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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.11.2000 33.2000.27

2. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,469 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00027   rs/sc

Lugano 2 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2000 di

__________

contro  

la decisione del 13 marzo 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 13 marzo 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto, con effetto dal 1° gennaio 2000, la richiesta di __________ tendente all'assegnazione di una prestazione complementare alla rendita di vecchiaia AVS (Doc. _).

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

"1.  L'istituto delle Assicurazioni Sociali usando parametri di valutazione sicuramente esagerati forniti dall'Ufficio cantonale di Stima ha negato la prestazione complementare inoltrata il 25 maggio 1999.

2. Il valore commerciale della proprietà fondiaria indicato nella decisione in fr. 134'250.-- è fuori luogo ed esagerato già a prima vista. Una contestazione più dettagliata ci si riserva di inoltrarla nel corso della procedura appena in possesso della perizia richiesta all'Istituto delle Assicurazioni (vedi doc. _).

3. Il valore commerciale della proprietà fondiaria stabilito con parametri di valutazione attuali e non speculativi non può superare complessivamente i fr. 90'000.--.

                                                                           Con la correzione del valore commerciale il totale redditi calcolato dall'Istituto Assicurazioni sociali da fr. 44'993.-- verrebbe ridotto a fr. 40'568.-- e si rientrerebbe nei parametri per essere posti al beneficio della prestazione complementare." (Doc. _)

                               1.3.   Pendente causa la Cassa ha trasmesso all'assicurato, su sua richiesta, le perizie esperite dall'Ufficio stima per un'eventuale presa di posizione (cfr. doc. _).

                                         Con osservazioni del 15 maggio 2000 il ricorrente ha rilevato che:

"  mappale no. __________RFD di __________

Dalla perizia non si comprende come per il mappale no. __________, prato, si sia giunti al valore di mercato di fr. 140.‑ il mq..

Da informazioni risulta che a __________ terreni edificabili sono stati trattati e conclusi a cifre varianti tra i fr. 40.‑ il mq. ed un massimo fr. 150.‑ il mq. (per un solo caso).

Tenuto conto della particolare configurazione del fondo (scarpata verso il fiume) la sua ubicazione (tra altre costruzioni), non completamente urbanizzato il valore commerciale non può superare i fr. 100.‑ il mq..

Se si tiene poi conto che il valore ufficiale di stima è di fr. 55.‑ il mq. la mia valutazione di fr. 100. ‑‑ il mq. è più che legittima e giustificata.

Il valore di mercato del mappale no. __________deve quindi venir fissato in complessivi fr. 49'100.--.

mappale no. __________foglio 80/100 __________

Si premette che trattasi di una PPP quindi difficilmente commerciabile.

La proprietà era una vecchia stalla riattata artigianalmente negli anni 1975/76 e trasformata in un piccolo rustico abitabile. Ad esclusione del tetto in piode imposto dal Piano Regolatore comunale, per la riattazione si sono usati materiale di tipo semplice, standard e di recupero.

Le solette e come l'unica parete che divide la stanza con il bagno sono in legno e perline (ad eccezione per una piccola parte che forma il soffitto della cantina).

Lo stabile è privo di riscaldamento ad eccezione del camino e di una stufa a legna. Le tre finestrelle esistenti sono normali e senza vetri isolanti.

La cucina à stata realizzata con mobili pensili d'occasione, usati e di recupero sono pure i mobili e le apparecchiature (lavello, cucina e frigo) che la compongono.

La valutazione metrica di fr. 450.‑ il mc. attribuito dell'Ufficio Cantonale di stima è sproporzionato al tipo di costruzione. La valutazione di fr. 450.‑ il mc. si addice ad una nuova e razionale costruzione, con finiture medio superiori.

Il rustico è accessibile e frequentabile solo nella bella stagione (circa 3 mesi all'anno) il presunto reddito valutato dall'UCS in fr. 3'600.‑‑ annui è esagerato.

Tenuto conto della sopracitata argomentazione la stima metrica non può essere superiore a fr. 250.‑‑ il mc. ed il presunto reddito quantificato al massimo in fr. 2'000.‑‑ annui.

Con i suddetti parametri di valutazione e mediati con un fattore di ponderazione dello 0,5 il valore reale e reperibile complessivo della proprietà risulta essere pari a fr. 36'603." (Doc. _)

                               1.4.   In seguito alle precisazioni esposte dall'assicurato, la Cassa ha invitato l'Ufficio stime a presentare le proprie considerazioni in merito. Quest'ultimo ha riesaminato le perizie e ha ridotto il valore venale dei mappali __________e __________ RFD di __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.5.   Con risposta 11 agosto 2000 l'amministrazione ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti si rileva che la Signora __________, moglie del ricorrente, è titolare di parecchie particelle site in territorio del comune di __________.

A tal proposito, per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare, l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"                                                                             La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."

Nel caso specifico si è verificato quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tendenti a stabilire il valore corrente della sostanza immobiliare di proprietà del ricorrente.

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha fatto si che il computo della sostanza al valore corrente, considerato nel calcolo in fr. 134'250.‑ (pos. 44.02 della tabella di calcolo PC), precludesse il diritto alla PC.

In sede ricorsuale sono tuttavia emerse delle contestazioni circa il valore commerciale attribuito ai mappali N. __________RFID e N. __________foglio 80/100. La resistente ha pertanto voluto approfondire questa fattispecie chiedendo all'Ufficio cantonale di stima, in data 16 maggio 2000, una presa di posizione in merito alle osservazioni sollevate dalla controparte.

Con risposta del 12 luglio 2000 l'Ufficio stima ci comunica che a seguito di un riesame della perizia vi sono alcuni elementi che è giusto modificare per meglio adattarli alla situazione reale, in particolare:

Mappale __________

"                                                                             Il valore cubico unitario relativo all'abitazione risulta in effetti troppo elevato in considerazione dello stato attuale della costruzione; il presunto reddito del rustico risulta in effetti troppo elevato in considerazione dell'utilizzo dell'edificio.

Mappale __________

Il valore del terreno risulta troppo elevato in confronto con casi similari."

Sulla base dei considerandi l'Ufficio cantonale di stima ha quindi ritenuto giustificato modificare alcuni elementi e di conseguenza ci ha trasmesso le perizie debitamente rettificate. In particolare la particella N. __________RFD è stata modificata in fr. 54'000.- contro i precedenti 68'000.‑ mentre la particella N. __________è stata modificata in fr. 48'000.‑ contro i precedenti fr. 60'000.‑. Il nuovo valore della sostanza immobiliare computabile ammonta così a fr. 108'250.‑.

Alla luce delle nuove risultanze la resistente ha quindi rivisto il calcolo della PC e a seguito delle modifiche apportate ha fatto sì che il reddito non privilegiato passa da fr. 44'993.‑ a fr. 42'393.‑ con conseguente riconoscimento della prestazione ma limitatamente al pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie di entrambi i coniugi.

Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che allinearsi a quanto stabilito dall'Ufficio cantonale di stima in quanto scaturito da perizie specificatamente richieste. A tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa." (Doc. _)

                               1.6.   Con scritto 31 agosto 2000 l'assicurato ha osservato:

"1.    Non ho nessun altro mezzo di prova da notificare.

2.   Aderisco alle conclusioni della nuova perizia immobiliare 12 luglio 2000 allegata alla risposta di causa." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."

                                         Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. tassa giornaliera;

  b. importo per le spese personali (cpv. 2)."

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le  

      rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.5.   Con il ricorso l’assicurato contesta il valore venale della sostanza immobiliare di proprietà della moglie, computato ai fini del calcolo della PC per un importo complessivo di fr. 134'250.--, in quanto sarebbe troppo elevato rispetto al valore stabilito con parametri di valutazione attuali e non speculativi, che corrisponderebbe a fr. 90'000.--.

                                         L’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

                                         Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1998

"1)   La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

 2)   Se tali regole non esistono, la sostanza computabile deve essere valutata secondo le regole stabilite per le persone morali dalla legislazione sull'imposta federale diretta.

 3)   I Cantoni possono considerare quali determinanti le regole che la legislazione sull'imposta federale diretta stabilisce per le persone morali.

 4)   La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente."

                                         Se la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo il quale la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

                                         La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).

                                         Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).

                                         A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).

                                         A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.

                                         Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).

                                         In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

                               2.6.   Con effetto dal 1 gennaio 1999 i capoversi 2 e 3 dell’art. 17 sono stati abrogati, mentre sono stati aggiunti i capoversi 5 e 6, del seguente tenore

"  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.

  Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."

                                         La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.

                               2.7.   Nella fattispecie nessuno degli immobili appartenenti alla moglie del ricorrente, tutti siti nel Comune di __________, serve da abitazione alla coppia, la quale vive ad __________ in una casa unifamiliare in virtù di un contratto di locazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ha computato il valore venale degli immobili.

                                         In proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).

                                         In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.

                                         Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).

                               2.8.   L'Ufficio stima, con perizia 4 febbraio 2000, ha stabilito in complessivi fr.134'250.-il valore venale degli immobili della moglie dell'assicurato.

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Questa giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio  per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).

                               2.9.   L'assicurato censura in particolare il valore della particella no __________RFD di __________ che non ammonterebbe a fr. 68'000.--, bensì a fr. 49'100.--; il valore della particella no __________ sarebbe pure troppo elevato, infatti esso dovrebbe essere di fr. 36'603.--, invece di fr. 60'000.-- (cfr. consid. 1.3.).

                                         A seguito dell'inoltro del ricorso, in particolare dopo le osservazioni del ricorrente del 15 maggio 2000 (cfr. consid. 1.3.), l'Ufficio stima, il 12 luglio 2000, ha ridotto il valore immobiliare delle due particelle in questione con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a)   l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)   i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)   il valore di reddito accertato sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;

d)   il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abilità o d'utilizzazione, con lo stato di conversazione.

e)   le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.

Dal riesame della perizia vi sono alcuni elementi che è giusto modificare per meglio adattarli alla situazione reale, in particolare:

mappale __________:   il valore cubico unitario relativo all'abitazione risulta in effetti troppo elevato in considerazione dello stato attuale della costruzione;

il presunto reddito del rustico risulta in effetti troppo elevato in considerazione dell'utilizzo dell'edificio.

mappale __________:   il valore del terreno risulta troppo elevato in confronto con casi similari." (Doc. _)

                                         L'Ufficio stima ha, di conseguenza, dato parzialmente seguito alle censure sollevate dall'assicurato, stimando il valore della particella no __________ a fr. 54'000.-- e quello della particella no __________a fr. 48'000.--.

                                         Complessivamente dunque il valore degli immobili è stato ridotto da fr. 134'250.-- a fr. 108'250.--.

                                         Allegate alla risposta di causa, le perizie modificate sono state trasmesse per osservazioni all'assicurato, il quale con scritto 31 agosto 2000 ha aderito alle nuove conclusioni dei periti.

                                         Pertanto, visto che il ricorrente si è dichiarato d'accordo con l'esito delle modifiche peritali e che non vi sono elementi nell'incarto atti a mettere in discussione la correttezza della perizia, tale referto può essere posto alla base del presente giudizio.

                                         Del resto la perizia si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito e giunge a conclusioni logiche, conformemente ai criteri giurisprudenziali succitati.

                                         Per questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S consid. 2b).

                             2.10.   Poiché il valore venale complessivo dei beni immobiliari di proprietà della moglie dell'assicurato è stato ridotto a fr. 108'250.--, il totale dei redditi determinanti considerati dalla Cassa di compensazione nel calcolo della PC (cfr. doc. _) deve essere modificato.

                                         Esso ammonta ora quindi a fr. 42'393.--.

                                         Di conseguenza, tenendo conto che il fabbisogno dei coniugi __________ è di fr. 44'180.--, deve essere erogata al ricorrente una prestazione complementare corrispondente a fr. 1'787.-- annui, come peraltro già riconosciuto dalla Cassa in sede di risposta (cfr. consid. 1.5.).

                                         Al riguardo va segnalato che l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della prestazione complementare annua,  prevede che:

"  I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."

                                         Inoltre l'art. 26a OPC prevede che:

"  L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."

                                         Queste due disposizioni, entrate in vigore il l 1° gennaio 1998 a seguito della terza revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal (cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.). Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia, pag. 5).

                                         In Ticino era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai cambiamenti introdotti dalla LAMal.

                                         L'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:

"  Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli assicuratori."

                                         Va, comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio cantonale, e in parte attraverso i sussidi LAMal.

                                         Alla luce della legislazione federale e cantonale occorre concludere che l'assicurato, essendo beneficiario di una prestazione complementare, ha diritto al pagamento integrale del suo premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e di quello della moglie, come peraltro correttamente ammesso dalla Cassa (cfr. consid. 1.5.).

                                         In simili condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         Essa deve, inoltre, essere riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una prestazione complementare annua di fr. 1'787.-- e di conseguenza il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'assicurato e della moglie sarà assunto integralmente dal Cantone.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'assicurato è riconosciuto il diritto alla prestazione complementare di fr. 1'787.-- annui.

                                         §§ Di conseguenza il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di __________ e __________ sarà versato direttamente dall'IAS.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2000.27 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.11.2000 33.2000.27 — Swissrulings