Raccomandata
Incarto n. 32.2025.89 cs
Lugano 27 aprile 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione del 26 agosto 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 26 agosto 2025 l’Ufficio AI ha posto RI1, nata nel 1962, al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° febbraio 2025. Contestualmente la Cassa di compensazione ______ ha calcolato l’ammontare della rendita in fr. 2’036 al mese e l’ha ridotta di fr. 347 a fr. 1'689 in applicazione dell’art. 35 cpv. 1 lett. b LAVS, tenuto conto della rendita di vecchiaia del marito.
1.2. RI1 è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di obbligare l’Ufficio AI a “rivedere il calcolo delle rendite d’invalidità come pure la Cassa Compensazione AVS a rivedere la rendita di AVS di mio marito, senza applicare il plafonamento delle rendite e ciò fino al raggiungimento dell’età di pensionamento di entrambi” e di obbligare l’amministrazione a “versare le rendite di invalidità dal 1.2.2024, o al versamento per la perdita di guadagno del 2024 di fr. 2863.- o come il Tribunale stabilisce” (doc. I).
L’insorgente sostiene che in presenza di una rendita AI e di una rendita AVS percepita da entrambi i coniugi non è possibile procedere al plafonamento delle prestazioni.
Ella afferma inoltre che l’assicuratore malattie ______ non le ha versato la totalità dei salari durante l’anno di attesa e che spetta all’AI erogare la differenza.
1.3. Con risposta del 14 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.4. Con osservazioni del 21 ottobre 2025 la ricorrente si è riconfermata nelle sue censure, sostenendo che la DTF 140 I 77 e la STCA 30.2023.12 del 25 settembre 2023 citate dall’amministrazione non trovano applicazione in concreto. In quel caso di trattava di stabilire se il plafonamento tra due rendite AVS era conforme alla Costituzione. Nel caso di specie occorre invece determinare se è possibile plafonare una rendita AI in presenza di una rendita AVS percepita dall’altro coniuge (doc. VI).
1.5. Il 29 ottobre 2025 l’UAI ha ribadito la sua posizione (doc. VIII), mentre il 12 dicembre 2025 ha prodotto la decisione su opposizione del 9 dicembre 2025 della Cassa di compensazione ______ che ha confermato il plafonamento della rendita AVS del marito della ricorrente (doc. X).
1.6. Con scritto del 29 dicembre 2025 l’assicurata ha affermato che suo marito ha inoltrato un’opposizione contro la decisione della sua cassa di compensazione in relazione al plafonamento della sua rendita di vecchiaia ed ha ricevuto la decisione su opposizione, che conferma l’importo della rendita AVS dal 1° febbraio 2025, l’11 dicembre 2025.
L’insorgente sottolinea che oggetto del contendere non è la questione di sapere se l’Ufficio AI o la Cassa di compensazione di suo marito hanno applicato correttamente l’articolo inerente il plafonamento ma se “un coniuge che percepisce una rendita di invalidità mentre l’altro coniuge percepisce già una rendita di vecchiaia sono soggette a plafonamento”.
L’assicurata sostiene che il suo caso non può essere paragonato a quello dei coniugi che ricevono entrambi la rendita di vecchiaia, poiché, non avendo ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa, pari a fr. 99.25 al mese, che riducono ulteriormente le rendite erogate a lei ed a suo marito.
Ciò comporta, secondo l’insorgente, una disparità di trattamento rispetto ai coniugi che hanno raggiunto entrambi l’età di pensionamento e non pagano più contributi AVS.
La ricorrente sostiene inoltre di dover chiedere l’aiuto di terzi, attingendo ai restanti fr. 3'680.75 al mese e fa notare che vi è stato un notevole calo delle entrate rispetto al periodo in cui lavorava. Ciò compromette lo stato finanziario della sua famiglia.
L’assicurata conclude affermando che “la documentazione fornita dall’assicurazione invalidità del 12 dicembre 2025 unita a quella del 9 dicembre 2025 che riguarda mio marito, non deve interferire con la decisione del 26 agosto 2025 emessa dall’ufficio invalidità essendo l’oggetto del mio reclamo del 23 settembre 2025 al TCA. Come pure non deve interferire con le mie richieste effettuate con ricorso del 23 settembre 2025 al TCA” (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. In concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha plafonato la rendita d’invalidità della ricorrente con la rendita di vecchiaia di suo marito e se ha applicato correttamente le norme della LAI in merito all’inizio del diritto al versamento della prestazione d’invalidità.
Nella misura in cui l’insorgente contesta, in generale, l’agire di ______, suo assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, circa il calcolo delle indennità giornaliere versatele, il suo ricorso si rivela irricevibile poiché non è oggetto della decisione impugnata.
Infatti, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Non è neppure oggetto della presente procedura la decisione su opposizione del 9 dicembre 2025 emessa dalla Cassa di compensazione ______ nei confronti del coniuge dell’insorgente e che conferma il plafonamento della rendita di vecchiaia (doc. X/1).
Il marito della ricorrente non ha ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione e la ricorrente ha affermato che tale decisione non deve interferire con la decisione impugnata, oggetto del suo ricorso.
nel merito
2.2. Per quanto concerne il calcolo della rendita AI, secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
2.3. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall’attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali, totalizzati tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (art. 29bis cpv. 2 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
La durata di contribuzione è completa se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
2.4. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
La ripartizione è effettuata se (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS):
a. entrambi i coniugi hanno raggiunto l’età di riferimento;
b. la vedova o il vedovo raggiunge l’età di riferimento;
c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio;
d. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità; o
e. uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità e l’altro raggiunge l’età di riferimento.
Secondo l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l’autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l’autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi, nei casi in cui:
a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l’autorità parentale;
b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
c. le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l’intero anno civile;
d. genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l’autorità parentale.
L’accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento da parte del coniuge più anziano (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).
2.5. Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
Per l’art. 35 cpv. 2 LAVS non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica.
Secondo l’art. 35 cpv. 3 LAVS le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite accordate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta o che percepiscono soltanto una percentuale della rendita.
Facendo uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente tenore:
" Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre."
2.6. Va ancora rammentato che per l’art. 8 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge (cpv. 1). Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 190 Cost. fed. le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.
2.7. Nel caso di specie la ricorrente non contesta il calcolo della sua rendita, ma sostiene che non deve essere ridotta fino al raggiungimento dell’età del suo pensionamento.
Ella sostiene che la legge (art. 35 cpv. 1 lett. b LAVS) non è giusta poiché compromette il suo tenore di vita che aveva fino al 1° febbraio 2025, è pregiudizievole, punitiva, discriminante e anticostituzionale.
L’insorgente afferma che a differenza della rendita AVS, che viene versata solo in funzione del raggiungimento dell’età di riferimento, la rendita AI è erogata alle persone che a causa di una menomazione della salute non possono svolgere un’attività lucrativa. Con la riduzione della rendita, la legge punisce la persona invalida.
In secondo luogo, la ricorrente afferma che prima del danno alla salute nel 2023 lei e suo marito conseguivano fr. 4'588 al mese, nel 2024 fr. 4'090 al mese. Dal 2025 essi percepiscono fr. 3'780 al mese con il plafonamento e fr. 4'556 al mese se non fosse applicato il plafonamento. A causa della riduzione delle rendite vi è una perdita economica di fr. 808. Senza riduzione la differenza sarebbe di soli fr. 32 al mese. Inoltre, a causa dell’invalidità deve far capo all’aiuto di terzi, ciò che comporta ulteriori spese.
Infine, l’assicurata fa valere una discriminazione rispetto ai concubini i quali non subiscono alcuna diminuzione delle prestazioni e sostiene che l’unica possibilità per potere ottenere una rendita maggiore sarebbe il divorzio.
2.8. Per quanto concerne quest’ultima censura e più in generale dell’asserita incostituzionalità dell’art. 35 LAVS, il Tribunale federale si è espresso in merito, nell’ambito del plafonamento di due rendite AVS, nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF 140 I 77.
In quell’occasione l’Alta Corte ha affermato che il tetto massimo delle rendite secondo l'art. 35 LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra. Lo svantaggio in rapporto all'ammontare della rendita di vecchiaia non può essere considerato in maniera isolata, poiché esistono dei motivi materiali alla base della disuguaglianza di trattamento.
Anche la CEDU non vieta agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l'eliminazione delle "disparità di fatto" e lascia un ampio margine d'apprezzamento ai singoli Stati nell'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. In una valutazione giuridica d'insieme (in materia di assicurazioni sociali) la legge privilegia i matrimoni e le unioni domestiche registrate per molti aspetti. Anche alla luce della giurisprudenza della CorteEDU il tetto massimo delle rendite non provoca alcuna discriminazione illecita (consid. 6-9). Rimane incerto se si possano derivare dalla CEDU delle pretese di prestazioni statali positive (consid. 5.3 e 10).
Il Tribunale federale ha rammentato che la rendita per coniugi esisteva già all’entrata in vigore della LAVS nel 1948 ed alla base vi era l’allora classica ripartizione dei ruoli tra uomo e donna e l’idea secondo la quale il costo di una famiglia formata da due persone era pari a circa una volta e mezzo il costo di un nucleo composto da una sola persona. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale nel 1988, nell’ambito della 10.a revisione della LAVS, nel 1997, la rendita per coniugi è stata sostituita da due rendite individuali, calcolate in base alla ripartizione dei redditi conseguiti durante il matrimonio, e dove la somma delle due rendite individuali non può superare il 150 per cento della rendita massima. Per il Tribunale federale non vi è dubbio alcuno che il plafonamento delle rendite pone i coniugi in una situazione peggiore rispetto alle coppie non sposate che vivono in comune (“Hintergrund der mit der Schaffung der AHV im Jahr 1948 eingeführten Ehepaarrente (Art. 35 AHVG) war die dem damaligen Normalfall entsprechende klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau und die Berechnung, wonach die Kosten eines Zweipersonenhaushaltes rund das 11 /2 -Fache eines Einpersonenhaushaltes betragen. Mit Inkrafttreten des neuen Eherechts im Jahre 1988 wurden die Ehepaarrenten im Zuge der 10. AHV-Revision durch Individualrenten mit Teilung der während der Ehe erzielten Einkommen ersetzt, wobei die Summe der beiden Individualrenten 150 Prozent der Maximalrente nicht übersteigen darf. Es steht ausser Frage, dass die Plafonierung Ehepaare bezüglich der Rentenhöhe schlechter stellt als unverheiratet zusammenlebende Paare. Zu prüfen bleibt, ob darin eine verpönte Diskriminierung liegt.”).
Dopo aver rammentato il contenuto dell’art. 8 CEDU e della relativa giurisprudenza, al consid. 6.1 il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente può essere seguito laddove sostiene che sia i coniugi che i concubini di principio provvedono congiuntamente alle spese della propria comunione domestica. Tuttavia, nonostante i cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni, tra i coniugi ed i concubini permangono delle differenze giuridiche (“Ungeachtet der gesellschaftlichen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten persistieren aber zwischen Ehepaaren und Konkubinatspaaren weiterhin gewichtige (rechtliche) Unterschiede”). Il diritto delle persone coniugate ad essere trattate in maniera uguale ai concubini, e viceversa, non è assoluto, ma va esaminato prendendo in considerazione ogni volta il caso concreto al quale si vuole applicare la legge (STF 9C_522/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3; SVR 2011 AHV n. 10 con riferimento alla DTF 125 V 221, consid. 3e/aa). Secondo il diritto civile, negli effetti patrimoniali del matrimonio sono compresi il diritto successorio reciproco (art. 462 CC), l’obbligo di reciproca assistenza e fedeltà (art. 150 cpv. 3 CC) e il debito mantenimento della famiglia (art. 163 CC). Per il momento non vi è invece alcuna norma simile, a livello legislativo o di ordinanza, per quanto concerne i concubini. Manca ad esempio un obbligo legale di mantenimento reciproco. Il concubinato non soggiace ad alcuna restrizione materiale o formale e può essere sciolto informalmente in ogni momento.
Al consid. 6.2 il TF ha rilevato che anche nell’ambito delle assicurazioni sociali non è stata creata alcuna base legale particolare per tutelare i concubini. Al contrario, nell’ambito dell’AVS, il matrimonio, e dal 1° gennaio 2007 il partenariato registrato, godono di una protezione particolare, nella misura in cui solo i coniugi o i partner registrati hanno diritto ad una rendita in caso di decesso del partner (art. 23 e seguenti LAVS) o ad un supplemento del 20% sulla rendita di vecchiaia in caso di vedovanza (art. 35bis LAVS). Vi è poi un’esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 3 LAVS o il computo dei crediti educativi (art. 29septies LAVS). I coniugi ed i partner registrati, al contrario dei concubini, possono quindi percepire prestazioni dell’AVS e dell’AI o beneficiare di una riduzione nel pagamento dei contributi. Ciò vale anche per altre assicurazioni sociali. Complessivamente, nell’ambito delle assicurazioni sociali, secondo il Tribunale federale non vi è uno svantaggio o una discriminazione delle coppie sposate o in partenariato registrato rispetto ai concubini. Vi è semmai una solidarietà delle persone non sposate nei confronti delle persone coniugate (“Insgesamt liegt im Sozialversicherungsbereicheine Übervorteilung oder gar eine Diskriminierung der Ehepaare und der eingetragenen Partner gegenüber den Konkubinatspaaren jedenfalls nicht auf der Hand. In einer Gesamtbetrachtung der Sozialversicherungen finden sogar Solidaritätsflüsse von den unverheirateten zu den verheirateten Paaren statt (Bericht des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] vom 10. Juni 2013 zur Entwicklung des Anteils der öffentlichen Hand an der AHV-Finanzierung seit 1948, S. 31 Ziff. 7.5, abrufbar unter www.parlament.ch).
L’eliminazione del plafonamento di cui all’art. 35 cpv. 1 LAVS non permetterebbe di raggiungere una parità di trattamento, ma semmai aggiungerebbe un’ulteriore disparità a favore delle coppie sposate (“Eine Aufhebung der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG vermöchte ebenfalls keine Gleichbehandlung zu erreichen, sondern würde vielmehr zu neuen Ungleichbehandlungen und einer (weiteren) Bevorzugung der Ehepaare führen.”). Il Tribunale federale aggiunge che un’abolizione del plafonamento avrebbe vantaggi unicamente per i redditi medi e alti che, grazie anche alle rendite del secondo pilastro, sono già benestanti in termini di pensioni, mentre per le persone con redditi bassi e molto bassi il deplafonamento non avrebbe effetti (“Der Beschwerdeführer klammert im Übrigen aus, dass die Aufhebung der Plafonierung nur für mittlere und hohe Einkommen die zusammen mit den Renten aus der 2. Säule ohnehin vorsorgemässig gut gestellt sind - Verbesserungen brächte, während Personen mit tiefen und tiefsten Einkommen die Plafonierungsgrenze ohnehin nicht erreichen (Botschaft, a.a.O., 8534 f. Ziff. 4.2.2) und daher von einer Deplafonierung auch nicht profitieren könnten.”).
Non è del resto certo se si può ritenere una disparità di trattamento incostituzionale e contraria al diritto internazionale laddove una norma in una visione globale è vantaggiosa o neutra, ciò che la Corte costituzionale tedesca ha già avuto modo di negare (“Fraglich bleibt im Übrigen, ob grundsätzlich von einer verfassungs- und völkerrechtswidrigen Ungleichbehandlung gesprochen werden kann, wenn sich eine Regelung in einer Gesamtschau als vorteilhaft oder "eheneutral" auswirkt, was beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verneint hat (Beschluss 2 vom 25. Februar 2008 BvR 912/03 E. 2c/aa mit Hinweisen [betreffend Begrenzung des den Ehegatten steuerrechtlich gemeinsam zustehenden Vorwegabzuges für Vorsorgeaufwendungen])”).
Il Tribunale federale al consid. 7 ha poi rammentato che secondo costante giurisprudenza l’art. 14 CEDU non vieta agli Stati membri di trattare diversamente gruppi di persone diversi, alfine di correggere disuguaglianze di fatto (“Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR verbietet Art. 14 EMRK den Konventionsstaaten nicht, verschiedene Personengruppen unterschiedlich zu behandeln, um "tatsächliche Ungleichheiten" zu korrigieren. Eine allein auf dem Geschlecht basierende Ungleichbehandlung kann allerdings nur aus schwerwiegenden Gründen ("very weighty reasons") als konventionskonform betrachtet werden (z.B. der in E. 7.2 hienach angeführte Entscheid Andrle gegen Tschechische Republik, Nr. 6268/08 vom 17. Februar 2011 § 49)”).
Il TF ai consid. 7.1-7.4 ha illustrato alcuni casi giudicati dalla CEDU ed al consid. 8 ha rilevato che il concetto di discriminazione della CEDU per ragioni storiche va tendenzialmente interpretato in maniera restrittiva, laddove oggetto del contendere è la richiesta di prestazioni statali derivanti dalle assicurazioni sociali. Lo scopo degli estensori della Convenzione era quello di allestire un catalogo di diritti di difesa con l’esplicita negazione della protezione dei diritti sociali (“Der Diskriminierungsbegriff der EMRK ist bereits aus entstehungsgeschichtlichen Gründen tendenziell enger auszulegen, wenn ein Anspruch auf staatliche Leistungen der sozialen Sicherheit im Raum steht: Die Schöpfer der Konvention verfolgten das Ziel, einen Katalog von Abwehrrechten zu konzipieren unter ausdrücklicher Negation des Schutzes sozialer Rechte (ARNO FROHWERK, Soziale Not in der Rechtsprechung des EGMR, Giessen 2011, Tübingen 2012, S. 229, mit Hinweis auf: Council of Europe, Collected edition of the "Travaux préparatoires" of the European Convention on Human Rights, Vol. I, 1975, S. 219)”).
Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’ambito dell’organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, riconosce agli Stati membri un ampio margine di apprezzamento. Ciò vale segnatamente per i sistemi pensionistici che sono influenzati da fattori interni ai singoli Stati e si trovano in un equilibrio sottile. I giudici europei attribuiscono alla coerenza del sistema nazionale una grande importanza e non ritengono contraria alla Convenzione né la compensazione di disparità derivanti da periodi contributivi precedenti, anche se comporta una certa diseguaglianza per quanto concerne i diritti, né la compensazione di altre differenze di fatto tra diversi modi di vita attraverso prestazioni statali strutturate diversamente (“Darüber hinaus und vor allem gesteht der Gerichtshof den Mitgliedstaaten im Bereich der Ausgestaltung von Systemen der sozialen Sicherheit einen weiten Beurteilungsspielraum zu. Dies gilt in besonderem Mass für die von zahlreichen innerstaatlichen Faktoren beeinflussten, sich generell in einer feinen Balance befindlichen Pensionssysteme. Der Gerichtshof räumt der Kohärenz nationaler Rechtssysteme (hiezu das in E. 7.1 zusammengefasste Urteil X. gegen Österreich ) auch und gerade in diesem Bereich grosses Gewicht ein und wertet weder die Kompensation von Ungleichheiten aus früheren (Beitrags-)Zeiten, auch wenn sie zu gewissen Diskriminierungen im Bereich der Anspruchshöhe führten, noch den Ausgleich anderer faktischer Differenzen zwischen verschiedenen Lebensformen durch unterschiedlich ausgestaltete staatliche Leistungen grundsätzlich als konventionswidrig (vgl. die bereits zitierten Entscheide Andrle [E. 7.2 hievor] und Stec [E. 7.3 hievor])”).
Al consid. 9 il Tribunale federale ha rammentato che il matrimonio ed il concubinato, nel diritto svizzero, costituiscono forme di convivenza con effetti giuridici differenti. Come visto al consid. 6, esistono motivi fondati per applicare il plafonamento delle rendite solo ai coniugi e ai partner registrati. Anche se a queste forme di convivenza sono riconosciute rendite più basse, esse beneficiano pure di numerosi privilegi. Non vi è di conseguenza spazio per ritenere una violazione dell’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. o dell’art. 9 Cost. fed., non essendoci complessivamente alcuna discriminazione dell’unità economica delle coppie sposate o dei partner registrati, né una violazione del diritto al rispetto della vita familiare. Del resto, come già indicato, una discriminazione delle coppie sposate e dei partner registrati rispetto ai concubini non potrebbe essere risolta con la sola eliminazione del plafonamento delle rendite ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAVS o con l’introduzione del plafonamento delle rendite per i concubini. Sarebbe invece necessario rivedere completamente il sistema pensionistico, prendendo in considerazione tutta la complessità del meccanismo ed i vantaggi e gli svantaggi di ogni singolo modo di vita nel suo insieme al fine di eliminare la disparità per quanto concerne l’ammontare delle rendite di vecchiaia e ciò indipendentemente dallo stato civile dei beneficiari. Anche dal punto di vista della CEDU non è ravvisabile alcuna violazione del divieto del principio della discriminazione per quanto concerne l’art. 35 cpv. 1 LAVS in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 CEDU in relazione con l’art. 14 CEDU (“Ehe und Konkubinat sind (in der schweizerischen Rechtsordnung) unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen. Für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gibt es in einer Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts die dargelegten sachlichen Gründe (E. 6 hievor). Zwar werden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden, indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder willkürlichen (Art. 9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen Lebensformen nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG steht somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege”).
2.9. La ricorrente non ha apportato alcun elemento giuridico rilevante successivo alla DTF 140 I 77 atto a mettere in discussione quanto stabilito dal Tribunale federale e che può essere applicata anche al caso di specie giacché l’art. 35 cpv. 1 LAVS fa esplicitamente riferimento anche al caso in cui uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità e ritenuto che al consid. 6.2 l’Alta Corte ha esaminato la questione delle rendite in generale nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Questo TCA non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza federale (sul tema cfr. anche la STCA 30.2023.12 del 25 settembre 2023), in merito alla censura sollevata dalla ricorrente circa una disparità di trattamento tra i concubini e le persone sposate e circa l’asserita incostituzionalità dell’art. 35 LAVS.
Del resto, il legislatore non ha modificato le regole sul plafonamento delle rendite per coniugi ai sensi dell’art. 35 LAVS né nell’ambito della riforma relativa al “matrimonio per tutti” (FF 2020 pag. 8695 e seguenti), entrata in vigore, dopo una votazione popolare, il 1° luglio 2022, né nell’ambito della “riforma AVS 21”, entrata in vigore, anch’essa dopo una votazione popolare, il 1° gennaio 2024, se non per l’aggiunta dell’ipotesi dell’erogazione di una percentuale della rendita di vecchiaia in caso di differimento o anticipazione della riscossione della prestazione (cfr. nuovi art. 35 cpv. 1 LAVS, 39 LAVS e 40 LAVS).
Non va poi dimenticato che il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto su concubinato e Pacs, giungendo alla conclusione che “un Pacs adeguato alla Svizzera potrebbe rappresentare in futuro una possibile alternativa al matrimonio e al concubinato. Spetterebbe al legislatore definire gli effetti del Pacs nei diversi settori giuridici, qualora optasse per l’introduzione di un istituto di questo tipo” (comunicato stampa del Consiglio federale del 30 marzo 2022).
Sulla base di quanto contenuto nel citato rapporto, il Consigliere agli Stati Andrea Caroni, PLR, ha presentato l’iniziativa parlamentare 22.448 depositata il 16 giugno 2022 intitolata “un Pacs adeguato alla Svizzera”, sostenuta sia dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (3 novembre 2022) che dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (12 gennaio 2023). L’iniziativa è entrata nella seconda fase del suo iter e la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati è stata incaricata di elaborare un progetto di atto legislativo entro due anni (Comunicato stampa del 13 gennaio 2023 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale), termine prorogato, il 5 marzo 2025, fino alla primavera 2027.
Al momento, di conseguenza, non è ancora dato a sapere se il progetto porterà ad una modifica anche delle norme della LAVS.
Va poi rammentato che sull’argomento sollevato dalla ricorrente l’Alleanza del Centro ha promosso l’iniziativa popolare federale intitolata “Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!”, il cui scopo è quello di eliminare il plafonamento delle rendite (cfr. il Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!» del 7 marzo 2025, in FF 2025, pag. 1132 e seguenti). Il termine per la trattazione dell’iniziativa è stato prolungato fino al 27 settembre 2027 sia dal Consiglio degli Stati (l’8 dicembre 2025 [BU 2025, 1226]), sia dal Consiglio nazionale (il 19 dicembre 2025 [BU 2025, 2489]). Ciò alfine di lasciare alle Camere sufficiente tempo per le deliberazioni.
Nel rapporto 25.035 del 30 ottobre 2025 la maggioranza della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha fatto “notare che finora il progetto di adeguamento delle rendite per superstiti è stato esaminato soltanto dal Consiglio nazionale, il quale lo ha indicato come controprogetto indiretto all’iniziativa popolare. Solo dopo che la seconda Camera avrà effettuato le sue deliberazioni si capirà se anch’essa vorrà contrapporre questo progetto all’iniziativa popolare quale controprogetto indiretto e come quest’ultimo sarà in linea di massima strutturato. Oltre a queste discussioni relative all’adeguamento delle rendite per superstiti il finanziamento di un aumento o dell’abolizione del limite per le rendite dei coniugi è oggetto di discussione anche nell’ambito del progetto sul finanziamento della 13a rendita AVS.”
La ricorrente non può neppure essere seguita laddove sostiene che il plafonamento della sua rendita AI e quella di suo marito costituirebbe una discriminazione poiché, a differenza di due coniugi che beneficiano della rendita di vecchiaia, ella deve continuare a versare i contributi AVS.
Si tratta infatti di due concetti diversi.
Da una parte l’obbligo contributivo e dall’altra la modalità di calcolo di una prestazione. L’obbligo di versare contributi fino al raggiungimento dell’età di riferimento ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LAVS vale di principio per tutti gli assicurati (art. 3 cpv. 1bis LAVS), i quali sono inoltre tenuti a pagare i contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS). Per cui anche le persone che ricevono una rendita AVS, se continuano a lavorare, devono di norma versare i contributi sociali.
L’obbligo di versamento dei contributi non dipende dal tipo di rendita attribuita ma dall’età e/o dall’esercizio di un’attività lucrativa.
Quale ulteriore argomento di discriminazione l’insorgente fa valere che mentre la rendita di vecchiaia viene versata quando si raggiunge un’età ben determinata, la rendita di invalidità viene erogata a causa dell’incapacità di guadagno causata da un danno alla salute. La riduzione della rendita punirebbe le persone invalide.
Anche questa censura è destinata all’insuccesso.
In DTF 130 V 505 il Tribunale federale, in un caso in cui ad un’assicurata, il cui marito beneficiava di una rendita AVS, è stata riconosciuta una rendita AI, al consid. 1.2 ha confermato la correttezza dell’applicazione dell’art. 35 cpv. 1 lett. b LAVS (nel tenore in vigore all’epoca; “Le fait que la recourante a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité (par paliers successifs) justifiait un nouvel examen de la situation des rentes accordées précédemment au mari. Conformément aux dispositions susmentionnées, leur examen justifiait la suppression rétroactive de la rente complémentaire pour épouse et une réduction rétroactive de la rente principale et des rentes pour enfants, conformément à l'art. 35 LAVS (cf. ATF 129 V 1, ATF 127 V 119, 361; RDAT 2001 I n° 56 p. 235). Il en résultait une obligation de restituer les prestations indûment touchées par le mari (ancien art. 47 al. 1 LAVS, voir aussi l'art. 25 LPGA)”) ed al consid. 2.7 ha affermato che il plafonamento si spiega con il fatto che la coppia rappresenta un’unità economica (“Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (JÜRG BRECHBÜHL, Le modèle du splitting du Conseil national - une nouvelle voie pour l'AVS et l'AI, Sécurité sociale [CHSS] 3/1993, p. 9; KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 120)”).
Questo concetto è stato recentemente ribadito in una sentenza ATAS/761/2024 del 10 aprile 2024, al consid. 2.7, della Corte di Giustizia di Ginevra (“[…] il résulte du texte clair de l’art. 35 LAVS que le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. C’est donc le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif […] Ainsi que l’a retenu la cour des assurances sociale du canton de Vaud, cette lecture littérale de la loi est confirmée par l’interprétation historique et téléologique de l’art. 35 LAVS. Il ressort en effet des travaux parlamentaires que le législateur a sciemment maintenu le plafonnement des rentes pour époux malgré l’introduction du principe de l’individualisation des rentes (10e révision de l’AVS; cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss). Le but du plafonnement était de tenir compte de l’unité économique réalisée par le couple […]”), confermata dalla STF 9C_607/2024 del 9 maggio 2025 (cfr. anche STF 9C_492/2024, 9C_493/2024 del 24 febbraio 2025, 3.2.4).
Non va poi dimenticato che per l’art. 37 cpv. 1bis LAI se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita (d’invalidità), per la riduzione delle due rendite l’articolo 35 della LAVS si applica per analogia.
Il legislatore ha di conseguenza previsto una limitazione delle prestazioni anche nel caso in cui entrambi i coniugi percepiscono una rendita d’invalidità, trattando le rendite del primo pilastro alla stessa maniera e questo sempre per il motivo che la coppia rappresenta un’unità economica i cui bisogni finanziari sono meno importanti rispetto a quelli di due persone che vivono da sole.
L’applicazione della limitazione delle due rendite sulla base dell’art. 35 cpv. 1 lett. b LAVS va di conseguenza confermata anche nel caso di specie.
Per quanto concerne l’affermazione della ricorrente secondo cui il plafonamento porta ad una forte diminuzione delle entrate della coppia, rispetto a quando l’insorgente lavorava e conseguiva un salario, va rammentato che il primo pilastro non ha lo scopo di garantire il precedente tenore di vita, ma di coprire adeguatamente il fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.). Se tuttavia le due rendite non sono sufficienti a raggiungere questo obbiettivo, la ricorrente può chiedere, per il tramite del suo Comune di residenza, di poter essere messa al beneficio delle prestazioni complementari (cfr. art. 112 cpv. 2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11).
Infine, relativamente alla necessità, espressa dalla ricorrente, di dover fare capo all’aiuto di terzi, come le è già stato detto (cfr. doc. A5), è sua facoltà inoltrare una domanda di assegni per grandi invalidi all’Ufficio AI.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto occorre concludere che l’art. 35 cpv. 1 LAVS non è contrario alla Costituzione federale (art. 8). Va poi, in ogni caso, ritenuto che in base all’art. 190 Cost. fed., le leggi federali sono determinanti per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto a prescindere dall’esame della loro costituzionalità (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 con rinvio alla DTF 144 I 340, consid. 3.2 e DTF 144 I 126, consid. 3).
2.10. Quale ulteriore censura, l’insorgente contesta l’attribuzione della rendita AI dal 1° febbraio 2025, poiché nel 2024 l’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno non le ha versato l’intero salario quando era inabile al lavoro.
Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
In concreto la domanda di prestazioni del 26 giugno 2024 (pag. 23 incarto AI) è stata ricevuta dall’amministrazione il 3 luglio 2024 (doc. A11) e l’incapacità lavorativa ha avuto inizio il 27 febbraio 2024 (pag. 8, pag. 72 e pag. 97 incarto AI).
L’insorgente non sostiene che l’incapacità lavorativa sia iniziata ad una data precedente.
In applicazione degli art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 29 LAI il diritto alla rendita non può di conseguenza sorgere prima del mese di febbraio 2025.
Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2022 in merito al sistema di rendite lineari non hanno modificato l’inizio del diritto alla rendita AI.
Non è neppure di rilievo, per l’inizio del diritto alla rendita e per il suo versamento, la circostanza secondo cui l’assicuratore malattie ______ avrebbe pagato solo l’80% “del guadagno perso” e non avrebbe tenuto conto delle possibili ore supplementari che l’assicurata avrebbe potuto effettuare e delle pulizie generali che si svolgono alla chiusura delle scuole nei mesi di giugno e luglio. Tali questioni esulano dall’oggetto della decisione (cfr. anche consid. 2.1).
2.11. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma.
2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti