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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2025 32.2025.48

24. November 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,129 Wörter·~46 min·5

Zusammenfassung

Riduzione della rendita a seguito di revisione. Conferma del migliorameto dello stato di salute (problematica oncologica) con conseguente ridotta invalidità. Conferma dell'esigibilità dell'aiuto dei familiari nell'espletamento delle mansioni domestiche dell'assicurata

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 32.2025.48   BS/sc

Lugano 24 novembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2025 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione dell’11 aprile 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                      in fatto

                          1.1.  RI 1, classe 1978, nel mese di dicembre 2016 ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni facendo valere problematiche d’ordine oncologico e psichiatrico (doc. 1; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

                          1.2.  Terminati gli accertamenti medici ed economici di rito, ritenuto che prima dell’insorgenza del danno alla salute l’assicurata era attiva quale badante/ausiliaria di pulizia nella misura dell’87,5% e quale casalinga al 12.5% e dopo aver proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il cosiddetto metodo misto, con decisioni del 1° luglio 2020 e del 24 agosto 2020, debitamente preavvisate, RI 1 è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità intera per un grado d’invalidità del 90% dal 1° agosto 2017 (doc. 174; per le motivazioni cfr. doc. 168).                                 

                          1.3.  A seguito di una revisione della rendita avviata d’ufficio, dopo aver proceduto ad un aggiornamento dei dati medici, con comunicazione 7 luglio 2022 l’amministrazione ha confermato la rendita (doc. 204).

                          1.4.  Nel febbraio 2023 l’Ufficio AI ha iniziato d’ufficio un’altra procedura di revisione della rendita. Aggiornati i dati medici e svolta una nuova inchiesta economica per le persone dedite all’economia domestica, l’amministrazione ha accertato un miglioramento del quadro clinico extra-somatico dell’assicurata (da disturbo depressivo di grado medio a lieve) nonché della capacità lavorativa nelle mansioni consuete (soppressione della precedente inabilità del 15%). Con decisione dell’11 aprile 2025, debitamente preannunciata, l’Ufficio AI ha pertanto ridotto il grado d’invalidità dal 90% al 49%, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

                          1.5.  Contro la suddetta decisione, l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha interposto il presente ricorso, chiedendo in primo luogo la concessione dell’effetto sospensivo. Nel merito, in via principale ha postulato il ripristino del diritto alla rendita al 90% e, e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e una nuova decisione. In sintesi, la ricorrente contesta il presunto miglioramento del proprio stato di salute, sostenendo che persistono sia la patologia psichica invalidante sia quella fisica, quest’ultima derivante dalla limitazione funzionale del braccio a seguito di un intervento e delle cure per un tumore al seno, cui si aggiunge anche una neoplasia tiroidea. L’assicurata critica inoltre l’esito dell’inchiesta economica, che ha comportato la soppressione del riconoscimento dell’invalidità per le attività casalinghe, rilevando che, nonostante le sue limitazioni risultino sostanzialmente invariate rispetto alla precedente indagine, l’Ufficio AI ritiene ora esigibile l’aiuto dei familiari nello svolgimento delle mansioni domestiche.

                          1.6.  Con la risposta di causa, l’amministrazione ha chiesto in via preliminare il rigetto dell’istanza di concessione dell’effetto sospensivo e, nel merito, la reiezione del ricorso. La parte convenuta, confermando il miglioramento delle condizioni invalidanti dell’assicurata, osserva che tutta la documentazione medica richiamata nel ricorso è già stata esaminata dal Servizio Medico Regionale (SMR) e dal perito psichiatrico incaricato. L’amministrazione ribadisce inoltre la correttezza dell’inchiesta economica, precisando che, nella precedente valutazione, l’esigibilità dell’aiuto familiare non aveva inciso sul riconoscimento del diritto alla rendita.

                          1.7.  Con decreto 30 giugno 2025 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo.

                          1.8.  Con scritto 18 luglio 2025 l’assicurata, contestando quanto rilevato in risposta, riafferma la richiesta ricorsuale (IX).

                          1.9.  Con osservazioni 20 agosto 2025 l’Ufficio AI, facendo riferimento alla presa di posizione del SMR del 7 agosto 2025, ha ribadito la validità della decisione contestata e la richiesta di reiezione del ricorso (XI).

                        1.10.  Infine, con scritto 23 settembre 2025 l’insorgente ha sostanzialmente confermato le censure nei confronti dall’amministrazione (XV).

considerato                in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita dal 90% al 49%.  

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  La lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1).

                                  Il marginale 9105 01/24 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025), prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  La cifra 9102 CIRAI prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

                                  La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che:

" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

-       in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021;

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

-       in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

                                  Per la cifra 2004 C DT US AI, “la quota percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal diritto anteriore è mantenuta per le persone appartenenti ai gruppi «mainstream» e «giovani adulti» fino al momento in cui, nel quadro di una revisione di rendita, il loro grado d’invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGA) e – questo aumento del grado d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita o

                                  – questa riduzione del grado d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita”.

                                  Per il marginale 9201 01/24 CIRAI “a tutte le rendite il cui diritto è nato prima del 1. gennaio 2024 sono applicabili le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023. Se il diritto alla rendita sussiste anche dopo questa data, da quel momento si applicano le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2024. La rendita è aumentata con effetto dal 1. gennaio 2024”.

                                  Ne discende che qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente e che in caso di una modifica determinante ex art. 17 LPGA a partire dal 1. gennaio 2022 torna applicabile il nuovo sistema di rendite, ad eccezione degli assicurati facenti parte del cosiddetto gruppo «diritti acquisiti» (persone nate negli anni dal 1957 al 1966). Nel caso in cui il diritto alla rendita insorto prima del 1. gennaio 2024 continua anche successivamente, la rendita va aumentata con effetto da tale data.

                                  Nella fattispecie concreta, l’assicurata è nata nel 1978 ed era al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2017 (cfr. consid. 1.1). In esito alla revisione avviata nel febbraio 2023, come visto, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita dal 90% al 49% a far da tempo, come prescritto dall’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, vale a dire il 1° luglio 2025, ciò che costituisce una modifica determinante ai sensi dell’art. 17 LPGA.

                                  Visto quanto precede, applicabile è il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).       

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                          2.3.  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis OAI è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                  Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                  Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

                                  Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

                          2.4.  Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un'attività lucrativa.

                                  Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                  In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che il grado di invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                  L'art. 27 cpv. 1 OAI precisa a sua volta che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

                                  Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

                                  Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a essere svolte da terzi come prima.

                                  Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.4).

                          2.5. 

                       2.5.1.  Nella fattispecie concreta, a seguito della domanda di rendita presentata nel dicembre 2016, l’assicurata è stata considerata attiva quale badante/ausiliaria di pulizia nella misura dell’87,5% e quale casalinga per il restante 12,5%. Dopo aver determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto, con decisioni del 1° luglio 2020 e del 24 agosto 2020, entrambe debitamente preavvisate, l’Ufficio AI l’ha posta al beneficio di una rendita d’invalidità intera, corrispondente a un grado d’invalidità del 90% a decorrere dal 1° agosto 2017 (doc. 174; per le motivazioni, cfr. doc. 168).

                                  Dopo aver raccolto la documentazione medica e la perizia psichiatrica effettuata dal dr. med. __________ del Centro __________ (__________; cfr. perizia del 12 aprile 2019, doc. 94, e complemento peritale del 14 febbraio 2019, doc. 141), tenuto inoltre conto dei rapporti del dr. med. __________ dell’Istituto __________ del 25 settembre 2019, 13 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 7 maggio 2020 (doc. 106, 128, 136 e 161), con annotazioni del 15 maggio 2020 la dr.ssa med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR; doc. 165) ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi professione dal 29 agosto 2016 e inabile al 15% nelle mansioni consuete dal 1° dicembre 2016 (ossia tre mesi dopo l’intervento di quadrantectomia per carcinoma alla mammella sinistra). Sono state riscontrate le seguenti patologie invalidanti: episodio depressivo maggiore insorto da disturbo dell’adattamento (ICD-10 F32.1), carcinoma duttale invasivo della mammella sinistra diagnosticato nel settembre 2016, carcinoma papillare ben differenziato della tiroide (lobo destro), diagnosticato il 5 marzo 2020, pemfigoide bolloso orale diagnosticato il 16 marzo 2020.

                            2.5.2.   Avviata d’ufficio la prima revisione della rendita e aggiornati gli atti medici, la dr.ssa del SMR, con annotazioni del 6 luglio 2022 (doc. 203) ha constatato che il carcinoma mammario non era più invalidante, mentre risultavano ancora attivi il carcinoma tiroideo e la patologia psichiatrica. Ha ritenuto opportuno richiedere, all’inizio del 2023, un rapporto del medico ORL dr. med. __________, che aveva eseguito un intervento nel maggio 2022. In data 7 luglio 2022 l’amministrazione ha emesso la comunicazione di conferma del grado d’invalidità (doc. 204).

                            2.5.3.   Nel febbraio 2023 l’Ufficio AI ha iniziato d’ufficio un’altra procedura di revisione. Aggiornata la documentazione medica, preso atto della comparsa di lesioni subcentrimetriche in entrambi i polmoni a seguito di una PET/TC dell’ottobre 2022, con annotazioni 6 giugno 2023 il SMR ha suggerito di attendere 6 mesi per fare un punto della situazione medica dell’assicurata (doc. 221).

                                         In data 9 novembre 2023 l’amministrazione ha acquisito il rapporto 9 novembre 2023 del dr. med. __________ (oncologo all’__________) il quale, posta quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di carcinoma differenziato papillare della tiroide (il carcinoma alla mammella non è stato ritenuto invalidante), aveva sostenuto che “attualmente la capacità lavorativa non è compromessa” (doc. 225). Rilevata pertanto una piena abilità lavorativa per le patologie somatiche, con annotazioni 7 dicembre 2023 il SMR ha tuttavia reputato necessaria una valutazione clinica e valetudinaria della competente psichiatrica (doc. 227), accertamento che è stato eseguito dal dr. med. __________ del __________. Con perizia del 22 marzo 2024 (doc. 239) e relativo complemento del 12 aprile 2024 (doc. 242), accertato un miglioramento (passaggio da disturbo depressivo di grado medio a grado lieve), il succitato psichiatra ha ritenuto presente una residua capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale ed adeguata, senza riscontrare alcuna incapacità nelle attività casalinghe.

                                         Di conseguenza, con annotazioni 7 maggio 2024 il SMR ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% nell’abituale attività ed in quelle adeguate ed una piena capacità nelle mansioni consuete (doc. 245).

                                  Sulla scorta del succitato rapporto e del rapporto 20 giugno 2024 del Servizio di integrazione professionale (doc. 247), in data 20 giugno 2024 l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione preannunciando una riduzione della rendita intera ad un grado d’invalidità del 49% (doc. 246).

                                  Ricevute le osservazioni del 24 luglio 2024 dell’assicurata sul progetto decisionale, contenenti anche il rapporto del 10 luglio 2024 dell’oncologo curante, dr. med. __________ (doc. 251), il SMR ha richiesto chiarimenti al medesimo oncologo (doc. 254) e al dermatologo curante, dr. med. __________ (doc. 253). Acquisiti i rapporti del 25 settembre 2024 da parte sia del dr. med. __________ sia del dr. med. __________ (doc. 256 e 257), nelle annotazioni 21 ottobre 2024 e nel successivo rapporto finale datato 22 ottobre 2024 il SMR, confermata la propria valutazione, ha ritenuto data una piena inabilità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto 2016, del 50% in attività adeguate dal 9 novembre 2023. Nelle mansioni consuete il grado d’invalidità è stato definito al 100% dal 29 agosto 2016 e del 15% dal 1° dicembre 2016 (doc. 256 - 258 e 260). È stato accertato un episodio depressivo di grado lieve a decorso cronico (ICD-10: F32), che rappresenta l’unica diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. Senza influsso sulla capacità lavorativa il SMR ha segnatamente posto le diagnosi di stato dopo carcinoma duttale invasivo GZ con aspetti mucinosi e micro-calcificazioni a carico della mammella sinistra e di stato dopo carcinoma differenziato papillare della tiroide, lobo destro, verosimilmente a cellule altre e pemfigoide bolloso orale.

                                  L’amministrazione ha poi aggiornato l’inchiesta economica per casalinghe, concludente – nel rapporto 28 ottobre 2024 – per un’incapacità nulla in virtù dell'obbligo di ridurre il danno da parte dei famigliari.

                                  Alla luce delle valutazioni SMR, l’Ufficio AI ha pertanto proceduto, in data 10 dicembre 2024, all’emissione di un nuovo progetto di decisione concludente per una riduzione della rendita dal 90% al 49%. Tale progetto riprendeva sostanzialmente, sia nei presupposti di fatto sia nelle conclusioni, il contenuto della precedente proposta di decisione (cfr. doc. 261–264).

                                  Contestando il progetto di decisione con gli scritti del 24 gennaio 2025 (doc. 266), del 14 marzo 2025 (doc. 271) e del 17 marzo 2025 (doc. 272), l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica, successivamente valutata dal SMR con annotazioni del 17 febbraio 2025 e del 24 marzo 2025 (cfr. doc. 267, 273), nelle quali è stato esaminato e analizzato criticamente il materiale aggiuntivo ed è stato confermato il rapporto finale 22 ottobre 2024 (doc. 260).

                                  Di conseguenza, con decisione formale dell’11 aprile 2025, l’Ufficio AI ha disposto la riduzione del grado d’invalidità riconosciuto all’assicurata, portandolo dal 90% al 49%.

                                  In sintesi, la ricorrente contesta le conclusioni dell’amministrazione in ordine al presunto miglioramento del proprio stato di salute, sostenendo come la situazione clinica complessiva non abbia registrato evoluzioni favorevoli tali da giustificare una riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto. Sostiene, in particolare, la perdurante presenza di una patologia psichica di carattere invalidante, nonché di affezioni di natura fisica riconducibili alla limitazione funzionale dell’arto superiore conseguente a un intervento chirurgico e alle cure effettuate per un carcinoma mammario. A tali disturbi si aggiunge, secondo la ricorrente, anche la patologia di neoplasia tiroidea, che contribuirebbe ad aggravare ulteriormente il suo stato di salute generale.

                          2.6.  Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                          2.7.  Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato adeguatamente valutato dal SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non rileva elementi tali da mettere in dubbio le conclusioni del citato servizio medico, secondo cui l’assicurata è da ritenere inabile al 50% in attività adeguate unicamente per motivi psichiatrici, a decorrere dal 9 novembre 2023. È opportuno rilevare che la documentazione medica prodotta dalla ricorrente è stata puntualmente valutata dal SMR (cfr. consid. 2.4) e che, nel corso della procedura giudiziaria, la ricorrente non ha prodotto nuovi atti di natura medica.

                       2.7.1.  Con riferimento al carcinoma mammario pregresso, nelle annotazioni 6 luglio 2022 il medico del SMR ha ritenuto che ”attualmente non è più una diagnosi con influsso sulla CL” (doc. 203), precisando che non è in corso alcuna terapia sistemica, non vi sono segni di recidiva e permangono soltanto gli esiti dei pregressi trattamenti loco-regionali, in particolare una limitazione funzionale dell’arto superiore sinistro (cfr. annotazioni SMR del 21 ottobre 2024 in merito al rapporto del 25 settembre 2024 dell’oncologo dr. med. __________, doc. 258). Come correttamente evidenziato in sede di risposta, e con riferimento alla giurisprudenza ivi citata, una simile limitazione dell’arto superiore non preclude l’esigibilità in lavori manuali molto leggeri che non richiedano l’impiego della forza con l’arto interessato.

                       2.7.2.  Riguardo al carcinoma papillare della tiroide metastatico con metastasi polmonari, il SMR ha valutato che non comporta alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa.

                                  Nel rapporto del 10 luglio 2024, tuttavia, l’oncologo curante, dr. __________, attesta che il quadro oncologico — non risolto (tumore papillare metastatico non in trattamento, con rischio di progressione) — determina un ulteriore sovraccarico, un notevole distress psicologico, astenia e disturbi del sonno. Egli ritiene pertanto “che la paziente abbia una invalidità lavorativa certamente superiore al 50% e chiedo ed auspico una rivalutazione di tale percentuale, attualmente stimata al 40%, da parte degli organi competenti” (pag. 965). Si ricorda che il medesimo oncologo, in data 9 novembre 2023, aveva attestato una capacità lavorativa completa per le patologie somatiche in attività adeguate (raccomandando anche una valutazione psichiatrica, successivamente eseguita dall’Ufficio AI con mandato al dr. med. __________) (doc. 225). Per questi motivi, il 19 settembre 2024, l’Ufficio AI ha invitato lo stesso medico a precisare “su quali elementi medici o su quale evoluzione del decorso si fondi il recente diverso apprezzamento della capacità lavorativa residua contenuto nella relazione medica del 10.07.2024, rispetto a quanto da lei stesso certificato nel rapporto medico del 09.11.2023” (doc. 254).

                                  In risposta, con rapporto 25 settembre 2024 l’oncologo curante

                                  ha rilevato:

" (…) Come raccordo anamnestico, ricordo che la summenzionata paziente è nota per un pregresso carcinoma mammario, attualmente privo di terapia sistemica, in assenza di segni di recidiva di malattia, ma con gli esiti dei pregressi trattamenti loco-regionali, quali l'intervento di tumorectomia ai QSE della mammella sinistra con biopsia di linfonodi sentinella, radioterapia complementare per una dose complessiva di 50 Gy oltre al boost su letto operatorio di 16 Gy (totale 66 Gy), che hanno comportato e comportano ancora una limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro, per il quale è sconsigliato sovraccarico funzionale e porto di pesi superiori ai 2-4 Kg. Inoltre la paziente è anche affetta da un carcinoma papillare della tiroide, metastatico a livello polmonare, per il quale ha eseguito diversi interventi (anche in parte demolitivi a livello laterocen/icale bilaterale) e terapie radiometaboliche, oltre a radioterapia della loggia tiroidea e stazioni linfonodali laterocervicali (dosi di 70, 63 e 54 Gy). Infine, presenta pemfigoide bolloso orale che influisce anche sull'alimentazione e sullo stato nutrizionale. L'intero quadro clinico comporta (particolarmente in relazione alla presenza di una malattia metastatica al momento non in trattamento, quindi con rischio di progressione) un notevole distress sia a livello psicologico che, indirettamente, anche a livello fisico.

All'ultimo consulto, la paziente mi riferiva astenia, disturbi del sonno e persistenza della limitazione funzionale all'arto superiore sinistro. Il quadro oncologico non risolto (tumore papillare della tiroide metastatico e non in trattamento fino a franca progressione) determinava inoltre ulteriore sovraccarico come già menzionato. (…)”

(doc. XI/1 pagg. 4-5)

                                  Esaminato tale documento, nelle annotazioni del 19 settembre 2024 la dr.ssa __________ del SMR evidenzia che il dr. med. __________ non quantifica alcuna incapacità lavorativa, ma si limita a indicare i limiti funzionali presentati dall’assicurata per le patologie di competenza oncologica. Egli attesta inoltre un notevole distress, sia a livello psicologico sia, indirettamente a livello fisico, con astenia e disturbi del sonno, aspetti già valutati in sede peritale dal dr. med. __________. Il medico SMR ha pertanto concluso che non emergono nuove diagnosi né variazioni cliniche rilevanti e che non è certificata alcuna incapacità lavorativa attuale, precisando che la paziente non segue nuove terapie, né ha avuto ricoveri, visite specialistiche o esami recenti oltre ai controlli di follow-up oncologico. Ha aggiunto che al momento non è indicato alcun trattamento specifico per il tumore papillare della tiroide metastatico, in attesa dell’evoluzione del quadro clinico (doc. 258). Non emergendo alcun peggioramento rispetto a quanto attestato nel 2023, il SMR ha confermato il carattere non invalidante delle patologie oncologiche. È vero, come rilevato dalla ricorrente, che quella del SMR non costituisce una valutazione specialistica, ma è altrettanto vero che tale valutazione non risulta essere stata smentita da atti medici successivi.

                                  In effetti, i rapporti 18 dicembre 2024 e 29 gennaio 2025 del dr. __________ sono stati puntualmente analizzati dal SMR.

                                  In merito, al primo rapporto nelle annotazioni 17 febbraio 2025 la dr.ssa med. __________ ha rilevato:

" (…) Rapporto medico del Dr. __________, FMH endocrinologia e diabetologia (18.12.2024) che attesta:

Su richiesta della paziente certifico lo stato attuale della sua malattia.

Si tratta di un tumore tiroideo con metastasi a distanza a livello polmonare.

Malgrado siano stati eseguiti plurimi interventi chirurgici sul collo, 4 trattamenti radiometabolici, e un trattamento di radioterapia, la malattia tumorale rimane purtroppo attiva e in lenta progressione. Dal punto di vista sintomatologico la paziente ha avuto complicanze a livello del collo, in esiti chirurgici, per cui necessita di trattamenti di fisioterapia continuativi. La gestione del suo ipotiroidismo non è inoltre semplice in quanto è indicata in questo caso una terapia con levotiroxina ad alta posologia che non sempre viene tollerata con conseguenti sintomi ipercinetici, soprattutto cardiaci.

Come conseguenza di tutto questo la paziente ha umore frequentemente basso e fasi di agitazione e ansia.

•• II Dr. __________ riferisce circa l'iter clinico relativo alla patologia oncologica tiroidea che è stata trattata con plurimi interventi chirurgici sul collo, 4 trattamenti radiometabolici, e un trattamento di radioterapia, la malattia tumorale rimane purtroppo attiva e in lenta progressione. La gestione del suo ipotiroidismo non è inoltre semplice in quanto è indicata in questo caso una terapia con levotiroxina ad alta posologia che non sempre viene tollerata con conseguenti sintomi ipercinetici, soprattutto cardiaci.

Come conseguenza di tutto questo la paziente ha umore frequentemente basso e fasi di agitazione e ansia.

Proprio per una corretta ed attuale valutazione degli aspetti psichiatrici a cui fanno riferimento il Dr. __________ ed il Dr. __________, l'A è stata sottoposta a perizia psichiatrica esperita dal Dr. __________ (22.03.2024) e suo successivo complemento peritale (12.04.2024) con conferma di CL residua 50% (riduzione tempo e rendimento). (incarto AI pag. 1017-1018)

                                  Nel secondo rapporto (29 gennaio 2025) il dr. med. __________, in aggiunta al suo scritto del 18 dicembre 2024, ha rilevato:

" Come descritto nella mia lettera del 18.12.2024, la paziente ha oggi una serie di conseguenze derivanti dalla sua condizione di 1) tumore tiroideo metastatico a livello polmonare e degli esiti dei vari trattamenti a cui si è sottoposta, 2) ipotiroidismo posttiroidectomia di non semplice controllo visto che è necessaria una terapia con levotiroxina ad alte posologia che le complica spesso il suo quotidiano, e 3) paralisi della corda vocale destra in esiti chirurgici.

Da quando ho conosciuto la paziente, in occasione del mio primo consulto del 2022, non ho purtroppo constatato un miglioramento della sua qualità di vita. Ritengo quindi che la sua condizione influenzi significativamente la sua attività lavorativa nella stessa misura con cui la influenzava nel passato” (doc. 272).

                                  Nelle annotazioni 24 marzo 2025 il SMR ha valutato il suddetto scritto (sottolineature del redattore):

" II Dr. __________ ribadisce i disturbi patiti dall'A, non attesta fatti nuovi dal profillo clinico valetudinario, non esegue un esame obiettivo e cursorio e non quantifica alcuna incapacità lavorativa”.

Nelle medesime annotazioni, la sanitaria del SMR, riprendendo le sue precedenti valutazioni, aggiunge:

Relativamente al tumore tiroideo metastatico a livello polmonare e degli esiti dei vari trattamenti a cui si è sottoposta vedi quanto dettagliatamente analizzato con la nota SMR del 17.02.2025 in cui si precisa che tale tumore è stazionario da diversi anni e che per lo stesso, attualmente, non assume alcuna farmacoterapia oncologica se non Tirosint ad alto dosaggio a scopo di terapia sostitutiva-soppressiva.

Relativamente all’ipotiroidismo post-tiroidectomia di non semplice controllo visto che è necessaria una terapia con levotiroxina ad alta posologia che le complica spesso il suo quotidiano ricordo che l'A assume Tirosint 125 mg (4/7) e Tirosint 150 mg (3/7), sicuramente dal novembre 2021 (vedi Dr. __________ a GED 23.12.2021) e che agli atti non è certificata alcuna patologia cardiologica.

Relativamente alla paralisi della corda vocale destra in esiti chirurgici si precisa che la Dr.ssa __________, FMH chirurgia oncologica (06.03.2020) alla retata di intervento di tiroidectomia totale attesta: La tiroide interamente liberata viene asportata .... Dopo identificazione, si procede all'asportazione selettiva del pacchetto linfonodale recorrenziale attorno al nervo, senza lesioni di quest'ultimo. Emostasi e controllo della funzionalità del ricorrente destro con lo stimolatore posizionato il più caudalmente possibile. Esso risponde bene alla stimolazione.

Inoltre dalle dimissioni relative a questo intervento si precisa che: Il 17.03.2020 (a GED 23.03.2020) come programmato si eseguiva l'intervento sunnominato senza complicazioni. La paziente veniva successivamente portata in cure continue per osservazione postop come da protocollo.

Si dimette la paziente in buone condizioni generali.

Preme comunque precisare che il Dr. __________, FMH ORL (19.11.2021 a GED 23.12.2021 pag. 19) ravvisa: Lesione n. Recurrens sinistro e paralisi cordale associata, così come attestato dal Dr. __________, che non ha alcun riscontro valetudinario vocale.

Ricordo che l'A è stata sottoposta numerose visite specialistiche, a colloqui psichiatrici successivi all'intervento di tiroidectomia del marzo 2020, in particolare quello peritale del 14.03.2024 (dalle ore 9.20 alle ore 10.55) e del 22.03.2024 (dalle ore 13.40 alle ore 14.05), per un tempo totale di 120 minuti che non hanno mai evidenziato, da un'ennesima rilettura di tutti gli atti medici, alcuna problematica fonatoria.

Relativamente alla paralisi della corda vocale Ds ricordo che ripercorrendo l'intera documentazione medica agli atti non ritrovato una presa a carico logopedica e la valutazione peritale esperita dal Dr. __________, FMH psichiatria (22.03.2024) evidenzia Osservazioni sul comportamento ed aspetto esteriore: L'assicurata giunge in lievissimo

anticipo all'appuntamento peritale, accompagnata da un'amica con la quale si intrattiene a chiacchierare nella sala d'attesa, ben curata nell'igiene e nell'aspetto.

... Facies composita, l'eloquio normo fonico, normo modulato, a volte interrotto da una labilità emotiva.

Il Dr. __________, sulla scorta del proprio profilo di curante ritiene che la sua condizione influenzi significativamente la sua attività lavorativa nella stessa misura con cui la influenzava nel passato, non confrontandosi minimamente con le conclusioni a cui è giunto il rapporto finale SMR del 22.10.2024 e la valutazione peritale psichiatrica. (…)” (incarto AI pag. 1029-1030)

                                  Da ultimo, nelle menzionate annotazioni la dr.ssa med. __________ ha valutato il rapporto 24 gennaio 2025 del medico curante che attesta:

" … affetta da un tumore della tiroide con metastasi soprattutto a livello polmonare è in lenta progressione nonostante le plurime terapie specialistiche-oncologiche effettuate.

Da segnalare che la paziente ha voluto comunque fare una prova lavorativa che la impegnasse solo per qualche ora (perla consegna pasti a domicilio, brevi trasporti, ...).

Con questo tentativo lo stato clinico sia fisico che psicologico è peggiorato per cui la paziente ha dovuto interrompere il lavoro anche a causa del peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva per la quale essa è tutt'ora in terapia”.

                                  Il medico SMR ha così rilevato:

" •• II curante di base Dr. __________ attesta le note diagnosi, non esegue un esame clinico e cursorio, non allegata alcun approfondimento paraclinico atto a dimostrare l'effettiva progressione del tumore tiroideo e certifica un generico peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva a seguito di una prova lavorativa che la impegnasse solo per qualche ora (perla consegna pasti a domicilio, brevi trasporti, ...), consigliata dal marito dell'A e messa in atto dall'A stessa dal 01.07.2023, a noi non nota dal 26.09.2023 e sicuramente ancora in atto durante lo svolgimento della perizia __________ del Dr. __________ (22.03.2024) che attesta: I sentimenti di inutilità erano più presenti prima di cominciare il nuovo impiego di volontariato.

Relativamente al peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva reattiva alla prova di lavoro mi preme precisare quanto appresso precisato.

Dalla comunicazione dell'A del 26.09.2023 si apprende che la stessa ha provato compatibilmente con il suo stato di salute e con tutte le sue visite oncologiche i relativi controlli del caso che svolge regolarmente e quotidianamente, se era possibile portare avanti questo volontariato, in accordo anche con i suoi terapeuti di riferimento... Questo volontariato, le sta dando diversi benefìci, in quanto la fa star meglio e si sente utile, così le permette di pensare meno al suo stato di salute da paziente oncologica perla quale sta tuttora lottando.

Infatti il Dr. __________, FMH psichiatria (26.09.2023) attesta: ... abbiamo ritenuto favorevole che la paziente iniziasse a svolgere un'attività occupazionale.

Pertanto, a partire dal 01.07.2023 ha iniziato un servizio di volontariato per accompagnamento disabili presso __________.

Nonostante inizialmente abbia fatto fatica sul fronte fisico e psichico, attualmente appare trame notevole beneficio: in particolare, si è ridotta la percezione di inefficacia personale dovuta al non essere occupata per via delle patologie oncologiche e psichiatriche, a Voi note, di cui ella è affetta e, di conseguenza, si è assistito ad una lieve riduzione della deflessione timica.

Attualmente si rende disponibile per 4/5 giorni alla settimana per un tempo giornaliero di circa 2 ore e tale carico appare per lei sostenibile. Tuttavia, tale frequenza è suscettibile di modificazioni sulla base dello stato di salute, per cui la paziente è libera di assentarsi dal servizio qualora non dovesse sentirsi in grado di sostenerlo o in caso di visite specialistiche.

Riteniamo che tale attività di volontariato possa essere terapeutica per la paziente, a benefìcio del suo quadro clinico, in particolare sul fronte psichiatrico.

Inoltre dall'annotazione per incarto signor __________ del 06.10.2023 si apprende: Contatto rassicurata in merito al suo scritto del 26 settembre 2023. Conferma che l'attività non è remunerata e che grazie ad essa si sente molto meglio in relazione al suo stato umorale.

Spiega che con quest'attività ha trovato nuovi stimoli e forze per affrontare le cure e si sente finalmente nuovamente "utile". Preso atto dello scritto e della telefonata si comunica all'assicurata che potrà proseguire l'attività senza alcun problema. Ci terra informati in caso di cambiamenti.

Circa gli effetti positivi di una reintegrazione professionale da ultimo si precisa quanto attestato dal perito Dr. __________: Sul piano psicopatologico rassicurata di riferisce soprattutto in primavera e autunno, cioè nei cambi stagionali, periodi di deflessione timica; persiste la paura della morte, anche se in parte con la preghiera, in parte con anche il lavoro che ha iniziato da luglio 2023 riesce a distrarsi maggiormente. Riferisce che prima di iniziare questo lavoro è andata particolarmente in crisi e lei stessa ne aveva parlato con la propria psicologa perché era tutto il giorno a casa da sola, visto che il marito lavorava e la figlia era a scuola, non sapeva cosa fare, si sentiva inutile. Il proprio compagno ha saputo che cercavano dei volontari: lei ha partecipato a un colloquio, le hanno chiesto di andare già il giorno dopo: inizialmente l'avevano adibita alla distribuzione di pasti al domicilio, ma dai tre - quattro vassoi che doveva portare sono

diventati 14, per cui ha dovuto abbandonare per il problema al braccio. A quel punto le hanno proposto di fare dei trasporti con la propria auto retribuiti 1.- CHF al km dove è impegnata 2 ore al giorno. All'inizio la frequenza era quasi quotidiana, successivamente

a chiamata, rassicurata per non fare sforzi fisici, si rifiuta di trasportare persone che siano in carrozzina o non siano completamente autosufficienti, li accompagna spesso a fare visite nei reparti di chemioterapia o di radioterapia, tra l'altro condivide con loro anche la sua esperienza oncologica e nota che questo è positivo e trova anche un riscontro nella loro gratitudine. Riceve una rendita di invalidità di CHF 429.- al mese, più CHF 156.

- di assegni familiari per la figlia, ha delle piccole entrate che derivano dal rimborso spese per il volontariato, con cui può togliersi qualche piccola soddisfazione. ...

Nel libero mercato del lavoro, seppur attualmente l'episodio depressivo sia definibile come al massimo di grado lieve, il quadro clinico, seppur migliorato rispetto alla valutazione precedente dell'aprile 2019, mostra ancora una fragilità emotiva e una polarizzazione ideica sull'ansia di malattia (anche per nuove neoplasie costantemente monitorate) che non induce a ritenere che a questo corrisponda un significativo miglioramento della CL che, pertanto, è da considerarsi ancora limitata nella misura di un 50%. Attualmente, inoltre, rispetto alla precedente valutazione peritale, ritengo che per il suddetto miglioramento rassicurata potrebbe mantenere questo pensum anche mantenendo il livello attuale di cura del proprio domicilio. (…)” (incarto AI pag. 1027-1028)

                                  Pertanto, sulla base delle dettagliate ed esaustive valutazioni del SMR, l’amministrazione ha validamente ritenuto non invalidante il carcinoma alla tiroide.

                       2.7.3.  In merito alla pemfigoide cicatriziale con coinvolgimento della mucosa orale, il dermatologo dr. med. __________ ha attestato, in data 25 settembre 2024, che la signora RI 1 non presenta alcuna patologia dermatologica tale da ripercuotersi sulla capacità lavorativa. La malattia è stata trattata e ha raggiunto una remissione completa. Sebbene sia potenzialmente suscettibile di recidiva, risulta attualmente in completa remissione, in assenza di terapie sistemiche. Secondo il dermatologo, la capacità lavorativa dell’assicurata, con riferimento a tale patologia, è del 100% (doc. 256). Tale valutazione non è stata oggetto di contestazione da parte dell’assicurata.

                       2.7.4.   Diversamente dall’aspetto somatico, la componente psichiatrica è stata ritenuta dall’Ufficio AI come avente ripercussioni sull’abilità lavorativa. A tal proposito, l’assicurata è stata sottoposta a perizia psichiatrica eseguita dal dr. med. __________ (__________). La perizia è stata ricevuta il 3 aprile 2024 e un suo successivo complemento è datato 12 aprile 2024 (doc. 239 e 242). Sulla base delle diagnosi di disturbo depressivo di grado lieve ad andamento cronico (ICD-10: F32) e di disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline con tratti dipendenti (ICD-10: F60), il perito ha stabilito una capacità lavorativa residua del 50% nell’abituale attività e in quelle adeguate.

                       2.7.5.   Infine, ricapitolando la documentazione medica presente agli atti, con annotazioni 24 marzo 2025 il SMR ha così riassunto (sottolineatura del redattore):

" (…) Nelle ulteriori relazioni dei curanti giunte agli atti in sede di audizione:

-   non esiste una nuova diagnosi ai sensi dell'ICD10 o di altra categorizzazione internazionale;

-   non viene quantificata alcuna incapacità lavorativa attuale;

-   non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella fino ad ora assunta; per le patologie di ordine oncologico, ad eccezione del Tirosint ad alto dosaggio a scopo sostitutivo-soppressivo, non esiste alcuna indicazione oncofarmacologica attuale;

-   non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso;

-   alcuna nuova indicazione chirurgica o di ordine oncologico attuale;

-   in ogni caso quanto emerso da queste relazioni non impedisce lo svolgimento di un'attività consona allo stato di salute attuale dell'A, così come valutato dal Dr. __________. (…)” (incarto AI pag. 1030)

                                  Di conseguenza, la dr.ssa med. __________ ha confermato le proprie annotazioni del 22 ottobre 2024, ossia una piena inabilità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto 2016 e un’inabilità in attività adeguate del 50% a decorrere dal 9 novembre 2023.

In conclusione, viste le suddette, dettagliate e convincenti prese di posizione del SMR, questo Tribunale non ravvisa motivi per discostarsene.

                                  Inoltre ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

                                  Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                  Va tuttavia ricordato che, qualora successivamente alla decisione contestata dovesse intervenire un rilevante peggioramento dello stato di salute, l’assicurata ha la facoltà secondo la giurisprudenza consolidata - di inoltrare una domanda di revisione.

                                  Rispetto alle precedenti decisioni del 1° luglio 2020 e del 24 agosto 2020, in cui l’assicurata era stata ritenuta inabile al 100% in qualsiasi attività, l’Ufficio AI ha correttamente tenuto conto, nell’ambito della presente revisione, del miglioramento della componente somatica e ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 50% in attività adeguate per motivi psichiatrici dal 9 novembre 2023. Di conseguenza, l’amministrazione ha stabilito un grado d’invalidità del 55,59%, il cui calcolo, esposto nella decisione contestata, merita adesione da parte di questo Tribunale, non essendo del resto stato oggetto di contestazione.

                          2.8.  L’assicurata contesta inoltre l’inchiesta economica relativa alle persone che si occupano dell’economia domestica, datata 29 ottobre 2024 (doc. 262). Critica l’operato dell’assistente sociale nella misura in cui quest’ultima, nella propria valutazione, ha azzerato l’impedimento del 20,99% accertato in sede d’inchiesta, a motivo dell’aiuto prestato dai familiari - in particolare dal marito, occupato a tempo pieno, e dalla figlia maggiorenne, residente oltre Gottardo per motivi di studio - ritenuto esigibile. Sulla base di tale valutazione, è stato pertanto stabilito un grado di invalidità nullo.

                                  L’assicurata osserva che la percentuale degli impedimenti (20,99%) rimane sostanzialmente invariata rispetto a quella accertata nelle precedenti decisioni del 2020 (19,50%) e che, non trattandosi dunque di un miglioramento, non vi sarebbe motivo per ritenere un’invalidità pari allo 0%.

                                  Ai fini del presente giudizio giova qui innanzitutto ricordare che, nell'assicurazione invalidità, come in altri sistemi di assicurazione sociale, si applica generalmente il principio secondo cui l'assicurato deve, prima di richiedere le prestazioni, intraprendere di propria iniziativa tutto ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da una persona ragionevole nella stessa situazione, per attenuare il più possibile le conseguenze della propria invalidità (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso di una persona che ha difficoltà a svolgere i lavori domestici a causa della sua disabilità, il principio menzionato si concretizza in particolare nell'obbligo di organizzare il proprio lavoro e di chiedere aiuto ai familiari in misura adeguata. Un impedimento dovuto a disabilità può essere accettato per le persone che dedicano il loro tempo ad attività domestiche solo se i compiti che non possono più essere svolti vengono svolti da terzi dietro retribuzione o da parenti che ne subiscono una comprovata perdita di guadagno o subiscono un onere eccessivo. L'assistenza fornita dai familiari da prendere in considerazione nella valutazione dell'invalidità dell'assicurato a domicilio va oltre quella che ci si può aspettare senza compromissione della salute. In particolare, si tratta di chiedersi come si comporterebbe un nucleo familiare ragionevole se non potesse aspettarsi di ricevere prestazioni assicurative (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e riferimenti). La giurisprudenza non stabilisce un limite oltre il quale l'assistenza dei familiari non sarebbe più possibile (sentenze 8C_748/2019 del 7 gennaio 2020, consid. 6.6; 9C_716/2012 dell'11 aprile 2013, consid. 4.4). Tuttavia, l'aiuto richiesto a terzi non deve diventare eccessivo o sproporzionato (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; cfr. sentenza 9C_410/2009 del 1° aprile 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n. 11 pag. 29; STF 9C_248/2022 del 25 aprile 2023, consid. 5.3.1 e rif., pubblicata in SVR 2023 IV n.46, pag. 156).

                                  A tal riguardo il marg. 3614 della CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità) prevede che la persona assicurata deve far ricorso all’aiuto dei familiari, indipendentemente dall’attuabilità effettiva di quest’ultimo, che l’aiuto dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere qualora la persona assicurata non avesse subito un danno alla salute. Non sono ammesse deduzioni forfettarie fisse. Dal rapporto d’accertamento deve risultare per quali settori d’attività o singole attività si è tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno.

                                  Ritornando al caso in esame, va innanzitutto rilevato, come correttamente osservato dall’Ufficio AI nelle osservazioni del 20 agosto 2025, che la determinazione dell’obbligo di riduzione del danno a carico dei familiari è stata effettuata in modo personalizzato, tenendo conto della concreta situazione dell’assicurata. In particolare, nella scheda allegata al rapporto d’inchiesta è espressamente indicato che l’obbligo di collaborazione del marito è stato valutato considerando che egli lavora al 100%, mentre, per quanto riguarda la figlia, si è tenuto conto del fatto che ella soggiorna per motivi di studio a Friborgo cinque giorni alla settimana, rientrando a casa soltanto nel fine settimana (pag. 986). Inoltre, nella medesima scheda, nella sezione relativa alla descrizione degli impedimenti, è precisato in quali mansioni tale forma di aiuto può essere ritenuta esigibile (pag. 987) e l’ammontare del tempo considerato esigibile (pag. 989).

                                  Ora, senza minimizzare il carico di lavoro del marito dell’assicurata (classe 1973), occupato a tempo pieno nel settore bancario, occorre tuttavia sottolineare che, dalla tabella allegata all’inchiesta, risulta che per lui è stata dedotta una partecipazione di 6,30 ore settimanali (doc. 117, incarto AI) a fronte di un’esigibilità di 10,30 ore secondo le tabelle ESPA. A tale proposito va rilevato che, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (ESPA), effettuata periodicamente dall’Ufficio federale di statistica, un adulto dell’età del marito della ricorrente che lavora a tempo pieno dedica in media 20,1 ore settimanali al lavoro domestico e familiare (tabella T 03.06.02.01, Popolazione residente permanente di 15 anni e più, anno 2020, consultabile al seguente indirizzo: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erhebungen/sake/publikationen-ergebnisse.assetdetail.17124520.html).

                                  Il TCA osserva anche che l’Alta Corte, nella sentenza 9C_446/2008 del 18 settembre 2008, ha confermato la valutazione dell’assistente sociale secondo cui, nell’ottica della riduzione del danno, era ragionevole chiedere al marito dell’assicurata di collaborare alle faccende domestiche per 1–1,5 ore al giorno, tutti i giorni (cioè 7–10,5 ore alla settimana), anche se egli lavorava come costruttore di binari. La Corte ha inoltre elencato in modo dettagliato le attività compatibili con un’attività professionale, come sparecchiare e lavare i piatti, pulire la vasca e i servizi igienici, rifare il letto e sistemare le coperte.

                                  Per quanto concerne la figlia maggiorenne, impegnata negli studi fuori Cantone, l’assistente sociale ha quantificato in media 1,41 ore settimanali l’impegno in lavori domestici, a fronte di un’esigibilità di 18,2 ore secondo le tabelle ESPA alla voce in formazione.

                                  In queste circostanze, secondo questo Tribunale, è ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche nelle quali l’assicurata risulta limitata e/o impossibilitata vengano distribuite nell’arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa avvalersi dell’aiuto del marito (alla sera, dopo il lavoro, e durante il fine settimana) e della figlia (quando rientra al domicilio).

                                  È vero che, nella precedente inchiesta economica del 15 ottobre 2018 era stato accertato un impedimento complessivo reale del 19,5%. Tuttavia, in tale occasione, l’assistente sociale non aveva tenuto conto dell’obbligo dei familiari di contribuire alla riduzione del danno nell’espletamento delle mansioni consuete, circostanza che, peraltro, non era rilevante ai fini del calcolo del grado complessivo d’invalidità.    

                          2.9.  Visto quanto sopra, tenuto conto di un’invalidità quale salariata pari al 59,59% e di una limitazione pari allo 0% quale casalinga, nonché delle quote di attività salariata (87,50%) e di mansioni casalinghe (12,50%), il grado d’invalidità complessivo risulta del 48,64%, arrotondato al 49%.

                                  In queste circostanze, visto quanto sopra, la decisione contestata è corretta.

                                  Ne consegue che il ricorso va respinto.

                        2.10.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Le spese di fr. 500 sono a carico della ricorrente.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

32.2025.48 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2025 32.2025.48 — Swissrulings