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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2006 33.2006.5

1. September 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,408 Wörter·~32 min·1

Zusammenfassung

Il fabbisogno vitale per concubini è calcolato come per le persone sole.La pigione va suddivisa per due,ma la parte della convivente è esclusa dal calcolo,siccome si occupa solo di faccende domestiche.Spese per l'acquisto di normali occhiali da vista non sono rimborsate.Idem per la visita da ottico.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.5   TB

Lugano 1 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 aprile 2006 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Beneficiario di una rendita d'invalidità ed anche di prestazioni complementari dal Canton __________ (Fr. 973.-), con il trasferimento nel dicembre 2004 del domicilio nel nostro Cantone, RI 1 ha formulato una nuova richiesta di prestazioni complementari, accolta nella misura in cui all'assicurato è stata concessa una prestazione complementare di Fr. 1'966.- al mese, di cui Fr. 67.- versati all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) per il pagamento del premio di cassa malati.

Per l'anno 2006, la rendita mensile è stata fissata a Fr. 1'954.-, di cui Fr. 75.- andavano direttamente all'UAM (doc. 43A degli atti della Cassa).

                                  B.   A seguito della segnalazione dell'assicurato medesimo secondo cui dal 1° marzo 2006 avrebbe coabitato con un'altra persona con conseguente cambio d'appartamento ed aumento del canone di locazione (da Fr. 1'180.- a Fr. 1'400.-, spese accessorie comprese), la Cassa ha rivisto il suo diritto alla PC. Con decisione del 27 marzo 2006 (doc. A9) l'ha fissato dal 1° aprile 2006 in Fr. 1'554.-, di cui Fr. 75.- sempre versati all'UAM. La diminuzione della PC dipendeva dal costo della locazione del nuovo appartamento che, seppure maggiore rispetto a prima, è stato suddiviso su due persone e non più sul solo assicurato.

                                  C.   Il 7 aprile 2006 (docc. 53 e 55) RI 1 si è opposto all'importo che gli è stato concesso, segnatamente ha contestato ogni singola posta sostenendo che le stesse erano errate. Con decisione su opposizione del 24 aprile 2006 (doc. A1) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, evidenziando come l'art. 16c OPC-AVS/AI imponga di suddividere fra le persone che vi coabitano il costo della pigione; e ciò anche per le persone che vivono in concubinato, come nel caso concreto (Fr. 1'400.- x 12 mesi : 2 persone = Fr. 8'400.-).

                                  D.   Con ricorso del 26 maggio 2006 (doc. I) l'assicurato espone esaurientemente le proprie contestazioni, ribadendo come la prestazione complementare di Fr. 1'479.- che riceve ogni mese in contanti non sia sufficiente per fare fronte ai suoi bisogni vitali (pigione, vitto, supplemento per la dieta, spese mediche, treno, vestiti, cura personale, telefono, tv via cavo, elettricità, rifiuti, spese varie), perciò essa dovrebbe includere anche queste spese, per una prestazione complementare mensile complessiva di Fr. 2'409.- (doc. I pag. 2 in alto).

Dopo aver analizzato tutte le poste, l'assicurato pretende il versamento di una PC di "Fr. 2'670.- come prima. Non esiste motivo di cambiamenti. Anche uguale, quando io paga più per pigione." (doc. I pag. 3 punto 7). Tuttavia, viste le spese extra a cui ha dovuto fare fronte (acquisto di nuovi occhiali da vista e relativo controllo della vista), il ricorrente suggerisce di versargli un importo mensile di Fr. 3'000.- (doc. I pag. 5 punto 11).

Nelle motivazioni del giudizio saranno dettagliatamente trattate le contestazioni sollevate dal ricorrente.

Nella risposta la Cassa ha confermato la propria decisione su opposizione (doc. IV), specificando che le spese per gli occhiali possono essere finanziate soltanto dopo un'operazione di cataratta. Il ricorrente non ha prodotto nuove prove, ma ha indicato di aver spedito a "Bellinzona" degli atti medici (doc. VI).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   3.   Per l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone che hanno diritto ad una rendita AI.

L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.       per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.".

Per il 2005, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 17'640.- per persone sole, in Fr. 26'460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'225.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004).

Questi importi sono validi anche nel 2006.

Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"  (…)

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

(…)."

L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"  (…)

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.

(…) (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b.   le prestazioni d'aiuto sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e.   le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                                   4.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. Il ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. A suo dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'Amministrazione.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi dell'assicurato considerati nella decisione impugnata siano corretti.

                                   5.   Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale del ricorrente.

Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla legge: persone sole, coniugi, orfani.

Per quanto concerne il fabbisogno vitale per le persone sole, il relativo importo è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate (N. 2022 DPC). Tale importo è inoltre applicabile ai coniugi che vivono separati, alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto, nonché alle persone che vivono in concubinato (N. 2024 DPC).

Per il caso in esame, il ricorrente va dunque senza dubbio considerato come una persona sola, indipendentemente dalla circostanza che coabiti con un'altra persona.

Il diritto federale stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".

Per ciò che interessa il nostro Cantone, il Decreto cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2005 (pubblicato il 5 febbraio 2005 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 5/2005, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito che il fabbisogno vitale per persona sola equivale all'ammontare minimo fissato nella summenzionata ordinanza federale (cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 17'640.- annui.

Questo importo è valido anche per l'anno 2006.

Considerato ora come questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 17'640.-) è dunque corretto.

La lamentela del ricorrente va inoltre respinta per quanto concerne l'applicabilità al caso di specie di altri supporti, quali le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza (doc. A14). Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) prevede appositamente dei "suoi" limiti e come tali essi vanno applicati per trattare le richieste degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari. Le Tabelle CEF non vengono dunque in aiuto al ricorrente.

                                   6.   Anche il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa in Fr. 4'392.- (cfr. la tabella di calcolo PC: Fr. 3'492.- + Fr. 900.-) deve essere confermato.

Questo ammontare è stato infatti conteggiato secondo quanto disposto dall'Ordinanza federale del 25 ottobre 2005 sui premi medi cantonali per l’anno 2006 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2006, con riferimento agli adulti domiciliati nella regione 1 del Cantone Ticino, come il ricorrente.

                                   7.   Il ricorrente sostiene che anche le altre spese sopportate personalmente (vitto, alloggio, vestiario, energia elettrica, telefono, rifiuti, quotidiani, TV, via cavo, visite mediche, spese varie, ecc.) debbano essergli riconosciute ed aggiunte nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno.

In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 2), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.

A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il succitato importo (limite di reddito) che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Nel caso concreto, come visto, questo ammontare assomma a Fr. 17'640.- (cfr. consid. 5) e rappresenta l'importo massimo a cui l'assicurato ha diritto per fronteggiare le spese menzionate nel suo ricorso.

Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, alla pigione e, per quanto di pertinenza con il caso di specie, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie, non è possibile riconoscere espressamente ad RI 1 altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

Ne consegue che i costi relativi al telefono, alla televisione, alla via cavo, alla lettura, all'energia elettrica, ai rifiuti, al vitto, al vestiario ed alle trasferte e ad altro ancora (così come all'elenco di cui al doc. I), non possono pertanto essere computati quali spese specifiche a carico delle PC.

La richiesta del ricorrente non può così essere accolta.

                                   8.   Resta da analizzare se l'ammontare di Fr. 8'400.- relativo alla pigione annua lorda ascrivibile all'assicurato sia da confermare.

Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2005, RL 6.4.5.3.2), validi anche per il 2006.

Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 272; Carigiet/Koch, citato Supplemento, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen- und Invalidenversicherung in: e. Murer und h-u. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).

In una sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il Tribunale Federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

"  (…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.________ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati . Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile.

(…)" (sottolineature della redattrice).

Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

"  (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"  (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

Da ultimo, nella recente STCA del 28 marzo 2006 nella causa L.P. e F.P. (Inc. n. 33.2005.10), il TCA ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutarli sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

                                   9.   Nel caso concreto, dal 1° giugno 2004 al 28 febbraio 2006 l'assicurato ha locato ad __________ un appartamento di due locali. La pigione ammontava a Fr. 1'030.al mese, a cui andavano ad aggiungersi mensilmente Fr. 150.- per le spese accessorie di riscaldamento ed acqua calda; un importo forfetario – non quantificato – veniva richiesto per le altre spese (doc. 4 degli atti della Cassa). La pigione annua lorda (pigione netta + spese accessorie) assommava dunque a Fr. 14'160.- (Fr. 12'360.- + Fr. 1'800.-) (doc. 43A degli atti della Cassa).

Dal 1° marzo 2006 il ricorrente abita in un appartamento di tre locali ubicato sempre nella medesima palazzina, per una pigione mensile di Fr. 1'200.-, oltre a Fr. 200.- per le spese di riscaldamento ed acqua calda. L'importo annuo della pigione lorda è dunque pari a Fr. 16'800.- (Fr. 14'400.- + Fr. 2'400.-) (doc. 47 della Cassa). Questo appartamento serve da dimora domestica per due persone: il ricorrente ed una signora, che svolge le faccende domestiche per conto del primo, a causa dei suoi numerosi impedimenti di salute (doc. 48).

Ora, __________, apparentemente non beneficiaria di una PC, siccome convivente del ricorrente è quindi per definizione esclusa, come tale, dal calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurato RI 1 (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

In queste circostanze, la sua parte di pigione (1/2 per ciascuno) non deve essere presa in considerazione nel calcolo della PC annua dell'assicurato. Si ottiene così che solo 1/2 della pigione annua lorda di Fr. 16'800.- (1/2 ciascuno imputabili ad RI 1 e __________), pari dunque a Fr. 8'400.- annui, deve essere computata al ricorrente.

Nemmeno è infatti data nella presente fattispecie l'eccezione della situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272, dove

"  (…) wohnte ein ausgebildeter Krankenpfleger in der selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen. Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins anzurechnen. (…)."

come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W., al considerando 2b.

A questo proposito, va osservato che dalla documentazione già agli atti e dal certificato medico acquisito dal TCA il 29 agosto 2006 (doc. VIII) presso l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) - referto allestito il 13 aprile 2004 dal dr. med. __________ e trasmesso all'UAI dallo stesso assicurato il 23 agosto scorso -, risulta che egli è al beneficio di una rendita d'invalidità del 50% (doc. A11). Ciò significa che l'assicurato potrebbe continuare a lavorare per conseguire parte del reddito di cui necessita. Il grado d'invalidità del 50% e le malattie di cui soffre dimostrano, peraltro, che l'assicurato è in grado di svolgere le normali mansioni quotidiane necessarie per vivere (cucinare, vestirsi, lavarsi, spostarsi sia a piedi che con mezzi di trasporto che addirittura lui stesso conduce – automobile - o come passeggero - treno) e che fa capo a terzi soltanto per l'esecuzione dei lavori domestici.

Di conseguenza, la circostanza che la signora che coabita con lui si occupa dei suoi lavori domestici (doc. 48) non è, da sola, un motivo sufficiente per ritenere che nella situazione concreta sia data l'eccezione al principio stabilito dal citato art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Su quest'ultima tematica, comunque, va rilevato che egli nemmeno pretende o dimostra il contrario, ossia di aver bisogno di qualcuno che l'assista regolarmente e quotidianamente.

Ad ogni buon conto, il TCA evidenzia che il ricorrente neppure è obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa signora. Non si è infatti di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile.

Inoltre, nemmeno può essere richiamata l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).

Infine, mai l'assicurato ha addotto che la sua convivente occuperebbe la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5) e che ciò potrebbe dunque costituire un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Da quanto precede discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei due conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa. A giusta ragione, all'assicurato va quindi computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo, ossia l'importo di Fr. 8'400.- annui ([Fr. 1'200.- x 12 mesi + Fr. 200.- x 12 mesi] : 2 coinquilini).

                                10.   In merito alla questione della richiesta del supplemento di Fr. 175.- al mese (Fr. 2'100.- annui) per le spese per la dieta, la stessa, come tale, non può essere qui evasa, siccome il ricorrente non ha prodotto il necessario certificato medico (aggiornato al 2006) che attesti la sua necessità di seguire un particolare regime alimentare. La citata dichiarazione del 13 aprile 2004 (doc. VIII) del suo medico curante __________, che attesta la presenza di un diabete mellito di tipo II, non può infatti essere ritenuta come ancora attendibile nel 2006, visti i due anni trascorsi dalla redazione di quel certificato.

In questo senso, il ricorrente è invitato a trasmettere alla Cassa cantonale di compensazione un certificato medico recente in questo senso, cosicché l'Amministrazione potrà valutare se siano dati i presupposti per concedergli questo supplemento per la dieta ed emettere, conseguentemente, una decisione formale impugnabile su questo oggetto.

                                11.   Da ultimo, il ricorrente pretende il rimborso delle spese per l'acquisto degli occhiali da vista (doc. A5) e del costo della visita oculistica (doc. A6), per le quali ha prodotto dei preventivi.

L'art. 3d cpv. 1 LPC prevede che i beneficiari di PC hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, in particolare di mezzi ausiliari (lett. e) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).

L'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) precisa i termini per chiedere il rimborso, quali siano le spese contemplate nel diritto al rimborso da parte delle PC ed i mezzi ausiliari a cui si ha diritto.

Per ciò che concerne il caso concreto, l'art. 16 cpv. 1 OMPC specifica che i beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d'acquisto o alla consegna in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e di cura) elencati in un determinato allegato (RS 831.301.1). Questo allegato prevede che per gli occhiali per persone affette da afachia provvisori usati subito dopo l'operazione della cataratta sono rimborsate le spese di noleggio fino ad un massimo di Fr. 60.-.

Siccome il ricorrente non indica di aver subìto un intervento di cataratta, appare quindi corretto che il costo dell'acquisto del paio d'occhiali per la vista – tuttavia nemmeno comprovato mediante fattura o ricevuta – non gli sia rimborsato dal Servizio delle prestazioni complementari.

L'assicurato neppure può beneficiare del rimborso del costo della visita oculistica, poiché la stessa non è stata effettuata presso un medico oftalmologo, ma un ottico. Infatti, in virtù dell'art. 6 OMPC, la partecipazione ai costi di malattia ai sensi dell'art. 64 LAMal è rimborsata soltanto per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie giusta l'art. 24 LAMal.

                                12.   In conclusione, il fabbisogno (le spese) dell'assicurato deve essere confermato in Fr. 30'432.-, come ha correttamente calcolato la Cassa cantonale di compensazione.

                                13.   Per quanto concerne i redditi da conteggiare all'assicurato, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo del ricorrente in Fr. 8'292.-, pari ad una rendita mensile di Fr. 691.-.

L'assicurato contesta questa cifra, sostenendo che la stessa, corrispondente alla sua rendita mensile d'invalidità, dovrebbe in realtà essere pari, visto il suo grado d'invalidità, al 50% del suo precedente reddito, ossia a Fr. 1'300.- (Fr. 2'600.- x 50%) (doc. I pag. 2 punto 3).

Il TCA respinge questa contestazione per due motivi.

Il primo, riguarda il concetto stesso d'invalidità, concetto essenzialmente economico, che si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).

Di conseguenza, il calcolo proposto dal ricorrente è errato.

In secondo luogo, il 24 marzo 2005 (doc. A11) l'Ufficio assicurazione invalidità di Bellinzona ha emanato una decisione avente effetto dal 1° aprile successivo, secondo cui nel 2005 il ricorrente avrebbe percepito una rendita semplice d'invalidità di Fr. 691.- al mese, dato il suo grado d'invalidità del 50%. Se l'assicurato non era d'accordo con questo importo, doveva contestarlo a quel momento nei modi e nei tempi appositamente previsti. Egli è ora malvenuto a criticare in questa sede, ed a più di un anno di distanza dall'emanazione di questa decisione, l'importo della rendita che gli è stata concessa (Fr. 8'292.-) che, come tale, va pertanto a buon diritto posta nei suoi redditi.

Anche la somma dei redditi computata dalla Cassa va pertanto confermata alla base del calcolo delle prestazioni complementari spettanti all'assicurato.

                                14.   Come visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui il ricorrente ha diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate (art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa cantonale di compensazione sono dunque perfetti (doc. A10).

Stanti così le cose, il ricorso è integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2006.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2006 33.2006.5 — Swissrulings