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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2000 33.2000.29

13. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,914 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00029   MB/sc

Lugano 13 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2000 di

__________

contro  

la decisione del 27 marzo 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due decisioni 27 marzo 2000, con effetto dal 1° dicembre 1999 e dal 1 gennaio 2000, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di una prestazione complementare mensile (doc. _). Secondo l'amministrazione i redditi di cui dispone l'assicurato superano il suo fabbisogno.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 10 aprile 2000, l’interessato ha impugnato la decisione dell'amministrazione, precisando che:

"  (…)

Le tabelle di calcolo PC sono state fatte inserendo sostanza che io non posseggo.

Nell'agosto '97 ho ceduto parte della sostanza mediante donazione (anticipo ereditario) al Signor __________. L'altra parte è stata ritirata dallo stesso tramite l'Ufficio Esecuzioni e Fallimenti per 120'000 SFR. Di conseguenza io non posseggo più alcuna sostanza. Trovo quindi che nei calcoli fatti si sia commesso un grave errore computando una sostanza che non è più di mia proprietà." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta 21 aprile 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, adducendo le seguenti motivazioni:

"  Dall'esame della documentazione agli atti si rivela che il ricorrente era proprietario in ragione di un mezzo, delle particelle No. __________e No. __________site in territorio del comune di __________.

In data 18 agosto 1997, tramite atto pubblico dell'avv. dott. __________ i, il Signor __________ donava al figlio, quale anticipo ereditario, la sua quota di proprietà (1/2).

Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g occorre computare, nel calcolo della prestazione complementare, tutte le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

Nel caso specifico si configura quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente, in ossequio all'art. 17 cpv. 4 OPC, avrebbe dovuto richiedere una perizia tecnica riferita alle particelle citate. Per economicità di giudizio si è tuttavia soprasseduto alla richiesta specifica in quanto l'altra metà della casa è stata acquistata a pubblico incanto, in data 20 maggio 1997, al prezzo di fr. 120'000.

Il ricorrente ha quindi donato al figlio la sua quota parte di un mezzo della casa senza contropartita per cui il valore secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC va computato. Per la determinazione dell'importo da considerare la resistente ha comunque applicato l'art. 17a OPC deducendo, dal valore di aggiudicazione dell'incarto, l'ammortamento annuo di fr. 10'000.-- nonché i relativi debiti ipotecari gravanti la proprietà (fr. 120'000.-- ./. fr. 60'250.-- ./. 10'000.-- = fr. 49'750.--). L'importo di fr. 49'750.-- per l'anno 1999 rispettivamente di fr. 39'750.- per l'anno 2000 (pos. 49 della tabella di calcolo PC) devono, quindi, senza dubbio, essere riconfermati." (Doc. _)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha richiamato agli atti gli incarti fiscali del ricorrente e ha chiesto alcuni chiarimenti alla Cassa. La documentazione trasmessa al TCA è stata notificata all'assicurato.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione per stabilire il diritto alla PC del ricorrente. Egli sostiene in particolare di aver donato la sostanza di sua proprietà al figlio, mentre fr. 120'000 sono stati ritirati dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti. A sua detta quindi non va computato alcun importo a titolo di sostanza.

                                         Preliminarmente va rilevato che, scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).

                               2.2.   Nel merito l’art. 2a LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni giusta l’articolo 2 le persone che:

"  a) ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS;"

                               2.3.   Secondo l’art. 3a LPC

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi  (cpv. 1)."     

                               2.4.   Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

                                         Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

                                         Per l'art. 3b cpv. 3 LPC

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                               2.5.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono

"  a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di            un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole    e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o                               danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo                proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é     computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi    dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é                                 interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.6.   Per quanto riguarda l'importo computato dalla Cassa a titolo di sostanza immobiliare alienata nel 1997 e del relativo reddito ipotetico, si rileva che, di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Nell’ipotesi in cui tuttavia l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).

                                         In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).

                                         In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).

                               2.7.   Nel caso in esame, a titolo di sostanza immobiliare alienata, la Cassa ha computato fr. 39'750 nel 2000, e fr. 49'750 nel 1999. Quest'ultimo importo è stato ridotto di fr. 20'000 nella risposta di causa.

                                         A motivazione del proprio gravame l'assicurato sostiene che l'Ufficio esecuzioni ha ritirato fr. 120'000, mentre al figlio ha donato la parte restante.

                                         In concreto dagli atti emerge che, con atto notarile redatto il 18 agosto 1997 dal notaio __________, __________ ha donato, a scopo di anticipo ereditario, al figlio __________, la quota di comproprietà di 1/2 della particella no. __________del Comune di __________ o, nonché la quota di comproprietà coattiva B di 1/4 sulla part. __________. Nel contratto è stato in particolare precisato che:

"  (…)

Premesso che il donatario è già proprietario della quota B dello stesso mappale N. __________ RFD __________, esso risulta quindi a seguito di questo atto di sua esclusiva proprietà.

3. Il donatario signor __________ assume i debiti ipotecari del donante signor __________ e in particolare

-   quello di attuali fr. 40'250.-- (quarantamiladuecentocinquanta), valuta 30 (trenta) giugno 1997 (millenovecentonovantasette) della Banca __________, garantito dalla cartella ipotecaria di fr. 70'000.-- (settantamila) gravante in I (primo) rango la quota A intestata al donante (dg. __________)

-   quello nei confronti dello __________ garantito dall'ipoteca legale di fr. 20'000.-- (ventimila) iscritto in II (terzo) rango pure sulla quota A (dg. __________).

3.1.   Il donatario __________ subentra inoltre quale terzo proprietario del pegno nell'iscrizione ipotecaria di cui alla cartella ipotecaria al Portatore di fr. 65'000.-- (sessantacinquemila) iscritta in II (secondo) rango sulla quota A (dg. __________), ritenuto che il relativo debito verso la __________, con atto separato, è stato assunto dalla madre __________. (…)" (Doc. _)

                                         Dagli atti risulta quindi che i debiti gravanti l'immobile al momento della donazione erano pari a fr. 125'250.

                                         Dagli atti trasmessi pendente causa dalla Cassa su espressa richiesta del TCA, relativi alla realizzazione della quota b) di 1/2 del mappale no. __________di __________, oltre alla quota b) 1/2 della comproprietà coattiva del mappale __________di proprietà di __________ risulta inoltre quanto segue:

"  (…)

Dopo le tre chiamate di legge e chiuse le offerte, viene chiesto l'avente in diritto di prelazione se intende esercitarlo, come alla nostra comunicazione 25.3.1997.

Nessuno fa valere tale diritto e pertanto la quota b) di 1/2 del mappale n. __________RFD S__________ + la quota b) di 1/2 della comproprietà coattiva del mappale n. __________RFD di __________ vengono deliberate a __________, qui rappresentato dal signor __________ come a procura in atti, al prezzo di fr. 120'000.-- (centoventimila).

Il deliberatario consegna la somma di fr. 30'000.-- (trentamila) in contanti di cui fr. 20'000.-- (ventimila) acconto prezzo delibera e fr. 10'000.-- (diecimila) acconto spese di realizzazione, il tutto come alle condizioni d'asta." (Doc. _)

                                         Gli ulteriori fr. 100'000 vengono tacitati tramite subingresso ipotecario (VIII, doc. _).

                               2.8.   Dalla documentazione agli atti dell'incarto indicata a grandi linee al considerando precedente risulta, quindi, in concreto, che 1/2 della part. no. __________di __________, di proprietà del ricorrente, è stato acquistato all'incanto dal figlio, mentre l'altra parte è stata donata a quest'ultimo dal padre.

In simili condizioni, considerato un valore dell'altra quota parte di un mezzo, pari a fr. 120'000 (cfr. consid. 1.3), il valore immobiliare donato dovrebbe essere nullo, in quanto i debiti gravanti la proprietà sono pari a fr. 125'250.

Parte di questi debiti, per un importo di fr. 65'000, è stato tuttavia assunto dalla moglie del ricorrente e madre del donatario. Per quanto riguarda questo importo il figlio del ricorrente risulta così terzo proprietario del pegno (cfr. consid. 2.7).

                               2.9.   Il padre ha quindi donato al figlio sostanza per un valore uguale a zero, in quanto i debiti che la gravano superano il suo valore.

                                         In simili condizioni, di principio, non si può quindi asserire che egli ha rinunciato a sostanza senza controprestazione adeguata.

                                         Dev'essere tuttavia esaminato se il fatto che la moglie si è assunta parte del debito gravante l'immobile è di qualche rilevanza per l'esito del ricorso. Nel caso di specie infatti il titolare dell'immobile non coincide con il debitore (cfr. Tuor/Schnyder, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurigo 1986, p.773).

                                         Per l'art. 805 cpv. 1 CCS:

"  Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.

                                         Per l'art. 816 CCS:

"  1Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.

                                         Secondo l'art. 845 cpv. 1 CCS:

"  La posizione giuridica del proprietario del fondo ipotecario che non è personalmente debitore, è regolata secondo le norme relative all'ipoteca."

                                         Per l'art. 827 cpv. 1 CCS:

"  Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito."

Nel caso in cui, quindi, il proprietario del fondo non coincide con il titolare del debito, per il debito rispondono in ogni caso sia l'immobile che il debitore personalmente La situazione giuridica è quindi del tutto particolare in quanto il proprietario dell'immobile rischia di dover tollerare una procedura esecutiva forzata a carico del suo fondo per un debito altrui (Tuor/Schnyder, op. cit. p. 773). È questo il motivo per cui il legislatore ha introdotto alcuni accorgimenti a favore del proprietario tra cui la possibilità di pagare il debito al posto del terzo debitore e quindi di subentrare nel ruolo del creditore tacitato (art. 827 CCS succitato) e il diritto che gli sia comunicata la disdetta del credito (art. 831 CCS; Tuor/Schnyder, op. cit. p. 773).

                             2.10.   Visto quanto sopra, quindi, poiché in virtù di giurisprudenza e dottrina la sostanza alienata rimane gravata in ogni caso anche dal debito assunto dalla madre, malgrado che il figlio non risulti debitore personalmente, l'importo della sostanza alienata dev'essere considerato nullo.

                                         In simili condizioni non si può concludere che il ricorrente ha rinunciato a sostanza senza percepire una controprestazione adeguata: visto il valore della sostanza egli non avrebbe avuto diritto a controprestazione alcuna. Il ricorso deve dunque essere accolto e le decisioni impugnate annullate.

L'incarto va pertanto rinviato alla Cassa, affinché stabilisca il diritto alla PC dell'assicurato, senza tener conto di sostanza alienata e del relativo reddito ipotetico.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    Le decisioni impugnati sono annullate.

                                         §§                                                                            L'incarto è rinviato alla Cassa affinché pronunci due nuove decisioni ai sensi di quanto indicato al consid. 2.10.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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