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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.06.2002 33.2001.87

14. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,902 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00087 33.2001.00095 TB

Lugano 14 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 4 e 18 settembre 2001 di

__________  

contro  

le decisioni del 27 agosto 2001 e del 13 settembre 2001 emanate da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisioni 27 agosto 2001 (doc. _ dell'Inc. __________) e 13 settembre 2001 (doc. _ dell'Inc. __________), la Cassa di compensazione di Bellinzona ha rifiutato a __________ il rimborso delle postulate spese di malattia relative all'anno 2001, ammontanti rispettivamente a Fr. 63.20 ed a

Fr. 276.-.

                               1.2.   Con ricorsi 4 rispettivamente 18 settembre 2001 (docc. _ degli Inc. __________), l'assicurato contesta il rifiuto del rimborso delle predette fatture di malattia. Egli sostiene che, essendo al beneficio di una prestazione complementare mensile di Fr. 409.- a partire dal 1° gennaio 2001 (doc. _: decisione 15 giugno 2001), come è evidenziato sul retro di quest'ultima decisione, i beneficiari di prestazioni complementari possono richiedere il rimborso delle spese di malattia.

                               1.3.   Con risposta 29 ottobre 2001 (doc. _ dell'Inc. __________), ripresa integralmente per il secondo gravame (doc. _ dell'Inc. __________), la Cassa ha proposto il rigetto del ricorso osservando quanto segue:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti rileviamo che il ricorrente, residente ininterrottamente in Svizzera dal 1° luglio 1995, è al beneficio di una mezza rendita AI quale caso rigoroso di fr. 106.- mensili rispettivamente di fr. 409.- di prestazione complementare.

Secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. c. LPC gli stranieri domiciliati abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente che nel caso specifico ammonta, per l'anno 2001, a fr. 515.- (mezza rendita AI).

La cifra marginale 5017.01 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) recita: "… insieme alla prestazione complementare annua e alla rendita dell'AVS o dell'AI non può essere versato un importo superiore all'importo minimo previsto per la rendita ordinaria intera in questione".

Nella fattispecie, il ricorrente non risiede ancora in Svizzera da 10 anni come previsto dall'art. 2 cpv. 2 lett. a. LPC e pertanto non può percepire una prestazione complementare che copre l'intero fabbisogno. L'ammontare massimo che può essergli corrisposto ammonta a fr. 515.-, importo coperto in ragione di fr. 106.- dalla mezza rendita AI e di fr. 409.- dalle prestazioni complementari. Per un rimborso delle spese di malattia non vi è più disponibilità." (…)

                               1.4.   Con scritto 9 gennaio 2002 (doc. _) il ricorrente osserva infine che:

"  (…)

Io ritengo che l'istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona al momento che mi ha notificato la decisione della complementare era obbligato di specificare questo per me importante fatto. Invece lascia intendere che ho tutti diritti di beneficiare del rimborso spese di malattia. Infatti anche sulla tabella di calcolo PC 2002 e scritto chiaramente che i beneficiari della PC, ed io sono uno di questi, possono richiedere il rimborso delle spese di malattia. Non c'è assolutamente nessuna notifica da parte loro che mi impedirebbe di usufruire di tale diritto." (…)

L'assicurato allega la tabella di calcolo PC per l'anno 2002 allestita in data 17 dicembre 2001 (docc. _ e _).

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   I ricorsi presentati il 4 e 18 settembre 2001 da __________ vengono congiunti a norma degli artt. 23 della Legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC. Il presente giudizio, portante quindi su entrambe le cause (Incc. __________), sarà intimato al ricorrente in un unico esemplare.

                               2.2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.3.   Oggetto delle presenti liti è il rifiuto del rimborso delle spese di malattia (Fr. 63.20 + Fr. 276.-) sopportate dal ricorrente, cittadino italiano residente ininterrottamente in Svizzera a far data dal 1995, durante l'anno 2001.

Giusta l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998,

"  I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti”.

Secondo il capoverso 2 della medesima norma,

"  Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:

  a.   se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o

  b.   per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o

  c.   se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente."

                               2.4.   Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI.

                               2.5.   A norma dell'art. 3 LPC, le prestazioni complementari comprendono:

"a.  la prestazione complementare annua, versata ogni mese;

b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità."

                               2.6.   Quanto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, l'art. 3d cpv. 1 LPC recita che:

"  I beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate:

a.   di dentista;

b.   di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;

c.   per diete;

d.   di trasporto fino al più vicino luogo di cure;

e.   di mezzi ausiliari e

f.    di partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal."

                               2.7.   A mente del ricorrente, giusta quanto figura sul retro della decisione 15 giugno 2001 (doc. _ dell'Inc. __________), beneficiando egli di una prestazione complementare, conseguentemente dovrebbe altresì poter richiedere il rimborso delle spese di malattia. L'assicurato sostiene di essere stato tratto in inganno dalla predetta comunicazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, quindi di non essere stato debitamente avvertito che, nella sua situazione di beneficiario straniero di una PC, non avrebbe avuto diritto ad alcun rimborso delle spese di malattia.

Dagli atti dell'Amministrazione risulta che l'assicurato risiede ininterrottamente in Svizzera dal 1° luglio 1995 ed è al beneficio di una mezza rendita AI, quale caso rigoroso, pari a Fr. 106.- al mese. Di conseguenza, egli ha diritto a percepire una prestazione complementare sulla base del succitato art. 2 cpv. 2 lett. c LPC (cfr. consid. 2.3.).

A tal proposito, il N. 2013.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevede che:

"  I cittadini stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto ad una rendita straordinaria dell'AVS/AI pur non adempiendo il periodo d'attesa fissato al N. 2013 hanno ciononostante diritto ad una PC se hanno dimorato in Svizzera ininterrottamente:

-   per una rendita per superstiti o una rendita di vecchiaia che la sostituisce (o che sostituisce una rendita AI): durante almeno 5 anni completi,

-   per una rendita AI: durante almeno 5 anni completi."

Il N. 2013.2 DPC riprende, precisandolo, il predetto art. 2 cpv. 2 lett. c LPC:

"  Per i cittadini stranieri di cui al N. 2013.2 si deve fissare un limite massimo per la PC. Sommata alla rendita, la PC annua non deve superare l'importo minimo della corrispettiva rendita integrale ordinaria. Nell'Allegato V figura un esempio di calcolo che illustra questo caso.

Il limite massimo è da osservare anche in caso di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. N. 5017.1)."

Per il N. 5017.1 DPC,

"  Nei casi di cui al N. 2013.1, insieme alla PC annua e alla rendita dell'AVS o dell'AI non può essere versato un importo superiore all'importo minimo previsto per la rendita ordinaria intera in questione."

Nel caso concreto, dunque, l'importo minimo previsto per la rendita ordinaria intera dell'AI di cui beneficia il ricorrente è pari, per l'anno 2001, a Fr. 1'030.- mensili. Siccome l'interessato riceve soltanto una mezza rendita AI, alla stessa stregua il predetto importo minimo deve essere adattato alla corrispettiva rendita, e meglio a metà della rendita ordinaria, quindi a Fr. 515.- (Fr. 1'030.- : 2).

Ciò stante, correttamente la Cassa ha calcolato in Fr. 409.- mensili la PC di cui ha diritto il ricorrente (Fr. 515.- quale importo minimo della corrispettiva rendita AI - Fr. 106.- della mezza rendita AI).

Quanto alle spese di malattia, giusta le direttive DPC NN. 2013.2 e 5017.1, detti costi non possono essere rimborsati se il minimo della rendita ordinaria in questione è già stato raggiunto. In specie, come detto, il ricorrente già riceve questo importo minimo di Fr. 515.al mese sotto forma di rendita AI (Fr. 106.-) sommata alla rendita PC (Fr. 409.-). Pertanto, a buon diritto non v'è più spazio per poter coprire le spese di malattia sostenute dall'assicurato, rifondendogliele.

Abbondanzialmente questo Tribunale osserva che quanto figura sul retro delle tabelle di calcolo PC che concedono o rifiutano una prestazione complementare ai richiedenti, corrisponde al principio generale per le situazioni normali. Tuttavia, siccome il ricorrente non adempie a tutte le condizioni che farebbero sì che possa beneficiare di tutti i benefici delle prestazioni complementari (il ricorrente non risiede ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, ma solo dal 1995), egli non rientra nei summenzionati casi. Per queste persone il legislatore ha limitato i diritti di cui esse possono beneficiare.

La Cassa ha quindi agito correttamente in entrambe le decisioni impugnate.

                               2.8.   Da quanto sopra risulta che i ricorsi devono essere respinti e le decisioni 27 agosto 2001 e 13 settembre 2001 della Cassa di compensazione di Bellinzona vanno confermate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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