Raccomandata
Incarto n. 32.2025.84 jv/gm
Lugano 1° giugno 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione del 8 agosto 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1965, da ultimo attivo come manager, il 16/22 marzo 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 18 ottobre 2020 ed indicando quale danno alla salute una “grave depressione” ed un “disturbo post-traumatico da stress” da settembre 2018 (docc. 2, 4, 6 e 7 incarto AI).
1.2. Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia psichiatrica esperita dal dr. ______ e dalla dr.ssa ______ (specialisti in psichiatria e psicoterapia) confluita nel rapporto peritale del 28 ottobre 2022 (doc. 58 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 72 incarto AI), con decisione del 2 maggio 2023 l’assicurato è stato posto al beneficio di ¾ di rendita d’invalidità (grado d’invalidità del 61%) dal 1. ottobre 2021 (docc. 105 e 106 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel gennaio 2024 l’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI un peggioramento del suo stato valetudinario a causa di gravi ustioni riportate in un incidente domestico occorsogli il 19 dicembre 2023, producendo diversa documentazione medica (docc. 108-111 incarto AI). Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 113 incarto AI) e sottoposta tutta la nuova documentazione al medico SMR, quest’ultimo ha allestito il rapporto del 4 aprile 2024 (doc. 125 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
" 2.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 921 Codice danno funzionale: 10
Stato dopo ustione di viso tronco e arti superiori (15% sc con cc 4-5% di 3° grado)
(anamnestico) episodio depressivo di grado medio grave con ansia moderata (F32.2).
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Fobia sociale (F40.01)
Pregressa dipendenza da cocaina in remissione (F14.202).”
e rilevata l’assenza di limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 19 dicembre 2023.
1.4. Il 18/29 aprile 2024 l’assicurato ha presentato una domanda d’assegno per grandi invalidi (di seguito: AGI), adducendo sia la necessità dell’aiuto regolare e notevole da parte di terzi per compiere quattro atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, cura del corpo e spostarsi/mantenere dei contatti sociali), sia la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (docc. 132 e 134 incarto AI).
1.5. Con decisione del 3 giugno 2024, debitamente preavvisata (doc. 126 incarto AI), l’Ufficio AI ha aumentato la rendita da ¾ ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. marzo 2024 (docc. 145 e 151 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.6. Il 21 gennaio 2025 l’assicurato è stato visitato dai medici del SMR ai fini dell’esame della richiesta di AGI. L’accertamento è confluito nel rapporto SMR dell’8 aprile 2025 che ha confermato il rapporto SMR del 4 aprile 2024 ed indicato la necessità di un’inchiesta domiciliare atta a stabilire l’eventuale diritto all’AGI (doc. 209 incarto AI).
1.7. L’inchiesta, esperita dal consulente ispettore il 24 aprile 2025 e confluita nel rapporto del 6 maggio 2025, ha permesso di concludere che l’assicurato necessitava esclusivamente di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana dal dicembre 2023 e che non vi sono atti ordinari per i quali vi sia dipendenza da terzi (docc. 216 e 217 incarto AI).
1.8. Con progetto di decisione del 22 maggio 2025 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad un AGI di grado lieve dal 1. dicembre 2024 (alla scadenza dell’anno d’attesa) per accompagnamento durante il soggiorno al domicilio (doc. 224 incarto AI).
Con osservazioni del 2 giugno 2025 il curante dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha contestato il progetto di decisione, ritenendo che la situazione valetudinaria dell’assicurato giustifichi almeno un AGI di grado medio (doc. 230 incarto AI).
Sottoposte le osservazioni al medico SMR, quest’ultimo le ha considerate irrilevanti (doc. 235 incarto AI).
Con decisione dell’8 agosto 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc. 239 e 240 incarto AI).
1.9. L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione dell’8 agosto 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un AGI di grado elevato dal 1. dicembre 2024.
Contesta la valutazione medica, ritenendola eccessivamente incentrata sulle patologie somatiche e che trascura il quadro psichiatrico.
Sostiene che già solo le patologie psichiatriche, peggiorate a seguito dell’incidente del dicembre 2023, giustificherebbero il riconoscimento di un AGI di grado elevato.
Chiede al TCA di “disporre una perizia psichiatrica giudiziaria […] al fine di accertare in modo definitivo l’entità delle sue limitazioni e la conseguente necessità di riconoscere un assegno per grandi invalidi di grado elevato”.
Produce diversa documentazione medico-assicurativa.
1.10. Con scritto del 18 settembre 2025 il ricorrente ha prodotto il certificato medico del dr. ______ datato 16 dicembre 2025.
1.11. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la correttezza del proprio operato.
Per quanto concerne l’aspetto medico, l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto la documentazione medico-assicurativa prodotta con il gravame al medico SMR e che quest’ultimo, con annotazione del 18 settembre 2025, l’ha ritenuta irrilevante, confermando i rapporti SMR del 4 aprile 2024 e dell’8 aprile 2025.
Quo all’inchiesta AGI, l’amministrazione ritiene che non vi sia alcun motivo per discostarsi dalla valutazione del consulente ispettore, persona qualificata che ha svolto l’inchiesta domiciliare in piena cognizione dello stato valetudinario dell’assicurato.
In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.12. Con osservazioni del 6 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto il certificato del 16 dicembre 2025 del dr. ______ al medico SMR e che quest’ultimo con l’annotazione del 23 settembre 2025 l’ha ritenuto irrilevante (IX+1).
1.13. Con osservazioni del 6 ottobre 2025 il ricorrente ha contestato la valutazione del medico SMR, tacciandola di superficialità in quanto in contrasto con le refertazioni rese da specialisti nel corso di diversi anni e attestanti “patologie di estrema gravità”. A supporto della sua tesi produce il rapporto del 29 settembre 2025 della curante dr.ssa ______ ed il rapporto del 2 ottobre 2025 del dr. ______.
Censura nuovamente le conclusioni dell’inchiesta del consulente ispettore che si sarebbe “limitata ad una sola breve visita, troppo riduttiva per una valutazione adeguata del bisogno di sostegno [quotidiano, n.d.r.] del signor RI1” (X).
1.14. Con osservazioni del 16 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto i rapporti medici dei curanti datati 29 settembre e 2 ottobre 2025 all’attenzione del SMR e che quest’ultimo li ha ritenuti irrilevanti (XV 1).
1.15. Con scritto del 28 ottobre 2025 l’insorgente, considerate le posizioni diametralmente opposte tra i curanti ed il medico SMR, ha ribadito la necessità di una perizia medica pluridisciplinare (XVII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un AGI per accompagnamento di grado lieve o se, come sostiene il ricorrente, andrebbe riconosciuto il diritto ad un AGI di grado elevato.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149; in tema vedasi anche cifre 2015-2019 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CGI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; cifra 2020 1/26 CGI):
vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia)
alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); cambiare posizione;
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda);
provvedere all'igiene personale (cura del corpo) (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
L'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3. Per l’art. 42 cpv. 4bis LAI, il diritto all’assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese che precede quello in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 cpv. 1 LAVS (lett. a), alternativamente alla fine del mese in cui l’assicurato raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS (lett. b).
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Sia ancora rammentato che per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per la cifra 2013 CGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):
non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;
non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).
Per le cifre 2021 e 2023 CGI, se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte dì esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). In ogni caso, il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (STF 9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013; cifra 2007 CGI).
Per la cifra 10001 CGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno (art. 7 LAI), l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi; cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande invalidità. Tuttavia, un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute. L’obbligo di ridurre il danno non si estende tuttavia all’aiuto nella strutturazione della giornata e al sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (fatta eccezione per le semplici attività amministrative) (cifra 2100 1/25 e 2100 con rinvii alla DTF 133 V 504; STF I 228/06 del 5 dicembre 2006; STF 9C_410/2009 del 1. aprile 2010).
2.4. Riguardo ai singoli aspetti della grande invalidità, per quanto possibilmente di rilievo nella fattispecie, va ricordato che per la cifra 2026 CGI (atto ordinario di vestirsi e svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di mettersi e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo ausiliario o le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando l'assicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per il verso giusto. La preparazione degli abiti non può essere presa in considerazione.
Secondo la cifra marginale 2036 1/25 CGI (atto ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C 30/2010). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette di pane, STF 9C 346/2011).
Quanto all’atto “Igiene personale”, giusta la cifra 2043 CGI, l'assicurato è considerato grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie (STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017). Non può essere considerato nemmeno l’aiuto per atti non quotidiani, quali ad esempio la depilazione o il taglio delle unghie (cifra 2044 CGI). Il semplice fatto di aver bisogno di aiuto per lavarsi le mani non basta a riconoscere l’atto, dato che questo aiuto non è considerato notevole (cifra. 2045 CGI).
Secondo la cifra 2046 CGI, l’assicurato è considerato grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C 604/2013 ed 8C_103/2023; CGI 2049-2052).
Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori di essa e di intrattenere contatti sociali (CGI 2054), ove per contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126) (CGI 2055), mentre che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana» (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale «intrattenere contatti sociali» (CGI 2056).
Quanto, infine, alla “necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi degli artt. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI tale accompagnamento non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450) (CGI 2084). Esso ha lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica. Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono perseguire quest'obiettivo (CGI 2085). L'aiuto fornito deve essere l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente in casa. Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi considerato (CGI 2087). Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura considerevole dal partner o da un familiare (madre, fratelli ecc.) per i lavori domestici (per es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa necessariamente le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014).
Le cifre 2094 e segg. CGI dispongono in merito:
" La necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi della legge è data se l’assicurato:
- non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI); oppure
- non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. b OAI); oppure
- rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (art. 38 cpv. 1 lett. c OAI).
Questo elenco è esaustivo.
3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma
L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:
- aiuto nella strutturazione della giornata;
- sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);
- conduzione della propria economia domestica.
L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un'attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni ecc.
Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della vita nell’ambito «igiene personale» e non come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Anche un aiuto indiretto importante, dove non ci si può limitare a ricordare di fare la doccia, ma si deve ripetere più e più volte questa ingiunzione e controllare che sia effettivamente eseguita (v. N. 2017), va considerato sotto l’atto ordinario della vita «igiene personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (CGI 2097). Il bisogno di accompagnamento non è riconosciuto quando l’assicurato, pur sapendo in cosa consiste un pasto equilibrato, non si nutre di conseguenza per motivi non dovuti all’invalidità (CGI 2097.1 1/24)).
Nella conduzione dell'economia domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell'ottica di impedire che l'assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza dell'aiuto per questi compiti, l'assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica. Per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica e i pasti ci si deve dunque basare su requisiti minimi e non su una pulizia perfetta e pasti elaborati. Non ci si può quindi basare sul tempo impiegato per i lavori domestici secondo la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) o il FAKT. Se ad esempio non si può stirare o pulire le finestre, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica. Anche se non può passare l’aspirapolvere o riordinare regolarmente, non è ancora in uno stato di abbandono. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Anche il fatto che debba fare delle pause durante i lavori domestici o che possa svolgere attività concrete solamente in determinati momenti/giorni non basta a riconoscere l’accompagnamento (CGI 2098 1/24).
Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, STF l 661/05 del 23 luglio 2007) (CGI 2102).
L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l’assicurato sia in grado di uscire id casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, svolgere attività del tempo libero, intrattenere contatto con ufficio amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere, ecc.; sentenza del TF 9C_2008 del 21 luglio 2008) (CGI 2013). La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto andare a vivere in un istituto (v. N. 8040). (CGI 2088)
Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a mezzi ausiliari usuali, quali un robot aspirapolvere o un’asciugatrice, oppure a corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere i lavori domestici (STF 9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010) (CGI 2099 1/24).
Soprattutto per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica e le semplici attività amministrative, va preso in considerazione in particolare anche l’aiuto dei familiari. Al riguardo, ci si deve chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504; sentenza del TF I 228/06 del 5 dicembre 2006). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute. L’obbligo di ridurre il danno non si estende tuttavia all’aiuto nella strutturazione della giornata e al sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (fatta eccezione per le semplici attività amministrative) (CGI 2100 1/25). Se l'assicurato vive nella stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Si può esigere un aiuto nell'economia domestica anche da parte dei figli, in funzione della loro età (CGI 2101).
3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa
L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008) (CGI 2103)”.
2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'ufficio AI esamina le condizioni assicurative, tra l’altro, mediante l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra 3041 della Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025), l’ufficio effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di lavoro), tra l’altro, quando deve verificare il diritto agli assegni per grandi invalidi che soggiornano a casa. Gli accertamenti devono essere eseguiti da personale qualificato (CPAI 3044). È possibile rinunciare a questo accertamento se le condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il caso è debitamente documentato (CPAI 3042).
Come accennato, l’accertamento della grave invalidità presuppone una valutazione sul posto (CGI 8011). Sempre per quanto concerne la procedura in materia di accertamento dell’AGI, l’ufficio AI è competente per la determinazione della grande invalidità (CGI 8003). L’inizio della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d’assistenza supplementare, deve essere stabilito con la massima precisione possibile (CGI 8005). Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o una sorveglianza personale (STF 9C_608/2007 del 31 gennaio 2008) (CGI 8006) (cfr. anche Hofer, BSK ATSG, n. 8 in fine ad art. 9 LPGA con riferimenti giurisprudenziali). Nel valutare la grande invalidità, l’ufficio AI si basa oggettivamente sullo stato dell’assicurato. È irrilevante l’ambiente in cui l’assicurato si trova, ossia che viva da solo, in famiglia, nella società o in un istituto (STF 9C_410/2009 del 1. aprile 2010) ed è indifferente se per gli atti ordinari della vita l’assicurato può contare sull’aiuto dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori) o viene invece aiutato da una persona estranea alla famiglia. In questo contesto sono escluse la sorveglianza e la consegna di medicamenti generalmente previste in istituto. Inoltre, nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana si considera l’aiuto esigibile dai familiari (v. N. 2100) (CGI 8007). Nell’accertamento della grande invalidità, le indicazioni fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente (CGI 8009).
In caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d’accertamento, l’ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI (CGI 8014).
Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti; cfr. anche Randacher, Kommentar ATSG, 2024, n. 19 ad art. 9 LPGA).
2.6. Va ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.7. In concreto, il ricorrente censura sia la valutazione del SMR, sia la valutazione del consulente ispettore, adducendo inoltre di necessitare di una sorveglianza personale permanente. Nella misura in cui le censure si riferiscono ad aspetti medici che pertengono allo stesso tempo la valutazione del consulente ispettore, esse saranno trattate insieme (cfr. infra consid. 2.7.1.-2.7.3.), mentre le censure che pertengono esclusivamente all’inchiesta domiciliare e alla sorveglianza personale permanente saranno trattate separatamente (cfr. infra consid. 2.8. e 2.9.).
2.7.1. Il ricorrente sostiene che le patologie psichiatriche di cui soffre sono estremamente gravi, come attestato dalle refertazioni allestite dagli specialisti nel corso degli anni e che hanno comportato il riconoscimento del diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità del 100%. Inoltre, l’incidente domestico occorsogli nel dicembre 2023 ha aggravato il quadro clinico generale. Egli rimprovera al medico SMR dr. ______ di essere stato superficiale nel fondare la propria valutazione “unicamente sullo stato fisico derivante dalla grande ustione subita, trascurando invece le consolidate e gravi affezioni psichiatriche” (I, p.ti 3.-10.). Evidenzia che il citato medico SMR lo ha visitato brevemente in un’unica occasione, limitando la valutazione a poche osservazioni sulla mobilità e senza tenere conto della completa instabilità delle sue condizioni psichiche e fisiche, queste ultime essendo attestate dai referti specialistici prodotti negli anni che descrivono uno stato di valetudinario molto più compromesso. Sottolinea inoltre come la moglie si faccia carico sia della terapia farmacologica, sia degli spostamenti per i necessari esami medici. A mente sua, “tutti questi elementi, sommati alla documentazione già prodotta, dimostrano in maniera chiara ed inequivocabile la gravità della condizione del ricorrente e la necessità di riconoscergli un AGI di grado elevato, essendo egli totalmente incapace di svolgere le più elementari mansioni quotidiane a causa delle rilevanti limitazioni fisiche e psichiche” (X, pagg. 1-3). Adduce che egli necessita di una sorveglianza personale permanente, “poiché l’associazione tra disturbi e deficit fisici lo espone a frequenti episodi di svenimento e a una marcata astenia”, mettendone a rischio la propria sicurezza (I, p.to 14.). A supporto di quanto addotto, l’insorgente ha prodotto con il gravame e nelle more della procedura la seguente documentazione:
la relazione clinica della dr.ssa ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del 20 marzo 2016 (I, allegato C);
la perizia psichiatrica della dr.ssa ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) datata 15 gennaio 2019, resa nell’ambito di un procedimento penale nel quale l’insorgente era imputato (I, allegato D);
la perizia psichiatrica del 5 novembre 2021 esperita dal dr. ______ e dalla dr.ssa ______ (specialisti in psichiatria e psicoterapia) (I, allegato E);
la relazione psicodiagnostica della dr.ssa ______ (specialista in psichiatria) datata 24 novembre 2021 (I, allegato F);
la perizia psichiatrica del dr. ______ e della dr.ssa ______ del 28 ottobre 2022 (I, allegato G);
i certificati e rapporti medici del dr. ______ datati 16 febbraio, 6 maggio, 1. giugno, 5 luglio 2021 e 1. giugno 2024 (I, allegati H-L3);
lo scritto del 17 novembre 2017 del dr. ______ (specialista in medicina interna generale) con il quale chiede alla ______ di convocare l’assicurato per un ricovero (I, allegato M);
lo scritto del 13 novembre 2017 del dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) senza indicazione del destinatario con il quale lo specialista ritiene indicato un ricovero presso la ______ per un assessment neuropsicologico ed eventuale RMN dell’encefalo (I, allegato N);
il rapporto del 16 gennaio 2024 del ______ riferito alla degenza dal 20 al 23 dicembre 2023 (I, allegati O1 e O2);
il rapporto del 27 agosto 2024 del dr. ______ (specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica) (I, allegato P);
il rapporto del 2 giugno 2025 del dr. ______ (I, allegato Q);
la lettera di dimissioni del 6 gennaio 2025 dell’______ (I, allegato R);
la lettera di dimissioni del 12 marzo 2025 dell’______ (I, allegato S);
il rapporto del 28 luglio 2025 della dr.ssa ______ (specialista in endocrinologia e diabetologia) (I, allegato T);
il certificato medico del 16 settembre 2025 del dr. ______ (IV, allegato U);
il rapporto medico della dr.ssa ______ (specialista in chirurgia cardiotoracica) del 29 settembre 2025 (X, allegato V);
il rapporto del dr. ______ del 2 ottobre 2025 (X, allegato Z).
Da parte sua, con la risposta di causa e nelle successive prese di posizione l’Ufficio AI ha evidenziato come gli unici nuovi documenti prodotti consistono nel rapporto del 28 luglio 2025 della dr.ssa ______ (I, allegato T), nei rapporti medici del dr. ______ del 16 settembre e del 2 ottobre 2025 (IV, allegato U; X, allegato Z) e nel rapporto medico della dr.ssa ______ del 29 settembre 2025 (X, allegato V). Tali refertazioni sono state sottoposte al SMR che le ha ritenute irrilevanti per rapporto alla grande invalidità, confermando integralmente i precedenti rapporti SMR del 4 aprile 2024 e dell’8 aprile 2025.
Occorre fare una premessa.
L’oggetto del contendere è esclusivamente la questione a sapere se il ricorrente abbia diritto o meno ad un AGI (per atti ordinari di vita) di grado maggiore rispetto a quello (di grado lieve per accompagnamento) riconosciutogli (cfr. supra consid. 2.1.). Pertanto, nella misura in cui la documentazione prodotta dal ricorrente non fornisce indicazioni che si riferiscono alla grande invalidità secondo l’art. 9 LPGA, essa risulta irrilevante, atteso che le ripercussioni delle note diagnosi psichiatriche (oltre che quelle somatiche) invalidanti sulla capacità lavorativa sono già state debitamente valutate nella procedura in esito alla quale RI1 è stato posto al beneficio di una rendita intera con un grado d’invalidità del 100%. Quest’ultima circostanza non significa che le valutazioni medico-assicurative esperite in quella procedura dai diversi specialisti siano automaticamente utilizzabili per fondare il diritto ad un AGI di grado maggiore rispetto a quello riconosciutogli: per poter sconfessare le conclusioni del rapporto SMR dell’8 aprile 2025 – reso contestualmente alla valutazione dell’AGI e che è stato allestito dal dr. ______ (specialista in psichiatria) per la parte psichiatrica e dalla dr.ssa ______ (specialista in medicina interna generale) per la parte somatica – l’insorgente deve produrre, rispettivamente rinviare a documentazione medica che spieghi in modo preciso, circostanziato ed esaustivo il motivo per cui, contrariamente a quanto concluso dal SMR, il suo stato valetudinario comporta la necessità permanente di aiuto di terzi per compiere ogni singolo atto ordinario di vita o di una sorveglianza personale.
Ciò detto, si rileva che il rapporto del 20 marzo 2016 della dr.ssa ______ (I, allegato C), il rapporto del 6 novembre 2021 del dr. ______ e della dr.ssa ______ (I, allegato E), i certificati medici del dr. ______ del 16 febbraio (I, allegato L1), del 6 maggio (I, allegato H), del 1. giugno (I, allegato L2) e del 5 luglio 2021 (I, allegato L3) sono stati debitamente considerati nella perizia del dr. ______ e della dr.ssa ______ del 28 ottobre 2022 (cfr. doc. 58, pagg. 255, 259, 261 e 262 incarto AI), le cui conclusioni sono state fatte proprie dal medico SMR (doc. 72 incarto AI). Tali referti, pur attestando un grave quadro clinico comportante un’incapacità lavorativa completa, non contengono elementi concernenti la grande invalidità. Parimenti irrilevanti sono gli scritti del 13 e 17 novembre 2017 del dr. ______ e del dr. ______ (I, allegati M ed N), trattandosi di due richieste di convocazione per un ricovero in clinica psichiatrica a motivo di un temporaneo peggioramento “delle sue condizioni generali, specialmente per quanto concerne il quadro depressivo”.
Anche nella perizia psichiatrica della dr.ssa ______ datata 15 gennaio 2019 (I, allegato D) non vi è alcun elemento che concerne la grande invalidità, in quanto l’esame peritale era volto ad accertare se le affezioni psichiatriche avessero avuto delle ripercussioni sulla responsabilità di RI1 per i fatti imputatigli in un procedimento penale.
Circa la relazione psicodiagnostica della dr.ssa ______ del 24 novembre 2021 (I, allegato F), la curante ha diagnosticato la nota “sindrome depressiva maggiore ingravescente”, mentre che l’unico elemento afferente alla grande invalidità è la “spiccata tendenza all’isolamento e alla diminuzione delle attività”. Quest’ultimo aspetto è stato debitamente valutato dall’amministrazione, la quale ha riconosciuto all’assicurato un AGI (di grado lieve) per accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. supra consid. 1.7.).
Inconferente è pure il rapporto del 16 gennaio 2024 del ______ (I, allegati O1 e O2), in quanto le indicazioni di tale referto concernono il ricovero per le ustioni riportate nell’incidente del 19 dicembre 2023, senza alcun’indicazione circa la grande invalidità.
Nel rapporto del 1. giugno 2024 il dr. ______ ha indicato che “[…] Dalla sua scarcerazione il signor RI1 ha annullato i contatti professionali, non si è più curato dei suoi affari e nemmeno delle normali questioni “burocratiche”, ha trascurato la propria immagine e anche la cura di sé, trascorrendo le giornate a letto o sul divano, rifiutandosi spesso di venire agli appuntamenti perché “non ce la faceva” o facendosi accompagnare dalla moglie”, ciò che a suo modo di vedere giustificherebbe il riconoscimento di un AGI “per ragioni psichiche di grado lieve […], aggravato dall’incidente del 19.12.2023 a un livello medio” (I, allegato I).
Il suddetto rapporto del curante, pervenuto all’Ufficio AI il 12 giugno 2024 (doc. 159 incarto AI) ed allestito ancora prima del rapporto SMR dell’8 aprile 2025 per la valutazione dell’AGI (cfr. supra consid. 1.6.), appare oltremodo generico, il curante non avendo neppure collocato i fatti in un asse temporale ben definito e tantomeno sostanziato le allegazioni. È quindi a ragione che con annotazione del 17 giugno 2024 il medico SMR ha concluso che “[…] il referto del Dr. ______ del 01.06.2024 […] non riporta date chiare ed esaustive riguardo l’inizio di un eventuale diritto (recte: necessità) per spostarsi ed accompagnamento” (doc. 162 incarto AI).
Il rapporto del 27 agosto 2024 del dr. ______ (I, allegato P) si esaurisce in una descrizione del trattamento proposto per la cura delle cicatrici risultanti dalle ustioni, senza alcun riferimento alla grande invalidità.
La lettera di dimissione dal pronto soccorso del 6 gennaio 2025 inviata alla curante dr.ssa ______ (I, allegato R), attesta l’esecuzione di accertamenti clinici a seguito di una perdita transitoria di coscienza, senza recidiva durante il periodo di monitoraggio e con somministrazione di liquidi per migliorare la perfusione periferica e ridurre il rischio di ulteriori episodi sincopali, suggerendo una rivalutazione della terapia farmacologica, l’uso di una fascia contenitiva, l’evitamento di situazioni che possono determinare abbassamenti improvvisi della pressione e la revisione periodica della terapia con un follow-up presso il cardiologo. Per contro, non vi sono indicazioni circa la grande invalidità. Neppure la lettera di dimissione dal pronto soccorso del 12 marzo 2025 (I, allegato S) contiene elementi pertinenti alla grande invalidità, trattandosi del referto della visita avvenuta il medesimo giorno a motivo di una “frattura composta del processo trasverso sinistro di Th2” causata da una sincope ortostatica.
Il rapporto del 2 giugno 2025 del dr. ______ presenta il seguente tenore (I, allegato Q, sottolineatura del curante):
" […] vorrei ribadire che […] perlomeno a partire da quando l’Assegno Grandi Invalidi gli viene riconosciuto, la sua condizione era sicuramente ben peggiore di quanto ritenuto. Il grado di invalidità […] era di sicuro almeno medio e in certi momenti, a mio avviso, addirittura grave. […] Mi auguro che questa mia precisazione possa contribuire a “aggiustare” la Vostra valutazione in senso del riconoscimento di una Grande Invalidità per lo meno media.”
Anche il suddetto rapporto del dr. ______ costituisce una generica contestazione della decisione di concedere un AGI di grado lieve, contestazione che peraltro prescinde da un confronto con i rapporti SMR dell’8 aprile 2025 e del 4 aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.6.). È quindi a ragione che con annotazione del 21 luglio 2025 il medico SMR ha rilevato che “si tratta di considerazione personali e soggettive […]. […] in assenza di ulteriore obiettività medica rispettivamente di considerazioni mediche oggettive, il dr. ______ richiede il conferimento di AGI per lo meno medio. In assenza di elementi medici nuovi o di modificazioni rilevanti di fatti medici noti, confermo la decisione presa” (doc. 235 incarto AI).
Per quanto concerne il rapporto (verosimilmente incompleto) del 28 luglio 2025 della dr.ssa ______ (I, allegato T), si tratta di un elenco di diagnosi ed accertamenti, la citata specialista avendo indicato che “inviato all’attuale valutazione per eventuale prescrizione di Wegovy, già avviato 3 settimane fa su consiglio di Chirurgo Plastico che segue il paziente in Italia per esito ustioni […]”. Non vi sono indicazioni circa la grande invalidità ai sensi dell’art. 9 LPGA. Ad ogni buon conto, appare concludente la presa di posizione del SMR del 18 ottobre 2025 (VI+1, sottolineature del redattore): “[…] referto […] che riporta varie diagnosi somatiche in riferimento ad eventuale prescrizione del farmaco dimagrante Wegovy […]. Queste informazioni rendono inverosimile la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgere tutti gli atti abituali della vita quotidiana: da un lato la prescrizione di Wegovy richiede attenzione e collaborazione da parte del paziente, ad esempio l’assunzione di pasti piccoli e frequenti poveri di grassi, ben difficilmente applicabile in un soggetto che necessita di aiuto regolare e notevole di terzi negli atti della vita quotidiana; dall’altro, ben difficilmente l’assicurato può essere sottoposto a frequenti spostamenti di lunga durata e distanza tra Svizzera e Italia. Avevo personalmente visitato […] l’assicurato il 21.01.2025 senza osservare necessità significative: egli era normalmente mobile, si è seduto e si è alzato da solo senza aiuto. In base alle indicazioni della visita, che indicavano un’eventuale necessità di accompagnamento nell’organizzazione della vita quotidiana, [si, n.d.r.] procedeva all’inchiesta a domicilio per AGI il 24.03.2025 con rapporto completo esaustivo redatto il 06.05.2025, che conferma la necessità di accompagnamento dal dicembre 2024. In conclusione, tale presa di posizione è confermata.”.
2.7.2. Con osservazioni del 18 settembre 2025 il ricorrente ha prodotto un ulteriore certificato del dr. ______ datato 16 settembre 2025 (IV, allegato U, sottolineature del redattore):
" […] Il […] sottoscritto certifica di avere in cura […] RI1 dal 16.07.2018. Il paziente presenta una lunga storia di malattia psichica, certificata da precedenti curanti, clinici di grande esperienza e chiara fama. Soffre dall’infanzia di una fobia sociale affiancata da un disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, di una sindrome affettiva bipolare tipo II (vale a dire con sintomi depressivi pronunciati e ipomaniacali in alternanza) e di una struttura di personalità con tratti ansiosi molto pronunciati e una vulnerabilità narcisistica non meno grave. Dopo le prime consultazioni, il paziente è per così dire, “scomparso” e solo parecchio tempo dopo e casualmente sono venuto a sapere della sua incarcerazione per un’accusa di violenza carnale, per la quale in primo luogo egli è stato condannato, in appello invece prosciolto. La carcerazione si è prolungata per 90 giorni. Il paziente è uscito molto provato da questa esperienza, che nemmeno il proscioglimento è valso a cancellare. Il suo stato, da quando le consultazioni sono riprese, è stato caratterizzato da una profonda prostrazione, in cui si alternavano stato d’animo misti e in parte contrastanti con oscillazioni dalla più bassa autostima, sfiducia in sé e nel futuro, assenza di prospettive e momenti in cui sopravveniva una forte rabbia per quanto patito, rabbia che si estendeva non solo all’accusatrice mendace ma anche ai suoi precedenti patrocinatori, a – più recentemente – medici e, sia pure molto limitatamente, anche alla moglie. Questo andamento di assoluta instabilità emotiva si è mantenuto, nonostante le cure farmacologiche prescritte (ma non sempre rispettate) e i tentativi di sostegno psicoterapeutico per tutto il periodo durante il quale ho potuto osservare il paziente. Egli è di umore mutevole, tanto da sembrare a volte incoerente nei suoi propositi. Appare a tratti in grado di gestire la propria situazione (il livello cognitivo è sicuramente molto buono) ma manca di costanza, il che lo rende inconcludente e bisognoso di assistenza, garantita questa, finora, dalla moglie. Innumerevoli volte ha disdetto gli appuntamenti, normalmente avvisando con una e-mail. Parallelamente, ha prodotto numerosissime e-mail di contenuto diverso, il più delle volte rivendicativo (non nei miei confronti) a volte palesemente autocritico. Questa perenne disforia ha posto il paziente in una situazione di totale incapacità di lavoro, ragione per la quale una rendita di invalidità gli è stata garantita. A fine 2023 egli è poi incorso in un incidente domestico: caduto su un fornello acceso, a causa dell’infiammarsi della maglia che indossava, ha riportato estese ustioni al torace, all’addome, al braccio destro e – meno – al viso, che l’hanno costretto ad un trattamento ospedaliero al ______ di ______. Dopo il rientro a casa ha presentato ancora alcuni episodi di svenimento probabilmente su base ortostatica, ripotando anche alcune fratture fortunatamente non scomposte. La condizione generale è venuta aggravandosi anche a causa della scarsa cura delle ustioni e della propria persona in generale, conseguenza dello stato depressivo-disforico che ha continuato ad affliggerlo. Il paziente, che in due occasioni ho visitato al domicilio, si presentava trascurato e abulico, seppur disforico. La sua ideazione è centrata spesso sulla sua perduta condizione di benessere sia psicofisico (sempre relativo) che materiale, con alternanza di rimpianto e rabbia. Dopo anni di tentativi di cura, la prognosi appare tutt’altro che favorevole. Le risorse cognitive del paziente sono, come sono sempre state, più che buone, purtroppo però la sua instabilità emotiva gli impedisce di farne l’uso che ha fatto in passato, prostrandolo in un’ideazione pessimistica, sfiduciata, autosvalutante. In considerazione del suo stato fisico ma, soprattutto, psichico, ritengo che al paziente debba essere riconosciuto lo statuto di Grande Invalido di grado elevato.”
Per quanto concerne la necessità di assistenza (in concreto prestatagli dalla moglie), essa è stata debitamente considerata dall’amministrazione, la quale ha riconosciuto all’insorgente un AGI (di grado lieve) proprio per la necessità di aiuto da parte di terzi nell’organizzazione della vita quotidiana sulla base delle concordanti conclusioni del SMR e del consulente ispettore (cfr. docc. 215 e 216 incarto AI). Mal si comprende come tale bisogno di assistenza si estenda anche agli atti di vita ordinari ed il curante neppure lo spiega. Circa l’asserita condizione di trascuratezza in cui ha trovato il ricorrente contestualmente a due visite domiciliari, quanto addotto dal curante non è sufficiente per ammettere la necessità di aiuto di terzi per l’atto quotidiano “igiene personale” (cfr. supra consid. 2.2. e 2.4.), il dr. ______ non avendo neppure precisato in quali date ha visitato il ricorrente. A questo proposito, si rileva che alla visita del 21 gennaio 2025 presso il SMR a cui ha presenziato anche il curante, è stato messo a verbale che “L’assicurato appare in buone condizioni generali, curato nella persona e nell’abbigliamento comodo che indossa”, i medici SMR avendo accertato la guarigione delle ustioni con formazione di massa cicatriziale senza ripercussioni sui movimenti del corpo e ricevuto successivamente alla visita anche gli atti medici relativi all’infortunio occorsogli nel marzo 2025 (cfr. rapporto di visita medica dell’8 aprile 2025, doc. 209, pagg. 695, 699 e 698 incarto AI).
È quindi con pertinenza che il medico SMR, prendendo posizione sul certificato del curante, con annotazione del 23 settembre 2025 (IX 1) ha concluso che (sottolineature del redattore):
" Ho preso visione del referto del Dr. ______ del 16.09.2025: il collega riporta il suo noto apprezzamento del caso, senza tuttavia riferirsi in modo esplicito alle necessità della vita quotidiana che possono essere riconosciute per AGI, se non concludere che al suo paziente debba essere riconosciuto un AGI di grado elevato. In assenza di elementi oggettivi a sostegno di tale presa di posizione e ricordando che lo stesso Dr. ______ era presente in occasione della visita SMR del 21.01.2025, confermo integralmente il contenuto del rapporto di visita SMR datato 08.04.2025, il contenuto del rapporto d’inchiesta 06.05.2025 del consulente ______ come pure la decisione impugnata.”
2.7.3. Con osservazioni del 6 ottobre 2025 il ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 29 settembre 2025 della dr.ssa ______ (X, allegato V) ed un ulteriore rapporto del dr. ______ datato 2 ottobre 2025 (X, allegato Z).
Il citato rapporto della dr.ssa ______ presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):
" […] il […] paziente è affetto da un grave disturbo ansioso-depressivo per cui è in cura […]. Tale condizione […] gli ha comportato negli anni un isolamento sociale marcato con ritiro dalle relazioni sociali, […] trascuratezza delle cure personali, con difficoltà ad eseguire anche i compiti più semplici come la cura della persona. La presa in carico […] è risultata complessa, soprattutto a causa della scarsa adesione agli appuntamenti […] che sono stati frequentemente annullati per difficoltà del paziente ad uscire di casa. Il paziente, a causa della sua condizione depressiva tende a trascurare i propri bisogni di salute. La mancanza di energia lo ha portato ad evitare e a rimandare anche quelli necessari, con conseguente difficoltà nel mantenere una continuità del supporto terapeutico. Questo comportamento si è manifestato sempre più di frequente non solo in riferimento alle cure prestate nel mio ambulatorio ma anche con altri medici specialisti, per cui molti esami diagnostici non sono stati eseguiti, a scapito ovviamente della sua salute. Inoltre, non mostra una buona aderenza alla terapia prescritta, facendo spesso ricorso all’automedicazione con conseguenti effetti negativi sulla propria salute. […] tale situazione clinica ha subito un peggioramento in seguito ad un grave incidente domestico avvenuto nel dicembre del 2023, dove il paziente ha riportato ustioni su più aree corporee [che, n.d.r.] ne hanno richiesto il ricovero […], interventi chirurgici e cure […] che perdurano […] da quasi due anni. Tale evento ha quindi rappresentato un ulteriore fattore stressante nell’ambito della nota patologia psichiatrica compromettendo ulteriormente le problematiche di salute e di funzionalità generale. […]”
Il rapporto della curante, allestito e prodotto nelle more della procedura e senza riferimento ad una precisa visita medica, ripercorre il noto quadro clinico senza tuttavia confrontarsi in modo preciso ed esaustivo con i criteri della grande invalidità (art. 9 LPGA) e tantomeno con le conclusioni – confermate a più riprese – del medico SMR. La dr.ssa ______ non indica in quale misura il ricorrente necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per ciascuno degli atti ordinari di vita, non quantifica né la frequenza, né l’intensità, né la durata temporale dell’eventuale bisogno di aiuto, limitandosi a riferire che a seguito del “grave incidente domestico” del dicembre 2023 “le problematiche di salute e di funzionalità generale” del ricorrente sono peggiorate e hanno comportato un importante isolamento sociale e trascuratezza generale. A questo proposito si rileva che durante la visita del 21 gennaio 2025, ossia un mese dopo l’incidente domestico del dicembre 2023, il SMR aveva constatato che “In generale vi è una perdita di interesse per l’ambiente circostante, che è anche alla base dell’isolamento sociale […]”, esortando l’amministrazione a procedere con l’inchiesta domiciliare d’esame AGI (doc. 209, pagg. 698 e 701 incarto AI). E proprio il dr. ______ con annotazione del 5 maggio 2025 ha ritenuto che “Dal punto di vista psichiatrico è giustificato l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” (doc. 215 incarto AI), confermando quanto emerso dall’inchiesta domiciliare del 24 aprile 2025 (di cui al relativo rapporto del 6 maggio 2025, cfr. doc. 217, pagg. 713 e segg. incarto AI), circostanza che ha condotto al riconoscimento di un AGI per accompagnamento.
Per quanto concerne l’asserita trascuratezza generale (e nella cura della persona in particolare), quanto asserito dalla curante contraddice le constatazioni dei medici SMR, i quali nella visita del 21 gennaio 2024, ossia ad un mese dal “grave incidente domestico” che avrebbe esacerbato “le problematiche di salute e di funzionalità generale”, alla presenza del dr. ______ avevano messo a verbale – tra l’altro – che l’assicurato si è presentato “in buone condizioni generali, curato nella persone e nell’abbigliamento comodo che indossa” (doc. 209, pag. 698 incarto AI). La riluttanza dell’assicurato a provvedere all’igiene personale e la necessità di venire sollecitato dalla moglie in tal senso è stata debitamente evidenziata dal consulente ispettore nel rapporto d’esame AGI del 6 maggio 2025, quest’ultimo avendo illustrato i motivi per cui l’atto “igiene personale” non poteva in ogni caso essere computato (doc. 217, pag. 712 incarto AI; sottolineature del redattore):
" […] non presenta problemi di mobilità per entrare ed uscire dalla vasca da bagno o dalla doccia. Riconosce i prodotti dedicati […] e li dosa correttamente. Conosce la sequenza delle azioni che esegue con riguardo: sa regolare la temperatura dell’acqua, si insapona con cura, si risciacqua decentemente, si asciuga, si pettina. Indica che si lava tutto il corpo ad eccezione delle zone poste in basso e quelle ustionate. Conosce l’importanza di un’igiene quotidiana, tuttavia non si attiva nel curarsi il corpo e il cavo orale senza dover essere sollecitata. Deve essere sollecitato e, una volta impartito l’ordine, reclama ma poi si attiva. Riferisce di non lavarsi i denti abitualmente e lo fa solo dopo insistenza, tuttavia è in grado di manipolare lo spazzolino elettrico con la sinistra. Riferisce che la moglie resta vicina per il rischio cadute.
Nuovamente, come già per il cambio dei vestiti, l’assicurato è riluttante nel lavarsi spontaneamente e deve essere sollecitato a causa della sua mancanza d’iniziativa. In assenza di deficit cognitivi a ciò non corrisponde che per lui il lavarsi sia un’azione priva di senso, semplicemente non avendo impegni quotidiani, non esce di casa quindi si lava con frequenza minore. Sullo stesso principio di riduzione del danno, anche nel lavarsi l’assicurato può dotarsi di mezzi ausiliari che mantengono l’autonomia nell’atto quali ad esempio porre uno sgabello nella doccia per sedersi e lavarsi le estremità inferiori con l’aiuto di una spazzola con manico lungo. Per quanto riguarda eventuali necessità di detergere il corpo in modo non ordinario sulla parte ustionata, riporto quanto già apprezzato dal servizio medico regionale il quale, nelle figure dei Dr. es ______ e ______, dichiarano che data della citata visita medica le cicatrici esito dell’infortunio del dicembre 2023 sono verosimilmente guarite come già era anche stato comunicato all’assicurato dal Dr. med. ______ e dal Dr. med ______ dopo consultazione presso il Servizio ______ ed ______ presso l’______ di ______. Vedasi lettera ambulatoriale del 08.08.2024, agli incarti. L’atto non viene riconosciuto.”
A quanto accertato dal consulente ispettore va aggiunto che secondo la cifra 2014 CGI “Non sono considerati notevoli i solleciti e le indicazioni verbali affinché l’assicurato compia da solo l’atto ordinario della vita. Questi non soddisfano la condizione dell’essere notevole di un aiuto indiretto (v. N. 2016)”.
È quindi a ragione che l’atto “igiene personale” non è stato computato.
Per quanto concerne il rapporto del dr. ______ del 2 ottobre 2025, esso presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):
" […] perlomeno dal periodo successivo al malaugurato incidente del 19.12.2023 […] la condizione del […] RI1 […] è peggiorata a seguito delle serie condizioni fisiche. […] a causa della sua condizione psichica, non riesce a mantenere la dovuta regolarità nelle cure ed ha pertanto praticato solo raramente, in misura insufficiente, la fisioterapia […] necessaria; oltre a ciò, egli, da solo, non è in grado nemmeno di indossare il corsetto compressivo prescrittogli per la cura delle ustioni ed è risultato dipendente, per questo come per altre attività della vita quotidiana, dall’aiuto pressocché ininterrotto della moglie. Il decorso è stato complicato da ulteriori episodi di sincope […] con svenimento e fratture […]. Questo stato di cose ha potenziato un quadro psichiatrico […] e che è di una complessità e serietà insolita. […] RI1 presenta capacità cognitive sicuramente più che buone, che vengono però “neutralizzate” da una instabilità emotiva che rende molto difficile mantenere con lui un rapporto continuativo così come rende difficile […] mantenere una linea di pensiero (e – nei limiti molto modesti del possibile – anche di azione) coerenti. Nel suo stato d’animo, si alternano con incontrollabile veemenza, depressione, scoramento, sfiducia da un lato, e rabbia, aggressività […] rivendicazione e, in questo periodo, spunti a tinte francamente paranoidi dall’altro. […] Ho avuto modo di leggere nella documentazione […] trasmessami il rapporto della Dottoressa […] ______ […] del 28.07.2025. Vi leggo un capoverso che mi ha sorpreso e cioè: “Depressione, nell’ambito di disturbo bipolare. recente prescrizione, da parte di Collega Psichiatra […], di testosterone off-label in aggiunta a recente potenziamento di terapia antidepressiva; riportata “normalità” della funzione gonadica ad esami eseguiti prima di tale prescrizione”. Questa frase mi sorprende perché di questa consultazione […] RI1 non mi aveva informato. […] Il suo stato è rimasto sostanzialmente invariato. […] il fatto che […] RI1 abbia fatto ricorso anche a questa terapia è indicativo del suo disperato ricercare una soluzione al suo malessere e della profondità dello stesso. Questo stato di disperazione, sfortunatamente, lo porta a modificare le mie prescrizioni e a non seguire una regolare “psicoterapia” (finora ciò che è stato fatto con me non può essere considerato tale a causa della notevolissima discontinuità) di cui a mio avviso avrebbe comunque bisogno. Ho letto […] le considerazioni del 18.09.2025 del Dr. ______ dell’Ufficio Assicurazioni Invalidità. A mio giudizio, il Dr. ______ sopravvaluta e minimizza: sopravvaluta quanto da lui osservato in occasione dell’unico incontro con il signor RI1, avvenuto il 21.01.2025, minimizza le difficoltà e la gravità del quadro clinico. Il 21.01.2025 […] RI1 si è presentato alla visita dal Dr. ______ solo perché era stato accompagnato […] dalla moglie e perché sul posto ero presente anch’io. Da solo non si sarebbe mai potuto recare a ______ e probabilmente si sarebbe semplicemente rifiutato di dar seguito alla convocazione. Durante l’incontro, la Collega internista presente [dr.ssa ______, n.d.r.] si è occupata piuttosto meticolosamente delle ustioni e delle cicatrici. Il Dr. ______ ha assunto una posizione più marginale, di osservatore. […] RI1 ha dato di sé la migliore impressione possibile, cercando di collaborare, anche perché (e di ciò mi ha parlato ripetutamente negli incontri e nelle telefonate successive) era estremamente imbarazzato dal doversi esporre così davanti ad una Dottoressa. In altre parole, ha dato il meglio di sé, producendo uno sforzo che ha avuto conseguenze per giorni, se non addirittura per qualche settimana. Le osservazioni del Dr. ______ si riferiscono essenzialmente alla mobilità del signor RI1 e non hanno nulla a che fare con il suo stato psichico, da me osservato nel corso di ormai oltre sette anni. Il Dr. ______ minimizza tutto quanto è stato documentato in anni di lavoro e confermato dai vari medici che hanno sottoposto a perizia il signor RI1. Analogo valore posso attribuire alla visita ispettiva del signor ______. Non dubito delle competenze e della buona fede dell’Ispettore, ritengo però che non sia possibile, nemmeno ad un esperto, valutare una situazione di questa complessità nel breve volgere di una mezz’oretta, a quanto sembra la durata della visita ispettiva. Ma quand’anche fosse stata di 60 minuti o più, si tratterebbe pur sempre di una valutazione molto frettolosa se confrontata con tutto quanto osservato e certificato da me e da numerosi altri medici. A mio avviso, anche la singolare richiesta di riconoscimento di un Assegno Grandi Invalidi di grado elevato senza il corrispettivo incremento pecuniario è indicativa della complessità della personalità e della patologia del signor RI1. […]”
Pacifico che il curante psichiatra ed il dr. ______ concordano sul quadro diagnostico (cfr. annotazione SMR del 9 ottobre 2025, XV 1). Tuttavia, il curante ritiene che la patologia psichiatrica abbia avuto delle ripercussioni più debilitanti sullo stato di salute dell’insorgente rispetto a quelle accertate dal collega, tali da rendere RI1 completamente dipendente da terzi, e meglio dalla moglie convivente, per tutti gli atti ordinari di vita, tra cui “indossare il corsetto compressivo prescrittogli per la cura delle ustioni”.
Ora, il dr. ______ ha visitato l’assicurato (unitamente alla dr.ssa ______ per la parte somatica) il 21 gennaio 2025 per un’ora e mezza (dalle 09:30 alle 11:00) alla presenza del dr. ______, allestendo il relativo rapporto di visita SMR dell’8 aprile 2025. La valutazione del dr. ______ tiene conto dell’intera documentazione medica agli atti, inclusa la perizia psichiatrica del dr. ______ e della dr.ssa ______ (cfr. supra consid. 1.2.) di cui il ricorrente si è prevalso in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.1.) e la documentazione afferente all’incidente domestico del dicembre 2023, considerando altresì l’asserito peggioramento della situazione valetudinaria a seguito di tale incidente. Egli ha proceduto all’anamnesi (fisiologica, familiare/personale, socio-lavorativa, patologica remota, patologica psichiatrica e patologica somatica), valutando con spirito critico i disturbi somatici e psichiatrici riferiti, confermando le note diagnosi, accertando come “le cicatrici esito dell’infortunio del dicembre 2023 sono verosimilmente guarite” e che “Il decorso esclusivamente psichiatrico non mostra modificazioni significative nel corso degli anni”, riportando le note diagnosi e concludendo come non vi fossero limitazioni funzionali, con riserva delle risultanze dell’inchiesta per l’esame dell’AGI che si sarebbe svolta a breve (doc. 209 incarto AI). Con scritto del 5 maggio 2025 il consulente ispettore ha anticipato al dr. ______ quanto accertato in sede d’inchiesta domiciliare, in particolare il fatto che “non vi sono atti ordinari per i quali vi sia dipendenza da terzi […]”, chiedendo al dr. ______ se, purtuttavia, a fronte delle circostanze descritte, vi fossero “sufficienti elementi concreti per considerare l’assicurato in pericolo di cadere in uno stato d’abbandono tale da essere ricoverato in clinica o in istituto perché non capace di vivere autonomamente o di compiere attività quotidiane fuori casa” (doc. 216 incarto AI). Con risposta di medesima data il dr. ______ ha risposto affermativamente al quesito postogli dal consulente ispettore, adducendo che “Dal punto di vista psichiatrico è giustificato l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana […]” (doc. 215 incarto AI; cfr. anche doc. 216, pag. 717 incarto AI). Non vi sono dunque divergenze tra le conclusioni del SMR e quelle dell’inchiesta domiciliare per l’esame dell’AGI.
Alla luce di quanto precede, la censura del dr. ______ secondo cui il collega del SMR ha trascurato le refertazioni rese dai curanti negli anni non ha pregio: il dr. ______ ha ben considerato i referti specialistici agli atti, accertando l’assenza di limitazioni nel compimento degli atti ordinari di vita. Da parte sua, il curante, in buona sostanza, si è limitato ad esporre il suo punto di vista e la sua valutazione del caso, senza tuttavia fornire alcun nuovo elemento medico idoneo a mettere in dubbio le conclusioni del SMR, quale ad esempio una nuova patologia, una degenza in un istituto di cure o un’importante modifica della terapia farmacologica.
Non si può inoltre ignorare che mentre nella domanda di AGI dell’aprile 2024 RI1 aveva indicato di necessitare dell’aiuto di terzi per compiere quattro atti ordinari di vita (cfr. supra consid. 1.4.), il curante psichiatra ha costantemente asserito – in modo generico – che l’insorgente necessita dell’aiuto di terzi per compiere ogni atto ordinario di vita, cadendo in contraddizione con quanto asserito dal ricorrente medesimo nella domanda di AGI. Contraddizione in cui è incorso anche il (patrocinatore del) ricorrente nel gravame (cfr. I, p.to 14.). Mal si comprende, ad esempio, cosa impedisca all’insorgente di compiere gli atti ordinari “mangiare” ed “espletare i bisogni fisiologici”.
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Per quanto concerne la censura circa la brevità della visita medica, si rammenta che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STFA I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018). Come poc’anzi accertato, in casu il rapporto SMR dell’8 aprile 2025 è preciso, completo e concludente, il SMR avendo considerato tutta la documentazione agli atti, formulato conclusioni convincenti e pertinenti alla grande invalidità. Inoltre, dal rapporto d’inchiesta per l’esame dell’AGI non è emersa alcuna contraddizione tra quanto accertato dal consulente ispettore e le conclusioni del SMR, i due avendo agito coordinatamente.
Nella misura in cui il curante asserisce che l’insorgente non è in grado di compiere alcun atto ordinario di vita, si rinvia a quanto già detto circa il rapporto della dr.ssa ______, ossia che non è sufficiente una contestazione generica della possibilità dell’insorgente di compiere gli atti ordinari di vita, ma occorre spiegare in modo preciso, circostanziato ed esaustivo il motivo per cui la patologia psichiatrica osta al compimento del singolo atto ordinario contestato, imponendosi un confronto attivo con le risultanze del medico SMR e del consulente ispettore.
Ad ogni buon conto, per quanto concerne l’asserzione del SMR secondo cui l’insorgente sarebbe impossibilitato ad indossare il corsetto compressivo prescrittogli per la cura delle cicatrici dovute alle ustioni, nel rapporto dell’8 aprile 2025 il SMR aveva messo a verbale quanto segue (doc. 209, pag. 698 e seg. incarto AI):
" […] L’assicurato appare in buone condizioni generali […]. […] Deambula in autonomia, la stazione eretta è autonoma, l’andatura fisiologica. […] Le masse muscolari presentano nel complesso aspetto normotonico e normotrofico […], appaiono ben conservate e mantenute. […] L’eloquio è spontaneo. […] la comprensione e l’espressione verbale non appaiono presentare anomalie. Invitato […] a consentire una valutazione medica delle cicatrici dell’infortunio del 2023, egli si mostrava prontamente collaborante. Senza esitazione motoria si trasferiva dalla sedia alla scrivania dei medici al lettino visite […]. l’assicurato collaborava nella rimozione degli indumenti comodi che indossava come pure dei capi elasto-compressivi prescrittigli alla dimissione dal ______ di ______. All’atto della rimozione di tali dispositivi medici, si poteva apprezzare obiettivamente la loro elasticità e la facile indossabilità che non richiede, obiettivamente, che avvenga con la necessità di aiuto. L’aiuto per indossare questo genere di dispositivi appare ragionevole nei giorni prossimi all’ustione, quando i tessuti ancora scoperti per la perdita di pelle sono sensibili e doloranti, e quindi l’aiuto di terzi può ridurne lo strofinio, ma una volta che la pelle è ricresciuta ed i tessuti profondi sono nuovamente coperti, in assenza di disturbi motori tali presidi medici possono essere indossati in piena autonomia ed in pochi minuti. Le cicatrici apparivano calme, non ipertrofiche. Non esteticamente belle ma non limitanti la mobilità dell’assicurato. […] Quelle a livello addominale infra- e sopra ombelicali […] appaiono ipercromiche e completamente asciutte, senza ripercussioni sui movimenti di flesso-estensione posteriore e latero-laterale e di torsione del tronco. Quelle al braccio destro senza ripercussioni sui movimenti tutti della spalla e del gomito destri. In particolare, il braccio destro può completamente essere sollevato sopra le spalle al pari del controlaterale e l’avambraccio non presenta limiti funzionali. Si è spiegato all’assicurato […] che […] se anche si vuole accettare che le sue cicatrici non siano delle più esteticamente belle, sicuramente sono belle dal punto di vista funzionale in quanto senza ripercussioni sui movimenti del corpo. Quanto all’indossare i presidi elasto-compressivi, che l’assicurato riferisce gli sia stato indicato di farlo per due anni, ma non c’è comprova di questo nella documentazione agli incarti, si è precisato […] che il loro uso ha ripercussioni sul contenimento della crescita delle cicatrici, che grazie alla loro opposizione meccanica, hanno un ostacolo alla crescita ipertrofica, e che il materiale con il quale sono confezionati non ha le caratteristiche per limitare i movimenti, dato che non è quello lo scopo per il quale se ne sconsiglia l’utilizzo.”
Non si ravvisano motivi per mettere in dubbio quanto accertato dal dr. ______ circa la necessità di indossare il corsetto compressivo e l’insorgente neppure ne ha mai addotti. Ciò a maggior ragione se si considera quanto constatato dal consulente ispettore in relazione all’atto ordinario “vestirsi e svestirsi” (doc. 217, pag. 711 incarto AI; sottolineature del redattore):
" Per quanto riguarda la vestizione, l’assicurato indica che tendenzialmente passa le giornate in casa quindi non si veste mai ad eccezione dell’abito compressivo e di qualche indumento comodo come mutande o magliette. Dichiara di necessitare aiuto diretto quando la vestizione diviene completa per uscire di casa in quanto i cheloidi impedirebbero i movimenti liberi sufficienti per indossare gli abiti ciò a far tempo dal momento dell’ustione. Riferisce di essere in grado da solo di rialzarsi le mutande e i pantaloncini ma di necessitare aiuto per infilare le calze. Afferma che riesce a gestire bottoni, cerniere ed altri accessori a condizione che siano siti sulla parte superiore del corpo mentre i cheloidi gli impedirebbero di piegarsi per allacciare le stringhe. A livello cognitivo è in grado di riconoscere abiti freschi e puliti, sceglie vestiti adatti al clima e all’occasione e li indossa per il verso corretto. Va però sollecitato nel cambiarsi perché riferisce che l’effetto della depressione lo porta ad essere rinunciatario, passivo, privo d’iniziativa. Una volta spronato a cambiarsi, egli è in grado di eseguire l’invito.
Richiamate le cifre marginali 2026-2029 CGI osservo quanto segue.
non vi sono limiti di carattere cognitivo che impediscono all’assicurato di vestirsi adeguatamente. Il fatto che non si vesta in quanto tendenzialmente resta a casa non vuol dire che per lui l’azione sia priva di senso.
l’infilarsi gli abiti compressivi relativi alle ustioni non rientra nell’atto della vestizione in quanto trattamento medico; […].
l’utilizzo di mezzi ausiliari quali il calza-calze [infila-calze, n.d.r.] o la scelta di abiti o calzature comode da indossare (per esempio prive di lacci, bottoni, chiusure di difficile gestione) permetterebbe un’autonomia completa nella vestizione senza un coinvolgimento sistematico della moglie per infilare le calze e allacciare le scarpe.
Infine, ricordo che il servizio medico regionale esprime che in occasione della visita effettuata dai Dr.es ______ e ______ “le cicatrici apparivano calme, non ipertrofiche. Non esteticamente belle, ma non limitanti la mobilità dell’assicurato.” Inoltre, alla data della citata visita medica le cicatrici esito dell’infortunio del dicembre 2023 sono verosimilmente guarite come già era anche stato comunicato all’assicurato dal Dr. med ______ e dal Dr. med. ______ dopo consultazione presso il Servizio ______ presso l’______ di ______. Vedasi lettera ambulatoriale del 08.08.2024, agli incarti. L’atto non viene riconosciuto.”.
È quindi a ragione che l’atto “vestirsi/svestirsi” non è stato computato.
Visto quanto precede, la valutazione medica del SMR va integralmente confermata.
2.8. Il ricorrente censura le conclusioni dell’inchiesta domiciliare svolta dal consulente ispettore e confluita nel rapporto del 6 maggio 2025, prevalendosi del rapporto del 2 ottobre 2025 del curante psichiatra: “[…] Analogo valore posso attribuire alla visita ispettiva del signor ______. Non dubito delle competenze e della buona fede dell’Ispettore, ritengo però che non sia possibile, nemmeno ad un esperto, valutare una situazione di questa complessità nel breve volgere di una mezz’oretta, a quanto sembra la durata della visita ispettiva. Ma quand’anche fosse stata di 60 minuti o più, si tratterebbe pur sempre di una valutazione molto frettolosa se confrontata con tutto quanto osservato e certificato da me e da numerosi altri medici.” (X, pag. 2 e allegato Z).
A torto.
Si rammenta che per invalsa giurisprudenza federale in caso di un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità allestito da persona qualificata e rispettoso dei requisiti sanciti dalla giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Ciò è dettato dal fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza superiore della fattispecie concreta rispetto al Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso. Un intervento da parte dell’autorità giudiziaria nell’apprezzamento della persona incaricata dell’inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia manifestamente errato (cfr. STF 8C_426/2024 del 5 agosto 2025 consid. 4.2 = SVR 2026 IV Nr. 8 pag. 32 e le DTF 128 V 93 consid. 4 e 130 V 61).
Tra i requisiti sanciti dalla giurisprudenza, non figura la durata dell’inchiesta domiciliare (cfr. supra consid. 2.5.). In analogia a quanto previsto per le visite mediche (cfr. DTF 130 V 61 consid. 6.1.2), non è la durata dell’inchiesta domiciliare a determinare la valenza del relativo rapporto, quanto piuttosto la completezza e la concludenza di quest’ultimo (per le visite mediche cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).
Pertanto, la censura del ricorrente è infondata.
Ad ogni buon conto, in concreto dal rapporto d’inchiesta domiciliare del 6 maggio 2025 si evince che il consulente ispettore ha fondato la propria valutazione sulle indicazioni mediche del SMR – confermate in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.3. in fine) –, comunicando telefonicamente anche con il dr. ______ il 18 aprile 2025 (doc. 217, pagg. 710 e 711). Il signor ______, accertata la convivenza con la moglie presso il domicilio dell’assicurato, ha poi valutato l’eventuale necessità di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere i singoli atti ordinari della vita, illustrando in modo puntuale i motivi per cui nessuno degli atti ordinari di vita poteva essere computato, prevalendosi laddove necessario anche delle pertinenti cifre della CGI (doc. 217, pagg. 710-713). Tenuto conto delle indicazioni fornite dall’assicurato e “dopo consulto con lo psichiatra Dr. ______ […]” il consulente ispettore ha concluso che “la persona assicurata necessita, a causa del danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana dal dicembre 2023” (doc. 217, pagg. 713-718).
Il SMR ha confermato integralmente le conclusioni del consulente ispettore, anticipategli con scritto del 5 maggio 2025 (cfr. docc. 215 e 216 incarto AI).
Le successive contestazioni del dr. ______ datate 2 giugno 2025 (doc. 230 incarto AI), formulate con le osservazioni al progetto di decisione del 22 maggio 2025 (doc. 224 incarto AI) sono state sottoposte al SMR (doc. 232 incarto AI) ed il dr. ______ – a ragione (cfr. supra consid. 2.7.1.) – le ha considerate inconferenti (doc. 235 incarto AI).
Accertato che dalla valutazione del consulente ispettore non emerge alcun errore manifesto e che l’iter amministrativo risulta ossequioso dei requisiti posti dalla giurisprudenza topica, al rapporto del 6 maggio 2025 va conferita piena valenza probatoria.
2.9. Il ricorrente sostiene di necessitare di una sorveglianza personale permanente ai sensi dei combinati artt. 9 LPGA e 37 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b OAI “poiché l’associazione tra disturbi psichici e deficit fisici lo espone a frequenti episodi di svenimento e a una marcata astenia”, ciò che “lo rende costantemente a rischio, al punto da non poter garantire da solo la propria sicurezza” (I, p.to 14.).
Il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per valutare la necessità della sorveglianza e viceversa. In particolare, il rischio di caduta deve essere preso in considerazione nei rispettivi atti ordinari della vita e non a titolo di sorveglianza (cifra 2075 CGI).
Questo concetto va inteso come una prestazione necessaria a causa dello stato di salute fisico, psichico e/o mentale dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale permanente se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66 consid. 4b). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità (cifra 2076 CGI).
Si può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato (cifra 2077 CGI).
La sorveglianza deve essere inoltre di lunga durata e non “transitoria”, come ad esempio in caso di malattia intercorrente (cifra 2078 CGI).
È di regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura (cifra 2079 CGI).
Per le cadute e il conseguente bisogno di aiuto per rialzarsi può essere riconosciuto solo un bisogno di sorveglianza d’ordine generale, che non può essere equiparato a una sorveglianza personale permanente (STF 9C_567/2019 del 23 dicembre 2019).
Per la cifra 10001 CGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno (art. 7 LAI), l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi; cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande invalidità. Tuttavia, un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute. L’obbligo di ridurre il danno non si estende tuttavia all’aiuto nella strutturazione della giornata e al sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (fatta eccezione per le semplici attività amministrative) (cifra 2100 1/25 e 2100 con rinvii alla DTF 133 V 504; STF I 228/06 del 5 dicembre 2006; STF 9C_410/2009 del 1. aprile 2010).
In tema vedasi Hofer, op. cit., n. 9 ad art. 9 LPGA con molteplici riferimenti giurisprudenziali, dottrinali e alle surriferite cifre della CGI; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATGS, in: RBS 2021, n. 14-17 ad art. 9 LPGA con riferimenti e Randacher, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, n. 18 ad art 9 LPGA con riferimenti.
Tornando al caso che ci occupa, dalla documentazione all’inserto si evince che RI1 è affetto da episodi di sincope ortostatica (doc. 110, pagg. 452 e 453 incarto AI; doc. 114 incarto AI; doc. 123, pag. 493 incarto AI; docc. 189, 193, 201 e 202 incarto AI; doc. 209, pagg. 700 e 701 incarto AI). Tale patologia, detta anche ipotensione ortostatica o ipotensione posturale, può causare svenimenti transitori dovuti all’improvviso calo della pressione sanguigna, ad esempio quando ci si alza rapidamente da una posizione sdraiata o seduta (Howlett/Shea/Thompson, articolo Orthostatic Hypotension, in: MSD Manual, reperibile all’indirizzo web https://www.msdmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/symptoms-of-cardiovascular-disorders/orthostatic-hypotension, consultato il 13 maggio 2026). Dalla citata documentazione AI si evince altresì che il 19 dicembre 2023 il ricorrente si trovava in cucina ed è svenuto sui fornelli a gas accesi, riportando ustioni che hanno comportato il trasferimento al ______ di ______. Ai medici del pronto soccorso dell’______ di ______ l’assicurato aveva riferito “di aver fatto una dieta con la quale avrebbe perso “10 kg in un mese per cui ultimamente si sentiva particolarmente debole e sveniva spesso” e che a seguito della pressione bassa il curante da circa una settimana aveva modificato la terapia farmacologica (doc. 123, pag. 493 incarto AI; cfr. anche doc. 114 incarto AI). La lettera di dimissione dal pronto soccorso del 6 gennaio 2025 attesta che a distanza di un anno dalla sincope del 19 dicembre 2025, vi sono stati degli episodi recidivanti (doc. 189 incarto AI: “Nei giorni scorsi ha sperimentato quattro episodi di perdita di coscienza transitoria. Durante questi episodi […] ha riferito un’insorgenza graduale dei sintomi, con sensazione di malessere generale, pallore e sudorazione profusa prima della perdita di coscienza. Gli episodi sono stati di breve durata, con una rapida e completa ripresa della coscienza, senza segni di confusione post-critica.”), il medico dell’______ avendo consigliato “l’utilizzo di una fascia contenitiva per migliorare il ritorno venoso e prevenire gli episodi di sincope, in aggiunta alla gestione non farmacologica, come l’evitare situazioni che possano determinare abbassamenti improvvisi della pressione” (doc. 189, pag. 633 incarto AI).
Con scritto del 14 marzo 2025 la moglie dell’insorgente aveva comunicato all’Ufficio AI che “Sabato 08.03.2024 [recte: 08.03.2025], sono uscita […] lasciando mio marito da solo e raccomandandogli […] di non alzarsi. Contro il mio consiglio, si è alzato dal letto, gli si è offuscata la vista, ha perso i sensi ed è caduto […]. Si è procurato trauma al volto e frattura […].” (doc. 197 incarto AI). La lettera di dimissioni del pronto soccorso datata 12 marzo 2025 attesta la “Sincope ortostatica con/su: frattura composta del processo trasverso sinistro di Th2” e che “giunge […] riferendo di aver avuto un’altra sincope ed è caduto in avanti procurandosi trauma al volto […].” (doc. 210, pag. 667 incarto AI). Le sincopi sono state considerate nel rapporto SMR dell’8 aprile 2025 che non le ha considerate in primo piano (doc. 209, pag. 700 incarto AI). Gli episodi sincopali sono stati accennati anche nel rapporto d’esame AGI del consulente ispettore, il quale tuttavia non ha ritenuto necessaria una sorveglianza personale (cfr. doc. 217, pagg. 716-718 incarto AI).
Come illustrato dalle surriferite cifre della CGI, la sorveglianza personale permanente richiede continuità ed un’elevata intensità: lo stato fisico, psichico o mentale dell’assicurato impone la presenza attiva pressocché ininterrotta di un terzo, in assenza della quale vi sarebbe una probabilità conc