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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2007 33.2006.9

5. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,404 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Assicurata invalida degente in istituto.La sua sostanza immobiliare va valutata,tramite perizia, al valore venale.Soltanto la sua quota di proprietà le sarà imputata.Lo stesso vale per il valore locativo dell'immobile ricavato dalla tassazione.Spese di malattia non giudicabili senza decisione su opp

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.9   TB

Lugano 5 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1 patr. da: RA 2  

contro  

la decisione su opposizione del 10 agosto 2006 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Da diversi anni RI 1, invalida, beneficia di prestazioni complementari. Dal 1° gennaio 2006 queste PC ammontavano a Fr. 1'909.-, di cui Fr. 75.- erano versati all'Ufficio assicurazione malattia quale quota parte per il pagamento del premio mensile di cassa malati obbligatoria.

A seguito di un riesame, il 23 giugno 2006 la Cassa ha emanato una nuova decisione avente effetto dal 1° luglio seguente, dove all'assicurata è stata computata, quale nuovo elemento, la sostanza mobiliare (Fr. 72'568.-) ed immobiliare (Fr. 85'000.-) ed i relativi elementi connessi (spese di manutenzione del fabbricato: Fr. 1'706.-; valore locativo: Fr. 6'825.-; interesse da deposito a risparmio: Fr. 362.-). La PC mensile ammontava quindi a Fr. 791.-, di cui Fr. 716.versati a lei direttamente.

                                  B.   Con decisione su opposizione del 10 agosto 2006 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del 18 luglio 2006 dell'assicurata, a motivo che occorreva inserire nel calcolo della PC la sostanza di quest'ultima acquisita per successione. In particolare, la sostanza immobiliare è stata computata al valore venale, non servendole da abitazione siccome degente presso l'istituto __________. La soluzione suggerita dall'opponente ("non esistono discendenti diretti, per cui nel tempo il Cantone ricupererà integralmente le rendite versate, esistendo cospicue garanzie immobiliari.") è stata infine respinta, non potendo essere considerata legalmente attuabile.

                                  C.   Contro questa decisione il 14 settembre 2006 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dalla mamma a sua volta patrocinata dall'avv. RA 2, ha interposto ricorso, evidenziando che quale parte di sostanza non computabile dovrebbe essere ritenuta la somma di Fr. 75'000.in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC, anziché i soli Fr. 25'000.-. Inoltre, nel fabbisogno non si sarebbe tenuto conto delle altre spese di malattia connesse con la sua degenza presso il citato istituto. Infine, la ricorrente censura la riduzione della PC in funzione della valutazione dell'abitazione primaria della mamma, senza peraltro che la Cassa procedesse prima ad un esame dettagliato della situazione economica della famiglia.

                                  D.   Nella risposta di causa del 6 ottobre 2006 (doc. III) la Cassa ha spiegato che il Cantone Ticino ha optato per la soluzione del forfait di Fr. 25'000.- da porre in deduzione della sostanza per le persone sole. Per le spese di partecipazione ai costi di malattia, giusta l'art. 3d LPC esse sono riconosciute separatamente ai beneficiari di prestazioni complementari.

La ricorrente ha prodotto i conteggi delle spese mediche sostenute nel 2006 (doc. V dell'Inc. n. 33.2006.8) ed ha genericamente contestato il valore dell'immobile abitato da sua mamma, ribadendo che dovrebbe essere considerato l'importo di Fr. 510'000.- anziché di Fr. 850'000.-, ritenuto per contro dalla Cassa di compensazione (doc. XII dell'Inc. 33.2006.8).

L'Amministrazione ha confermato la reiezione del ricorso (doc. VII).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   3.   Per l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una rendita AI.

L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.      tassa giornaliera;

b.      importo per le spese personali (cpv. 2).”

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                   4.   L’art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;"

                                   5.   La ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, non ritenendo corretti i dati su cui si è fondata. In primo luogo, ella ha chiesto la revisione della valutazione della proprietà di __________, poiché, a suo dire, il suo valore ammonterebbe a Fr. 510'000.- e non a Fr. 850'000.-.

La cifra di Fr. 510'000.- scaturisce dalla perizia allestita dall'Ufficio cantonale di stima su invito della stessa Cassa di compensazione e si riferisce al valore venale della particella 404 RFD di __________, di proprietà per metà della mamma dell'assicurata, mentre l'altra metà appartiene alla comunione ereditaria formata dalla mamma, dalla sorella e dalla ricorrente medesima, la quale vanta quindi una quota di un sesto su questo fondo.

                                   6.   Secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Canton Ticino, la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., P 38/96).

                                   7.   Con perizia immobiliare del 20 marzo 2006, l'Ufficio stima (arch. __________) ha stabilito in Fr. 510'000.- il valore venale complessivo del fondo in esame. Su tale base, la Cassa ha determinato l'importo imputabile all'insorgente nel 2006 quale sostanza, calcolandolo in Fr. 85'000.- (Fr. 510'000.- x 1/6).

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente deve essere computata al valore corrente.

Siccome da diversi anni l'assicurata, richiedente le prestazioni complementari, è degente in modo definitivo presso un istituto, si impone di calcolare il valore venale – e non di stima – dell'immobile di sua proprietà e di attribuirle poi soltanto l'importo relativo alla quota di sua spettanza.

Pertanto, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha fatto esperire una perizia all'Ufficio stima per calcolare il valore venale del fondo. Accertato in Fr. 510'000.-, come tale non è stato messo in discussione dalla ricorrente. Esso va quindi confermato e posto alla base del calcolo delle PC, ovviamente soltanto nella misura della sua quota parte di proprietà. Da ciò discende dunque che la somma di Fr. 85'000.- ritenuta dalla Cassa è corretta (Fr. 510'000.- x 1/6) e va confermata.

                                   8.   In merito alla lamentela riguardante la deduzione della parte di sostanza non computabile (Fr. 75'000.- o Fr. 25'000.-), va evidenziato che la soluzione adottata dall'Amministrazione è corretta.

Infatti, è vero che il citato art. 3c cpv. 1 lett. c LPC prevede che se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o ad un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente Fr. 75'000.- è preso in considerazione quale sostanza. Tuttavia, la LPC ha conferito ai Cantoni la facoltà di regolamentare autonomamente alcuni ambiti, attenendosi comunque ai parametri fissati dalla legge federale (art. 5 LPC). Per ciò che concerne la fattispecie, i Cantoni possono rinunciare ad applicare l'esonero concesso sull'immobile che serve da abitazione alle persone designate all'art. 3c cpv. 1 lett. c, ed anticipare le prestazioni complementari nell'ambito di un credito ipotecario gravante l'immobile abitato da tali persone (art. 5 cpv. 3 lett. d LPC).

In questo senso, il Cantone Ticino, quale unico Cantone in Svizzera (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 98 nota 267), quando ha emanato la Legge di applicazione della LPC (LAPC) ha optato per la soluzione del prestito ipotecario (art. 18 LAPC, artt. 3 e 4 RLAPC) e della fideiussione del Cantone (art. 19 LAPC, artt. 5-8 RLAPC), scartando la possibilità del forfait di Fr. 75'000.-.

Di conseguenza il forfait da applicare al calcolo della sostanza netta della ricorrente, persona sola, è di Fr. 25'000.-.

                                   9.   Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 3b cpv. 3 lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito della sostanza immobile (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).

Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Secondo la giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).

Fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, per determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ si fa capo alla più recente notifica di tassazione della ricorrente. Ad esplicita richiesta del TCA, l'Amministrazione ha trasmesso la notifica di tassazione 2004, che contempla un reddito della sostanza di Fr. 6'825.- (doc. Vbis). Ora, questa somma deve tuttavia essere ancora rapportata alla quota di proprietà che l'assicurata detiene sul predetto immobile. Pertanto, soltanto l'importo di Fr. 1'137.- (Fr. 6'825.- x 1/6) va ad aggiungersi al reddito non privilegiato di RI 1, e non l'intero valore locativo del fondo, come erroneamente calcolato dalla Cassa di compensazione.

Per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

In specie, ne consegue che l'importo computabile all'assicurata a questo titolo è pari a Fr. 284.- (25% di Fr. 1'137.-), anziché a Fr. 1'706.-, e come tale va incluso nelle spese riconosciute.

                                10.   Anche il reddito della sostanza mobile va considerato ai fini della determinazione delle PC.

La predetta notifica di tassazione della ricorrente evidenzia per il 2004 una sostanza liquida di Fr. 72'568.- ed un reddito della sostanza pari a Fr. 105.- (doc. Vbis).

In questi termini, l'importo di Fr. 105.- deve sostituire l'interesse da deposito a risparmio fissato dalla Cassa cantonale di compensazione in Fr. 362.-.

                                11.   Da quanto esposto il TCA conclude che conteggiando questi nuovi elementi di calcolo, il fabbisogno della richiedente assomma a Fr. 44'776.-, mentre i suoi redditi a Fr. 27'275.-. Dalla differenza di Fr. 17'501.- vanno dedotti Fr. 900.- quale quota parte del premio di assicurazione malattia a carico delle PC e successivamente il sussidio cantonale di Fr. 3'492.-. La prestazione complementare annua spettante direttamente alla ricorrente dal 1° luglio 2006 è dunque pari a Fr. 13'109.-, ovvero a Fr. 1'092.al mese. L'importo supplementare di Fr. 75.- sarà versato all'UAM per il pagamento del premio obbligatorio di cassa malati.

                                12.   Infine, la questione del rimborso delle spese di malattia non può essere affrontata ora da questo Tribunale, siccome fa difetto una espressa decisione formale della Cassa di compensazione su questo punto, decisione che potrà essere impugnata dalla ricorrente mediante un'opposizione presso la stessa Cassa. La successiva decisione su opposizione emanata dall'Amministrazione potrà, semmai, essere poi contestata davanti al TCA. Su questo aspetto, il ricorso è irricevibile.

                                13.   Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso, seppure per altri motivi, accolto, con conseguente attribuzione all'insorgente, che ha fatto capo ad un legale per la soluzione della vertenza in oggetto, di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

                                14.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

                                    §   Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata e l'incarto inviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione conforme ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente un'indennità per ripetibili pari a Fr. 300.-, IVA compresa.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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