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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2005 33.2005.9

6. Dezember 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,133 Wörter·~36 min·1

Zusammenfassung

Restituzione di prestazioni indebitamente percepite.Pigione ripartita fra più persone.Eccezioni.Se l'assicurato coabita con il proprietario,va suddiviso il valore locativo lordo e non la pigione,salvo che comprovi che paga regolarmente la pigione visto che è codebitore solidare del mutuo ipotecario.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 33.2005.9   TB

Lugano 6 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 28 gennaio 2005 emanata da

Caisse CO 1     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, 1967, beneficia di una rendita AI e dal 1996 pure di prestazioni complementari. Con la revisione periodica, la Cassa CO 1 ha scoperto l'esistenza di una rendita della previdenza professionale. Rifatti i calcoli, con sei decisioni del 15 ottobre 2004 gli ha comunicato di non aver più diritto a prestazioni complementari retroattivamente dal 1° ottobre 1999. La prestazione mensile di Fr. 267.- è quindi stata interrotta e, contestualmente, è stata emanata una decisione di restituzione di Fr. 21'857,15, di cui Fr. 15'675.- indebitamente percepiti dal 1° ottobre 1999 al 31 agosto 2004 quali prestazioni complementari, mentre Fr. 6'182,15 a titolo di spese per malattia rimborsate a torto negli anni 2000-2003.

                                  B.   Con decisione su opposizione del 28 gennaio 2005 (doc. A) la Cassa ha respinto l'opposizione interposta il 9 novembre 2004, osservando che la deduzione ammessa fino a quel momento per la pigione equivaleva alla metà del valore locativo dell'immobile di proprietà della sua convivente (Fr. 5'100.- : 2 persone), a cui si aggiungeva la metà delle spese accessorie riconosciute dalla legge (Fr. 1'680.- : 2 persone), per complessivi Fr. 3'390.- (Fr. 2'550.- + Fr. 840.-). L'assicurato chiedeva di calcolare Fr. 675.- al mese senza spese accessorie (Fr. 1'350.- : 2 persone).

                                  C.   Contro detta decisione il 18 febbraio 2005 (doc. II) l'assicurato ha formulato ricorso presso il Tribunale cantonale del __________, Camera delle assicurazioni, osservando che il valore locativo di un immobile o di un appartamento non corrisponde al reale importo di un affitto per abitarvi. Inoltre, il ricorrente ha affermato di avere un conto salario in comune con la sua convivente, dal quale attinge gli importi necessari per le spese comuni e per il pagamento degli interessi ipotecari per la casa. Quale costo per la locazione dovrebbe quindi essere inserito l'importo di Fr. 1'500.al mese, spese accessorie comprese, corrispondente alla metà del canone reale di locazione cifrato dalla banca presso la quale è stata accesa l'ipoteca.

La Cassa di compensazione del __________ ha chiesto di respingere il predetto ricorso, argomentando che la deduzione della pigione corrisponde al valore locativo dell'immobile e non agli interessi ipotecari pagati mensilmente (Fr. 1'500.-). Anche il forfait per le spese accessorie accordate ai beneficiari di PC che vivono in casa propria va suddiviso per il numero delle persone che abitano questo immobile. Ne discende che va confermata la decisione di considerare in Fr. 2'550.- la pigione ed in Fr. 840.- le spese accessorie ascrivibili al fabbisogno del ricorrente.

Con osservazioni del 13 giugno 2005 (doc. IV) l'insorgente ha ribadito di non essere proprietario dell'immobile in cui vive con la convivente, ma di pagarne ugualmente, in ragione di metà, gli interessi ipotecari essendo debitore solidale nei confronti della banca creditrice. Questa sua quota parte andrebbe dunque computata nelle sue spese in luogo della metà del valore locativo dell'abitazione della convivente.

                                  D.   Il 3 novembre 2005 (doc. I) il Tribunale cantonale del __________ ha trasmesso al TCA il ricorso e l'intero incarto per competenza, dato che il ricorrente ha preso domicilio in Ticino.

                                         in diritto

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LPC.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla concessione di prestazioni complementari per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002) sia posteriore (2003 e 2004), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004 e del 2005. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LPC, per il calcolo del diritto alle PC sono applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi quattro anni ed i disposti LPC validi dal 1° gennaio 2003 per gli ultimi due anni revisionati dalla Cassa.

                                   3.   In virtù dell'art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la persona che vuol fare valere il diritto ad una prestazione complementare annua deve depositare una domanda scritta. L'art. 67 cpv. 1 OAVS è applicabile per analogia, secondo questa norma il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli artt. 122 e segg. un modulo di richiesta debitamente riempito. L'art. 122 OAVS prevede che le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi.

Nel caso di specie, al momento dell'inoltro della domanda di prestazioni complementari l'assicurato era domiciliato nel Canton Giura, motivo per il quale è corretto che la Cassa di compensazione di quel Cantone si sia occupata del calcolo delle PC dell'interessato.

Per quanto concerne invece la determinazione dell'autorità giudiziaria competente per la definizione della vertenza, l'art. 58 cpv. 1 LPGA stabilisce che competente a statuire è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Poiché il 16 settembre 2004 l'assicurato ha trasferito il suo domicilio nel Cantone Ticino ed il 18 febbraio 2005 ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 28 gennaio 2005 della Cassa giurassiana, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è competente a statuire in merito alla presente causa.

nel merito

                                   4.   Per l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone che hanno diritto ad una rendita AI.

L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva che

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.   importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.   per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290  

     franchi;

2. per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435

     franchi;

3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.   la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, a Fr. 24’690.- per coniugi ed a Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano (art. 1 dell'Ordinanza 99 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI).

A decorrere dal 1° gennaio 2001 questi importi massimi sono aumentati rispettivamente a Fr. 16'880.-, a Fr. 25’320.- ed a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 del 18 settembre 2000).

Dal 1° gennaio 2003, sono fissati a Fr. 17'300.- rispettivamente a Fr. 25’950.- ed a Fr. 9'060.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 03 del 20 settembre 2002).

Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto è riconosciuta, fra le altre, le spese seguenti:

"  (…)

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…)."

L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"  (…)

b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.

(…) (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b.   le prestazioni d'aiuto sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e.   le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)."

                                   5.   Oggetto del contendere è la restituzione di Fr. 21'857,15 di cui avrebbe beneficiato indebitamente RI 1 dal 1° ottobre 1999 al 31 agosto 2004. La restituzione s'impone a seguito della scoperta da parte della Cassa CO 1 che egli percepiva, oltre alla rendita d'invalidità, anche una rendita del II pilastro, di modo che i suoi redditi superavano le sue spese.

Il ricorrente non contesta l'esistenza di questa seconda rendita, ma rileva l'erroneità della quota parte della pigione che gli è stata computata nel suo fabbisogno (Fr. 2'250.- + Fr. 840.- = Fr. 3'390.-). A suo dire, la spesa reale per la locazione dell'abitazione in cui vive con un'altra persona sarebbe superiore all'importo ritenuto dalla Cassa (Fr. 1'500.x 12 mesi).

                                   6.   In virtù dell'art. 47 LAVS, a cui rinviava espressamente l'art. 27 OPC-AVS/AI in vigore fino al 31 dicembre 2002, le prestazioni complementari indebitamente riscosse dovevano essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Il rimborso poteva non essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituiva un onere troppo grave (cpv. 1). Il capoverso 2 di questo disposto recitava che il diritto di esigere la restituzione si prescriveva in un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione aveva avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della rendita nasceva da un atto punibile per il quale la legge penale prevedeva un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo era determinante.

Dal 1° gennaio 2003 la materia è regolata dall'art. 25 cpv. 1 LPGA, giusta il quale le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa; cfr. pure DTF 129 V 110; STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02); RAMI 1995 pag. 6; RAMI 1993 pag. 178 consid. 3c).

L’Amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02)). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata in caso di calcolo illegale di una rendita, di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02; STFA del 29 novembre 2002, I 339/01).

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Va infine ancora ricordato che il TFA ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i princìpi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA del 12 marzo 2004, K 147/03 = DTF 130 V 318).

Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20). (…)."

Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

"  wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U., H 97/03)."

                                   7.   In concreto, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC a cui aveva diritto il ricorrente (nullo, a seguito della computazione di un reddito di circa Fr. 10'000.-) e, constatato un indebito versamento ai sensi degli artt. 27 OPC-AVS/AI e 25 LPGA, ne ha chiesta la restituzione dal 1° ottobre 1999.

Va innanzitutto rammentato che la Cassa, avendo rilevato un caso di indebita riscossione, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti per il riesame delle precedenti decisioni di fissazione delle prestazioni.

Da un lato, infatti, le decisioni di concessione delle prestazioni complementari sono manifestamente errate, a causa dell'omissione del ricorrente di informare gli organi cantonali competenti di ricevere una rendita dalla previdenza professionale (II pilastro), ciò ha comportato che la Cassa ha versato indebitamente le prestazioni complementari oltre il 1° ottobre 1999. D'altro lato, il riesame delle decisioni riveste un'importanza notevole, considerato come l'importo da rimborsare raggiunga, complessivamente, quasi Fr. 22'000.-.

Circa il termine di prescrizione di un anno, la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 47 LAVS e dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192). L’anno di perenzione decorre dal momento in cui l'Amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

In conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS e dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la Cassa può riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di concessione di una prestazione complementare.

Inoltre, per poter esaminare i presupposti della restituzione l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio, ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003 nella causa SECO contro A.P., C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa M., C 11/00, consid. 2).

Nell'estate 2004 l'Amministrazione ha saputo che l'assicurato da tempo beneficiava di una rendita della previdenza professionale (docc. 70-80 dell'incarto della Cassa). L’emissione al 15 ottobre 2004 delle decisioni contestate preserva quindi il termine legale di perenzione di un anno, come pure il termine assoluto di 5 anni. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non retroattività delle leggi. In simili condizioni, di principio le decisioni di restituzione sono corrette e tempestive.

Resta solo da verificare se l'importo richiesto al ricorrente è corretto.

                                   8.   Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli ammontari relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi dell'assicurato siano corretti.

Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 4, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale dell'assicurato.

Il diritto federale stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato anche limite di reddito nelle tabelle di calcolo.

Per ciò che interessa il caso in esame, il Canton Giura ha stabilito che il fabbisogno vitale per persone sole equivale all'ammontare massimo fissato nelle summenzionate ordinanze federali. Di conseguenza, gli importi computati dalla Cassa giurassiana nelle tabelle di calcolo degli anni 1999-2004 sono corretti.

Anche gli importi annui relativi ai premi di cassa malati sono stati conteggiati secondo quanto disposto dalle Ordinanze federali sui premi medi cantonali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC emesse ogni anno, per cui l'operato della Cassa non va messo in discussione.

                                   9.   Contestato, invece, è l'ammontare della pigione considerato dalla Cassa. Dal 1° gennaio 1998 in poi la Cassa ha mutato l'importo calcolato al ricorrente come pigione, passando da Fr. 8'400.- all'anno a Fr. 3'390.-. Quest'ultima cifra corrisponde alla metà del valore locativo dell'immobile (Fr. 5'100.-) che condivide con la proprietaria sommata alla metà delle spese accessorie concesse per legge (Fr. 1'680.-), siccome gli inquilini sono due di cui uno solo beneficia però delle prestazioni complementari.

Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 4), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.

Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272). In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 272; CARIGIET/KOCH, citato Supplemento, pag. 86; RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassenund Invalidenversicherung in: E. MURER und H-U. STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).

Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00, pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 234), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

"  (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sin von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen. (…)." (sottolineature della redattrice)

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"  (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."

Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

Il 1° giugno 2001 (P 62/00) il TFA si è chinato su un caso simile a quello qui in esame. L'assicurato viveva al piano superiore della casa di proprietà di una sua amica, la quale utilizzava invece il piano terra. Questa coabitazione era debitamente stata regolata da un contratto di locazione fra gli inquilini. Cambiando la prassi fino ad allora adottata, la Cassa di compensazione non ha più riconosciuto come spese di pigione la somma concordata fra gli interessati ed indicata nel contratto di locazione, ma ha inteso considerare, in suo luogo e vece, la metà del valore locativo della casa dove abitava il ricorrente, calcolata secondo i criteri della legislazione fiscale cantonale, e vi ha aggiunto un ammontare di Fr. 840.- per le spese accessorie.

"  (…)

a) D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI (…) Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC, introduit par la modification du 20 juin 1997 de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 III 2952 ss]).

     Cette règle est applicable par analogie lorsque les membres d'une communauté d'habitation ou de ménage habitent dans un immeuble propriété de l'un d'eux. Il convient alors de se fonder sur la valeur locative brute de l'immeuble, estimée selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile ou, à défaut, selon ceux de l'impôt fédéral direct (cf. art. 12 OPC-AVS/AI), et de répartir celle-ci entre les membres de la communauté domestique (arrêt T. du 30 mars 2001 [P 2/01], consid. 2). De même, on répartira entre eux le forfait annuel de 1680 fr. déductible à titre de frais accessoires par les personnes habitant leur propre immeuble (art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI, introduit par la modification citée de l'OPC-AVS/AI).

     Toutefois, si un contrat de bail a été conclu entre le propriétaire de l'immeuble et l'assuré, et si le loyer brut convenu est effectivement payé, ce loyer est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, à moins qu'il n'apparaisse comme majoré de façon manifestement abusive (arrêt cité; cf. également Pra 1996 p. 972 consid. 3).

     b) aa) Le recourant et B.________ habitent depuis le mois de décembre 1994 dans la maison dont cette dernière est propriétaire. Ils y forment une communauté d'habitation, au sens de la jurisprudence énoncée ci-dessus (consid. 3a), dans la mesure où l'étage supérieur de la maison, qui ne comporte d'après le recourant que 3 chambres et une salle de bain, ne peut pas être considéré comme un logement indépendant. Quoiqu'il en soit, l'art. 16c OPC-AVS/AI se réfère expressément aux situations dans lesquelles une maison familiale est aussi occupée par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, ce qui est précisément le cas en l'espèce.

     bb) Dans une lettre du 7 mars 2000 adressée à l'intimée, B.________ a exposé qu'elle avait acheté sa maison avec A.________. Ces déclarations sont corroborées par l'existence d'une cédule hypothécaire de 250 000 fr. grevant l'immeuble, dont le recourant est codébiteur solidaire avec B.________. A cela s'ajoute que cette dernière n'a signé des quittances de loyers que pour les mois de décembre 1994 à décembre 1995, et que, pour les mois suivants, le recourant n'a pu produire que six récépissés postaux attestant d'autant de paiements ponctuels de 870 fr. à B.________, entre le 6 août 1998 et le 27 mars 2000. Enfin, cette dernière n'a pas indiqué qu'elle avait perçu un loyer, dans ses déclarations fiscales pour les périodes de taxation 1997/1998 et 1999/2000.

     Sur la base de ce faisceau d'indices, on doit rejoindre l'appréciation des premiers juges et retenir que le recourant ne s'acquitte pas régulièrement du loyer allégué, depuis plusieurs années. Ce fait nouveau constitue un motif de révision procédurale de la décision du 22 février 2000, voire des décisions rendues antérieurement par la caisse. Aussi cette dernière s'est-elle à bon droit prononcée une nouvelle fois sur le montant des prestations complémentaires allouées au recourant, en ne reconnaissant comme dépense de loyer que la moitié de la valeur locative de la maison de A.________ (2735 fr. par année) et la moitié du forfait annuel pour les frais accessoires, selon l'art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI (840 fr.). (…)." (sottolineature della redattrice)

                                10.   In specie, dal 1° luglio 1996 (docc. 4 e 7 agli atti della Cassa) il ricorrente ha condiviso con __________ l'abitazione di proprietà di quest'ultima a __________, convenendo a quel tempo il pagamento di un canone mensile di Fr. 700.- + Fr. 150.- di acconto spese accessorie. Nei suoi scritti l'assicurato sostiene di versare regolarmente ogni mese alla convivente la sua parte di locazione (Fr. 675.-, spese escluse), prelevando il dovuto dal conto salario di partner detenuto in comune con quest'ultima, su cui confluiscono i redditi di entrambi. Di conseguenza, ritenuto inoltre come egli sia debitore solidale con l'amica nei confronti della banca che le ha concesso il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa in cui essi vivono, nel suo fabbisogno dovrebbe essere conteggiata una pigione corrispondente all'effettivo importo che egli si è impegnato a pagare e che pagherebbe, a suo dire, mensilmente, alla proprietaria.

Ora, v'è un principio del diritto secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. A livello cantonale, l'art. 183 CPC, cui rimanda l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA), riprende per intero il testo federale e ciò nell'ottica della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali secondo la consolidata giurisprudenza più sopra richiamata.

Giova comunque ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).

Secondo la medesima giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza di un diritto vantato. L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, pag. 136; GYGI, Bundes-verwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

Infatti, come precisato dal TFA al considerando 3b della sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B. (K 202/00),

"  (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

Nelle assicurazioni sociali, come detto, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non è quindi sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c; RCC 1984 pag. 468 consid. 3b; RCC 1983 pag. 249; RAMI 1985 pag. 21; RAMI 1984 pag. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

In questo contesto occorre infine ricordare che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”, pag. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L'insorgente e l'amica formano indubbiamente una comunione d'abitazione ma, contrariamente a quanto sostengono entrambi, dall'incarto prodotto dalla Cassa di compensazione al TCA non risulta alcun versamento mensile di pigione da parte del conduttore ricorrente alla sua coinquilina locatrice. Dal 9 novembre 2004 in poi, durante tutta la lunga fase istruttoria che ne è seguita tesa a determinare la pigione da computare al ricorrente, quest'ultimo non ha mai prodotto una prova degli avvenuti versamenti di pigione durante il periodo 1999-2004.

Più concretamente, va pertanto evidenziato che né prima dell'emanazione della decisione su opposizione né dopo aver aperto l'istruttoria ricorsuale presso questo Tribunale, l'assicurato non ha mai prodotto delle prove a sostegno della propria tesi. Ne discende che in mancanza di elementi certi attestanti i concreti versamenti mensili a titolo di pigione da parte del ricorrente alla proprietaria dell'immobile in cui abita, si giustifica di far sopportare al medesimo le conseguenze della sua passività. Egli ha infatti avuto sufficiente tempo ed occasioni per cercare di giustificare in modo più sostanzioso la propria allegazione (in sede di opposizione e ricorso).

Di conseguenza, l'ammontare di Fr. 3'390.- (Fr. 5'100.- : 2 + Fr. 1'680.- : 2) computato dalla Cassa va dunque confermato nel fabbisogno dell'insorgente.

                                11.   Quali redditi determinanti vanno ritenute le rendite AI e le rendite della previdenza professionale percepite dal ricorrente. Pertanto, accertata l'acquisizione della necessaria documentazione da parte della Cassa (docc. 70-80), anche gli importi ritenuti da quest'ultima a titolo di redditi totali vanno quindi confermati.

Ne consegue che l'assicurato non avrebbe avuto diritto a ricevere delle prestazioni complementari tra il 1° ottobre 1999 ed il 31 agosto 2004. Dato, invece, che egli ha mensilmente percepito, da allora e fino alla fine del 2002, l'importo di Fr. 265.- e dal 1° gennaio 2003 fino al 31 agosto 2004 l'ammontare di Fr. 267.-, s'impone una restituzione di queste somme illecitamente conseguite, per un totale di Fr. 15'675.come risulta dal dettagliato conteggio effettuato dalla Cassa con la decisione di restituzione del 15 ottobre 2004 (doc. 96 agli atti della Cassa).

Oltre alle prestazioni complementari, l'assicurato deve pure restituire i rimborsi delle spese di malattia di cui ha beneficiato, poiché considerato come beneficiario di PC. Al predetto importo vanno quindi aggiunti Fr. 6'182,15, per una restituzione complessiva di Fr. 21'857,15 (doc. 96).

In tal senso, la decisione impugnata è integralmente confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2005.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2005 33.2005.9 — Swissrulings