RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00005 MB
Lugano 10 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2000 di
__________
contro
la decisione del 14 dicembre 1999 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto, - che, con decisione 14 dicembre 1999, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto, con effetto dal 1 settembre 1999, la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di una prestazione complementare mensile;
- che, con ricorso 11 gennaio 2000, l'interessata ha impugnato la decisione amministrativa, chiedendo di stralciare l'importo di fr. 3'950, computato a titolo di rendite o pensioni d'ogni specie, in quanto non percepisce alcun importo a questo titolo;
- che in data 14 gennaio 2000 la Cassa di compensazione ha emesso due nuove decisioni, con effetto dal 1 settembre 1999 e dal 1 gennaio 2000, dando integralmente seguito alle richieste dell'assicurata;
- che a seguito dello stralcio dell'importo di fr. 3'950, la Cassa ha in particolare decretato che l'interessata non ha diritto ad una PC mensile, ma che il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria è pagato dall'Istituto delle assicurazioni sociali;
- che, poiché la Cassa ha dato integralmente seguito alla richiesta della ricorrente, il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli, in quanto privo di oggetto;
decreta
1. il ricorso 11 gennaio 2000 è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo