Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2006 33.2006.11

21. Dezember 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,258 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Computo del valore locativo di un immobile. Se ci sono degli impedimenti oggettivi all'utilizzo del bene,il VL va stralciato.Diverso è se si tratta di ostacoli di natura soggettiva. In concreto, TCA ha accertato che i lavori di ristrutturazione sono durati 4 mesi.Per questo periodo,VL va stralciato.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.11   TB

Lugano 21 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 25 agosto 2006 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, beneficiaria di una rendita d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi, dall'ottobre 2003 è degente presso il __________ gestito dall'__________. La sua degenza in questo istituto è stata discontinua, alternandosi con ricoveri in ospedale e con rientri al proprio domicilio di __________.

                                  B.   Con sentenza del 28 aprile 2006 (Inc. n. 33.2006.4) questo Tribunale ha stabilito che per tutto il 2005 l'assicurata doveva essere considerata come temporaneamente soggiornante presso il citato istituto. Pertanto, la pigione e le spese accessorie, da intendere rispettivamente quali il valore locativo della sua proprietà di __________ ed il forfait per le spese accessorie, andavano considerate nel calcolo del fabbisogno dell'assicurata insieme alla retta per degenti in istituti ed alle relative spese personali. Inoltre, la sua abitazione doveva essere computata al valore di stima e non commerciale.

                                  C.   Con decisione formale del 24 maggio 2006 (doc. A2), avente effetto retroattivo al 1° febbraio 2006, la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato all'assicurata, da allora degente in modo definitivo, una prestazione complementare di Fr. 485.- al mese, di cui Fr. 75.direttamente versati all'Ufficio assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa malati. La tabella di calcolo PC includeva quindi la retta per degenti in istituti e le spese personali anziché il fabbisogno vitale (limite di reddito), nonché il valore venale in luogo del valore di stima. Come nel calcolo precedente, sono stati considerati il valore locativo della sua proprietà e le relative spese di manutenzione.

                                  D.   Formulando il presente ricorso (doc. I), che ripropone l'argomentazione già esposta con l'opposizione, sempre per il tramite del suo curatore RI 1 contesta la decisione su opposizione della Cassa (doc. A1) che le ha computato, quale reddito non privilegiato, il valore locativo della sua abitazione (Fr. 6'000.-). La ricorrente sostiene che questo importo debba essere stralciato, siccome negli ultimi mesi l'appartamento non era abitabile a causa dei lavori di sgombero e di ristrutturazione interna, affidati ad una ditta (doc. 146 della Cassa). L'assicurata riconosce "che i lavori hanno avuto una durata più lunga del solito, ma lo stato di salute (fisica e psichica) della proprietaria… non ha permesso una soluzione più celere.".

La Cassa ha proposto di respingere il ricorso, confermandosi nella decisione su opposizione del 25 agosto 2006 (doc. III).

Il 19 dicembre 2006 è stata indetta un'udienza con le parti nel corso della quale è stato sentito un testimone (doc. VII).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Contestato è unicamente il computo del valore locativo della proprietà fondiaria dell'assicurata (Fr. 6'000.-) quale reddito non privilegiato dal 1° febbraio 2006.

L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone che hanno diritto ad una rendita AI.

Giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC, i redditi determinanti comprendono il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile.

                                   3.   Il reddito della sostanza immobiliare (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC) comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemen- to, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Secondo la giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).

                                   4.   Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali oggettivamente inutilizzabili o che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, § 22 N. 433 e 434, pag. 280). Quindi, solo impedimenti di natura oggettiva ed inerenti all'immobile possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT N. 4 dell'11 febbraio 1992 in RDAT II-1993 n. 14t pag. 394; CDT N. 177 del 27 agosto 1993, Inc. 80.1994.82 in re G.B.).

Se un'abitazione rimane vuota perché non può essere affittata o perché non è parzialmente utilizzabile oppure in vista della sua vendita oppure ancora perché il proprietario intende venderla ma malgrado gli sforzi intrapresi con serietà non ha trovato nessun compratore, in questi casi il valore locativo non è assoggettabile fiscalmente (DTF 72 I 223; ASA 48 pag. 478, ASA 18 pag. 266; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2005, N. 73 ad art. 21; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2001, N. 21 ad art. 21 pag. 528). D'altronde, anche gli spazi inutilizzati, ma comunque abitabili, sono presi in considerazione quale valore locativo (Locher, ibidem; RDAT II-1993 n. 14t pag. 394).

Diversa è la situazione quando, a dipendenza di circostanze attinenti alla sua persona, al proprietario manca la possibilità di riservarsi l'immobile per il proprio utilizzo. Ostacoli di natura soggettiva che impediscono di usufruire del bene, quali dei problemi di salute del proprietario e la circostanza che l'immobile (non) sia ammobiliato, non consentono infatti di fare astrazione dall'imposizione del valore locativo (RDAT II-1993 n. 14t pag. 394).

                                   5.   Nel caso concreto, la ricorrente ha rilevato che "L'appartamento dove ho abitato per tanti anni attualmente non è ancora affittato… e il mio stato di salute fisico e psichico non mi ha permesso di procedere subito allo sgombero dello stesso. Solo negli ultimi mesi ho fatto intervenire una ditta per lo sgombero e attualmente si stanno apportando delle migliorie per renderlo affittabile." (cfr. opposizione del 22 giugno 2006, doc. A1).

L'assicurata ha comprovato mediante specifiche fatture che nel periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2006 (docc. 144 e 145 della Cassa) nel suo appartamento di __________ non è stata consumata energia elettrica, malgrado fosse sempre attivo l'allacciamento alla rete elettrica.

Inoltre, a specifica richiesta della Cassa, la ricorrente ha prodotto lo scritto del 29 maggio 2006 (doc. 146 della Cassa) dell'impresa __________ di __________ che esegue lavori di pittura, tappezzeria, isolazioni termiche ed insegne. Questa ditta ha comunicato al curatore dell'assicurata di accettare il mandato per sgomberare il mobilio, le suppellettili e l'abbigliamento dall'appartamento di __________ seguendo le specifiche istruzioni impartite dall'assicurata e per consegnare a quest'ultima, presso il suo nuovo luogo di dimora, alcuni oggetti personali. L'esecuzione dei lavori di ristrutturazione concernenti i pavimenti, i muri, i soffitti, i serramenti ed il balcone sarebbe terminata verso la fine dell'estate e, a dire dell'impresa, l'appartamento avrebbe potuto essere locato dal 1° ottobre 2006.

In queste circostanze, il TCA rileva che inizialmente la ricorrente, per i gravi problemi di salute che l'affliggevano, è stata ricoverata al __________ e quindi era impossibilitata ad abitare l'appartamento di __________. Degente definitivamente in casa di cura dal febbraio 2006, da quel momento il suo appartamento è rimasto vuoto, ma questa situazione rappresenta un ostacolo soggettivo all'utilizzo del bene e, come tale, non può, come visto, essere presa in considerazione per l'eliminazione della voce del valore locativo dal calcolo delle sue prestazioni complementari.

Diverso è il caso per gli impedimenti che, in seguito, sono diventati oggettivi a causa dei lavori di sgombero del mobilio e di ristrutturazione dell'appartamento eseguiti da una ditta (doc. 146 della Cassa) che, a tutti gli effetti, hanno reso impraticabile e quindi non abitabile la proprietà immobiliare della ricorrente.

                                   6.   A questo proposito, alfine di chiarire l'esatta portata dei lavori di ristrutturazione e quindi il periodo durante il quale l'appartamento è rimasto inagibile, il TCA ha indetto un'udienza il 19 dicembre 2006 durante la quale è stato sentito quale teste il titolare della ditta che ha eseguito i lavori di rinnovamento del bene immobile in esame.

Il teste ha riferito che il suo compito, in primis, è consistito nello sgomberare i mobili ed i vestiti dell'assicurata e di consegnarli a delle associazioni caritatevoli conformemente alla volontà della ricorrente. In secondo luogo, una volta svuotato l'appartamento ha proceduto allo strappo della vecchia moquette, alla raschiatura del pavimento, al nuovo livellamento ed alla successiva posa delle piastrelle e del parquet.

La ditta __________ di __________ ha subappaltato alcune opere ad altri artigiani, provvedendo poi a coordinare tutti i lavori. Riguardo ai tempi di esecuzione, il teste ha rilevato che "ho sin dall'inizio manifestato questi tempi che reputo fisiologici per gli interventi che si devono fare e li ho indicati sin dall'inizio al qui presente RA 1. Premetto che non era l'unico cantiere che avevo aperto e non erano gli unici obblighi che avevo in quel periodo, per cui la mia professionalità mi ha imposto di fissare questi tempi che sono stati necessari. Ho iniziato i lavori all'inizio di giugno, in luglio è stata strappata la moquette e fatti i lavori preparatori e poi è stato necessario procedere alla posa che è avvenuta in settembre dopo le ferie estive [ndr: in specie, di 4 settimane]. L'appartamento ha una superficie di 80-100 mq.".

Ora, dalla testimonianza appena esposta emerge che per il periodo dei lavori di sgombero e di ristrutturazione, durati in sostanza quattro mesi (da giugno a settembre compresi), l'appartamento della ricorrente non era oggettivamente agibile. La protrazione dei lavori durante questo lasso di tempo tiene complessivamente conto del tempo necessario alla ditta __________ per trovare una sistemazione consona dei mobili e dei vestiti della ricorrente, operazione che ha comportato la ricerca e l'effettivo contatto con diverse associazioni caritatevoli interessate a ricevere questi beni. Inoltre, vanno considerati i lavori veri e propri di ristrutturazione dell'immobile con i rispettivi tempi tecnici (strappo della vecchia moquette, pulitura del pavimento, posa delle nuove piastrelle, imbiancatura di tutto l'appartamento) e di riposo (un mese di vacanze estive per la ditta esecutrice dei lavori). L'appartamento è stato consegnato alla proprietaria – come preventivato - a fine settembre 2006, cosicché dallo scorso ottobre era pronto per essere affittato, come in effetti è poi occorso.

Tutto ben considerato, il TCA conclude che da febbraio a maggio 2006 compresi il valore locativo dell'appartamento di __________ va computato all'assicurata, non trovando gli impedimenti soggettivi citati valida giustificazione.

Dal mese di giugno al mese di settembre 2006 compresi, per contro, il Tribunale ha potuto accertare che, a tutti gli effetti, il bene immobile dell'assicurata non era oggettivamente disponibile a causa di lavori di ristrutturazione. Per questi quattro mesi, dunque, dal calcolo delle sue prestazioni complementari va eliminato il valore locativo e, conseguentemente, anche le spese di manutenzione attinenti all'immobile stesso.

In queste circostanze, il ricorso deve essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

Siccome parzialmente vincente in causa e poiché patrocinata da una persona particolarmente cognita che l'assicurata deve remunerare, ritenuto inoltre come il curatore di quest'ultima ha dovuto presenziare ad un'udienza, la ricorrente ha diritto a delle indennità di parte, seppure ridotte (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione valida da giugno 2006.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente un importo di Fr. 150.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2006.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2006 33.2006.11 — Swissrulings