Raccomandata
Incarto n. 33.2002.8 tb/gm
Lugano 16 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 6 febbraio 2002 interposto da
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 24 gennaio 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 febbraio 2002 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
rilevato che, pendente causa, il ricorrente è deceduto in data 5 dicembre 2002;
richiamato lo scritto 19 dicembre 2002 con cui il Tribunale ha chiesto all'__________ di comunicare se gli eredi intendono mantenere il ricorso del 6 febbraio 2002 (cfr. Doc. _);
visto lo scritto 13 gennaio 2003 dello stesso __________ che informa questo TCA della volontà degli eredi di ritirare il ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta pertanto priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici