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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.06.2000 33.2000.17

8. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,284 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00017   MB/sc

Lugano 8 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 23 febbraio 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 23 febbraio 2000, con effetto dal 1. febbraio 2000, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha assegnato a __________, beneficiario di una rendita dell'assicurazione invalidità e separato dalla moglie, una prestazione complementare mensile di fr. 1'307 (doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 23 marzo 2000, indirizzato al TCA, l’assicurato, rappresentato dall'avvocato __________, ha contestato la decisione dell’amministrazione, chiedendone l'annullamento ed il riesame. A motivazione della proprio gravame l'interessato ha precisato quanto segue:

"  (…)

Ad ogni modo il signor __________ contesta la decisione che lo pone in una chiara situazione di indigenza.

Con poco più di 28'000.-- franchi annui egli non è manifestamente in grado di far fronte ai propri bisogni elementari.

Non va peraltro dimenticato che la rendita è stata erogata a favore del signor __________ e che, attualmente, chi ne beneficia maggiormente è la propria famiglia che si compone della moglie, di 2 figli di 5 anni e di una figlia che sta frequentando un tirocinio professionale e che percepisce un salario di fr. 1'300.-- mensili.

Non va, fra l'altro, disatteso che con la prestazione complementari AI il signor __________ riesce unicamente a pagare l'affitto (fr. 1'300.-- mensili comprensivo di ogni e qualsiasi spesa accessoria).

Alla luce di quanto precede il ricorrente chiede che si proceda ad un riesame della sua situazione, che porti ad un riconoscimento di una prestazione complementare superiore e più idonea alla sua situazione.

E' inoltre importante tener presente che, per la patologia di cui è afflitto il ricorrente, occorre che egli disponga della serenità d'animo necessaria per potersi occupare correttamente della propria salute, senza essere angustiato da problemi di carattere finanziario." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta di causa 28 aprile 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:

"  Il signor __________ è titolare di una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'065.-- mensili.

A seguito della separazione legale, decretata dal Segretario assessore avv. __________, la prestazione complementare è quindi stata ricalcolata in base all'art. 1 cpv. 1 OPC nonché al marginale 2037 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) il quale recita:

"                                                                             se, in caso di separazione, a uno dei coniugi domiciliato nello stesso Cantone o in un altro è pagata una rendita completiva, ogni coniuge ha un diritto proprio a una PC. I loro redditi determinanti e le loro spese sono calcolati separatamente, applicando a ogni parte l'importo per fabbisogno vitale valido per le persone sole.

La rendita è attribuita come reddito al coniuge avente diritto a una rendita, mentre la rendita completiva è attribuita come reddito all'altro coniuge."

A tal proposito va inoltre ricordato che la prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).Inoltre il limite legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di viario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.

Alla luce di quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.

E' quindi chiaro che, in mancanza di documenti che comprovino una situazione economica diversa da quella notificata, il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 23 febbraio 2000." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare più elevata a __________ rispetto a quella attribuitagli dall'amministrazione con la decisione impugnata.

                                         Alla luce delle circostanze del caso concreto il ricorso non può tuttavia essere accolto in quanto l'assicurato non dimostra in alcun modo che i costi computati dalla Cassa per stabilire l'ammontare della prestazione erogata non sono conformi alla realtà.

                                         Al riguardo va rilevato che, scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.3.   Secondo l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’art. 2 gli invalidi che:

"  a) hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."

                                         Per l'art. 2d LPC i coniugi separati e le persone divorziate che ricevono una completiva dell'AVS o dell'AI hanno diritto alle prestazioni giusta l'art. 2 LPC.

                               2.4.   Per il capoverso 1 e 4 dell'art. 1 OPC:

"  1Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o l'articolo 34 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.

4I coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2:

a. se la separazione è stato pronunciata con una decisione giudiziaria o

b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o

c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o

d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo."

                               2.5.   Per l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:

"  a. la prestazione complementare annua versata ogni mese;

  b. il rimborso delle spese di malattia e invalidità (art. 3d LPC)."

                               2.6.   Secondo l’art. 3a LPC

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi  (cpv. 1).

Le spese riconosciute riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati (cpv. 4).

Per il capoverso 6 non si tiene inoltre conto dei figli i cui redditi determinanti superano le spese.

                               2.7.   Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che,

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo

      16 460 franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690                             franchi;

        3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630.

            Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità   dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e

            per ogni altro figlio un terzo;

                                         Questi dati valgono con effetto dal 1 gennaio 1999.

                                         Sono inoltre riconosciute le spese per:

" b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie.

      In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,          non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una           richiesta di restituzione.

Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                               2.8.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"  a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di            un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole    e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o                               danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo                proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é     computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi    dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é                                 interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.9.   Secondo l'art. 3a cpv. 7 lett. a  LPC il Consiglio federale disciplina:

"a.  la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti dei    membri della stessa famiglia. Esso può prevedere eccezioni all'addizione, in particolare per i figli che hanno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI."

                             2.10.   In concreto dagli atti emerge che le parti hanno avviato una procedura di separazione legale nel 1999 e che l'interessato vive separato dalla moglie dal 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, correttamente, in virtù delle disposizioni sul calcolo delle PC per persone separate, che vanno considerate persone sole, la Cassa ha stabilito separatamente l'ammontare della PC dovuta ai coniugi __________.

                                         Il calcolo effettuato dall'amministrazione risulta inoltre conforme alle spese sopportate dall'assicurato e alle disposizioni federali in vigore in materia.

                                         Per quanto riguarda in particolare la pigione si rileva che può essere tenuto conto unicamente di un ammontare massimo, pari a fr. 12'000 annui per persone sole, come precisato dalla Cassa nella decisione e nella risposta di causa. Di conseguenza se, in concreto l'ammontare del canone supera questo importo, non se ne tiene conto.

                                         Al riguardo va precisato che secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b  LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998, per il calcolo della PC si tiene conto della pigione, senza deduzione di alcuna franchigia e delle spese accessorie. L’art. 5 LPC precisa inoltre che

"   I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di

1.      12’000 franchi per le persone sole,

2.    13’800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita."

                                         In simili condizioni la pigione annua sopportata dall'assicurato pari a fr. 15'600 non può essere computata integralmente nel calcolo della PC. La decisione della Cassa è pertanto corretta ed

                                         il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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