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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.09.2006 33.2006.10

25. September 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·745 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Impugnazione dinanzi al TCA di decisione formale soggetta ad opposizione. Irricevibilità dell'impugnativa e trasmissione degli atti all'amministrazione per le sue incombenze.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.10   ir/td

Lugano 25 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

Cassa CO 1

    in materia di legge federale sulle prestazioni complementari

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                    •   che la ricorrente con lettera non datata, messa alla posta il 21 settembre 2006 (cfr. busta di spedizione), contesta il rifiuto della prestazione complementare di cui alla decisione formale del 25 agosto 2006 della Cassa CO 1 (I);

                                    •   che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                    •   che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

                                    •   che – per quanto attiene specificatamente il tema della decisione formale 25 agosto 2006 – va rammentato che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

                                    •   che nel caso in esame la decisione 25 agosto 2006 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il provvedimento qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO 1;

                                    •   che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 21 settembre 2006 quale opposizione alla decisione e proceda, previo esame, all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

 Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso formulato in data 6 maggio 2006 da RI 1, __________,  é irricevibile.

§    Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni, rendendo la decisione di sua competenza.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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