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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2007 33.2006.7

17. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,329 Wörter·~37 min·7

Zusammenfassung

Decisione di restituzione di prestazioni PC indebitamente percepite.Procedimento penale contro l'assicurato per truffa.Gli elementi acquisiti dal Ministero pubblico per ritenere che forti somme mai dichiarate al fisco e alla Cassa sono del ricorrente appaiono palesi e sufficienti.Ricorso temerario.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.7   TB

Lugano 17 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 luglio 2006 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Dal 1988 RI 1, nato nel 1922, beneficia di prestazioni complementari all'AVS e quindi anche del pagamento del premio di cassa malati.

                                         Nel febbraio 2006 il Ministero Pubblico di Lugano è stato avvisato tramite lettera anonima che l'assicurato deteneva centinaia di migliaia di franchi su conti bancari in Svizzera ed in __________, truffando quindi lo Stato e dichiarando da anni il falso (doc. 1 degli atti del Ministero Pubblico acquisiti dal TCA).

                                  B.   Il 27 aprile 2006 (doc. 69 della Cassa) il Ministero Pubblico ha messo al corrente la Cassa cantonale di compensazione dell'ipotesi di reato di ottenimento fraudolento di prestazioni sociali da parte dell'assicurato. La Cassa ha quindi potuto prendere visione degli atti istruttori raccolti dal Ministero Pubblico (docc. 26-63) e, su tali basi, ricalcolare il diritto alle PC di RI 1 negli ultimi cinque anni (docc. 10-25 della Cassa).

Il 21 giugno 2006 (doc. 7 della Cassa) la Cassa ha emanato la decisione di restituzione dell'importo di Fr. 32'461.- percepito illegalmente dall'assicurato dal 1° luglio 2001 al 31 maggio 2006, sia sotto forma di prestazioni complementari mensili                (Fr.  29'477.-) sia di rimborsi di spese di malattia (Fr. 2'984.-).

                                  C.   L'opposizione interposta dal patrocinatore dell'assicurato (doc. 64 della Cassa) è stata rigettata con decisione su opposizione del 14 luglio 2006 (doc. A), a motivo che dagli atti penali (in particolare dalla dichiarazione del suo consulente bancario, doc. 52 della Cassa) emergeva che gli importi depositati presso un determinato istituto bancario erano i risparmi personali dell'assicurato e non, come sostenuto, del figlio.

                                  D.   Con ricorso dell'8 agosto 2006 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha in primo luogo rilevato di non aver potuto prendere conoscenza di questa fondamentale dichiarazione per contraddirla, né in sede penale né in quella amministrativa. Ha quindi ribadito che quei soldi appartengono al figlio __________ abitante in __________ e che sono stati depositati sul conto svizzero del papà "unicamente perché il figlio __________ intendeva trasferire importi che aveva lucrato dal commercio di immobili in __________ per ragioni evidenti.". L'insorgente ha inoltre contestato il comportamento assunto dal consulente bancario riguardo al mancato accertamento – allora - della provenienza dei fondi. Infine, ha chiesto la sospensione della procedura amministrativa nell'attesa di una sentenza definitiva nell'ambito penale.

Con risposta di causa del 23 agosto 2006 (doc. III) la Cassa si è integralmente confermata nella decisione impugnata.

Pendente causa, il TCA ha presentato istanza (accolta) di compulsazione degli atti penali acquisiti dal Sostituto procuratore pubblico, mettendo a disposizione del ricorrente gli estratti fotocopiati (doc. XIV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LPC.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla restituzione di prestazioni complementari concesse per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (2003-2006), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LPC, per la determinazione del diritto alle PC sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LPC validi dal 1° gennaio 2003 per gli ultimi quattro anni verificati dalla Cassa.

                                   3.   La richiesta del ricorrente di sospendere la procedura va respinta. Il TCA ritiene infatti adeguato emettere ora il giudizio. In effetti la procedura penale parallelamente condotta dal Ministero Pubblico è giunta sostanzialmente al termine della fase relativa all'acquisizione delle prove. Sulla scorta dell'incarto penale e degli atti dell'amministrazione emergono sufficienti elementi di valutazione per questo Tribunale che applica il criterio della verosimiglianza preponderante per al sua valutazione (DTF 126 V 353 c. 5b pag. 360 e rinviii) al contrario dell'ambito penale dove il giudice condanna solo a fronte di comprovata colpevolezza. Gli atti penali sin qui acquisiti, e sui quali l'assicurato si è potuto esprimere, appaiono sufficienti per il giudizio che compete al TCA senza dovere attendere i lunghi tempi del giudizio penale di merito.

nel merito

                                   4.   Oggetto del contendere è la restituzione di Fr. 32'461.- imposta dall'amministrazione al ricorrente, importo di cui RI 1 avrebbe indebitamente beneficiato dal 1° luglio 2001 al 31 maggio 2006. La restituzione s'imporrebbe a seguito della scoperta di ingente sostanza appartenente al ricorrente (gli importi hanno superato il mezzo milione di franchi nel corso degli ultimi anni) mai dichiarata da RI 1. Alla luce di questi fatti il Ministero Pubblico ha avviato, come indicato, un procedimento penale per titolo di truffa in danno degli assicuratori sociali come a nota giurisprudenza del TF. In DTF 127 IV 163 infatti l’alta Corte federale ha ritenuto che il procacciamento indebito di prestazioni complementari dell'assicurazione sociale fosse costitutivo di truffa e non solo di violazione delle norme penali previste dalla LPC (in casu), l’inganno astuto essendo compiuto mediante "atto concludente". Per i Giudici di Losanna l’inganno è adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni dell'assicurazione, che sono concesse esclusivamente alle persone realmente indigenti ed il cui beneficio indebito appare grave poiché colpisce quella parte di società più sfavorita e già duramente colpita dalla sorte - ciò che rende il reato particolarmente odioso -, si limita a dar seguito alla domanda dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una fortuna non trascurabile su altre relazioni bancarie mai dichiarate. Ebbene a fronte della scoperta di notevole sostanza nella disposizione di RI 1 il Sost. PP avv. __________ ha dato avvio alla raccolta delle informazioni preliminari previste dal Codice di procedura penale. Dal canto suo l’amministrazione, a fronte di detta sostanza, ha ritenuto che i redditi computabili del ricorrente superino, ed in maniera significativa, il suo fabbisogno con conseguente rifiuto delle PC sin dal 2001.

                                   5.   In virtù dell'art. 47 LAVS, a cui rinviava espressamente l'art. 27 OPC-AVS/AI in vigore fino al 31 dicembre 2002, le prestazioni complementari indebitamente riscosse dovevano essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Il rimborso poteva non essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituiva un onere troppo grave (cpv. 1). Il capoverso 2 di questo disposto specificava che il diritto di esigere la restituzione si prescriveva in un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione aveva avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della rendita nasceva da un atto punibile per il quale la legge penale prevedeva un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo era determinante.

Dal 1° gennaio 2003 la materia è regolata dall'art. 25 cpv. 1 LPGA, giusta il quale le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

                                   6.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Il TFA ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA del 12 marzo 2004, K 147/03 = DTF 130 V 318). In questo senso, l’Amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02)). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02; STFA del 29 novembre 2002, I 339/01).

Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”

Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)."

                                   7.   In concreto, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC a cui aveva diritto il ricorrente (nullo, a seguito della computazione di una sostanza mobile di circa Fr. 500'000.-) e, constatato un indebito versamento ai sensi degli artt. 27 OPC-AVS/AI e 25 LPGA, ha chiesto la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° luglio 2001 al 31 maggio 2006.

Va innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita riscossione, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti per il riesame delle precedenti decisioni di fissazione delle prestazioni.

Da un lato, infatti, le decisioni di concessione delle prestazioni complementari sono manifestamente errate, a causa dell'omissione del ricorrente di informare gli organi cantonali competenti di possedere della sostanza (denaro). Ciò ha comportato che la Cassa ha indebitamente versato delle PC oltre il 1° luglio 2001. D'altro lato, il riesame delle decisioni riveste un'importanza notevole, considerato come la somma da rimborsare raggiunga, complessivamente, oltre i Fr. 32'000.- (rimborsi delle spese di malattia incluse).

Circa il termine di prescrizione di un anno, la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 47 LAVS e dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192). L’anno di perenzione decorre dal momento in cui l'Amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (cfr. DTF 119 V 434, Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003 nella causa SECO contro A.P., C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa M., C 11/00, consid. 2).

Infine, per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; citata STFA del 29 aprile 2003, C 317/01).

Conformemente all'art. 16 cpv. 1 LAVS ed all'art. 25 cpv. 22 LPGA il diritto di esigere la restituzione di estinguere al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se comunque il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo quest'ultimo è determinante. In questo senso l’amministrazione dovrà ancora operare le sue approfondite verifiche.

In specie, nell'aprile/giugno 2006 l'Amministrazione ha saputo dal Ministero Pubblico (che ha proceduto in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LPC) che l'assicurato - da tempo - possedeva oltre mezzo milione di franchi mai dichiarato come sostanza, né all'autorità fiscale né all'autorità amministrativa, la quale – sin dal 1988 - gli erogava le prestazioni complementari (docc. 67 e 69 dell'incarto della Cassa). L’emissione del 21 giugno 2006 della decisione di restituzione contestata dall'insorgente preserva quindi indubbiamente il termine legale di perenzione di un anno, come pure il termine assoluto di 5 anni previsto dalla LPGA, giacché i versamenti litigiosi sono stati effettuati tra il 1° luglio 2001 ed il 31 maggio 2006. In simili condizioni, di principio la decisione di restituzione è corretta e tempestiva.

Analizzati questi requisiti (revisione e perenzione), questo Tribunale deve ancora verificare se correttamente l'amministrazione ha imposto la restituzione dell’importo al ricorrente. Per determinare ciò occorre stabilire le somme di denaro che la Cassa ha attribuito all'assicurato, sulla base delle quali ha calcolato il diritto - negato - di quest'ultimo a percepire delle prestazioni complementari, appartenessero a RI 1 e quindi se il ricorrente disponesse effettivamente di notevole sostanza appartenente a lui.

                                   8.   Il Ministero Pubblico, come indicato, procede contro l'assicurato per titolo di truffa (e quindi per un crimine a norma dell’art. 10 cpv. 1 [nel nuovo tenore dal 1 gennaio 2007] in relazione con l’art. 146 cpv. 1 CPS, c’è da domandarsi se, alla luce della concretezza dei fatti, il Sost. PP non possa addirittura ipotizzare il reato di truffa per mestiere art. 146 cpv. 2 CPS), e quindi non solo per avere ottenuto abusivamente delle prestazioni sociali (semplice delitto punito con pena edittale contenuta dall’art. 16 cpv. 1 LPC) come ipotizzato inizialmente. RI 1 è sospettato di avere nascosto e sottaciuto già al momento della richieste di prestazioni PC e, di seguito, al momento dei successivi riesami da parte dell’amministrazione pubblica, di possedere ingenti capitali. L'esistenza di questa sostanza avrebbe sicuramente comportato - sin dall'inizio - il rifiuto del versamento di PC. RI 1 contesta la proprietà dei fondi depositati su conti bancari a lui intestati e sui quali era l'unico ad operare.

Per sapere chi sia il proprietario della somma di oltre mezzo milione di franchi depositata presso banche svizzere su conti intestati all'assicurato, il TCA ritiene adeguato basarsi sugli elementi acquisiti dal Sostituto procuratore pubblico nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di RI 1, procedimento giunto sostanzialmente al termine della sua fase di acquisizione probatoria preliminare.

Dal verbale d'interrogatorio dell'8 giugno 2006 (doc. 52 dell'incarto della Cassa) ossia dall'audizione del teste __________, consulente bancario del ricorrente presso __________ di __________, emerge quanto segue:

"  (…)

ADR che ho avuto modo di conoscere RI 1 nell'ambito della gestione patrimoniale presso il __________. La sua relazione mi è stata attribuita quando sono stato promosso consulente alla clientela. La relazione era in precedenza gestita da un consulente dimissionario, __________. Non vi è stato un passaggio di consegne col precedente gestore. Ho dunque appreso tutti i dettagli sul cliente e sulla sua situazione economica dalla documentazione bancaria presente e dalle successive visite e incontri col cliente. Se non ricordo male l'ho incontrato la prima volta agli inizi del 2004. Credo di averlo incontrato circa 4 volte in totale.

ADR che sia dalle note ereditate dal precedente consulente che dalle conversazioni avute con RI 1 risultava chiaramente che gli importi depositati erano i risparmi personali di RI 1. ADR che me lo ha anche detto esplicitamente, certamente quando mi riferì di volerli donare ai suoi nipoti.

ADR che la struttura e l'entità dei conti era certamente compatibile con quella che era la visione della banca sul cliente, ossia un pensionato che deteneva presso il nostro istituto i risparmi di una vita ed eventualmente soldi ereditati.

(…) Ricordo di aver proposto al cliente degli investimenti, ma lui li aveva rifiutati, in quanto aveva l'intenzione di donare il patrimonio a dei nipoti in __________. (…)

(…)

ADR che RI 1 si presentava come una persona semplice e dal tenore di vita contenuto. ADR che mi disse che a lui i soldi che aveva non servivano e che dunque voleva donarli ai nipoti. ADR ricordo che mi disse avere due figli, che a loro volta avevano dei figli (forse tre o quattro in totale). Vi era il problema che alcuni nipoti erano ancora minorenni e RI 1 voleva dunque aspettare a effettuare la donazione.

ADR che in nessuna occasione ho dubitato che i fondi fossero di esclusiva pertinenza di RI 1. Mai lui mi ha dato informazioni in tal senso. Rilevo che se avessi avuto il minimo sospetto, e prima di me i miei predecessori, avrei richiesto la compilazione del formulario relativo al beneficiario economico dei fondi (formulario A). L'assenza di tale documento è la dimostrazione della certezza della banca circa la pertinenza dei fondi.

ADR che non ricordo i nomi dei figli/nipoti del cliente. Non li ho mai incontrati.

ADR che nel corso della mia consulenza ho assunto delle informazioni sulle modalità per effettuare il trasferimento dei fondi in __________, a favore dei nipoti del cliente. (…)."

Il Sostituto procuratore ha interrogato, il 14 luglio 2006 (doc. 45 dell'incarto del Ministero Pubblico), il precedente consulente bancario dell'insorgente, __________ che non ha saputo fornire elementi utili non ricordando il cliente che ha incontrato in un'unica circostanza, ed il 25 luglio ha sentito il figlio dell'assicurato (doc. 53 degli atti del Ministero Pubblico), che ha affermato:

"  (…)

Mi viene chiesto se io ho mai consegnato dei soldi di mia proprietà a mio padre, affinché lui me li gestisse o me li conservasse.

Sì.

Dal 1972 al 1994 sono stato militare di carriera. Dal 1994 sono pensionato in qualità di maresciallo capo. (…) Sin dall'inizio della mia carriera, negli anni '70, essendo una persona ambiziosa, parallelamente al lavoro militare, fuori dal servizio, esercitavo altre attività. Ho fatto il lavapiatti in ristoranti, ho fatto l'intermediatore per vendite auto, e altro. Con queste attività parallele sono riuscito a risparmiare un po' di milioni di lire. Parte di questi guadagni, già dal 1973, li ho consegnati in contanti a mio padre RI 1, che risiedeva in Svizzera. Quei soldi dovevano dunque servire al mio futuro inserimento in Svizzera. ADR che ho consegnato i soldi a mio padre sapendo che li avrebbe depositati sul suo conto in banca, senza interessarmi dei dettagli; io non avevo tempo di gestire i rapporti con la banca e quindi era per me più comodo che ci pensasse mio padre.

Inizialmente facevo piccoli affari, piccole intermediazioni. I guadagni erano dunque limitati.

Circa a fine anni '70 ho iniziato con piccole intermediazioni immobiliari, che mi hanno procurato buoni profitti. In sostanza acquistavo appartamenti che dovevano ancora essere costruiti e poi li rivendevo una volta realizzati, o poco prima, realizzando un utile.

(…)

ADR che preferisco non rispondere alla domanda a sapere se dichiaravo fiscalmente in __________ i redditi ottenuti da queste mie attività.

Nel 1986 c'è stata una piccola svolta: con mia moglie, già parrucchiera in proprio, abbiamo iniziato un franchaising con la ditta __________ a __________. L'attività si è rivelata molto redditizia. (…) Da allora le mie disponibilità finanziarie sono aumentate e ho conseguentemente dato più soldi a mio padre affinché li depositasse in una banca in Svizzera.

ADR che nel 1986 avevo già consegnato a mio padre svariati milioni di lire, non saprei tuttavia quantificarli oggi. Preciso che non ho mai tenuto una contabilità di quanto consegnavo a mio padre. In occasione delle mie visite, quando avevo la disponibilità per farlo, gli consegnavo a contanti dei soldi (prima lire e poi euro, in alcune occasioni franchi) sapendo che lui li avrebbe depositati sul suo conto. Non mi sono mai interessato a sapere quanto avessi accumulato. Non mi sono mai interessato a sapere presso quale banca mio padre tenesse i miei soldi. Non mi sono mai chiesto se mio padre avesse aperto un conto a mio nome o se depositasse i soldi su un conto a suo nome.

Dagli anni '90 ho fatto ulteriori affari e investimenti. Ho dunque continuato, con una certa regolarità, a portare parte dei miei soldi in Svizzera, sempre consegnandoli a mio padre e sempre con le medesime modalità. È capitato, mi sembra in quattro occasioni, nel 1999, nel 2000, nel 2001 e recentemente, nel 2006, dopo che è stato levato il sequestro penale dei fondi ritrovati sul conto di mio padre, che chiedessi a mio padre di trasmettermi parte dei soldi che gli avevo consegnato, e questo perché ne avevo bisogno per realizzare un affare che mi era capitato. In quelle occasioni mio padre mi ha trasmesso i soldi su di un conto presso la __________ di __________, formalmente intestato a mio padre ma di cui io ero il beneficiario. In sostanza i soldi che avevo in Svizzera.

ADR che in pratica l'ho usato solo nelle quattro occasioni indicate.

ADR che formalmente il conto è intestato a mio padre per motivi fiscali.

ADR che realizzato l'affare per il quale mi servivano i soldi ho sempre fatto rientrare, un po' alla volta, i soldi in Svizzera.

ADR che nelle occasioni menzionate mi sono fatto inviare 100'000 CHF, 150'000 CHF, altri 100'000 CHF se non sbaglio e ultimamente, dopo il dissequestro, altri 218'000 CHF.

ADR che sino al momento in cui mio padre mi ha comunicato del sequestro penale non avevo il conteggio preciso di quanti soldi avessi in Svizzera, per il tramite di mio padre; non sapendo neppure in che modo e in che forma lui li avesse gestiti, sapevo solo che li aveva depositati in una banca. Dopo il sequestro mi sono naturalmente informato su tutti i dettagli.

ADR che confermo, anche sulla base di quanto dichiaratomi da mio padre, che tutti i soldi sequestrati sul conto del __________ intestato a mio padre (circa 560'000 CHF) sono miei. Li ho guadagnati in 33 anni di lavoro e consegnandoli a mio padre come sopra descritto.

(…)

ADR che per effettuare gli affari da me descritti disponevo naturalmente di liquidità anche in __________; a volte mi indebitavo, pagando anche interessi.

(…)

ADR che nel corso degli anni, in relazione ai soldi a lui affidati, ho più volte detto a mio padre che sarebbero serviti per acquistare degli appartamenti per i miei due figli a __________. Non ho mai dato indicazioni sul modo di investire questi soldi.

ADR che nel corso degli anni è capitato una volta sola, agli inizi (anni '80), che mi recassi in banca con mio padre. Non so dire dove e quando. Non mi sembra di essermi registrato in alcun modo. La situazione (soldi gestiti da mio padre) mi andava benissimo.

(…)

ADR che la mia formazione scolastica arriva alla terza media. Ho poi iniziato a lavorare.

(…)

ADR che mio padre non ha mai fatto affari parallelamente al suo lavoro. Non credo dunque abbia mai guadagnato soldi oltre al suo stipendio. (…)

(…)

ADR che non ho mai cercato di aprire un conto in Svizzera a mio nome. Mi rendo conto oggi dell'errore commesso. La comodità di avere il padre in Svizzera ha determinato questa forma di deposito.

ADR che non so dire se mio padre ha altri conti in Svizzera.

Il Magistrato mi mostra la documentazione di un conto di mio padre presso la __________ di __________. Mi mostra che io sono procuratore del conto dal maggio 2004.

Ora ricordo di essermi recato con mio padre in banca. Lui mi ha chiesto di prendere procura su questo suo conto. Io non sapevo di che conto si trattasse e ancora oggi non sono in grado di dire di che conto si tratta.

(…)

ADR che non mi sono mai preoccupato di ciò che sarebbe potuto accadere ai miei soldi in caso di decesso di mio padre: immaginavo che avrei trovato i documenti bancari a casa e che con questi avrei potuto recuperare tutti i miei soldi. Non ho mai pensato che avrei potuto avere problemi con mio fratello, al quale avrei spiegato che erano tutti soldi miei. Lui sa delle mie attività e delle mie disponibilità finanziarie e sa che mio padre non ha soldi suoi. Sono quindi certo che non avrebbe creato problemi.

(…)."

Infine, lo stesso giorno è stato ascoltato il ricorrente (doc. 54):

"  (…)

Sono vittima di un raggiro. I soldi trovati sul conto a me intestato a __________ sono tutti di mio figlio.

ADR che tutti i soldi che prima si trovavano su conti __________ e successivamente sono confluiti in __________ sono di esclusiva pertinenza di mio figlio __________. Dall'inizio degli anni '70, dal 1972 per la precisione, quando mio figlio __________ ha iniziato la carriera militare professionale, ha iniziato a portarmi alcuni soldi a mano, durante le sue visite. Lo scopo dichiarato di mio figlio sin dall'inizio era l'acquisto di due appartamenti (uno per ogni figlio) a __________.

ADR che in quegli anni io ero un operaio e guadagnavo fr. 4.- all'ora. Non avevo alcun conto bancario. Mio figlio ha aperto un conto a mio nome presso __________ di __________. Lo ha intestato a me perché così avrei potuto accedere ai soldi in modo diretto qualora avessi individuato una buona occasione immobiliare.

ADR che il conto è stato aperto da mio figlio. Inizialmente si è recato lui in banca, senza di me. Preciso che io sono ignorante in materia bancaria e dunque non spettava certo a me organizzare questo conto. (…)

ADR che mio figlio mi portava i soldi in contanti, in franchi svizzeri. Lui cambiava __________ in franchi nella zona di confine di __________, dove otteneva buoni tassi.

ADR che io non ho mai dovuto cambiare __________ o __________ in franchi: è sempre stato mio figlio a occuparsi di questo compito consegnandomi già i franchi.

ADR che io non ho mai nemmeno pensato di fare investimenti con i soldi consegnatimi da mio figlio: io mi limitavo a depositarli sul conto che lui mi aveva indicato.

ADR che ricordo che presso __________ di __________ mi incontravo con il funzionario __________. Secondo me lui era al corrente del fatto che i soldi che io depositavo erano di mio figlio. Come lo sapeva lui lo sapeva chi aveva aperto il conto a mio figlio. Io non ricordo di avere mai parlato esplicitamente con funzionari __________ del fatto che i soldi che depositavo sul conto a me intestato fossero di mio figlio. Davo per scontato che lo sapessero.

(…)

ADR che mi sono recato personalmente presso il __________ di __________ e ho spiegato che avevo un conto in __________ e volevo trasferire gli averi presso il __________. Non so dire l'anno ma di certo era prima del 1987, data del mio pensionamento. A quell'epoca posso stimare gli averi depositati in __________ in 200'000/300'000 CHF. Dell'apertura del conto presso __________ si sono occupati i funzionari del __________. Loro hanno contattato direttamente __________ e si sono fatti inviare i miei averi. Mi hanno poi avvisato per lettera che il mio conto __________ era aperto e che i soldi che si trovavano in __________ erano stati trasferiti. ADR che sono sicuro che io non ho dovuto firmare nulla, né presso il __________ né presso __________.

ADR che da quando ho aperto il conto presso il __________ non ho più depositato alcuna somma presso __________. Non avevo più alcuna relazione con __________. (…).

ADR poco dopo l'apertura del conto in __________ ho chiesto ai funzionari __________ di voler intestare il conto a mio figlio, o eventualmente a me e lui congiuntamente. Anche i consulenti __________ mi hanno detto che ciò non era possibile. Non mi hanno fornito spiegazioni, non mi hanno proposto soluzioni che risolvessero il mio problema. Io ho reiterato a più riprese la mia richiesta, ma ho sempre ricevuto risposte negative. Ho anche detto esplicitamente che i soldi depositati sul mio conto erano di mio figlio __________ e che dunque volevo che il conto fosse intestato a lui. Non mi hanno mai soddisfatto.

ADR che ad un certo punto, non so dire quando, la banca __________ mi ha informato per lettera che il mio consulente era il signor __________. Da quel giorno il mio consulente è sempre stato lui. Anche a lui ho chiesto più volte di intestare il conto a mio figlio __________, dicendogli che i soldi depositati erano suoi e non miei. Anche lui non mi ha aiutato in questo senso, dicendomi che non era possibile aprire un conto con due intestatari.

ADR che io avevo detto a mio figlio __________ che avevo cambiato banca (da __________ a __________). Lui non mi ha chiesto i motivi.

(…)

ADR che le somme che mio figlio mi consegnava variavano da volta a volta. Normalmente si trattava di circa CHF 20'000. Non mi ha mai consegnato, salvo errore, piccole somme (di poche migliaia di franchi). Quando veniva con la moglie portava di più, in quanto in due persone si può trasportare legalmente più valuta che da soli. Direi che veniva due, tre o quattro volte all'anno. Anche negli ultimi anni mi ha fatto queste consegne con queste frequenze. Ricordo almeno due o tre consegne.

Il Magistrato mi chiede che ne è del conto presso la __________

Rispondo che questo conto, formalmente intestato a me, è in realtà di pertinenza dell'Associazione __________ di cui sono presidente. Su questo conto confluiscono i sussidi statali e i tesseramenti. (…)

ADR (…) Un paio di anni fa ho dato procura a mio figlio __________ su questo conto per avere la garanzia che se mi fosse successo qualcosa i soldi dell'Associazione sarebbero tornati al Consolato o comunque all'Associazione.

(...)

Contesto di avere mai detto che quei soldi erano i miei risparmi o che erano destinati al mio funerale. Segnalo che su quel conto ricevevo anche i rimborsi dalla cassa malati. Ricevuti quei soldi li prelevavo e provvedevo al pagamento delle fatture mediche. Non ho mai usato questo conto per scopi personali.

(…)

Il Magistrato, in relazione ai miei conti presso __________, mi segnala che, contrariamente da quanto da me dichiarato, dagli atti risulta che sino al 1999 ho avuto relazioni presso __________, con depositati circa CHF 500'000 (anni '97-'99).

Rispondo che non è vero. Sono convinto che quando ho aperto il conto in __________ tutti i miei fondi __________ sono stati fatti confluire in __________. Io non ho più avuto relazioni presso __________. Dato questi fatti a prima del mio pensionamento (1987). (…) Se come dice il Magistrato dopo quella data avevo ancora dei soldi in __________, ciò è accaduto a mio insaputa.

(…)

Contesto le dichiarazioni di __________, è un bugiardo. Gli ho detto chiaramente che i soldi erano di mio figlio. Non mi ha voluto aiutare a intestare il conto a mio figlio. (…)

(…)

ADR che i soldi che mio figlio mi dava erano frutto del suo lavoro (militare), di suoi affari (compra-vendita immobiliari) e di sue attività (negozio __________).

Il Magistrato mi chiede come mai non ho previsto una procura a favore di __________ per i conti __________ e __________, come invece ho fatto per il conto __________.

A __________ non serviva una procura per i conti __________ e __________: i soldi depositati erano suoi. I soldi __________ erano invece di terzi e mi sono dunque preoccupato che tornassero ai proprietari in caso di mio decesso.

(…)

Il Magistrato mi contesta le dichiarazioni di mio figlio __________ circa la sua conoscenza delle modalità e dei luoghi ove io custodivo i suoi soldi. In particolare __________ ha detto che non sapeva presso quale banca io depositavo i soldi e di non aver mai visto alcun documento bancario. Queste dichiarazioni sono in totale contrasto con quelle da me rilasciate in questo verbale. Il Magistrato mi chiede di prendere posizione.

Mio figlio si sbaglia. Le cose stanno come ho detto io.

Il Magistrato mi dice inoltre che, in relazione alla procura datagli sul conto __________, mio figlio ha dichiarato che non sapeva esattamente a cosa si riferiva quel conto, pensava che si trattasse del conto sul quale vi erano i suoi soldi. Anche questa dichiarazione è in netto contrasto con quelle da me rilasciate.

Confermo quanto da me dichiarato.

(…)."

Nell'ambito dell'istruttoria penale in corso, l'équipe finanziaria del Ministero Pubblico ticinese è stata incaricata di verificare la documentazione bancaria sequestrata presso il domicilio del ricorrente come pure quella acquisita presso delle banche. Il rapporto del 12 gennaio 2007 (doc. 63 del Ministero Pubblico) indica che l'assicurato ha aperto relazioni bancarie presso tre istituti di credito: __________, __________ e __________, tutti a __________. Nel corso del 2000 i conti presso __________ sono stati chiusi ed il patrimonio è stato trasferito sui conti presso il __________. Dall'analisi della documentazione raccolta, risulta che al 31 dicembre 1988 il patrimonio dell'insorgente, depositato presso __________ e __________, ammontava a Fr. 385'436,65 e che negli anni è aumentato fino a raggiungere al 27 aprile 2006 un capitale di Fr. 574'974,55 grazie sia agli interessi nel frattempo maturati che a rimesse costanti di danaro per cifre non elevate (cfr. doc. 63 atti PP e relativi annessi). Da evidenziare come il conto della __________ si riferisca a preciso scopo, abbia visto una movimentazione decisamente contenuta e, sullo stesso, sia stata conferita procura in favore del figlio del ricorrente, ciò che non è invece avvenuto, nonostante la professata proprietà dei beni depositati presso __________ e __________, per i depositi in queste banche decisamente ben più consistenti, circostanza questa che confuta il dire del ricorrente al PP.

                                   9.   Sulla scorta di quanto esposto, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può non rilevare le incongruenze riscontrate nelle varie dichiarazioni sopra riportate dal ricorrente e dal proprio figlio.

Basti qui esemplativamente indicare come il figlio ha sostenuto che portava all'assicurato __________ rispettivamente __________, mentre il padre ha indicato che il passaggio di denaro avveniva in franchi; il figlio ha detto di essere stato in banca soltanto due volte insieme al padre, mentre quest'ultimo ha affermato che il figlio, da solo, ha addirittura aperto un conto a nome dell'assicurato presso __________ di __________; nel 1972 il figlio aveva appena iniziato la carriera militare ed aveva solo 18 anni, perciò rende più che dubbia la sua disponibilità di danaro in contanti (allora difficilmente esportabile per le norme fiscali __________) e per importi di rilievo ed appare incongruente la versione di un'importazione in Svizzera negli anni '70 finalizzata all'acquisto di due appartamenti per i due figli che ancora - molto probabilmente - il figlio del ricorrente non aveva. La dichiarazione del ricorrente riguardo alla conversazione avuta con il consulente bancario __________ (teste neutro ed indifferente all’esito della procedura penale e di quella amministrativa qui in discussione) stride con quanto dichiarato da quest'ultimo in merito alla provenienza dei fondi depositati; l'assicurato ha dichiarato di avere informato il figlio del cambiamento della banca in cui aveva depositato i soldi "del figlio" (da __________ a __________), mentre il figlio ha ammesso che non conosceva il nome della banca in cui i "suoi" soldi erano depositati; la questione del conto presso la __________ è stata spiegata differentemente dal padre e dal figlio. Non solo. La versione fornita dal teste __________, già funzionario presso __________ e con obbligo di accertamento dell'avente diritto economico (in uno con il dovere di serbare il segreto bancario) appare illuminante. Egli ha accertato positivamente la proprietà del ricorrente sui fondi depositati. A ciò si aggiunga che le relazioni bancarie __________ e __________ erano intestate al ricorrente, sono state movimentate dallo stesso RI 1, che ne ha disposto con girate ed accrediti a suo piacimento. Nonostante il dire del ricorrente e del figlio non è stata concessa una procura in favore del figlio stesso (che neppure è stato indicato quale avente diritto economico sui danari depositati), mentre una procura in suo favore è stata invece concessa sul conto bancario di scarso rilievo aperto presso la __________, conto, lo si ricorda, di pertinenza dell’Associazione __________. La circostanza non è priva di rilievo: su un conto non del ricorrente egli ha conferito procura al figlio, su conti assertivamente del figlio stesso di RI 1 egli non gli ha conferito procura. La tesi del ricorrente appare non solo non credibile ma addirittura temeraria.

Ora, tutto ben considerato, alla luce delle dichiarazioni raccolte e delle divergenze appena rilevate, questo Tribunale ritiene provato secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in materia (STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; DTF 126 V 353 c. 5b pag. 360 e rinviii; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989, pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), che le somme in questione (mezzo milione di franchi negli anni 2001-2006) siano di proprietà dell'assicurato stesso.

In queste circostanze, poiché malgrado l'ingente patrimonio ascrivibile all'assicurato la Cassa gli ha a suo tempo concesso - poiché tratta in errore dallo stesso assicurato - delle prestazioni complementari per CHF 32'461.--, in virtù del citato art. 53 cpv. 1 LPGA, l'Amministrazione ha rettamente emanato una decisione di restituzione con la quale ha chiesto il rimborso degli importi versati indebitamente.

                                10.   Quanto ai calcoli effettuati dalla Cassa di compensazione tesi alla determinazione degli importi indebitamente riscossi dall'interessato, gli stessi sono esatti.

La sostanza attribuita al ricorrente negli anni dal 2001 al 2006 ammontava mediamente a circa Fr. 500'000.- all'anno. Ciò ha indubbiamente comportato che i suoi redditi (per il necessario computo della parte della sostanza esuberante la franchigia e per la redditività dei depositi) erano palesemente superiori alle sue spese riconosciute e che pertanto non aveva alcun diritto a percepire delle prestazioni complementari. Basti qui analizzare, esemplativamente, la decisione 16 gennaio 2006 (doc. 2 atti MP) dove a fronte di un fabbisogno di CHF 30'336.-- RI 1 ha indicato redditi da pensioni per CHF 19'555.-- senza indicazione della sostanza che - se ammessa - avrebbe comportato il rifiuto della prestazione.

L’amministrazione ha quindi correttamente calcolato le prestazioni mensili che l'assicurato ha indebitamente percepito dal 1° luglio 2001 al 31 maggio 2006 (docc. 10-25 della Cassa), per un ammontare complessivo di Fr. 29'477.- come dal conteggio riportato sulla decisione formale di restituzione del 21 giugno 2006. A questa somma sono stati aggiunti i rimborsi delle spese di malattia a cui l'insorgente ha avuto diritto (docc. 8 e 9 della Cassa: Fr. 2'984.-) in virtù del fatto che era considerato beneficiario di prestazioni complementari. In totale, il ricorrente ha quindi percepito indebitamente la somma di Fr. 32'461.-, per la quale la Cassa cantonale di compensazione ha emesso il succitato ordine di restituzione.

In simili condizioni, la decisione di restituzione è corretta, mentre il ricorso va respinto.

Alla luce delle emergenze penali il gravame si palesa temerario e si giustifica la percezione di tassa di giustizia e spese a carico del ricorrente. Ciò anche se al momento dell'inoltro del ricorso, RI 1 non aveva conoscenza degli atti penali (a quel momento coperti dal segreto istruttorio) già acquisiti e che il MP avrebbe successivamente assunto. Egli comunque era perfettamente consapevole delle disponibilità, delle modalità con cui le stesse sono state acquisite e soprattutto di quanto da lui riferito al teste __________, circostanze che poi il funzionario ha dichiarato al Sost. PP.

La negazione di fatti evidenti ed il mantenimento del gravame nonostante le chiare emergenze penali impongono il carico delle spese come indicato. 

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia fissata in CHF 1'000.- e le spese cifrate in CHF 300.- sono poste a carico di RI 1,.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Copia per conoscenza del presente giudizio al Sost. PP avv. __________, sede.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2006.7 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2007 33.2006.7 — Swissrulings