RACC
Incarto n. 33.2002.3 ir/fz
Lugano 14 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 11 gennaio 2002 interposto da
1. __________ 2. __________ 1, 2 rappr. da: avv. __________
contro
le decisioni del 26 novembre 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 14.05.02 presentata dalla parte convenuta;
visto lo scritto 25.06.02 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata;
rilevato che con lettera 11.11.02 l'avv. __________ ha comunicato il ritiro del ricorso;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici