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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.12.2025 32.2025.97

1. Dezember 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,852 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Decisione di non entrata in materia confermata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.97   BS

Lugano 1° dicembre 2025           

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2025 di

RI 1    

contro  

la decisione del 26 settembre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva come ausiliaria di pulizia e cucina, nel giugno 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni, facendo valere i postumi di un infortunio subito nel gennaio 2017 (frattura al piede e trauma alla schiena).

                                  L’Ufficio AI ha dapprima riconosciuto dei provvedimenti professionali. Successivamente ha svolto i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) del __________, datata 1° aprile 2021, completata con ulteriori rapporti dell’11 marzo, del 14 aprile e del 6 ottobre 2022. Sulla scorta della perizia, con decisione del 17 gennaio 2023, debitamente preavvisata, ammettendo inabilità lavorative variabili successivamente al 13 gennaio 2017, con ripresa, a far tempo dal 21 aprile 2020, di un’abilità del 67% nell’attività lavorativa abituale e del 100% in attività adeguate, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, avendo stabilito un grado di invalidità del 9% allo scadere dell’anno di attesa (1° gennaio 2018).

                                  Il ricorso presentato dall’assicurata contro la decisione 17 gennaio 2023 è stato respinto dal TCA con sentenza 3 luglio 2023 (inc. 32.2023.15), confermata dal TF mediante sentenza 23 aprile 2024 (8C_365/2023).

                          1.2.  In data 16 luglio 2025 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, sostenendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 274). Non avendo allegato alcuna documentazione medica, il 22 luglio 2025 l’Ufficio AI ha emesso un progetto di non entrata in materia (doc. 276).

                                  Successivamente l’assicurata ha presentato diversa documentazione medica (doc. 282, 288, 289 e 291), che è stata vagliata dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR). Con annotazioni del 17 settembre 2025, i medici SMR, dr.ssa med. ________ (specialista in medicina del lavoro, medico perito certificato SIM) e dr. med. ________ (specialista in psichiatria e psicoterapia, medico perito certificato SIM), hanno concluso che non vi sono modificazioni significative tali da giustificare l’entrata in materia (pag. 1048).

                                  Di conseguenza, con decisione del 26 settembre 2025, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha pronunciato la non entrata in materia della domanda di prestazioni (doc. 293).

                          1.3.  L’assicurata ha interposto ricorso contro suddetta decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio all’Ufficio AI affinché entri nel merito della domanda e disponga i necessari accertamenti neurologici. A sostegno di una modifica del suo stato di salute, ha prodotto diversa documentazione, rilevando in particolare come nel rapporto del 2 ottobre 2025 il dr. med. ________, specialista FMH in ortopedia e medicina, segnali la presenza di un danno neurologico periferico delle piccole fibre e la necessità di una valutazione neurologica.

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la decisione di non entrata in materia. Facendo riferimento alle annotazioni del 17 settembre 2025 del SMR, sostiene che i nuovi atti non rendono verosimile una rilevante modifica della situazione valetudinaria accertata nella precedente procedura.

                          1.5.  Con osservazioni del 23 ottobre 2025, la ricorrente ribadisce la propria tesi ricorsuale, sottolineando la nuova diagnosi neurologica. Riguardo alla valutazione del SMR del 17 settembre 2025, rileva come essa sia stata redatta senza visita medica, senza il parere di un neurologo e senza aver disposto ulteriori accertamenti (ENG) raccomandati dal dr. med. _________.

                          1.6.  Con osservazioni datate 29 ottobre 2025, l’Ufficio AI ha evidenziato che la sola indicazione di una nuova diagnosi non implica di per sé una modifica effettiva dello stato di salute. Pertanto, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

                          2.3.  In virtù dell'art. 87 cpv. 3 OAI, qualora una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il suo grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                  Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

                                  Se non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).

                                  Nella DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nelle STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

                                  Nella STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 (consid. 4.2) ha ribadito che per una nuova domanda di prestazioni AI, l’assicurato deve fornire prove sufficienti di un peggioramento della salute, e il tribunale può basarsi solo sui documenti esistenti al momento della decisione dell’amministrazione. Di conseguenza, conclude l’Alta Corte, nel caso esaminato, la corte cantonale aveva correttamente ignorato i certificati medici successivi alla decisione dell’Ufficio AI.

                                  Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

                                  Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

                          2.4.  Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato (cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4.).

                          2.5.  Nel caso che ci occupa, occorre esaminare se l’assicurata ha perlomeno reso verosimile un cambiamento dello stato valetudinario rispetto alla precedente decisione del 17 gennaio 2023 con la quale l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di rendita (doc. 226).

                                  In quell’occasione l’assicurata era stata sottoposta ad una perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica), a cura del _______. Nel rapporto 1° aprile 2021 i periti avevano posto quale unica diagnosi invalidante quella di “Discopatie plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1”, oltre a quelle non invalidanti di:

" Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento delta colonna dorsale e lombare, con scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare).

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Esiti da allungamento del capo mediale del gastrocnemio a ds. secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede ds. su brevità dell'aponeurosi del gastrocnemio.

Obesità (peso 87,9 kg/statura 167 cm).

Sindrome algica generalizzata aspecifica.

Sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10 F43.23).

Problemi correlati all'occupazione ed alla disoccupazione (ICD-10 Z56).

Periodi di attesa di altro tipo per accertamenti e trattamenti (ICD-10 Z75.2)” (pag. 443).

                                  Dalla valutazione peritale globale non erano emerse patologie psichiatriche che incidevano sulla capacità lavorativa, ma solo una lieve–moderata riduzione della flessibilità comportamentale, comunque senza effetti sull’orario o sul rendimento. Per quanto riguarda le affezioni reumatologiche, erano state indicate limitazioni relative al sollevamento di pesi, all’uso di strumenti di precisione pesanti e alla necessità di alternare le posizioni lavorative. I periti avevano concluso che, a partire da aprile 2020, nell’attività di ausiliaria addetta alle pulizie e al servizio ai tavoli vi era una riduzione del rendimento di circa un terzo sull’arco della giornata lavorativa. Invece, in un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni, la capacità lavorativa risultava completa (cfr. pag. 446). La dr.ssa med. ________ del SMR aveva confermato queste conclusioni nel rapporto 8 aprile 2021 (pag. 479). Esaminata nuova documentazione medica, il ______, interpellato il dr. med. _______, con complemento peritale dell’11 marzo 2022 aveva confermato le proprie conclusioni (pag. 556) e, di conseguenza, anche la dr.ssa ________ del SMR aveva nuovamente confermato integralmente le precedenti conclusioni dell’8 aprile 2021 (pag. 555). Dal 5 al 30 luglio 2021 l’assicurata aveva svolto un accertamento presso il Centro ________. Il relativo rapporto del 24 agosto 2021 (doc. 169) era stato inviato al _______, il quale, con complemento del 14 aprile 2022, si era confermato nelle sue conclusioni così come ha fatto anche la dr.ssa _______ del SMR il 19 aprile 2022 (pag. 569 e 576).

                                  Con rapporto finale SIP del 6 maggio 2022, il consulente professionale dell’AI aveva ritenuto, tenuto conto dei rapporti del SMR, l’assicurata abile in misura del 66% in attività abituale, ma abile in misura completa in attività adeguate (pag. 589). Aveva poi concluso che non vi erano i presupposti per misure professionali, nemmeno sotto forma di brevi riqualifiche, considerando invece come possibili brevi formazioni pratiche direttamente sul posto di lavoro per introdurla ad attività in fabbrica. Non sussistevano inoltre le condizioni per un aiuto al collocamento (pag. 579). Alla luce di tali riscontri, con progetto di decisione del 25 agosto 2022 l’amministrazione aveva proposto il rifiuto della domanda di prestazioni. L’assicurata presentava osservazioni e nuovi documenti, che sono stati trasmessi al _______. Quest’ultimo, con complementi del 6 ottobre e del 28 novembre 2022, anche dopo aver considerato una nuova presa di posizione della dr.ssa ________ della Clinica ________, aveva concluso che la documentazione non modificava le conclusioni della perizia del 1° aprile 2021 (pag. 647 e 664). La dr.ssa _______ del SMR, con annotazioni dettagliate del 1 e 7 dicembre 2022, aveva a sua volta integralmente confermato tali conclusioni (doc. 223 e 224).

                                  Di conseguenza, con decisione 17 gennaio 2023, elencando diverse inabilità lavorative successive al 13 gennaio 2017, con ripresa, a far tempo dal 21 aprile 2020, di un’abilità del 67% nell’attività lavorativa abituale e del 100% in attività adeguate, l’Ufficio AI aveva respinto il diritto a prestazioni. Il ricorso inoltrato dall’assicurata contro la decisione 17 gennaio 2023 era stato respinto dal TCA con sentenza 3 luglio 2023 (inc. 32.2023.15), confermata dal TF mediante sentenza 23 aprile 2024 (8C_365/2023).

                          2.6.  Dopo il progetto di decisione 22 luglio 2025 l’assicurata ha presentato diversa documentazione medica (doc. 282, 288, 289 e 291). Con annotazioni del 17 settembre 2025, i medici SMR hanno esaminato la nuova documentazione apportata (diversi atti erano già stati valutati nei rapporti SMR 1 e 7 dicembre 2022), ponendo le seguenti considerazioni:

"  (…)

-    Nelle relazioni dei curanti non esiste una nuova diagnosi somatica ai sensi dell'ICD-10 o di altra categorizzazione internazionale;

-    non esiste un esame obiettivo somatico condotto dagli specialisti curanti che evidenzi uno stato clinico e valetudinario sostanzialmente diverso da quello obiettivato dal Dr. ________ nel corso del suo consulto reumatologico in seno alla valutazione peritale bidisciplinare ________ del 01.04.2021. Ricordo che nella valutazione esperita dal neurochirurgo curante Dr. ________ del 30.10.2024 viene precisato: La valutazione clinica è notevolmente complicata dalla scarsa collaborazione della paziente, ma non emergono segni di nuovi deficit sensomotori. L'esame radiografico di oggi mostra un risultato normale;

-    ad eccezione della Dr.ssa ________ – psichiatria che certifica un disturbo depressivo

     ricorrente, attuale episodio depressivo moderato (ICD-10, F33.1) con un'incapacità

lavorativa del 100% fin dal 2017 non viene certificata alcuna incapacità lavorativa attuale dal profilo somatico;

-    appare quanto meno singolare che l'A, con scarse conoscenze rispettivamente in assenza di qualsiasi nozione di tedesco abbia deciso nell'attualità di rivolgersi, come sottolineato anche dal curante di base Dr. ________, alla specialista Dr.ssa ________ a ________ [che dall'elenco ufficiale svizzero FMH risulta essersi laureata in ________ nel 2006, ed aver ottenuto la specializzazione in psichiatria e psicoterapia in Svizzera nel 2024. Sempre dall'elenco ufficiale svizzero FMH si apprende che la conoscenza linguistica pubblicata nel Registro delle professioni mediche è Deutsch e che secondo le indicazioni della stessa Dr.ssa ________ le altre conoscenze linguistiche possedute sono francese ed inglese] con la quale avrebbe avuto due consultazioni psichiatriche il 5 febbraio 2025 e l'8 aprile 2025, di sua iniziativa, per due visite preliminari svolte, verosimilmente, in lingua tedesca.

Ricordo che in precedenza l'A era stata presa in carico dal ________ e dal Dr. ________ che non hanno evidenziato dei periodi d'inabilità lavorativa dettati esclusivamente dalla questione di pertinenza psichiatrica. Ricordo ancora che la Dr.ssa ________ perito nell'ambito della valutazione peritale bidisciplinare ________ del 01.04.2021 concordava con le diagnosi poste da parte del Servizio Psicosociale, che stavano seguendo l'A. dall'agosto 2018. I disturbi lamentati, quelli obiettivati nel rapporto dell'________ appaiono lievi, come quelli obiettivati anche in corso di valutazione peritale, e soddisfano i criteri per a diagnosi di una sindrome da disadattamento. Non vi sono, infatti, criteri sufficienti per porre una diagnosi di un episodio depressivo maggiore, nemmeno di grado lieve;

lo status descritto dalla Dr.ssa ________ non riporta segni e sintomi assolutamente

patognomonici di un episodio depressivo maggiore che secondo manuale ICD 10. Inoltre non vi sono elementi anamnestici per giustificare in alcun modo la diagnosi di depressione ricorrente. Non si comprende come la Dr.ssa ________ in base a due colloqui con evidenti "difficoltà linguistiche" e non conoscendo nel pregresso la paziente possa formulare un'inabilità lavorativa al 100% fin dal 2017. Si tratta evidentemente di una dichiarazione soggettiva dell'A;

non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella fino ad ora assunta;

non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto

     soccorso;

-    non esiste alcuna indicazione chirurgica nemmeno futura;

-    la terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa non è diversa da quella finora seguita dall'A per mantenere un normale trofismo muscolare;

-    non viene attestato nessun nuovo blocco funzionale;

-    gli attuali approfondimenti paraclinici e strumentati (MRI 19.11.2024, RMN. ginocchio destro e piede destro – ________, 12.08.25, Radiografia del rachide lombosacrale AP/Lat del 26.08.2025, RM del rachide lombosacrale del 26.08.2025) sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli eseguiti in precedenza e non riescono a spiegare, anche secondo ravviso degli specialisti della ________ la sintomatologia algica patita dall'A.” (pagg. 1046-1047, incarto AI)

                                  I medici hanno pertanto concluso che “in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti NON [è] giustificata l’entrata in materia “(pag. 1048).

                                  Ora, questo Giudice non ha motivo per discostarsi dalla surriferita valutazione del SMR, di 16 pagine, che risulta dettagliata e priva di contraddizioni. Vero che è stata allestita senza che l’assicurata sia stata visitata, tuttavia, secondo la giurisprudenza, di norma una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4). Ciò che è il caso in esame.

                                  Nondimeno va rammentato che va rammentato che per l’art. 54a cpv. 1 e 2 LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

                                  I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

                                  Né del resto la nuova documentazione medica prodotta con il ricorso permette di rilevare nuovi elementi che non siano già stati esaminati in precedenza dal SMR. A tal proposito nella risposta di causa l’amministrazione ha correttamente fatto presente:

"  (...)

-         Il rapporto del 2 ottobre 2025 del Dr. med. _______ (cfr. il doc. A incarto TCA). Referto, posteriore alla assegnata, esprimente la stessa linea di pensiero del precedente rapporto del 14 agosto 2025 (cfr. il doc. 288, che è stato analizzato dal SMR nel corso della procedura amministrativa).

-         Il rapporto breve d'uscita del 26 maggio 2025 della _______ (cfr. il doc. D2 incarto TCA). Va al riguardo evidenziato che, nel corso della procedura amministrativa, il SMR ha analizzato il rapporto finale di uscita relativo all'ospedalizzazione avvenuta dal 7 al 27 maggio 2025 (cfr. il doc. 282);

-         Il rapporto del 14 marzo 2023 relativo a un consulto telefonico presso la ________ (cfr. il doc. EU3 incarto TCA). In proposito, si rimarca che il SMR – nell'annotazione del 17 settembre 2025 – ha analizzato rapporti della ________ posteriori a tale data (cfr. i rapporti del 30 ottobre 2024 e del 29 novembre 2024 di cui al doc. 282).

-         Delle immagini radiografiche senza commento (cfr. il doc. G1/4).

-         Dei generici certificati medici del Dr. med. ________ (cfr. il doc. H1/2).”

                                  Per quel che concerne il nuovo rapporto 2 ottobre 2025 del dr. med. _________, che rimarca sostanzialmente quello precedente del 14 agosto 2025 esaminato dal SMR nelle citate annotazioni 17 settembre 2025, il succitato specialista in ortopedia e traumatologia, fa tuttavia riferimento ad “un danno neurologico periferico delle piccole fibre”, che secondo il suo avviso non è chirurgicamente trattabile, per poi suggerire “una ulteriore visita neurologica per eseguire uno studio ENG” che potrebbe far concludere per un danno irreversibile.

                                  Certo che, come pertinentemente evidenziato dalla ricorrente, la summenzionata diagnosi compare per la prima volta. Va tuttavia rilevato che, a prescindere che il rapporto 2 ottobre 2025 è posteriore alla decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata: DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii), la semplice indicazione di una nuova diagnosi senza riscontro sull’abilità lavorativa non è sufficiente per un’entrata in materia. Infatti, come fatto presente nel consid. 2.3, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, circostanza che nel caso in esame non è stata fatta valere.

                                  In conclusione, visto quanto sopra, non avendo l’assicurata reso verosimile una modifica rilevante ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 OAI (cfr. supra consid. 2.3.) rispetto alla precedente valutazione materiale del diritto alla rendita alla base della pronunzia del 17 gennaio 2023 confermata sia dal TCA che dal TF (cfr. consid. 1.1.), la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

                          2.7.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2025.97 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.12.2025 32.2025.97 — Swissrulings