il calcolo delle PC. Anche tenendo conto della metà del nuovo valore d'usufrutto determinato dall'Ufficio stima in Fr. 14'040.-, l'amministrazione giunge sempre ad un superamento del fabbisogno (Fr. 29'783.-) da parte del reddito non privilegiato (Fr. 31'404.-) e quindi l'insorgente non ha diritto ad una prestazione complementare.

La documentazione prodotta dalla ricorrente riguardante i fondi (docc. IX, XI e XIV) è stata sottoposta per esame all'Ufficio stima, che si è riconfermato nelle sue osservazioni (doc. XVIbis).

                                         in diritto

in ordine

                               2.1.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006.

In caso di modifica delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto – in concreto: rifiuto di concedere delle prestazioni complementari – che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31 gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).

Nella fattispecie, dato che le prestazioni richieste riguardano l'anno 2007, fanno stato le norme della LPC – e della relativa  Ordinanza (OPC-AVS/AI) - in vigore fino al 31 dicembre 2007.

nel merito

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/ AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   In virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

Per l'anno 2007, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'480.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006).

Per il Cantone Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di reddito (cfr. Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL 6.4.5.3.2).

Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"  (…)

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…)."

L’art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"  (…)

b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

(…)"

                               2.4.   Su mandato della Cassa di compensazione (doc. 24), l'Ufficio stima ha proceduto alla valutazione delle particelle nn. 103 e 108 MF di __________. Con perizie dell'11 dicembre 2007 (docc. 93-100) l'Ufficio cantonale di stima ha valutato al valore venale, stato nel 1985, sia la part. n. 103 di 77 mq (Fr. 30'000.-) sia la part. n. 108 di 1'640 mq (Fr. 400'000.-), dando una dettagliata descrizione dei fondi, dei fabbricati e dei calcoli che l'hanno portato a determinare queste somme.

La valutazione di questi fondi è stata fatta risalire al 1985, ovvero a quando i coeredi RI 1, vedova dell'allora proprietario dei summenzionati immobili, __________, figlio del defunto e __________, figlia del de cujus, per atto notarile n. 1398 del notaio avv. __________ hanno dapprima sciolto la comunione ereditaria attribuendo entrambi i fondi al figlio __________ (docc. 29-34); poi, contestualmente il nuovo proprietario ha concesso alla mamma il diritto d'usufrutto vita natural durante sui suoi due beni immobili ereditati (doc. 35).

Il 29 settembre 1987 (doc. 70) l'usufruttuaria ha rinunciato al suo diritto chiedendone la cancellazione, siccome il giorno successivo è avvenuto il trapasso immobiliare del fondo n. 108 da parte di __________ verso terze persone, che hanno acquistato questa proprietà per Fr. 450'000.- con atto notarile n. 500 dell'avv. __________, rogato il 24 agosto 1987 (docc. 63-65).

La part. n. 103 è stata invece oggetto di un diritto di compera rogato il 4 luglio 1989 (docc. 72-79) sempre dall'avv. __________, diritto che, a dire del legale della ricorrente, è stato esercitato come previsto entro il 31 dicembre 1989 con conseguente cancellazione del diritto d'usufrutto a favore dell'assicurata (doc. I pag. 3).

Conformemente alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC, che prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la prestazione complementare della ricorrente la Cassa di compensazione ha tenuto conto del valore del diritto d'usufrutto che ella deteneva sui fondi 103 e 108 MF di __________ (doc. 60), perché questo diritto è stato cancellato. Questa cancellazione ha la sua ragione d'essere nella vendita di questi immobili a terze persone (docc. 62-65 e docc. 74-79) da parte del figlio della ricorrente, nudo proprietario di entrambe le particelle dal momento dello scioglimento della comunione ereditaria avvenuto nell'anno 1985 (docc. 29-34).

Applicando poi il tasso del 7,25% (doc. 88) al valore di stima di Fr. 161'431.- attribuito nel 1985 ai predetti immobili (doc. 85), la Cassa ha stabilito in Fr. 11'703.- il valore del diritto d'usufrutto (reddito dell'immobile) a cui l'assicurata ha rinunciato e l'ha quindi ripreso, riportandolo nei suoi redditi non privilegiati. Nel fabbisogno ha comunque inserito la voce corrispondente delle spese di manutenzione dei fabbricati, cifrandola in Fr. 2'926.-.

                               2.5.   Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a).

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

In ambito di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.

In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

                               2.6.   Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immeditata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà.

La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

                               2.7.   Con il ricorso l'assicurata lamenta il computo del diritto d'usufrutto iscritto a Registro fondiario a suo favore nel 1985 sulle part. nn. 103 e 108 MF __________ contestualmente allo scioglimento della comunione ereditaria a cui partecipava insieme ai figli dal 1975, ossia dalla scomparsa del marito. È vero che questo diritto d'usufrutto è stato cancellato nel 1987 (doc. 70) sul fondo n. 108 e nel 1989 (doc. 73) sul mappale n. 103, ma ritenuto che esso non dava alcun frutto siccome i predetti mappali né servivano né potevano servire da abitazione talmente erano malridotte le costruzioni ivi edificate, nessun valore può dunque essere riportato nei redditi della ricorrente a titolo di rinuncia d'usufrutto.

Secondo l'art. 462 cpv. 1 CC vigente fino al 31 dicembre 1987, il coniuge superstite in concorso con i discendenti può optare tra la metà della successione in usufrutto ed un quarto in proprietà. Il suo diritto di successione è interamente protetto dalla porzione legittima (art. 471 n. 4 CC). Se sceglie il quarto in proprietà, la parte spettante ai discendenti è di tre quarti; la legittima di questi ultimi è di tre quarti delle loro quote riunite, dunque di 9/16 (3/4 x 3/4); la quota disponibile è così di 3/16. Se il coniuge opta per l'usufrutto, i discendenti ricevono l'intera successione, ma essa è gravata per metà dall'usufrutto (FF 1979 II 1119, 1268).

Nella fattispecie, come visto, il marito della ricorrente, proprietario dei fondi nn. 103 e 108 MF di __________, è deceduto nel 1975. La comunione ereditaria che si è costituita con il suo decesso era composta dell'assicurata e dei due figli __________ e __________ ed è stata sciolta con istromento notarile dell'8 marzo 1985, rogito n. 1398 del notaio avv. __________.

Contestualmente alla suddivisione ereditaria, la ricorrente ha ottenuto il diritto d'usufrutto che, per accordo dei coeredi, è stato costituito non solo su metà dei beni immobili del marito defunto (art. 462 cpv. 1 vCC), ma sull'integralità delle proprietà fondiarie (doc. 60), quindi ella non ha optato per il quarto di proprietà.

Successivamente, il 24 agosto 1987 il nudo proprietario di entrambi i summenzionati fondi ha venduto la part. n. 108, il cui trapasso è avvenuto il 30 settembre 1987 (doc. 64 punto 4), cosicché con istanza del 29 settembre 1987 (doc. 70) il notaio ha chiesto la cancellazione dell'usufrutto vita natural durante di cui beneficiava l'insorgente su questo fondo.

Nel 1989 (doc. 73) è stato cancellato il diritto d'usufrutto anche sulla seconda particella, la n. 103.

Stante quanto precede, se una rinuncia del diritto d'usufrutto va ritenuta, essa concerne l'integralità dei beni immobili sui quali questo diritto è stato iscritto nel 1985

                               2.8.   Secondo l’art. 745 cpv. 2 CC, il diritto d'usufrutto attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo disposizione contraria. L'usufruttuario ha diritto al possesso, all'uso e al godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CCS). Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berna 2003, NN. 2436 e 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, op. cit., N. 2437). Egli può inoltre cedere l'esercizio dell'usufrutto, per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione, perché questo diritto (art. 758 cpv. 1 CC), a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

Nella fattispecie, come visto, le servitù personali (diritto d'usufrutto) di cui era beneficiaria la ricorrente sui fondi nn. 103 e 108 MF di __________ sono state cancellate nel 1989 e nel 1987, quindi l'assicurata ha rinunciato, senza esserne giuridicamente obbligata e senza controprestazione adeguata ai sensi della succitata giurisprudenza, al diritto d'usufrutto di cui beneficiava su di esse.

In merito alla rinuncia ad un usufrutto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito in una sentenza del 9 dicembre 1996, pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38, che il reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla prestazione complementare e non, in seguito a capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità d'ammortamento ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI (questo concetto è stato ribadito nella STFA P 16/00 del 21 dicembre 2001). Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC). Riguardo alla cessione di sostanza immobiliare con, quale controprestazione, la costituzione di un usufrutto, il TFA ha affermato che il valore capitalizzato dell'usufrutto non può essere ritenuto come elemento di sostanza (DTF 122 V 394).

A titolo di reddito a cui l'assicurata ha rinunciato va quindi computato l'intero controvalore ipotetico dell'usufrutto sui citati fondi, poiché, come visto, la ricorrente beneficiava di un diritto d'usufrutto su tutta la proprietà immobiliare.

Poco importa, poi, a quale titolo questo diritto le sia stato concesso (da successione e da donazione). Ciò che conta è che la rinuncia in questione porta su tutto il reddito della sostanza immobiliare.

Non può, su questo aspetto, essere seguita la tesi ricorsuale.

Se anche i diritti ereditari della ricorrente le davano diritto all’usufrutto su metà della sostanza, essa si è trovata beneficiaria, per rinuncia dei coeredi, di un usufrutto sui beni immobili cui, come indicato, ha rinunciato nel 1987 e nel 1989.

Resta dunque da determinare l'ammontare del reddito ipotetico dell'usufrutto di cui beneficiava l'insorgente.

                               2.9.   Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni, quando un diritto d'usufrutto viene cancellato dal Registro fondiario e vi è quindi rinuncia di un reddito della sostanza, per la determinazione del diritto alle prestazioni complementari l'importo ipotetico del diritto d'usufrutto conteggiabile varia a dipendenza delle circostanze in cui avviene questa rinuncia.

Se l'assicurato usufruttuario non abita nell'immobile in cui detiene il diritto d'usufrutto a cui ha rinunciato, il reddito ipotetico da computargli corrisponde all'importo del valore di mercato, ossia all'affitto che l'usufruttuario avrebbe potuto ottenere dal suo diritto d'usufrutto se ne avesse ceduto l'esercizio a terzi concludendo per esempio un contratto di locazione (STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.3; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine).

Se, per contro, l'usufruttuario abita nell'immobile sul quale è stato costituito a suo favore questa servitù personale ed egli rinuncia a questo diritto, quale reddito fittizio della sostanza va considerato il valore locativo giusta l'art. 12 OPC-AVS/AI (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in inizio).

Se, per motivi di salute, l'assicurato vive in una casa di cura e così anche senza rinunciare al diritto d'usufrutto non avrebbe più abitato personalmente quell'immobile, viene preso in considerazione il valore locativo (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine).

Il valore di mercato va determinato ponendosi al momento in cui l'assicurato ha rinunciato al suo diritto d'usufrutto (STFA P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 2.2).

In concreto, seppure l'interessata faccia valere che già nel 1985 lo stato delle costruzioni in questione (part. n. 108: casa d'abitazione e part. n. 103: garage) fosse pessimo ed in particolare l'abitazione fosse fatiscente, avesse il tetto in eternit e necessitasse di importanti lavori di ristrutturazione – a tal punto che essa è stata poi demolita dai nuovi proprietari nel 1987 -, non va tuttavia dimenticato che fino al 1986 questa casa è stata comunque abitata da terze persone, dando così luogo ad un reddito a favore dell'usufruttuaria (doc. IXbis).

Pertanto, la tesi ricorsuale secondo cui il valore ipotetico d'usufrutto da conteggiare nei suoi redditi sarebbe nullo a motivo della fatiscenza delle costruzioni, va respinta siccome infondata.

                             2.10.   Secondo l'assicurata, qualora si debba ad ogni modo considerare l'esistenza di un reddito della sostanza, dopo avere contattato l'Ufficio di tassazione competente conclude che in quel periodo il valore locativo della sostanza immobiliare veniva imposto al 6,5% del valore di stima fiscale (doc. IX).

Inoltre, ad esplicita richiesta dell'interessata, il 13 maggio 2008 (doc. XIbis) l'Ufficio stima ha dichiarato che, nel 1988, il valore di stima della part. n. 103 era di Fr. 139'364.-, mentre quello della part. n. 108 è stato fissato in Fr. 600.- per il pollaio ed in Fr. 15.-/ mq per il giardino, sebbene la metratura non sia stata indicata.

Dalla decisione impugnata risulta che il reddito della sostanza computato dalla Cassa ammonta a Fr. 11'703.-. Essa ha calcolato questo importo applicando il tasso del 7,25% al valore di stima complessivo di Fr. 161'431.- di entrambi i fondi nel 1985.

Con le osservazioni del 3 aprile 2008 (doc. 91) alla perizia dell'11 dicembre 2007, l'ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima ha precisato che il reddito di mercato delle part. nn. 103 e 108 è di Fr. 14'040.- (Fr. 1'440.- + Fr. 12'600, docc. 96 e 100).

Il valore di mercato del diritto d'usufrutto va determinato al momento in cui l'assicurata vi ha rinunciato. Gli atti contemplano il valore di reddito di mercato di questi fondi nel 1985 rispettivamente il valore locativo degli stessi. non invece il valore attualizzato al 1987 e al 1989. Non occorre, comunque, in concreto, rinviare gli atti alla Cassa di compensazione.

L'importo ritenuto dall'Ufficio stima (Fr. 14'040.-) è infatti superiore a quello calcolato dall'amministrazione (Fr. 11'703.-) che non permette alla ricorrente di potere beneficiare di una  prestazione complementare.

Come appare dal doc. 53 il reddito non privilegiato supera il fabbisogno di oltre 5'000.-  franchi e ciò, come indicato, pur ritenendo il valore dell’usufrutto di Fr. 11'703.-  in luogo dell’importo indicato dall’ing. __________ (doc. 91, 96 e 100) quale reddito di mercato delle due particelle citate (Fr. 14'040.- complessivamente).

Si ribadisce quindi che un rinvio per una valutazione attualizzata  di pochi anni non potrebbe portare beneficio alla ricorrente.

In esito a quanto precede, non si fa luogo alla concessione di prestazioni complementari a favore dell'assicurata per il netto superamento del reddito non privilegiato rispetto al fabbisogno calcolato.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2008.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2008 33.2008.4 — Swissrulings