Raccomandata
Incarto n. 32.2025.99 cs
Lugano 15 maggio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2025 di
RI1, ________
contro
la decisione del 26 settembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI1, nata nel 1992, cittadina _______, divorziata dal 2014, nel corso del mese di gennaio 2025 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI.
B. Con decisione del 26 settembre 2025, preavvisata dal progetto del 29 luglio 2025, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché l’interessata, che presenta un grado d’invalidità del 100% dal 1° settembre 2023, ossia dopo un anno di attesa, non ha contribuito per almeno tre anni all’AVS/AI. Inoltre, non può neppure far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età, e pertanto non le può essere riconosciuto il diritto ad un’eventuale rendita straordinaria.
C. RI1 è insorta al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la predetta decisione formale (doc. I). Dopo aver riassunto la fattispecie, l’interessata afferma di essersi recata presso l’Ufficio _______ per richiedere nei tempi prestabiliti il rinnovo del suo permesso, dove tuttavia non è stata informata circa il suo obbligo contributivo. Il mancato versamento dei contributi, secondo la ricorrente, è da ricondurre alla negligenza della funzionaria incaricata delle sue pratiche. Se lo avesse saputo, avrebbe immediatamente proceduto al versamento di quanto dovuto. La ricorrente chiede di avere la possibilità di procedere con il versamento degli arretrati.
D. Con risposta del 24 ottobre 2025 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
nel merito
2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita all’assicurata poiché non ha versato contributi all’AVS/AI per almeno 3 anni e perché non adempie neppure ai requisiti per poter ottenere una rendita straordinaria.
3. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero con domicilio e dimora abituale in Svizzera a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell'invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita ordinaria d’invalidità, art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
Secondo il marginale 2102 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI), la condizione dei tre anni contributivi interi è adempiuta se una persona è stata assicurata complessivamente per più di due anni e 11 mesi (in virtù dell’art. 50 OAVS). Non è necessario che siano stati compiuti in blocco né immediatamente prima dell’insorgere dell’evento assicurato. Devono tuttavia precedere questo momento.
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera. Secondo il Tribunale federale, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.). Se una persona era già invalida (almeno) nella misura del 40% alla sua prima entrata in Svizzera, ossia prima che le condizioni di cui all’art. 6 cpv. 2 LAI potessero realizzarsi, essa non ha diritto alla rendita d’invalidità (STF 9C_369/2010 del 25 ottobre 2010 consid. 1. e STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).
Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI ed è tenuta a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).
Per l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a prestazioni (Pratique VSI 2001 pag. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare, ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 4a ed. 2022, ad art. 4 n. 162).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, e quando inoltre egli ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
4. Le direttive sulle rendite (DR), al marginale 3008 stabiliscono che:
" Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni di contribuzione interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3005).
2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (cfr. CIBIL).
3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.”
Sul tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2; STCA 32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4, STCA 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4. e STCA 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7; Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 470-472; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, p.to 2.2.1 segg. e Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS (stato: 1° marzo 2025; consultabili su www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/ assicurazioni-sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellas sicurazione-invalidita/iv-vmv.html).
5. Va ancora evidenziato che per l’art. 42 cpv. 1 LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 39 cpv. 1 LAI, hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.
Secondo il marginale 2014 CIRAI gli assicurati con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che non hanno compiuto i tre anni di contribuzione necessari per il diritto a una rendita ordinaria, possono avere diritto a una rendita straordinaria. L’insorgere dell’evento assicurato deve verificarsi prima del 1° dicembre dell'anno successivo al compimento del 22° anno di età e la persona deve essere stata soggetta all'assicurazione in modo continuativo dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (inizio dell’obbligo contributivo generale), senza che il versamento dei contributi sia determinante (art. 39 LAI e art. 42 LAVS; STF 9C_421/2021 del 21 settembre 2021). Questa condizione di base si applica a tutti gli assicurati a prescindere dalla loro nazionalità.
a. I cittadini svizzeri e gli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS devono soddisfare solo questa condizione di base.
b. Le persone provenienti da altri Stati contraenti (ad eccezione di Israele) nonché le persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 1 capoverso 2 DRif devono adempiere, oltre alla condizione di base, anche quella del compimento di un termine d’attesa di cinque anni.
c. Gli stranieri a cui non si applica nessuna convenzione di sicurezza sociale (cittadini di Stati che non hanno concluso una convenzione con la Svizzera e cittadini di Israele) devono adempiere, oltre alla condizione di base, anche la condizione seguente: devono aver soddisfatto già da bambini (fino ai 20 anni) le condizioni assicurative per l’ottenimento di provvedimenti d’integrazione giusta l’articolo 9 capoverso 3 LAI (art. 39 cpv. 3 LAI). Prima di questo limite d’età essi hanno beneficiato o avrebbero potuto beneficiare di tali provvedimenti.
6. In concreto, dagli accertamenti di natura medica, è emerso che l’insorgente è completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal mese di settembre 2022 (cfr. rapporto finale SMR del 23 luglio 2025, pag. 113 e seguenti incarto AI).
In base all’art. 28 cpv. 1 LAI, trascorso l’anno di attesa, la ricorrente avrebbe di conseguenza diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2023.
Dalle tavole processuali emerge tuttavia che l’interessata è entrata in Svizzera nel mese di marzo 2022, quando ha ottenuto un permesso di tipo “_______” _______, e che non ha adempiuto al periodo contributivo minimo di tre anni per poter avere diritto alla rendita (art. 36 cpv. 1 LAI).
Ella non può pertanto essere posta al beneficio di una rendita intera (cfr. STF 9C_145/2019 del 29 maggio 2019 consid. 4.1).
La circostanza che non sarebbe stata informata circa il suo obbligo contributivo da parte di una funzionaria non le è d’aiuto.
Infatti, in ogni caso, il periodo di contribuzione deve essere adempiuto al momento dell’insorgere dell’evento assicurato (cfr. art. 6 cpv. 2 LAI), ossia in concreto il 22 settembre 2022.
Inoltre, tra la Svizzera e l’_______ non è (ancora) stata stipulata alcuna Convenzione di sicurezza sociale che potrebbe eventualmente derogare a tale norma.
7. L’interessata non ha neppure diritto ad una rendita straordinaria.
A questo proposito va ribadito che l’art. 42 cpv. 1 LAVS (per il tenore cfr. consid. 5) richiede che per ottenere una rendita straordinaria, le persone interessate abbiano lo stesso numero di anni di assicurazione delle persone della loro fascia d'età.
La norma non si applica ai richiedenti che hanno una lacuna contributiva perché non sono stati assoggettati all'assicurazione per un certo periodo della loro vita a partire dal 1° gennaio successivo alla data in cui hanno compiuto 20 anni. Si applica invece alle persone che non hanno ancora raggiunto l'età prevista o che, pur essendo state assoggettate all'AI svizzera a partire da tale limite di età, prima dell'insorgere del rischio non hanno versato i contributi o per un anno, perché non erano obbligate a farlo (SVR 2003 IV n. 34 pag. 106; per l'obbligo contributivo, cfr. art. 3 LAVS e art. 2 LAI). Le rendite di invalidità straordinarie possono quindi essere concesse solo a persone che sono ancora in grado di conseguire un periodo assicurativo completo, in vista della concessione di una pensione di vecchiaia AVS, fino al 31 dicembre precedente il raggiungimento dell'età pensionabile. Allo stesso tempo, una rendita ordinaria di invalidità completa viene concessa solo alle persone che sono ancora in grado di raggiungere un periodo di contribuzione (e quindi di assicurazione) completo in relazione alla pensione di vecchiaia AVS.
In concreto, l’insorgente, nata nel 1992 ed entrata in Svizzera nel marzo 2022, non può far valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe d’età (cfr. marginale 2104 CIRAI; STF 9C_421/2021 del 21 settembre 2021; cfr. anche la STCA 32.2025.15 del 29 aprile 2025 il cui ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile [STF 9C_294/2025 del 3 luglio 2025]).
8. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti