Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.07.2002 33.2001.106

29. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,516 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00106   TB

Lugano 29 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2001 di

__________  

contro  

la decisione del 11 ottobre 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione resa l'11 ottobre 2001 (doc. _), la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto la richiesta di concessione di prestazione complementare inoltrata da __________ per l’anno 2001, a motivo che i redditi superavano le spese riconosciute.

                     1.2.   Con atto ricorsuale 8 novembre 2001 (doc. _) l’assicurato, rappresentato dal nipote __________ si è aggravato contro la predetta decisione chiedendo che sia rivista:

"  Dalla tabella di calcolo PC del 11.10.2001, rilasciata dall'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona è stato stimato un valore di Fr. 26666.- (rendita ipotetica Fr. 373) per la sostanza alienata donata secondo un valore di stima di Fr 15654.25 (vedi allegato).

Questo rendimento è stato calcolato sulla base della perizia eseguita dall'ufficio cantonale di stima senza tenere conto quanto esposto nella raccomandata del 12.09.2001 (copia allegata) e del valore di stima indicato nell'attestato dell'ufficio imposte.

Anche per quanto concerne il deposito a risparmio avevo fatto presente che avrei dovuto rifare la protesi dentaria inferiore ca.

Fr 1500-e versare al precedente locatore la somma di Fr. 2800.- per i danni causati all'ente locato.

Prossimamente dovrò anche sostituire gli occhiali Ca Fr 1200. (…)"

(Doc. _)

                               1.3.   Con risposta 15 gennaio 2002 (doc. _) la Cassa ha confermato integralmente i valori esposti nell'impugnata decisione respingendo conseguentemente il ricorso dell'assicurato ed ha prodotto i referti peritali 28 settembre 2001 allestiti dall'Ufficio stima, contemplanti rispettivamente gli ammontari di Fr. 140'000.- e di Fr. 40'000.- relativi ai valori venali delle partt. nn. __________e __________RFD di __________ (doc. _).

                               1.4.   Il ricorrente non ha prodotto osservazioni in merito (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.      tassa giornaliera;

b.      importo per le spese personali" (cpv. 2)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia" (cpv. 3)

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

                               2.7.   In concreto, a far tempo dal 31 agosto 2000 (cfr. dichiarazione 16 giugno 2001 agli atti dell'Amministrazione) il ricorrente è degente in modo definitivo presso la __________.

A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di Fr. 75.- (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).

Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato al ricorrente a giusta ragione per l'anno 2001 l’importo di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati (art. 4 lett. a del citato Decreto) ed il contributo fisso di Fr. 3'096.- per l'assicurazione malattia (art. 1 lett. a del medesimo Decreto).

Correttamente l'Amministrazione ha dunque ritenuto a titolo di spese riconosciute l'ammontare totale di Fr. 34'071.-.

                               2.8.   Conformemente alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.6.), per stabilire la prestazione complementare di __________ la Cassa ha tenuto dunque conto dell’importo di Fr. 140'000.- a titolo di sostanza alienata relativa alla donazione della part. n. __________RFD di __________, computandogli un terzo pari a Fr. 46'666.- e contestualmente deducendone già l'ammontare di Fr. 20'000.- a titolo di ammortamento legale ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI.

Con il suo gravame il ricorrente censura la valutazione della part. n. __________RFD di __________ esperita dall'Ufficio stima. L'assicurato lamenta infatti che il referto peritale 28 settembre 2001 giunga ad un valore venale eccessivo (Fr. 140'000.-) e che ciò si ripercuota sulla sua quota di partecipazione di un terzo alla comunione ereditaria (Fr. 46'666.-).

A sostegno della propria tesi l'interessato produce copia dell'attestazione 25 luglio 2000 (doc. _) rilasciata dall'Ufficio delle imposte di successione e donazione di __________, con cui si certifica che il valore di stima della quota di proprietà donata dal ricorrente nel 1998 era pari a Fr. 15'654.25.

Secondariamente, l'assicurato contesta l'importo di Fr. 373.- dell'ipotetico rendimento della sostanza immobile alienata (part. n. __________) computatogli a titolo di reddito non privilegiato.

Non v'è alcuna contestazione in merito alla valutazione dell'altra proprietà detenuta in ragione di un mezzo insieme a __________ (part. n. __________RFD di __________).

Ai fini del calcolo della PC, a mente del ricorrente i citati importi dovrebbero dunque essere ridotti come alla citata dichiarazione 25 luglio 2001.

                               2.9.   Si osserva in proposito che per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).

In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

In ambito di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.

In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).

                             2.10.   In concreto, è dimostrato dalla documentazione versata agli atti dell'Amministrazione che, con atto di donazione di quota immobiliare in comproprietà eseguito in data 6 marzo 1998 dall'avv. __________, notaio in __________, l'assicurato ha ceduto la sua quota di partecipazione di un terzo ai nipoti __________ e __________, diventando così questi ultimi comproprietarî del suddetto fondo n. __________, ognuno in ragione di un mezzo.

In quell'occasione le parti hanno stabilito che "la donazione non dà luogo a nessun compenso" (cfr. punto 3 del rogito n. __________dell'avv. __________). Tale donazione è stata iscritta a RF in data __________ 1998 (dg n. __________).

Da ciò discende che la rinuncia alla propria quota di partecipazione sulla sostanza immobiliare (part. n. __________RFD di __________) è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata.

E' infatti irrilevante il motivo per cui è avvenuta detta cessione. Conseguentemente, l'Amministrazione ha rettamente ritenuto che vi è stata rinuncia di sostanza e che, giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, il valore della sostanza alienata deve essere computato retroattivamente.

Su questo punto la decisione impugnata merita quindi conferma.

                             2.11.   Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Si evidenzia in primis come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

Inoltre, giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

Infine, a norma dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI,

"  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore."

                             2.12.   Nel caso di specie l’assicurato ha ceduto nel 1998 ai nipoti __________ e __________ la propria quota di partecipazione di un terzo sulla sostanza detenuta insieme in comunione ereditaria (part. n. __________RFD di __________). Sulla scorta della legislazione federale testé citata, detta sostanza alienata dal ricorrente deve essere integralmente ripresa al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia, e meglio al 1° gennaio 1999, ed in seguito ridotta annualmente, la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2000. Conseguentemente, per il periodo in esame (anno 2001) detto ammortamento assomma a Fr. 20'000.-, come peraltro giustamente fissato dalla Cassa.

Le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS prevedono al N. 4010 che:

"  Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”

Nel caso di specie l’assicurato è degente definitivamente presso la __________ a far tempo dal 2000. Conformemente al citato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, dunque, l’immobile posseduto in comproprietà con __________ (part. n. __________RFD di __________) non gli serve da abitazione primaria.

Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ne ha computato il valore venale in ragione di un mezzo.

Quanto alla donazione della summenzionata quota di partecipazione (part. n. __________RFD di __________), a norma del predetto art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI è determinante il valore venale della medesima, corrispondente ad un terzo del valore commerciale totale del mappale in questione.

Per stabilire il valore venale dei suddetti fondi (art. 17 cpv. 4 e 5 OPC-AVS/AI), a buon diritto l'Amministrazione ha fatto esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima.

                             2.13.   In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pag. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

In specie, con perizie 28 settembre 2001 l'Ufficio stima ha stabilito, come già evidenziato, in Fr. 140'000.- il valore venale del mappale __________ ed in Fr. 40'000.- il valore venale del fondo n. __________ (doc. _), per una sostanza complessiva di Fr. 180'000.-.

Giusta il predetto art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, nella decisione impugnata la Cassa ha correttamente ritenuto un terzo del valore venale del citato fondo n. __________, pari a Fr. 46'666.-, ritenuto come il ricorrente beneficî di una quota di partecipazione di un terzo nella predetta comunione ereditaria. Tuttavia, come analizzato al consid. 2.12., tale importo deve essere ammortizzato di Fr. 20'000.-. Ne discende che il valore della sostanza alienata nel 1998 assomma a Fr. 26'666.- ed è tale importo che deve essere posto alla base del presente giudizio.

Quanto al valore dell'altra particella (n. __________) determinato in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, l'ammontare computabile assomma a Fr. 20'000.-, giacché l'interessato ne è comproprietario in ragione di un mezzo.

                             2.14.   Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).

Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).

La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio  per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16) e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M.).

Nel caso in esame l'assicurato non ha concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nella sua valutazione il perito ha considerato gli immobili al loro stato attuale tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre quindi concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie.

Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criterî generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criterî giurisprudenziali.

Per queste ragioni il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b).

                             2.15.   Per la definizione della sostanza netta, agli ammontari di Fr. 20'000.- relativi alla comproprietà sulla part. n. __________e di Fr. 26'666.- per la quota di partecipazione di un terzo nella predetta comunione ereditaria, alienata, bisogna ancora aggiungere gli averi detenuti in deposito dall'assicurato.

Dall'estratto bancario agli atti dell'Amministrazione risulta che al 31 dicembre 2000 __________ possedeva Fr. 12'217,05 presso la Banca __________ e che gli importi depositati sul medesimo conto gli hanno reso Fr. 106,70 di interessi.

La sostanza netta complessiva assomma pertanto a Fr. 58'883.- (Fr. 12'217.- a titolo di deposito a risparmio e contanti + Fr. 20'000.- quale comproprietà sul fondo n. __________+ Fr. 26'666.- per l'alienazione della quota di un terzo della CE).

A tale importo bisogna inoltre sottrarre Fr. 25'000.- quale parte della sostanza non computabile prevista dall'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC. Da ciò discende infine che la sostanza computabile viene pertanto fissata in Fr. 33'883.-.

Un decimo di tale ammontare (Fr. 3'388.-) viene poi ascritto nei redditi non privilegiati insieme ad altri elementi.

Oltre alla rendita AVS pari a Fr. 19'968.-, durante l'anno 2001 il ricorrente ha potuto beneficiare di due altri tipi rendite: la rendita __________ di Fr. 126.- al mese (Fr. 1'512.- all'anno) e la rendita di Fr. 883.- al mese dalla __________ quale II pilastro (Fr. 10'596.annui).

Nel computo dei redditi non privilegiati si devono ancora aggiungere i summenzionati interessi da deposito a risparmio pari a Fr. 106.-, come pure l'ipotetico rendimento della sostanza alienata.

A tal proposito, giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS,

"  Fa pure parte del reddito proveniente dalla sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione (VSI 1994 p. 161)."

Sempre secondo tale direttiva, il tasso d'interesse medio sul risparmio nell'anno 2000 si situa all'1,4%. Pertanto, il reddito ipotetico della sostanza immobiliare in questione assomma a

Fr. 373.- (Fr. 26'666.- x 1,4%).

Da quanto sopra discende che i redditi dell'assicurato assommano complessivamente a Fr. 35'943.- (Fr. 3'388.- quale sostanza computabile 1/10 + Fr. 10'596.- per la rendita del II pilastro + Fr. 1'512.- per la rendita __________ + Fr. 19'968.- della rendita AVS + Fr. 106.quali interessi da deposito + Fr. 373.- per l'ipotetico rendimento della sostanza alienata).

Per quanto attiene al valore massimo delle spese per manutenzione di fabbricati da aggiungersi al fabbisogno dell'interessato quale spesa riconosciuta, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

In specie entrerebbe in linea di conto il 25% del valore locativo. Tuttavia, siccome le spese di manutenzione sono in stretta correlazione con il reddito lordo della proprietà fondiaria e che per la part. n. __________non si possa considerare alcun rendimento della sostanza (valore locativo) poiché l'immobile è stato dichiarato inabitabile dal Municipio di __________ (doc. _),

ai fini del calcolo della PC a favore dell'assicurato la scrivente Corte non può conseguentemente computare a quest'ultimo alcuna spesa di manutenzione (cfr. consid. 2.7.).

                             2.16.   In conclusione, malgrado la diminuzione degli interessi da deposito a risparmio (cfr. consid. 2.15.), i redditi di __________ (Fr. 35'943.-) superano ancora le spese riconosciute (Fr. 34'071.-), per cui non v'è spazio per concedergli una prestazione complementare.

Conseguentemente, il suo ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2001.106 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.07.2002 33.2001.106 — Swissrulings