RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00055 TB
Lugano 10 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 25 maggio 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni 25 maggio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto la richiesta 24 ottobre 2000 postulata da __________, tutore ufficiale del ricorrente __________, tesa all'ottenimento di una prestazione complementare: la prima si riferiva al periodo ottobre 2000-dicembre 2000, la seconda all'anno 2001. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile ai redditi dell'assicurato che sarebbero superiori alle spese riconosciute.
1.2. Con tempestivo ricorso 11 giugno 2001, in nome e per conto dell'assicurato, __________ ha precisato quanto segue:
" (…)
Attualmente __________ presenta un disturbo del comportamento sociale e familiare, caratterizzato da eccessi di rabbia, instabilità emotiva, scarsa autostima, disagi nella relazione con l'adulto.
I signori __________ necessitano di un continuo supporto psicologico, dato che la gestione quotidiana di __________ comporta un grosso dispendio d'energia che sicuramente non è richiesto nei "normali" affidi.
L'ufficio del servizio sociale di Bellinzona valutato il caso, in considerazione delle particolari cure e prestazioni cui necessita __________, conferma che l'affido presso la famiglia __________ è da considerarsi terapeutico, quindi un riconoscimento di CHF 75.- dalla dimissione dal CPE.
In considerazione del fatto che:
§ miglioramenti evolutivi di __________ sono stati favoriti dalla grande disponibilità e competenza della famiglia affidataria
§ non è il bene del bambino metterlo in un istituto (lo vivrebbe come abbandono, non potrebbe più contare su un ambiente familiare che è riuscito a sovvertire una prognosi che appariva molto infausta), e i relativi costi non sarebbero inferiori
Si chiede pertanto al lodevole Tribunale d'appello di decidere:
1. Il ricorso è accolto. __________ ha diritto ad una prestazione complementare
2. L'affido presso la famiglia __________ è da considerarsi di tipo terapeutico
3. Si rinuncia alle spese e ripetibili." (doc. _)
1.3. Nella propria risposta 26 giugno 2001 la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del gravame, poiché ritenendo un fabbisogno vitale per orfani, le entrate risultano superiori alle spese riconosciute del ricorrente, per cui non v'è spazio per attribuirgli una prestazione complementare (doc. _):
" (…)
Per il calcolo della prestazione complementare di questo minore si pone quindi l'interrogativo a sapere quale limite di reddito sia applicabile per determinare il diritto alla prestazione.
A questo interrogativo risponde chiaramente la cifra 2023 delle direttive sulle PC all'AVS e AI (DPC) la quale recita:
" il limite di reddito per persone sole è pure applicabile anche ai figli minorenni o maggiorenni che vivono fuori dalla comunità familiare (quindi non con i genitori o il genitore superstite), cui spetta una rendita d'orfano o che danno diritto a una rendita per figli. Di regola, non sono considerati persone che vivono sole quei figli che, pur vivendo fuori dalla comunità familiare, abitano con fratelli o sorelle, presso parenti o genitori affilianti. In tali casi é tuttavia riservata la prova del fatto che le spese di mantenimento sostenute dal figlio superano l'importo per il fabbisogno vitale per orfani, giustificando in tal modo l'applicazione di un importo più elevato, ma al massimo pari all'importo per il fabbisogno vitale per persone sole."
Dal testo della direttiva appare quindi chiaro che al minore, nel caso concreto, debba essere applicato il limite di reddito per figli pari a fr. 8'630.-. (…)" (Doc. _)
1.4. Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in diritto
2.1. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; D. Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI.
2.3. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.4. Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, gli importi relativi al fabbisogno vitale sono stati fissati a fr. 14'860.- al minimo ed a
fr. 16'460.- al massimo, fr. 22'290.- al minimo e fr. 24'690.- al massimo, fr. 7'830.- al minimo e fr. 8'630.- al massimo (art. 1 dell'Ordinanza 99 del 16 settembre 1998 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI).
Per l'anno 2001, i suddetti fabbisogni vitali sono stati modificati come segue: fr. 15'280.- al minimo e fr. 16'880.- al massimo,
fr. 22'920.- al minimo e fr. 25'320.- al massimo, fr. 8'050.- al minimo e fr. 8'850.- al massimo (art. 1 dell'Ordinanza 01 del 18 settembre 2000 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI).
2.5. Secondo l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.6. Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire la prestazione complementare eventualmente dovuta a __________, nato nel 1990 ed in affidamento dal 1993 alla famiglia __________ in __________.
In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.
Nel caso di specie, siccome la madre naturale del ricorrente soffre di disturbi psichici, sin dalla nascita egli ha percepito una rendita completiva AI fissata in fr. 14'004.- per l'anno 2000 ed in fr. 14'352.- per l'anno 2001 (cfr. documentazione agli atti dell'Amministrazione).
Per l'art. 7 OPC-AVS/AI,
" 1 La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dell'assicurazione invalidità (AI) è calcolata come segue:
a. se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;
b. se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS o dell'Al, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;
c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.
2 Nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico."
(cfr. in proposito anche CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pagg. 79 segg.).
In concreto è applicabile la lettera c del summenzionato disposto, giacché il ricorrente non vive con i genitori naturali, ma con una famiglia affidataria. Egli ha perciò un proprio diritto indipendente alla PC.
2.7. La questione che si pone è la determinazione del fabbisogno vitale applicabile alla fattispecie, e meglio se una persona che vive presso genitori affidatari debba essere classificata come persona sola (per la quale il fabbisogno vitale ammonta a
fr. 16'460.- per l'anno 2000 rispettivamente a fr. 16'880.- per l'anno 2001) o come orfana (laddove il fabbisogno vitale ammonta a fr. 8'630.- per l'anno 2000 ed a fr. 8'850.- per l'anno 2001).
Quanto all'importo per il fabbisogno vitale per persone sole, le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2023 precisano che:
" Tale importo è applicabile anche ai figli minorenni o maggiorenni che vivono fuori dalla comunità familiare (quindi non con i genitori o il genitore superstite), cui spetta una rendita d'orfano o che danno diritto a una rendita per figli. Di regola, non sono considerati persone che vivono sole quei figli che, pur vivendo fuori dalla comunità familiare, abitano con fratelli o sorelle, presso parenti o genitori affilianti. In tali casi è tuttavia riservata la prova del fatto che le spese di mantenimento sostenute dal figlio superano l'importo per il fabbisogno vitale per orfani, giustificando in tal modo l'applicazione di un importo più elevato, ma al massimo pari all'importo per il fabbisogno vitale per persone sole."
Per il N. 2027 DPC,
" L'importo per il fabbisogno vitale per orfani è applicato a tutti i figli minorenni e maggiorenni che hanno diritto a una rendita per orfani o a favore dei quali è versata una rendita per figli, purché essi convivano con i genitori o con il genitore superstite e non siano coniugati. A costoro sono parificati i figli che, pur vivendo fuori dalla comunità familiare, abitano con fratelli o sorelle, presso parenti o genitori affilianti e le cui spese di mantenimento non superano, o superano di poco, l'importo per il fabbisogno vitale previsto per gli orfani (cfr. N. 2023)."
Al fine di determinare il fabbisogno vitale del ricorrente, bisogna anzitutto individuare le spese di mantenimento di quest'ultimo. Per far ciò, siccome il ricorrente è posto al beneficio di una rendita completiva AI, si deve dunque far riferimento alle norme sull'AI, e meglio alle Direttive e circolari sulle rendite.
L'Allegato III di dette Direttive tratta dei tassi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli. I tassi considerati determinanti dal TFA corrispondono agli importi calcolati da H. Winzeler (Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, Diss. Zurigo 1974; RCC 1978 pag. 321). I tassi validi dal 1° gennaio 1987 sono stati stabiliti dall'UFAS sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 108,5 (stato al 31 dicembre 1985). A partire dal 1988 i tassi che servono a determinare i contributi per alimenti saranno adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari contemporaneamente alle rendite e nella stessa misura (cfr. Allegato III).
Secondo le citate tabelle Winzeler, le spese di mantenimento mensili riconosciute per un bambino di età compresa fra i 7 ed i 12 anni come __________ che nel 2000 aveva 10 anni e che convive con altri quattro fratelli (tre figli naturali dei coniugi __________ ed un altro bambino in affidamento) ammontano a
fr. 964.- per l'anno 2000, mentre nel 2001 sono pari a fr. 989.-, ciò che corrisponde a fr. 11'568.- annui rispettivamente a
fr. 11'868.-.
Giusta l'art. 276 cpv. 2 CC, il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione. Nel caso in esame, è la famiglia affidataria che sopporta le spese di mantenimento di cui abbisogna il ricorrente. Sulla base degli artt. 293 e 294 CC, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Canton Ticino (ex Ufficio assistenza sociale) sopporta le spese di mantenimento che eccedono i mezzi dei genitori affidatari e fornisce inoltre loro un congruo compenso per le cure prestate al bambino in affido.
Secondo l'art. 13 "Spese per il mantenimento del minorenne" del Regolamento concernente le condizioni per l'affidamento dei minorenni a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti riconosciuti dallo Stato del 22 febbraio 2000 (RL 6.4.3.1), il Dipartimento determina mediante direttive le modalità per il calcolo e la corresponsione del contributo dovuto agli affidatari ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LMI.
L'art. 7 "Affidamento a famiglie" della Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (LMI) del 15 gennaio 1963 (RL 6.4.3) recita:
" I minorenni indicati nell'art. 1, lett. b) della presente legge possono essere affidati a famiglie atte a dare loro cure, educazione e preparazione professionale appropriate. (cpv. 1)
In caso di necessità l'affidamento può continuare sino all'età di vent'anni compiuti. (cpv. 2)
Alle famiglie indicate nel cpv. 1 è accordato, su loro richiesta, un contributo commisurato alle spese di mantenimento, cura, educazione e preparazione professionale del minorenne, al massimo fino al compimento del ventesimo anno di età. (cpv. 3)"
L'art. 1 lett. b LMI prevede che lo Stato promuove e coordina l'assistenza sociale a favore della maternità e dei minorenni, in particolare assume, anche in via preventiva, la protezione dei minorenni privi di cure, moralmente o materialmente abbandonati o che per anomalie fisiche, psichiche, intellettuali o per ambiente familiare inadatto devono essere temporaneamente o permanentemente affidati presso altra famiglia od a un istituto.
Per l'art. 11 LMI, le spese – anticipate dall'assistenza sociale (cpv. 2) - derivanti dall'applicazione degli artt. da 5 a 8 inclusi nella presente legge sono a carico dell'assistenza sociale nella misura in cui eccedono i mezzi dei genitori e dei figli, riservato il diritto di rimborso o di regresso secondo la legge relativa (cpv. 1).
In specie, tenuto conto del parere di un assistente sociale e del certificato pedopsichiatrico 29 agosto 2000 rilasciato dal dr. __________ (doc. _), con comunicazione 2 ottobre 2000 (doc. _) l'Ufficio del servizio sociale ha avvisato il tutore ufficiale dell'assicurato che per quest'ultimo, in considerazione delle particolari cure e prestazioni educative di cui necessita, l'affidamento familiare presso la famiglia __________ è considerato di tipo terapeutico. Conseguentemente, a partire dal 1° luglio 2000 gli è riconosciuta una retta professionale corrispondente a fr. 75.- al giorno.
Le prestazioni assistenziali versate dallo Stato del Cantone Ticino al tutore ufficiale dell'assicurato servono per il mantenimento e le cure prestate dalla famiglia affidataria a quest'ultimo, certamente maggiori rispetto a quelle che un bambino dato in normale affidamento richiede.
Pendente causa questo TCA si è rivolto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per ottenere chiarimenti circa le modalità di versamento della summenzionata retta professionale (docc. _ e _).
Con scritti 29 maggio 2002 (docc. _ e _) il predetto Ufficio ha precisato che, a far data dal 1° luglio 2000, versa a __________, tutore ufficiale del ricorrente, una prestazione media mensile di fr. 1'100.integrativa alla rendita completiva AI che __________ già percepisce. Questo significa che nell'anno 2000 il tutore ha ricevuto mensilmente l'ammontare complessivo di fr. 2'267.- (fr. 1'100.- di retta professionale + fr. 1'167.- di rendita completiva AI), importo che provvedeva a trasferire alla famiglia affidataria per le spese di affidamento.
Ne deriva una prestazione pubblica di natura assistenziale corrispondente a fr. 37.- al giorno (fr. 1'100.- : 30 giorni), quindi a fr. 13'505.- all'anno (fr. 37.- x 365 giorni) che, in virtù dell'art. 3c cpv. 2 lett. c LPC (cfr. consid. 2.5.), non deve essere computata quale reddito determinante.
Per l'anno 2001, dette prestazioni assistenziali sono rimaste invariate a fr. 1'100.- al mese, mentre la rendita completiva AI assommava a fr. 1'196.-, per cui i coniugi __________ ricevevano complessivamente fr. 2'296.- al mese (doc. _). Anche in questo caso, l'importo versato dal Cantone è escluso dal computo dei redditi determinanti.
Da quanto sopra discende che sia per l'anno 2000 che per l'anno 2001, i contributi annui che lo Stato del Canton Ticino ha versato al ricorrente (fr. 13'505.-) coprivano integralmente gli oneri di mantenimento che gli erano riconosciuti (cfr. Tabelle di Winzeler) assommanti annualmente, come appena detto, rispettivamente a fr. 11'568.- ed a fr. 11'868.-.
Pertanto, nessun ulteriore onere di mantenimento che sarebbe superiore alla retta professionale di collocamento, è rimasto scoperto e quindi a carico della famiglia __________.
Ciò stante, secondo quanto dispone la lettera della summenzionata direttiva N. 2027 DPC, torna dunque applicabile il limite di reddito relativo agli orfani, poiché le restanti spese di mantenimento a carico della famiglia __________ non superavano - essendo nulle - l'importo per il fabbisogno vitale previsto per gli orfani pari a fr. 8'630.- per l'anno 2000 rispettivamente a fr. 8'850.- per l'anno 2001 (cfr. Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 18 novembre 1998 rispettivamente del 6 dicembre 2000).
Correttamente, quindi, la Cassa ha computato al ricorrente quali fabbisogni vitali i succitati ammontari relativi ad un orfano.
2.8. A proposito delle spese riconosciute, si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, si tiene conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie.
Nella fattispecie, il ricorrente abita in un immobile di proprietà dei genitori affidatari. Pertanto, non essendoci un contratto di locazione fra l'assicurato e la famiglia presso la quale vive, a titolo di pigione dovrà essergli computato il valore locativo di detta abitazione.
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al
1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del
30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.9. Per determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ in cui vive il ricorrente, la Cassa ha fatto capo alla decisione di tassazione 1997/1998 (agli atti dell'Amministrazione) relativa ai coniugi __________, la quale ha confermato l'importo di fr. 15'600.- esposto nella loro dichiarazione d'imposta. Tale valore è rimasto invariato nel successivo biennio fiscale.
Per le persone proprietarie di immobili, la pigione si compone, oltre che del valore locativo, delle spese accessorie. L'art. 16a OPC-AVS/AI prevede un forfait per spese accessorie (cpv. 1), il cui ammontare annuo è di fr. 1'680.- (cpv. 3).
Al ricorrente, dunque, dovrebbe essere computata una pigione annua pari a fr. 17'280.- (fr. 15'600.- + fr. 1'680.-).
Tuttavia, l’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, in vigore dal 1° gennaio 1999, precisa inoltre che:
" I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di:
1. 12000 franchi per le persone sole,
2. 13800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita”.
Per l'anno 2001, i suddetti importi sono stati fissati rispettivamente a fr. 13'200.- al massimo ed a fr. 15'000.- al massimo (art. 2 della citata Ordinanza 01, cfr. consid. 2.4.).
Per le persone sole – come nel caso in esame laddove ci si deve riferire unicamente al ricorrente -, il Cantone Ticino ha stabilito per l'anno 2000 una pigione massima pari a fr. 12'000.-, mentre per l'anno 2001 essa ammonta a fr. 13'200.- (cfr. predetti Decreti esecutivi, consid. 2.7.).
Per quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il
1° gennaio 1998 prevede che:
" Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali” (cpv. 2).
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."
La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).
Ciò stante, ritenuto come l'abitazione in questione sia occupata da sette persone, compreso il ricorrente (cfr. comunicazione
1° dicembre 2000 del tutore ufficiale __________, agli atti dell'Amministrazione), a giusta ragione la Cassa ha computato all'assicurato per entrambi i periodi in questione fr. 2'469.- mensili a titolo di pigione [(fr. 15'000.- + fr. 1'680.-) : 7 persone].
Da quanto sopra discende pertanto che le impugnate tabelle di calcolo PC allestite dalla resistente devono essere integralmente confermate e con esse le relative decisioni 25 maggio 2001.
2.10. Il ricorso va quindi respinto, poiché i redditi del ricorrente, composti della rendita completiva AI ammontante a fr. 14'004.- per il 2000 rispettivamente a fr. 14'352.- per il 2001, superano le spese riconosciute per l'anno 2000 pari a fr. 11'908.- rispettivamente a fr. 12'159.- per l'anno 2001. Tali spese sono costituite dal fabbisogno vitale per orfani (fr. 8'630.- per l'anno 2000 rispettivamente fr. 8'850.- per l'anno 2001), dal contributo fisso per l'assicurazione malattia (fr. 809.- rispettivamente
fr. 840.-) e dalla pigione lorda annua assommante a fr. 2'469.-.
Ne discende che l'amministrazione ha rettamente negato al ricorrente una prestazione complementare per il periodo ottobre 2000-dicembre 2000 e per l'anno 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti