Raccomandata
Incarto n. 33.2003.8 ir/gm
Lugano 18 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 11 dicembre 2002 interposto da
__________
contro
la decisione del 14 novembre 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che con scritto 9 maggio 2003 al TCA la Cassa si è così espressa:
" Mi riferisco alla sua lettera del 4 febbraio 2003 ed in merito le comunico che, dopo aver ricevuto solo in data 7 maggio 2003 la documentazione richiesta, la prestazione complementare del ricorrente risulta sempre respinta.
Infatti, come potrà rilevare dai giustificativi che in allegato le trasmetto, malgrado la rettifica da fr. 45'889.- a fr. 42'301.- del reddito da attività dipendente (pos. 21 della tabella di calcolo PC) riferito unicamente alla madre in quanto il figlio è agli studi e senza reddito il diritto alla prestazione è ancora rifiutato." (cfr. Doc. _);
richiamato lo scritto 13 maggio 2003 del TCA al signor __________ del seguente tenore:
"Le trasmetto in annesso lo scritto 9 maggio 2003 del capo servizio prestazioni complementari signor __________.
Nel Suo ricorso lei contestava la mancata considerazione di spese di trasporto e mensa. La decisione impugnata indicava redditi non privilegiati di CHF 63'456.-- a fronte di un fabbisogno di CHF 55'830.-- con un superamento di CHF 7'526.-- con la rettifica del reddito conseguente a quanto da Lei prodotto quale documentazione il reddito da attività dipendente considerato nel calcolo si riduce - secondo l'amministrazione - di CHF 3'588.--.
Il responsabile delle prestazioni evidenzia quindi un superamento del reddito non privilegiato che passa da CHF 7'526.-- a CHF 3'938.-- (7'526.-- - 3'588.--).
Alla luce di ciò la invito a prendere posizione in merito rispettivamente a comunicarmi il mantenimento del ricorso o meno." (cfr. Doc. _);
ritenuto che con scritto 16 giugno 2003 l'assicurato ha dichiarato di ritirare il ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici