Raccomandata
Incarto n. 33.2006.16 TB
Lugano 30 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Da diversi anni RA 1 beneficiano di una prestazione complementare. Per l'anno 2006, la loro PC mensile ammontava complessivamente a Fr. 150.-, ma questo importo era direttamente versato all'Ufficio Assicurazione Malattia quale contributo per il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria di ciascun coniuge (docc. 51-54 della Cassa).
A seguito della sentenza del TFA del 6 aprile 2006 nella causa P. 47/05, il 26 luglio 2006 (doc. 48) la Cassa ha verificato la necessità del marito di far capo ad un regime dietetico di importanza vitale che comporti spese supplementari, invitandolo a sottoporre al suo medico curante alcuni quesiti.
Con due distinte decisioni del 25 agosto 2006 (docc. 26-29) la Cassa ha negato ai coniugi le prestazioni complementari dal 1° settembre, dimezzando dalle spese il forfait di Fr. 4'200.- annui - dato il calcolo congiunto per i coniugi - concesso per la dieta.
1.2. Dopo diversi scritti interlocutori alla Cassa (docc. 34 e 35), il 27 settembre 2006 (doc. 20) gli assicurati, tramite l'avv. RA 1, hanno inoltrato insieme un'opposizione rilevando la necessità - attestata dal medico curante di attenersi ad una dieta che incida in modo marcante sul loro fabbisogno.
Con decisione su opposizione del 18 ottobre 2006 (doc. A1) la Cassa, forte del parere espresso dal medico responsabile SMR attivo presso l'Ufficio assicurazione invalidità (doc. A2), ha confermato le precedenti decisioni del 25 agosto che stralciano dalle spese dei coniugi il forfait di Fr. 2'100.- per il marito, precisando che "in caso di nuova richiesta PC, anche per la moglie la deduzione non sarà concessa.".
1.3. Con ricorso del 20 novembre 2006 (doc. I) gli assicurati, sempre patrocinati dal citato legale, hanno chiesto al TCA di ripristinare il (doppio) forfait per le spese per la dieta, ritenendo che la giurisprudenza del TFA su cui si è basata la Cassa non torni applicabile in specie, poiché i ricorrenti non soffrono di diabete mellito, ma di cardiopatia ischemica con stato da by-pass, colesterolo elevato ed intolleranza all'insulina il marito, mentre ipertensione arteriale alta con moderata insufficienza renale la moglie, motivi per i quali la dieta risulta fondamentale per loro.
Con risposta del 23 novembre 2006 (doc. IV) l'amministrazione si è riconfermata nella decisione su opposizione impugnata.
l ricorrenti ribadiscono la necessità di sottoporsi ad una perizia medica e chiedono che sia indetta un'udienza (doc. VI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La richiesta di concedere effetto sospensivo al ricorso non merita particolare analisi, giacché l'art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA prevede che esso sia di principio ammesso automaticamente.
Nel merito
2.2. Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua, versata ogni mese, ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 lett. a e lett. b LPC).
L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso, prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, di dentista (lett. a), di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b), per diete (lett. c), di trasporto fino al più vicino luogo di cure (lett. d), di mezzi ausiliari (lett. e) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).
Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha stabilito le spese che possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il contenuto del citato art. 3d cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento federale dell'interno, a cui è stato delegato il compito, ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (OMPC).
Per quanto attiene al caso in esame occorre illustrare l'art. 9 OMPC, che prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata la somma forfetaria annua di Fr. 2'100.-.
2.4. I ricorrenti hanno impugnato la decisione dell'amministrazione non ritenendo corretto che dalle spese riconosciute (fabbisogno) sia stata eliminata la voce concernente le spese per la dieta del marito, cosicché l'importo loro concesso a tal scopo è passato da Fr. 4'200.- a Fr. 2'100.-. Ciò ha comportato il totale diniego delle prestazioni complementari a loro favore, nella misura in cui non hanno più diritto al pagamento del premio di cassa malati che la Cassa cantonale di compensazione, fino al mese di settembre 2006, versava direttamente all'Ufficio assicurazione malattia.
Questo peggioramento scaturisce dalla presa di posizione della Cassa di compensazione, che si è basata sulla sentenza del 6 aprile 2006 nella causa P 47/05 del Tribunale federale delle assicurazioni.
A seguito di questa sentenza dell'Alta Corte, l'amministrazione ha provveduto ad accertare presso l'assicurato - e non anche la consorte - e, tramite d'esso, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta gli è indispensabile (doc. 49). Su formulario standard fornito dalla Cassa, il medico curante ha posto la diagnosi di "Cardiopatia ischemica. Stato dopo by-pass A.C per infarto. Ipertensione arteriale – Ipercolesterolo.".
Alla domanda della Cassa se la dieta a cui l'assicurato si deve attenere risulta di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti dietetici o alimenti speciali, come prodotti omogeneizzati, prodotti ipercalorici e farine speciali per persone affette da celiachia, che provocano una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione, il curante ha risposto positivamente, precisando che il ricorrente necessita di farmaci ipolipemizzanti vita natural durante. Inoltre, nell'ipotesi di un'alimentazione differente dalla dieta prescritta, il medico ha precisato che la conseguenza a cui l'insorgente andrebbe incontro è "l'aumento del rischio aterogenico". Infine, quali osservazioni ha segnalato "diabete subclinico i. o.".
L'insorgente contesta fermamente la decisione della Cassa di compensazione e si rifà al parere che il suo medico curante ha trasmesso all'amministrazione (doc. 39). Contesta poi l'opinione espressa dal medico responsabile del Servizio medico regionale lamentando quanto segue (doc. I):
" (…) sostiene che in casu non si tratterebbe di dieta particolare, bensì di mere misure d'igiene alimentare.
Egli, tuttavia, non si china sulla specificità del problema, rappresentato non tanto da una dieta bilanciata per apporti nutrizionali, bensì dalla necessità di esclusione di alcuni prodotti a favore d'altri, rispettivamente di impiego esclusivo di prodotti freschi: il problema, in altri termini, non si pone in funzione delle migliori combinazioni d'alimenti, bensì dall'acquisto e consumo di alimenti generalmente più cari (frutta e verdura fresche, pesce, carni e formaggi con poche purine), con necessità di preparazione specifica (segnatamente olio d'oliva).
(…)
Certo è che già solo per integratori e polivitaminici non rimborsabili da Cassa Malati nonché per la preclusione di prodotti alimentari a costi ragionevoli, ordinari, rispettivamente di sostituzione, la dieta a cui debbono essere e sono astretti entrambi i coniugi RI 1, atto terapeutico complementare all'assunzione regolare di farmaci, incide in modo marcante sul loro fabbisogno. (…)".
A proposito di queste risposte, il medico interpellato dalla Cassa ha rilevato che "La prescrizione di misure dietetiche non può essere criticata, si deve però considerare che non si tratta di dieta particolare, ma di misure d'igiene alimentare. L'igiene alimentare che vale per la popolazione che vuole aver cura della propria salute e per quella che a causa di affezioni già presenti vuole ridurre i rischi cardiovascolari consiste nell'assunzione di alimenti normalmente reperibili sul mercato in modo equilibrato sia nei quantitativi che nel valore nutritivo (regola generale ca 55% zuccheri, 30% grassi, 15% proteine). (…) Se, a causa di elevati tassi di colesterolo non determinati dall'igiene alimentare, non si deve intervenire ulteriormente si deve far uso dei medicamenti specifici. Un'alterazione dell'igiene alimentare porterebbe ad altri squilibri. Un'igiene alimentare bilanciata rappresenta anche la dieta da adottare nei casi di diabete (ora chiamato anche resistenza all'insulina). In base alla riflessioni riportate e ai dati ottenuti dal curante si può affermare che per le patologie dell'apparato cardiocircolatorio e per il diabete non sono necessari alimenti speciali o prodotti di preparazione particolare." (doc. A2).
2.5. La sentenza del 6 aprile 2006 del TFA (P 47/05) concerne un assicurato che, affetto da diabete mellito di tipo II, aveva chiesto il ripristino del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, affermando di avere costi maggiori per alimentarsi dovuti al fatto che si deve attenere ad un preciso regime dietetico che include, per esempio, di mangiare soltanto carne di vitello, pesce di mare e verdure biologiche.
La nostra Massima istanza ha affermato che una dieta o i costi derivanti da una malattia non sono necessariamente legati ad un incremento di spesa. Il TFA ha quindi analizzato i costi di alimentazione a cui doveva fare fronte in passato una persona affetta da diabete mellito, ammettendo che oggi le esigenze alimentari sono cambiate: "(…) Während früher die Auffassung vertreten worden sei, dass ein Diabetiker besondere Nahrungsmittel mit sogenannten "Zuckeraustauschstoffen" benötige, seien heute die führenden Diabetologen weltweit übereinstimmend der Meinung, dass eine ausgewogene Mischkost mit Eiweiss- und Fettanteilen von 20-30% und einem Kohlenhydratanteil von mindestens 50% sowie die Einhaltung eines normalen Körpergewichts die besten Voraussetzungen biete, eine optimale Blutzuckereinstellung mit oder ohne Medikamente zu erreichen und vor allem Spätkomplikationen und Folgeerkrankungen des Diabetes mit hoher Wahrscheinlich-keit zu vermeiden. Von führenden Diabetologen werde inzwischen von der Verwendung spezieller Diätprodukte mit Zuckeraustauschstoffen wegen nachteiliger Auswirkungen sogar abgeraten." (cfr. consid. 3.2).
Pertanto, "Die für den Diabetes mellitus wissenschaftlich empfohlene Diät entspreche der allgemein für eine gesunde Ernährung empfohlenen ausgewogene Mischkost oder einer zur Gewichtsnormalisierung empfohlenen Reduktionskost. Mehrkosten würden durch diese Ernährung nicht entstehen." (cfr. consid. 3.2).
Al medesimo risultato l'Alta Corte è peraltro giunta sulla scorta delle tabelle delle spese per la dieta allestite dalla società dei diabetici della regione di Basilea, dove questi costi sono stati stimati in Fr. 17.- al giorno per un uomo, mentre il fabbisogno vitale generale (ovvero con prodotti tradizionali) è stato valutato in Fr. 18.- giornalieri.
Nel caso che ha dovuto esaminare, il TFA, rifacendosi al Consultorio della società svizzera di diabetologia di Zurigo relativo ai consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di vitello, il pesce di mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato potevano essere sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale, pesce d'acqua dolce e verdure e frutta fresche. Di conseguenza, secondo l'Alta Corte "für an Diabetes mellitus erkrankte Personen sich die Kost in ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der Primärprävention für Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise unterscheidet. Dem Beschwerdeführer ist somit eine diabetesorientierte Ernährung möglich, ohne dass ein finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr. consid. 3.3).
2.6. Nella fattispecie in esame, come visto, il ricorrente non soffre di diabete mellito di tipo II, ma è affetto da cardiopatia ischemica con stato da by-pass, colesterolo elevato ed intolleranza all'insulina. Di conseguenza, egli necessita sia di una terapia farmacologia sia anche dietetica. Con il suo scritto del 21 settembre 2006 (doc. 39) espressamente indirizzato alla Cassa di compensazione, il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha sottolineato "l'importanza di avere a disposizione della frutta fresca, considerevolmente cara sul nostro mercato, verdura fresca di stagione e non congelata. La dieta a base di proteine deve essere modificata usando maggiori quantità di pesce ed evitando una gran parte delle carni che si trovano sul mercato. L'olio di oliva, anche questo molto caro, deve essere alla base di ogni preparazione dei cibi che vengono consumati giornalmente. Le verdure in genere sono fondamentali e dovrebbero essere usate giornalmente. Anche alcuni integratori e polivitaminici che non sempre sono rimborsate dalle Casse Malati farebbero parte della dieta dei signori RI 1. Le carni devono essere scelte con cura evitando, come detto, carni grasse e scegliendo quelle che presentano meno purine. Questo ragionamento vale anche per l'uso dei formaggi che i coniugi RI 1 usano frequentemente cercando scelte più idonee con meno grassi e meno purine.".
Nei suoi diversi scritti il ricorrente ha inoltre evidenziato che "se è vero che l'ipercolesterolemia e l'ipertensione arteriosa essenziale sono fattori di rischio per lo sviluppo di diabete di tipo 2, è altrettanto vero che la dieta a cui deve attenersi (..), d'importanza vitale visto l'intervento di bypass per già intercorso infarto, deriva dall'assunzione di farmaci ipolipemizzanti; la dieta, in questo caso, è un fattore accompagnatorio necessario ed essenziale, disgiunto e a prescindere dalla complicanza diabetica, volto a ridurre il rischio coronario come un abbassamento della pressione arteriosa." (doc. 35). Con l'opposizione, l'assicurato ha nuovamente rilevato che "l'esigenza di una dieta particolare (…) non deriva dall'insorgenza di diabete (peraltro nel caso concreto aclinico), bensì va associata all'assunzione prescritta di farmaci ipolipemizzanti, dovuti per contenere complicanze cardiocircolatorie già conclamatesi." (doc. 22 punto 3).
2.7. In queste circostanze, d'avviso di questo Tribunale, il maggior costo per l'insorgente per alimentarsi in maniera confacente al suo stato di salute è provocato dall'acquisto di cibi sani: frutta e verdura fresche, carne magra, pesce e formaggio; tutti alimenti che vanno poi conditi con olio di oliva.
Ma questa esigenza è data per tutti, non solo per l'insorgente.
A mente del TCA, infatti, l'elencazione degli alimenti adatti ai problemi di salute dell'assicurato fornita dal medico curante, coincide con il tipo di alimentazione che ogni persona dovrebbe sostenere. Tale dieta non presenta aspetti particolari rispetto al normale sostentamento che ognuno dovrebbe seguire per condurre una vita sana dal profilo nutrizionale.
Ammettere che RI 1 debba seguire questo regime dietetico e quindi che occorra concedergli il forfait di Fr. 2'100.- all'anno per farvi fronte significherebbe concedere questo forfait a tutta la popolazione che intende ottemperare ai più elementari consigli per cercare di mantenersi in buona salute.
Di conseguenza, l'opinione espressa dal medico fiduciario SMR interpellato dalla Cassa secondo il quale "non si tratta di dieta particolare, ma di misure d'igiene alimentare" è corretta; il TCA la fa dunque propria per la soluzione della presente vertenza.
2.8. Anche il richiamo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni (divenuto dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) permette di negare al ricorrente il diritto di beneficiare del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, pari a Fr. 175.- al mese, avendo esso escluso che un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto. Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso (citata STFA consid. 3.2; cfr. consid. 2.5 infra).
Con i piccoli e semplici accorgimenti menzionati (prediligere frutta e verdura fresca, carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.
Questi criteri, d'avviso della scrivente Corte, valgono sia per le persone affette da diabete sia, come il ricorrente, da cardiopatia ischemica, ipercolesterolo ed intolleranza all'insulina, siccome illustrano semplicemente i punti cardine di un normale e sano quadro nutrizionale; non si tratta quindi di elementi prettamente specifici soltanto per queste malattie.
In questo senso, la lagnanza dell'insorgente che contesta l'applicazione al caso concreto della summenzionata STFA del 6 aprile 2006 si rivela infondata.
In simili condizioni, la Cassa di compensazione ha correttamente eliminato dal fabbisogno dell'assicurato il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese supplementari, siccome non causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto dal suo medico.
Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.
2.9. Gli insorgenti hanno chiesto l'allestimento di una perizia medica (doc. I punto 6 pag. 5) e di essere sentiti (doc. VI).
Il TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire i ricorrenti. Infatti, gli assicurati hanno potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una loro audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto di concedere ai coniugi RI 1 il diritto alla prestazione complementare deciso dalla Cassa è corretto.
Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia ad assumere ulteriori prove – ossia l'allestimento di una perizia medica, essendo il certificato del medico curante molto chiaro - ed all'audizione dei ricorrenti medesimi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti