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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2002 33.2001.94

21. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,059 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00094   TB

Lugano 21 ottobre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,    

contro  

la decisione del 24 agosto 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato il __________, cittadino giamaicano, è figlio di __________ ed __________, cittadino svizzero domiciliato a __________. L'assicurato è domiciliato nel Canton __________ e risiede nel Comune di __________ presso la famiglia __________ ed __________ che l'ha in affidamento dal 1990. Essendo il papà naturale di __________ pensionato, l'assicurato beneficia di una rendita completiva per figli e su tale base ha postulato in data 11 agosto 1997 alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona la concessione di prestazioni complementari.

                                         Con decisione 12 febbraio 1998 la suddetta Cassa ha erogato retroattivamente all'assicurato a far tempo dal 1° gennaio 1997 una PC (cfr. gli atti dell’Amministrazione).

                               1.2.   Con comunicazione 19 aprile 2001 l'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona ha avvisato la curatrice di __________, __________, che siccome quest'ultimo risultava essere domiciliato nel Canton __________, dal 1° maggio 2001 veniva soppresso il pagamento del premio alla Cassa malati __________.

Conseguentemente, il Canton Ticino non assicurava più al beneficiario il versamento della prestazione complementare, rinviando lo stesso al cantone del nuovo domicilio (cfr. comunicazione 23 aprile 2001 dell'IAS all'Ufficio assicurazioni malattia, agli atti della Cassa).

                               1.3.   A mezzo di vari scritti, __________ ed il lic. jur. __________ del Dipartimento opere sociali della Città di __________ hanno postulato l'immediato ripristino dell'erogazione dell'importo di Fr. 1'291.- quale PC concessa a __________ con decisione 22 febbraio 2001.

                               1.4.   In data 24 agosto 2001 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione formale con cui confermava la sospensione del versamento della PC a favore di __________ con effetto dal 1° maggio 2001 (doc. _). L’amministrazione ha così motivato la sua risoluzione:

"  (…)

Abbiamo preso atto che la signora __________ è stata nominata curatrice del minore, ciò come da voi giustamente rilevato, non può computare l'attribuzione del domicilio dello stesso presso la sede della delegazione tutoria.

Per quanto attiene il padre signor __________, domiciliato nel cantone Ticino, questi non possiede l'autorità parentale sul figlio che invece è attribuita alla madre, domiciliata nel cantone __________.

Per tale ragione, trattandosi di un minorenne, riteniamo che debba essere il cantone di domicilio della madre competente per l'erogazione di un eventuale diritto alla prestazione complementare. (…)"

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 19 settembre 2001 (doc. _) __________, rappresentato dal Dipartimento delle opere sociali della Città di __________ e per esso dal lic. jur. __________, ha impugnato la decisione amministrativa chiedendo l'annullamento della contestata decisione 24 agosto 2001 ed il ripristino del versamento di Fr. 1'291.- quale PC, argomentandolo come segue:

"  (…)

L'attore sta sotto curatela di __________ dell'Ufficio di tutela della Città di __________. E' il figlio naturale di __________ e __________. Il padre __________ dimora nel Cantone del Ticino ed è beneficiario di una rendita IV. La dimora della madre __________ è invece sconosciuta.

Con decisione del 22 febbraio 2001, l'attore ha ricevuto una prestazione complementare di CHF 1'291 al mese con effetto dal 1° febbraio 2001. Con decisione del 24 agosto 2001, il convenuto rifiuta di continuare il pagamento della prestazione complementare, coll'argomento che il cantone di residenza del padre naturale non è competente dato che il padre non possiede l'autorità parentale sul figlio.

Questo punto controverso non è mai stato risposto da un tribunale superiore. Tuttavia la posizione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in un documento interno del 25 giugno 1999 (Hu7516) è chiarissimo:

"                                                                             (…) Bei Anfragen an unser Amt vertreten wir die Meinung, dass di EL von der EL-Stelle festgelegt wird, die auch die EL für den rentenberechtigten Elternteil festlegt. Diese Regelung erfolgt aus ganz praktischen Gründen. Rentenmutationen ändern die Höhe der EL. Wenn die EL von der Stelle, die die Rente ausrichtet oder winigstens die EL für den massgebenden Elternteil ausrichtet, festgelegt wird, kann die EL sofort angepasst werden. Weiter gilt ja auch der Grundsatz, dass in bestimmten Fällen Einkommen der Eltern anzurechnen ist. Da bietet natürlich die EL-Stelle des Wohnortes der Eltern grosse Vorteile.

  (…) Unserer Ansicht nach sollte dem Grundsatz der "administrative          Einheit" der Falls Vorrang haben. (…)"

Prova: documento HU7516 del 25.6.1999, p. 3

Per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la dottrina dell' "unità amministrativa" (Grundsatz der "administrativen Einheit") è decisiva per ragioni pratiche (e dunque economiche). Un altro motivo è il fatto che un figlio non ha il diritto proprio ad una rendita. Perché tutte le mutazioni della rendita cambiano anche la prestazione complementare sembra logico che il convenuto resterà competente per il versamento della prestazione complementare. (…)"

                               1.6.   Nella sua risposta 22 novembre 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere il gravame, osservando che

"  (…)

Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che la signora __________ è stata nominata curatrice del minore e che lo stesso risulta domiciliato nel cantone __________.

Con sentenza del 17 agosto 1988 il Tribunale distrettuale di __________ stabiliva che l'autorità parentale sul figlio __________ è attribuita esclusivamente alla madre residente a __________.

A tal proposito le direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) al marginale 1012 e 1013 recitano:

1012

"Il figlio sotto l'autorità parentale è legalmente domiciliato nel luogo di domicilio dei suoi genitori. Se i genitori non hanno un domicilio comune, il domicilio del figlio è quello del genitore che ne ha la custodia (art. 25 cpv. 1 CC).

1013

Se i genitori sono divorziati, il figlio è legalmente domiciliato nel luogo di domicilio di quel genitore cui il giudice ha assegnato l'autorità parentale."

Alla luce di quanto precede e osservato come il padre del ricorrente, signor __________, non possiede l'autorità parentale sul figlio, in quanto attribuita alla madre, non sussistono i presupposti affinché la Cassa del cantone Ticino debba riconoscere la prestazione oggetto del contendere. (…)"

                               1.7.   Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   Giusta l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998,

"  I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti."

Per l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.2.   A norma dell’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

In virtù dell’art. 3a cpv. 7 LPC, introdotto con la riforma delle normative sulle prestazioni complementari entrate in vigore il 1° gennaio 1998, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti dei membri della stessa famiglia. Esso può prevedere eccezioni all’addizione, in particolare per i figli che hanno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.

Con l'introduzione della predetta delega legislativa, l’art. 7 OPC-AVS/AI, già precedentemente adottato dal Consiglio federale ma ritenuto illegale per quanto attiene al capoverso 1 lettera c poiché sprovvisto di base legale (cfr. consid. 2.3.), è stato parzialmente rivisto. Nella versione valida dal 1° gennaio 1998, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dell’assicurazione invalidità (AI) è calcolata come segue:

a.      se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;

b.      se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva dell’AVS o dell’AI, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;

c.      se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente (cpv. 1).

Inoltre, secondo il capoverso 2 della medesima disposizione, nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l’importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico.

                               2.3.   A tale proposito, va ricordato che in una decisione del 15 ottobre 1996 nella causa UFAS contro N. pubblicata in DTF 122 V 300, il TFA, pronunciandosi proprio sull’art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI nell’ambito di una lite in cui il beneficiario della rendita principale non aveva la custodia né provvedeva al mantenimento dei figli, aveva sancito l’illegalità della predetta norma.

In quella sentenza, l’Alta Corte ha rilevato in particolare quanto segue:

"  b) Der Argumentation des beschwerdeführenden Bundesamtes liegt die unzutreffende Annahme zugrunde, dass Kinder, die einen Anspruch auf Kinderrente begründen und beim nicht rentenberechtigten Elternteil oder bei Dritten leben, einen eigenen Anspruch auf Ergänzungsleistung besitzen. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in dem in ZAK 1989 S. 224 publizierten Urteil W. vom 25. November 1988 indessen ausführte, haben aufgrund von Art. 2 Abs. 1 ELG nur Personen Anspruch auf Ergänzungsleistungen, welchen eine Rente oder Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung zusteht; gemeint sei damit ein selbständiger Rentenanspruch; von Gesetzes wegen keinen solchen originären Rentenanspruch besitze eine Person, für die ein Versicherter eine Zusatzrente bezieht (ZAK 1968 S. 171 f. Erw. 2a); entsprechend fänden die Bezüger von Kinderrenten, welche derivative Zusatzrenten zur Stammrente von Vater oder Mutter darstellen (vgl. Art. 22ter AHVG, Art. 35 IVG; BGE 108 V 78 Erw. 3), in Art. 2 Abs. 1 ELG keine Erwähnung, sondern nur Alleinstehende, Ehepaare, minderjährige Bezüger einer Invalidenrente und Waisen, die ebenfalls originär rentenberechtigt sind (Art. 25 AHVG). Seine Auffassung vertritt das BSV unter Hinweis auf ZAK 1989 S. 224 auch in der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL). Es fügte in Rz. 2005 WEL jedoch bei, in den Fällen von Art. 7 Abs. 1 lit. c ELV gälten Personen, für welche eine Kinderrente ausgerichtet wird, als rentenberechtigt. Dieser Zusatz ist nicht gerechtfertigt. Ein selbständiger Ergänzungsleistungsanspruch des Kindes, das einen Anspruch auf eine Zusatzrente der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung begründet, lässt sich selbst aufgrund der Tatsache nicht konstruieren, dass die den Eltern oder einem Elternteil zustehende Ergänzungsleistung auch den unterhaltsberechtigten Kindern zugutekommt. Ausschliesslicher Zweck der Ergänzungsleistungen bleibt dennoch, den zum Leben notwendigen Bedarf des Anspruchsberechtigten zu gewährleisten (BGE 115 V 353 Erw. 5c mit Hinweisen). Das Eidg. Versicherungsgericht hat es denn auch abgelehnt, Kinder, für die eine Kinderrente der Invalidenversicherung gewährt wird, aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungsweise als Destinatäre eines Teils der Ergänzungsleistung zu betrachten (ZAK 1989 S. 226 Erw. 2c). Gerade im Hinblick auf familiäre Unterhaltsverpflichtungen sind aber die für die Kinder massgebenden Grenzwerte in die Ergänzungsleistungsberechnung des Berechtigten miteinzubeziehen. c) Aus dem Gesagten folgt, dass Art. 7 Abs. 1 lit. c ELV, welcher offenbar ebenfalls von einem dem Kind selbst zustehenden Ergänzungsleistungsanspruch ausgeht, gesetzwidrig ist. Abgesehen davon, dass die Bestimmung nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz von Art. 3 Abs. 6 ELG nicht gedeckt ist, verstösst sie gegen den in Art. 2 Abs. 1 ELG festgehaltenen Grundsatz, wonach zu den Einkommensgrenzen für Alleinstehende und Ehepaare die für Kinder, die einen Anspruch auf eine Zusatzrente der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung begründen, massgebenden Grenzbeträge hinzuzuzählen sind. An der Gesetzwidrigkeit dieser Bestimmung vermag auch die vom BSV angeführte Zielsetzung der neuen Ordnung, nämlich die Gewährleistung des Existenzbedarfs für Kinder an dem Ort, an dem sie leben, nichts zu ändern."

Il Tribunale federale delle assicurazioni, dunque, ha giudicato questa norma contraria alla legge. L’Alta Corte ha stabilito che, nella misura in cui prevede di calcolare la PC separatamente se il figlio vive presso terzi o con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, essa si trova in contrasto con il principio dell’addizione dei limiti di reddito di cui all’art. 2 cpv. 3 LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997.

In questa sentenza, richiamata la propria giurisprudenza (RCC 1989 pag. 241 consid. 2), il TFA ha ricordato che aventi diritto a prestazioni complementari sono soltanto le persone che possono pretendere una rendita o un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI, quest’ultima essendo connessa con la rendita principale a favore del genitore beneficiario e al quale essa del resto pertiene (artt. 22ter LAVS e 35 LAI). Per essi, in quanto sprovvisti di un diritto proprio ad una prestazione complementare, non si giustifica neppure il calcolo separato della medesima, nemmeno se dimorano presso terzi o con il genitore non percettore di una rendita (DTF 122 V 304 considd. 4b e 4c e la giurisprudenza ivi citata).

Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una decisione non pubblicata del 4 marzo 1998 nella causa B. (36/95) e in una sentenza del 26 giugno 1998 nella causa M. (P 40/96).

In quest'ultima decisione il TFA ha negato il diritto proprio ad una prestazione complementare ad una figlia di genitori entrambi al beneficio di una rendita AI, collocata presso una famiglia affidataria. In quella circostanza l’Alta Corte ha ribadito che la figlia non ha un diritto proprio ad una prestazione complementare, per cui nemmeno si giustifica il calcolo separato della PC della figlia dimorante presso terzi, valendo il principio del calcolo globale della prestazione complementare sancito dall’art. 2 cpv. 3 LPC (in vigore fino al 31 dicembre 1997).

                                         Al riguardo, pure la dottrina ha rilevato che:

"  Einen eigenen und mithin originären EL–Anspruch haben nur die in Art. 2 abs. 1 ELG erwähnten Bezüger einer Rente oder Hilflosenentschädigung der AHV oder IV, nähmlich Alleinstehende, Ehepaare, minderjährige Bezüger einer Invalidenrente und Waisen. Dagegen besitzen Personen, für welche ein Versicherter eine Zusatzrente (z.B. Kinderrente) bezieht, keinen solchen originären Rentenanspruch. Entsprechend haben Bezüger von Kinderrenten keinen eigenen EL – Anspruch." (ZAK 1989 226 consid. 2b; RUMO-JUNGO, Bundesgestz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, und Hinterlassen- und Invalidenversicherung in : MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag.6)

                               2.4.   Dopo l'entrata in vigore dell'art. 3a cpv. 7 LPC e 7 cpv. 1 lett. c OPC, in vigore dal 1° gennaio 1998, l'UFAS in una direttiva interna del 25 giugno 1999  ("Ergänzungsleistungen bei Bezug einer Kinderrente", doc. _, ha precisato quanto segue:

"  (…)

2. Getrennt lebende Kinder

Es kann aber auch der Fall eintreten, dass das Kind, das Anspruch auf eine Kinderrente gibt, bei Verwandten, bei einer Pflegefamilie, in einer Wohngemeinschaft oder in einem Heim resp. einer heimähnlichen Einrichtung lebt.

2.1 Berechnung und Auszahlung

(…)

Mit der 3. EL-Revision konnte auf 1998 die gesetzliche Grundlage für die Vornahme einer separaten Berechnung wie auch Auszahlung geschaffen werden. So hat der Bundesrat gestützt auf Art. 3a Abs. 7 Bst. a die Kompetenz erhalten, Ausnahmen von der Zusammenrechnung insbesondere bei Kindern, die Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begründen, vorzusehen. Er hat dies in Art. 7 ELV getan.

(…)

Somit kann die EL so festgelegt werden, dass eine separate Berechnung wie auch Auszahlung für das Kind erfolgen kann.

2.2 Zuständigkeit

Es stellt sich nun noch die Frage, welche EL–Stelle die EL für das separat lebende Kind berechnen und auszahlen muss. Diese Frage ist weder in der Verordnung noch in der Wegleitung geregelt. Bei Anfragen an unser Amt vetreten wir die Meinung, dass die EL von der EL-Stelle festgelegt wird, die auch die EL für den rentenberechtigten Elternteil festlegt. Diese Regelung erfolgt aus ganz praktischen Gründen. Rentenmutationen ändern die Höhe der EL. Wenn die EL von der Stelle, die die Rente ausrichtet oder wenigstens die EL für den massgebenden Elternteil ausrichtet, festgelegt wird, kann die EL sofort angepasst werden. Weiter gilt ja auch der Grundsatz, dass in bestimmten Fällen Einkommen der Eltern anzurechnen ist. Da bietet natürlich die EL-Stelle des Wohnortes der Eltern grosse Vorteile.

Es ist uns bewusst, dass diese Regel andern Regel widerspricht. So besteht der Grundsatz, dass bei bevormundeten Personen der Wohnsitz des bevormundeten Kindes bei der zuständigen Vormundschaftsbehörde ist. Es ist durchaus möglich, dass die Vormundschaftsbehörde ihren Sitz nicht im Wohnkanton resp. am Wohnort der Eltern hat.

Unserer Ansicht nach sollte dem Grundsatz der "administrativen Einheit" des Falls Vorrang haben. Natürlich kann es noch weitere ungeregelte Fälle geben (z.B. Wohnsitz der Eltern im Ausland). Hier müsste im Einzelfall entschieden werden."

                               2.5.   In concreto, è litigiosa la competenza dell'Ufficio PC del Cantone Ticino di stabilire e di continuare a versare la prestazione complementare a favore di __________.

Come ricordato in ingresso, il ricorrente è in affido dal 1990 presso la famiglia __________ ed __________, domiciliata nel Canton __________. La madre naturale del bambino, __________, cittadina giamaicana di ignota dimora, detiene l’autorità parentale di __________ conformemente alla decisione 5 febbraio 1988 del Tribunale distrettuale di __________.

La custodia è stata affidata giusta l'art. 310 CC ad __________, curatrice dell'Ufficio delle tutele della Città di __________.

Il padre naturale, __________, è cittadino elvetico con domicilio nel Canton Ticino ed è beneficiario di una rendita AVS. I genitori del bambino vivono separati.

Essendo al beneficio di una rendita completiva per figli, sulla base dell'art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI il ricorrente ha percepito, separatamente, una prestazione complementare dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Tuttavia, con scritti 23 aprile 2001, 10 luglio 2001 e 24 agosto 2001 (documenti presenti nell'incarto della resistente), la Cassa di compensazione ticinese ha sostenuto che deve essere l'Ufficio PC del Cantone di domicilio della madre, detentrice dell’autorità parentale, a versare la PC a __________, ossia la Cassa __________. Di contro, l’Amministrazione __________, fondandosi su una direttiva interna dell’UFAS (docc. _ e _), ha asserito che il versamento della PC deve essere posto a carico del Canton Ticino, poiché l'avente diritto principale è il papà del ricorrente, domiciliato a __________.

                               2.6.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili. D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (STFA del 22 agosto 2000 nella causa G. C.-G., I 102/100; DTF 125 V 377 pag. 379 consid. 1c e riferimenti; DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514; RCC 1992 pag. 220 consid. 16, DLA 1992 pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c; DTF 116 V 19 consid. 3c; DTF 114 V 16 consid. 1; DTF 112 V 233 consid. 2a; DTF 110 V 267 consid. 1a; DTF 109 V 4 consid. 3a; SVR 1997 ALV Nr. 83 pag. 252 consid. 3d e ALV Nr. 86 pag. 262 consid. 2c; BOIS, Procédures applicables aux requérants d'asile, in: RSJ 1988 pag. 77 segg.; DUC/GREBER, La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale, in: RDS 1992 II pag. 527; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pag. 296 e seg.).

Secondo la giurisprudenza inoltre, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).

                               2.7.   In una recente sentenza 24 gennaio 2002 nella causa H.S. contro l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo (EL 2000/106), il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha statuito su una vertenza in cui ad una figlia, posta al beneficio di una rendita completiva per figli in virtù della rendita AVS del papà, non è stata concessa una prestazione complementare a motivo che la stessa poteva far valere un diritto alla prestazione complementare unicamente insieme ad un genitore.

                                         Il genitore doveva però avere un diritto proprio a vantare una pretesa in tal senso. Siccome in quel caso il papà dell'assicurata viveva in Italia e la mamma non beneficiava di una rendita completiva dell'AVS, nessuno dei due genitori della ricorrente adempiva le condizioni per poter beneficiare di una prestazione complementare propria (art. 2 LPC).

                                         La Corte cantonale ha poi aggiunto che la circostanza che l'assicurata vive in Svizzera, non muta questo risultato, poiché la legge (artt. 2a-2d LPC) non prevede che un bambino al beneficio di una rendita per figli possa avere un diritto proprio alla PC.

A differenza del caso di un bambino orfano che, in virtù dell'art. 2b LPC ed indipendentemente dal genitore che ottiene una rendita di vedovanza, dispone di un diritto proprio alla prestazione complementare, i citati artt. 2a-2d LPC non prevedono la possibilità per bambini che ricevono una rendita per figli dell'AVS o dell'AI di avere un diritto proprio, originario, ad una PC. Si tratta invece di un diritto derivato.

L'art. 3a cpv. 7 LPC cita esplicitamente "i figli che hanno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI".

L'art. 3a LPC non descrive quali siano le condizioni personali per avere diritto ad una PC ma regola solo il calcolo e l'ammontare della prestazione complementare.

Come esposto al considerando 2.2., l'art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI costituisce dunque una semplice regola di calcolo per poter beneficiare di una PC e non una norma d'attuazione degli artt. 2a-2d LPC e prevede un'eccezione all'addizione delle spese riconosciute e dei redditi determinanti dei membri della stessa famiglia.

Questa norma dell'ordinanza garantisce invece per un bambino  un diritto proprio, originario, ad una prestazione complementare.

Anche per quanto concerne le rendite completive per coniugi separati o per persone divorziate, non si è in presenza di un diritto originario ad una rendita per il coniuge del pensionato o invalido (art. 22bis LAVS).

Tuttavia, diversamente da quanto specificato per la rendita per figli, l'art. 2d LPC prevede espressamente per questi coniugi un proprio diritto, quindi indipendente, a richiedere una prestazione complementare (cfr. la già citata sentenza del TCA del Canton San Gallo, consid. 2).

                               2.8.   Nel caso concreto, __________ è al beneficio di una rendita completiva AVS. La rendita per figli è connessa alla rendita principale a favore del genitore beneficiario, in specie il papà del ricorrente, pensionato AVS, che riceve precisamente per quest'ultimo la citata rendita completiva (art. 22ter cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita per figli non scaturisce direttamente dalla sua condizione ma gli deriva dal diritto principale di cui è titolare il genitore beneficiario AVS/AI. __________ non ha dunque un proprio diritto ad una prestazione complementare.

La possibilità di poter essere ammesso al beneficio di una PC gli deriva, invece, indirettamente, dal diritto originario di cui gode il padre naturale, beneficiario principale delle prestazioni sociali versategli dall'AVS.

Ciò stante, siccome giusta l'art. 2 cpv. 1 LPC possono beneficiare delle PC soltanto i cittadini domiciliati abitualmente in Svizzera (cfr. consid. 2.1.) e la competenza di fissare e pagare la PC spetta al Cantone in cui la persona beneficiaria di prestazioni complementari ha il suo domicilio civile (art. 1 cpv. 3 LPC), nel caso di specie il Canton Ticino è quindi competente per stabilire e versare la prestazione complementare al ricorrente.

In simili condizioni, il ricorso 19 settembre 2001 presentato da __________, legittimato a ricorrere per il tramite della sua curatrice __________ dell'Ufficio tutela della Città di __________, è accolto. Di conseguenza, la decisione 24 agosto 2001 della Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona di sospendere dal 1° maggio 2001 il pagamento delle PC a favore del ricorrente va annullata. Gli atti vengono rinviati all'amministrazione per una nuova decisione. Al riguardo si segnala la sentenza di questo TCA del 10 giugno 2002 nella causa F. (Inc. __________).

Infine, non si attribuiscono ripetibili al patrocinatore del ricorrente, poiché il lic. jur. __________, del servizio giuridico del Dipartimento delle opere sociali della Città di __________, ha agito in qualità di rappresentante del ricorrente (doc. _). Egli non ha dunque agito in qualità di patrocinatore, ma ha svolto le mere funzioni di un organismo con compiti di diritto pubblico.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione 24 agosto 2001 relativa alla sospensione dal

                                            1° maggio 2001 dell'erogazione di una prestazione complementare a favore di __________ è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione di Bellinzona nel senso dei considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il Presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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